Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2371/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 5 luglio 2024 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), tutti con il patrocinio dell'Avv. AMATO IGNAZIO C.F._3
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_1
, assistito e difeso dall'Avv. TRIGONA GIOVANNI P.IVA_1
UR PA (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._4
LIISTRO MARCO
ER CI (C.F. ), anche quale genitore C.F._5
esercente la potestà sulla minore (C.F.: Persona_1 C.F._6
), e (C.F.: , tutte quali
[...] Parte_4 CodiceFiscale_7
eredi con beneficio di inventario del Dott. con il patrocinio Persona_2 dell'avv. AIELLO MASSIMO
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. FIUMEFREDDO
[...]
ANTONIO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1145/2019 pubblicata il 12/06/2019
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: reiectis adversis accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che i danni subiti da per i fatti di cui in narrativa Parte_3
sono riconducibili alla condotta negligente, imprudente, imperita ed erronea posta in essere dal dott. , dott. LO UR e i medici dell' Persona_2 [...]
e dell' CP_3 Controparte_2
che hanno violato le regole dell'arte medica, erogando prestazioni sanitarie negligenti ed imperite, fonte di gravi danni ingiusti;
conseguentemente condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti ed al pagamento in favore degli stessi dell' importo di € 2.000.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta secondo giustizia secondo le risultanze processuali, oltre interessi legali e rivalutazione in favore del PO
; condannare, altresì, i convenuti in solido al convenuti in solido Parte_3
al risarcimento ed al pagamento in favore dei coniugi risarcimento ed al pagamento in favore dei coniugi e della Parte_5 Parte_1 complessiva somma di € e della Parte_5 Parte_1
complessiva somma di € 800.000,00 e/o in quell'altra minore o maggiore somma ritenuta secondo giustizia, a titolo di e/o in quell'altra minore o maggiore somma ritenuta secondo giustizia, a titolo di danno morale subito per il turbamento psicologico legato alla grave invalidità e inabilità del figlio causata dalla malpractice medica, anche per la mancanza del consenso informato, anche in relazione al danno economico in considerazione della necessarie e continue cure riabilitative e mediche di cui avrà bisogno il PO , il tutto oltre T_
pag. 2/21 interessi e rivalutazione siccome meglio spiegato negli atti e verbali di causa del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in da distrarsi in favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di non aver ricevuto né acconti ne compensi.ne compensi. Salvo, all'esito delle statuizioni della Corte d'Appello adita, ogni altro diritto ed azione. In via istruttoria si chiede sin d'ora la rinnovazione delle operazioni peritali di CTU medico-legale mediante nomina conforme alla legge di un collegio peritale, del quale uno dovrà essere medico-legale e gli altri o altro specialista ginecologo, da individuarsi attingendo agli albi dei Tribunali estranei al distretto della Corte d'Appello di Catania, in ossequio di quanto previsto dall'art. 15 della L.24/2017.
Per Parte Appellata : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
in via preliminare e pregiudiziale - ritenere e dichiarare ex art. 348 bis cpc la inammissibilità dell'appello proposto dai SInori , Parte_1
e , avverso la sentenza n°1145/2019 resa Parte_2 Parte_3
tra le parti dal Tribunale Civile di Siracusa, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa, e per l'effetto rigettarlo, adottando ogni consequenziale provvedimento;
- ritenere e dichiarare che gli appellanti hanno formulato domande nuove nel proprio appello, modificando in aumento le somme richieste a titolo di danni;
- conseguentemente, limitare entro gli importi richiesti in primo grado la domanda risarcitoria avanzata dagli appellati. Nel merito, senza recesso alcuno dalla superiore eccezione preliminare e pregiudiziale, nella non temuta ipotesi in cui si dovesse ritenere acclarata la ammissibilità dell'appello proposto, - ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dai SInori
pag. 3/21 , e , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n°1145/2019 resa tra le parti dal Tribunale Civile di Siracusa, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, e per l'effetto rigettarlo integralmente confermando la sentenza impugnata;
- confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n°1145/2019 resa dal Tribunale del Lavoro di Siracusa, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
- rigettare, con qualsivoglia statuizione, i motivi, le domande, le eccezione e le richieste tutte formulate dai SInori , Parte_1
e , con l'atto di appello cui si resiste;
- Parte_2 Parte_3
ritenere e dichiarare che nessun inadempimento e nessuna responsabilità, per i fatti per cui è causa e per le conseguenze che ne sono derivate, risultano essere imputabili né all' , né al personale Controparte_1
medico-sanitario della relativa UOC di Ginecologia – Ostetricia per le motivazioni sopra esposte;
- ritenere e dichiarare la legittimità, la professionalità e la correttezza dell'operato posto in essere, nella fattispecie per cui è causa, sia dall' , sia dal personale medico-sanitario della Controparte_3
relativa UOC di Ginecologia – Ostetricia;
- ritenere e dichiarare che la mancata diagnosi di placenta ad inserzione bassa (placenta previa) e la mancata diagnosi di ritardo di crescita intrauterino, sono da attribuire all'operato posto in essere dal Dott. e dal Dott. UR LO, che hanno avuto in cura Persona_2
durante la gravidanza, la SI.ra ; - in subordine, ritenere e dichiarare Parte_2
la responsabilità per i fatti per cui è causa e per le conseguenze che ne sono derivate, in capo all'
[...]
Controparte_4
(già ospedale Santo Bambino), nell'avere eseguito con estremo ritardo
[...]
(al 5° giorno di ricovero), il taglio cesareo, pur avendo in ingresso una paziente, la SI.ra , con diagnosi di placenta previa, deficit di crescita Parte_2
intrauterino e mapping flussi-metrico gravemente alterato;
- ritenere e dichiarare, conseguentemente, che l'eventuale responsabilità degli eventi per cui pag. 4/21 è causa e delle conseguenze che ne sono derivate, sono da attribuire esclusivamente, da un lato alle negligenze poste in essere dal Dott. Persona_2
e dal Dott. UR LO, e dall'altro lato e soprattutto all'operato posto in essere dall'allora . - rigettare, comunque, Controparte_5
tutte le avverse domande e richieste, ivi comprese quelle risarcitorie quelle di condanna alla rivalutazione e agli interessi, e alle spese occorse, in quanto assolutamente vaghe, generiche, sommarie, indeterminate e non riconducibili ai fatti per cui è causa;
- rigettare con qualsivoglia statuizione ogni altra domanda e richiesta, proposta da parte attrice, nel presente giudizio, nei confronti dell' ; - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande Controparte_3
risarcitorie formulate da parte attrice, ritenere e dichiarare tenuti al risarcimento dei danni in favore degli odierni attori, e quindi condannare, da un lato il Dott. (oggi deceduto, e quindi i suoi eredi) e il Dott. UR Persona_2
LO, e dall'altro lato l'
[...]
Controparte_4
(già ), in persona del suo legale
[...] Controparte_5
rappresentante pro-tempore; In subordine: - solo per completezza e mero scrupolo difensivo, e senza recesso dalle superiori assorbenti eccezioni e richieste, liquidare, in ogni caso, gli avversi danni nei limiti, sia dell'adempimento dell'onere probatorio, quale disciplinato dall'art. 2697 c.c., sia dei principi che regolano l'istituto del risarcimento da fatto illecito, rigettando le richieste e le domande illegittime, non dovute, non provate e non legate causalmente all'evento da cui si assumono generate. Condannare gli appellanti soccombenti al pagamento di spese, compensi professionali e anticipazioni del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre ancora le spese di registrazione della sentenza di definizione dell'odierno giudizio.
pag. 5/21 Per Parte Appellata Controparte_6
[...]
CI all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania rigettare l'appello proposto, perché infondato sia in fatto che in diritto;
conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
in via istruttoria rigettare la richiesta di nomina di nuovo ctu o di un collegio arbitrale
Per Parte Appellata CP_7
che codesta Corte voglia rigettare l'appello avversario in quanto
[...]
infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, nel prendere atto dell'implicita rinunzia di controparte alle prove testimoniali articolate in sede di memoria ex art. 183
c.p.c., pertanto non più riproponibili, si chiede non ammettersi la rinnovazione della CTU espletata in primo grado, non sussistendo valide ragioni tecniche o incongruenze che suggeriscano tale adempimento procedurale viste le ampie deduzioni a sostegno delle conclusioni rassegnate dal CTU. Si contesta poi che possa disporsi l'eventuale rinnovazione della CTU a mezzo nomina di Collegio peritale ai sensi dell'art. 15 L. 24/17, in quanto disposizione non avente efficacia retroattiva, essendo retta la presente fattispecie processuale dalla L. 289/12.
Per Parte Appellata UR
CI alla Corte di Appello di Catania adita rigettare integralmente l'appello e nel merito confermare integralmente la sentenza n. 1145/2019 emessa dal
Tribunale di Siracusa in data 12.06.2019 con ogni conseguenziale statuizione.
Qualora la Corte dovesse decidere per la riforma parziale della sentenza del primo grado, con il riconoscimento di responsabilità a carico degli altri sanitari coinvolti nel processo, si dovrà tener conto, in ogni caso, dell'assoluta assenza di responsabilità del dott. UR LO così come è stata acclarata da tutti i Ctu nei due gradi del giudizio e provvedere di conseguenza. Con vittoria di spese e compensi del grado pag. 6/21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1145/2019 pubblicata il 12/06/2019 il Tribunale di Siracusa rigettava le domande formulate da e , in Parte_1 Parte_2
proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore e li Parte_3
condannava al pagamento delle spese del giudizio, ponendo a carico degli stessi le spese di CTU.
In particolare il primo giudice, aderendo alle conclusioni dei nominati CTU, riteneva che le gravi malformazioni di cui il minore era rimasto Parte_3
vittima non erano assolutamente addebitabili a responsabilità, imperizia o negligenza dei convenuti, Controparte_8
, UR LO e
[...] Controparte_1 Per_2
(e per esso i suoi eredi), .
[...]
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
e per le ragioni meglio illustrate in motivazione,
[...] Parte_3
formulando le sopra trascritte conclusioni.
Si sono costituiti gli appellati, istando tutti per il rigetto dell'appello, concludendo come riportato in epigrafe.
Con ordinanza del 10.3.2021 la Corte ha disposto nuova consulenza tecnica d'ufficio da affidare ad un collegio peritale al fine di accertare, sulla base degli elementi già acquisiti al giudizio: se l'ecografia morfologica eseguita in data
4.7.2001 era rivelatrice, secondo scienza medica, di alterazioni fetali riconducibili ad insufficienza placentare e se il dato evidenziato dall'ecografia suddetta richiedeva l'effettuazione di ulteriori e più approfonditi controlli;
se in occasione del ricovero eseguito dalla nel successivo mese di agosto Parte_2
2001 sia stata o meno omessa la tempestiva diagnosi dell'anomalia placentare e della crescita fetale;
se la condizione della placenta fosse ostile al benessere del feto al punto da imporre l'immediato intervento di parto cesareo;
se le patologie da cui è afflitto sono causalmente riconducibili, secondo il Parte_3
pag. 7/21 criterio etiologico del “più probabile che non”, a condotte omissive dei medici ovvero se le dette patologie siano da ricondursi alla condizione di prematurità del predetto;
se vi siano fattori concorrenti che abbiano inciso, e in quale misura, sul verificarsi delle suddette patologie;
in caso di positivo accertamento del rapporto causale tra condotta omissiva dei medici e la condizione patologica di , si accerti il danno biologico permanente subito dallo stesso e Parte_3
si valuti la sussistenza di costi sostenuti e da sostenere -non coperti dal servizio sanitario nazionale- per necessità di cura del predetto;
nuova Parte_3
CTU accoglieva / rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Acquisita la relazione di CTU la causa all'udienza del 30.6.2023 è stata posta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per il richiamo dei nominati CTU ai quali è stato chiesto di precisare il grado di invalidità permanente complessiva
(ossia inclusiva della menomazione concorrente e di quella causata dall'illecito) patita da Parte_3
Indi, all'udienza del 5 luglio 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione assegnando il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene utile premettere i fatti di causa per come emersi dalla documentazione prodotta e ben sintetizzati nella relazione di CTU disposta in questo grado del giudizio.
Nel Febbraio 2001 la signora , in stato di gravidanza, Parte_2
decideva di farsi seguire dal dottor che eseguiva i controlli ecografici Per_2
mensili. In data 04.07.2001 la signora veniva sottoposta ad ecografia Parte_2
morfologica, presso lo studio del dott. LO UR, che evidenziava un'età gestazionale effettiva pari alla 23a settimana di gestazione. Per l'insorgenza di pag. 8/21 metrorragia, in data 06.08.2001 (età gestazionale 29° settimana), veniva ricoverata presso l'Ospedale “Umberto I” di e durante il ricovero, in CP_3
data 09.08.2001, veniva sottoposta ad esame ecografico che documentava la presenza di una grave alterazione del mapping flussimetrico ed un grave ritardo di crescita intra-uterino del feto (ritardo di crescita di circa 4 settimane). Veniva, pertanto, iniziata terapia con NT e la paziente veniva trasferita presso l'Ospedale “S. Bambino” di . In detto nosocomio veniva proseguita la CP_4
terapia con NT e in data 13.08.2001, per il riscontro di distacco parziale intempestivo di placenta si procedeva a taglio cesareo d'urgenza (età gestazionale
30a settimana). Il neonato, il piccolo , subito dopo la nascita, Parte_3
veniva trasferito nel reparto dello stesso nosocomio a causa della grave CP_9
prematurità e nei successivi ricoveri effettuati presso altre strutture gli veniva diagnosticata una cerebropatia con emiparesi destra con prevalente interessamento dell'arto destro e deficit visivo con strabismo divergente a carico dell'occhio destro.
Ciò premesso, con il primo motivo, gli appellanti hanno denunciato il vizio di motivazione, per mancanza delle ragioni sottese alla decisione, avendo il primo decidente fatto esclusivo riferimento alla svolta relazione tecnica limitandosi a rilevare testualmente: “la sopra indicata relazione tecnica d'ufficio a firma del dott. appare completa, analitica, assolutamente condivisibile dal punto Tes_1
di vista logico giuridico ed è stata perfettamente in grado di rispondere ai quesiti ed alle osservazioni critiche delle parti;
peraltro essa c.t.u. (come sopra detto) è stata confortata dal parere di validi specialisti in materia e la stessa va pertanto fatta propria da questo decidente.
Nel secondo motivo, gli appellanti hanno dedotto che le operazioni di CTU sono state palesemente viziate, come già rilevato lungo il corso del giudizio di primo grado), posto che lo svolgimento delle stesse è stato effettuato in palese violazione del principio del contraddittorio, avendo CTU provveduto pag. 9/21 unilateralmente a nominare un proprio coadiutore, senza autorizzazione del giudice, acquisendone la relazione.
Infine, con il terzo motivo, gli appellanti hanno ribadito la sussistenza della responsabilità dei medici e dei sanitari degli ospedali convenuti nella gestione del caso clinico della sig.ra , sia per non aver effettuato ulteriori Parte_2
accertamenti richiesti dal caso specifico al fine di verificare il motivo per cui il feto non cresceva normalmente sin dal 4 luglio 2001, intervenendo tempestivamente ed evitando che il feto rimanesse 45 giorni in quell'ambiente sfavorevole che ha cagionato le gravissime patologie, sia per non essere intervenuti prontamente e tempestivamente con un immediato parto cesareo che avrebbe di certo ridotto le nefaste conseguenze a carico del nascituro di circa il
40%.
Le aziende sanitarie convenute nonché il dott. UR e gli eredi del dott. hanno contestato le superiori censure. Per_2
Alla luce della scarna motivazione della sentenza e dovendo il collegio, nel valutare l'eventuale responsabilità degli appellati, tenere conto delle contestazioni esplicitate dagli appellanti agli accertamenti dei periti, che non avevano trovato risposta, questa Corte ha ritenuto di sottoporre ai nuovi consulenti le questioni oggetto del mandato conferito e specificamente:
- se l'ecografia morfologica eseguita in data 4.7.2001 era rivelatrice, secondo scienza medica, di alterazioni fetali riconducibili ad insufficienza placentare e se il dato evidenziato dall'ecografia suddetta richiedeva l'effettuazione di ulteriori e più approfonditi controlli;
- se in occasione del ricovero eseguito dalla nel successivo mese di Parte_2 agosto 2001 sia stata o meno omessa la tempestiva diagnosi dell'anomalia placentare e della crescita fetale;
- se la condizione della placenta fosse ostile al benessere del feto al punto da imporre l'immediato intervento di parto cesareo;
pag. 10/21 - se le patologie da cui è afflitto sono causalmente riconducibili, Parte_3 secondo il criterio etiologico del “più probabile che non”, a condotte omissive dei medici ovvero se le dette patologie siano da ricondursi alla condizione di prematurità del predetto;
- se vi siano fattori concorrenti che abbiano inciso, e in quale misura, sul verificarsi delle suddette patologie;
- in caso di positivo accertamento del rapporto causale tra condotta omissiva dei medici e la condizione patologica di , si accerti il danno Parte_3
biologico permanente subito dallo stesso e si valuti la sussistenza di costi sostenuti e da sostenere -non coperti dal servizio sanitario nazionale- per necessità di cura del predetto . Parte_3
Orbene i CTU hanno chiarito che:
- Dal referto dell'ecografia eseguita in data 4.7.2001 si rileva che la placenta veniva connotata come fundica, ma dal grafico riprodotto viene riportata con un lembo che impegnava la parete posteriore. Tenendo in considerazione il fatto che l'esame è stato effettuato alla 23a settimana gestazionale effettiva, bisogna rilevare come, in seguito all'ulteriore sviluppo del segmento inferiore, il lembo posteriore placentare può essere migrato in basso. Questo spiega come all'ecografia ripetuta in data
09.08.2001, alla 29a settimana gestazionale, nel momento dell'ingresso all'Ospedale “ ”, sia rilevata posteriore bassa;
parimenti, CP_4
all'Ospedale di , il lembo viene rilevato a 1,4 cm dall'orifizio CP_3
uterino interno.
[...
- I tracciati cardiotocografici praticati in corso di ricovero presso il “
, pur con i limiti che tale metodica presenta in feti prematuri, CP_4 ha presentato una variabilità ridotta, l'ultimo tracciato ha termine (foglio
58 del cartolario) alle ore 11:14 del 13.08.2001. Dalla documentazione versata in atti si rileva che i Sanitari decidevano di espletare l'intervento pag. 11/21 di taglio cesareo che portava alla estrazione del feto alle ore 13:10 dello stesso giorno. Bisogna segnalare che nessun reperto ostetrico clinico né strumentale è presente in cartella dopo le ore 11:14. Orbene, tenendo in considerazione che, oltre al ritardo di crescita, si fa riferimento alle alterazioni flussimetriche e che tale indagine era stata effettuata in data
09.08.2001 e in data 11.80 .2001, la decisione di procedere al taglio cesareo fu verisimilmente legato al distacco di placenta, che comunque è stato riportato sul frontone della cartella, ma i cui segni clinici e/o strumentali non risultano indicati.
- In considerazione di quanto emerso dalla disamina della documentazione versata in atti, questi CCTTUU ritengono corretta la decisione di procedere con l'estrazione del feto. Si può però evidenziare, visto il vuoto di dati presenti in cartella dalle ore 11:14 alle ore 13:10, che si sia verificato un lieve ritardo nella decisione di adire alla esecuzione del taglio cesareo. Tale ritardo ha, però, inciso in maniera non estremamente significativa sulle condizioni del neonato. Di fatto, l'indice Apgar al primo minuto era pari a 5, al quinto minuto era pari a 8; mentre il peso alla nascita era pari a 910 gr.
In particolare, i nominati consulenti, dopo aver riportato ampia letteratura medica relativa alla prematurità ed al basso peso alla nascita dai quali emerge che gli stessi sono forti fattori predittivi associati alla mortalità, con una stretta relazione tra peso alla nascita e mortalità perinatale, hanno risposto ai quesiti posti nei seguenti termini:
- La ecografia morfologica eseguita in data 4.07.2001 non era predittiva di insufficienza placentare;
- Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che i ricoveri effettuati nel mese di Agosto 2001 hanno evidenziato il ritardo di crescita e la inserzione bassa della placenta. Questi CCTTUU ritengono che, fino pag. 12/21 alla insorgenza del distacco della stessa, l'attesa nell'effettuare il cesareo fu scelta connotata da prudenza considerando l'epoca gestazionale.
- Il verificarsi del distacco della placenta (di cui, peraltro, non viene indicata sede ed entità della sua insorgenza) impose l'esecuzione del taglio cesareo e l'estrazione del feto, in quanto tale condizione è ostile per il benessere fetale.
I CTU hanno quindi concluso che “le patologie di cui soffre il signor T_
(lievissima emiparesi destra e strabismo divergente) siano, con criterio
[...]
di elevata probabilità, derivate dalla prematurità e dal basso peso alla nascita.
Bisogna però, rilevare che vi è stato un lievissimo ritardo nell'effettuare il taglio cesareo, che, sempre applicando il criterio probabilistico, ha inciso in maniera minima sul verificarsi del danno neurologico, vista proprio la condizione di prematurità e considerando che l'indice di Apgar era pari a 5 al primo minuto e pari a 8 a cinque minuti. Tale ritardo costituisce una condotta inappropriata da parte dei Sanitari e si pone in relazione concausale con il verificarsi dell'esito neurologico patito dal signor . Se i Sanitari avessero espletato tale T_
procedura tempestivamente, il nascituro avrebbe goduto di maggiori probabilità che residuasse, quale esito permanente, un danno neurologico minore rispetto a quello verificatosi”.
Da tali conclusioni, assolutamente condivisibili essendo state correttamente motivare ed esenti da vizi logico giuridici - consegue, quindi, che nessuna condotta censurabile può essere imputata all'operato dei medici dott. Per_2
(che ebbe a seguire la gravidanza della ) e al dott. UR LO
[...] Parte_2
(che eseguì l'ecografia in data 4.7.2001) né all' di e Controparte_10 CP_3 all' da cui esso dipende, posto che Controparte_1
seppure era stato evidenziato il ritardo di crescita e la inserzione bassa della placenta, fino alla insorgenza del distacco della stessa, l'attesa nell'effettuare il cesareo fu scelta connotata da prudenza.
pag. 13/21 Va, quindi, disattesa la censura mossa dagli appellanti circa il presunto inadempimento per non aver effettuato ulteriori accertamenti richiesti dal caso specifico al fine di verificare il motivo per cui il feto non cresceva normalmente sin dal 4 luglio 2001.
Altrettando non può dirsi con riferimento ai sanitari dell'Ospedale S. Bambino
i quali eseguirono con ritardo – seppur lieve – il taglio cesareo, causando un aggravamento delle condizioni del neonato, già compromesse dalla prematurità della nascita e dal basso peso.
Peraltro risulta infondata la tesi sostenuta dalla predetta azienda secondo cui in ordine al presunto lievissimo ritardo di intervento dei sanitari nessuna prova può ritenersi raggiunta, posto che i nominati periti giungono a tale conclusione sol perché dopo l'ultimo tracciato eseguito alle ore 11.14, nessun reperto ostetrico clinico né strumentale era presente nella cartella.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte (tra le più recenti vedasi Cass. n.
26428/2020) ha precisato che “la lacunosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui, per il principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato: tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento della colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (Cass., 31/03/2016, n. 6209; sulla stessa linea si collocavano già Cass., 27 aprile 2010 n. 10060, Cass., 26 gennaio 2010 n. 1538, Cass., 21 luglio 2003 n. 11316); come logico, l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente solo quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo legame eziologico, e il professionista abbia pag. 14/21 comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Cass., 21/11/2017, n. 27561, Cass., 14/11/2019, n. 29498, pag. 5, Cass.,
08/07/2020, n. 14261, pag. 7)”; tale presunzione, dunque, concorre a ritenere nella specie provato il nesso di causalità ed in definitiva ad acclarare la responsabilità dell'azienda ospedaliera.
Ciò posto, va ora considerato che nella fattispecie de qua sussiste un concorso tra cause umane e cause naturali alla produzione dell'evento dannoso considerato che il danno subito dal piccolo è certamente e in gran parte ascrivibile T_
alla prematurità. E tuttavia è emersa la responsabilità professionale dell
[...]
da cui dipendeva Controparte_2
l'Ospedale S. Bambino per il ritardo nell'esecuzione del parto cesareo, costituendo tale condotta prova di negligenza e imperizia dei sanitari del predetto nosocomio. Infatti per l'accoglimento della domanda risarcitoria è necessario che sussista la prova sia del nesso di causalità materiale che quello di causalità giuridica. La causalità materiale – che costituisce un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità poiché serve a stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada imputata – è il nesso tra la condotta e l'evento di danno, inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato;
la causalità giuridica – che consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento - va intesa quale nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili e serve a stabilire la misura del risarcimento (da Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n.28986).
Avuto riguardo alla quantificazione del danno da liquidare all'appellante per la condotta colposa del sanitario, va premesso che la parte Parte_3
danneggiata ha chiesto la liquidazione del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale.
In primo luogo con riferimento alla liquidazione del danno biologico, vanno disattese le censure avanzate dalla difesa dell'appellante relativamente alla pag. 15/21 quantificazione operata dai consulenti dell'ufficio in questo giudizio, posto che gli stessi hanno, correttamente, valutato sia il danno differenziale sia la complessiva menomazione dell'integrità psicofisica costituita dal danno da etiopatogenesi naturale sommato al danno iatrogeno.
Ed invero per liquidare il danno per i maggiori postumi che la condotta colposa del medico ha causato, occorre individuare sia il danno iatrogeno sia la complessiva menomazione dell'integrità psicofisica, ottenuta sommando all'evento lesivo preesistente, che la vittima aveva patito per essere nato prematuro e con basso peso, il danno iatrogeno.
Orbene i CTU hanno precisato che i postumi permanenti complessivi patiti dal signor integrino un danno biologico ascrivibile alle categorie Parte_3
“Emiparesi con lieve deficit di forza” e “Classe II. Pregiudizio estetico da lieve a moderato” ritenendo risarcibile un danno differenziale dal 15%, quale esito della sola condizione di prematurità e di basso peso alla nascita, al 22%, quale conseguenza anche dell'erronea condotta posta in essere dai Sanitari. Pertanto,
è congruo valutare, secondo i attualmente in uso ( 2016)1, un Pt_6 Pt_7
danno biologico, espresso in termini di maggior danno, pari al 7%. (v. relazione integrativa).
In tal modo, è possibile procedere alla liquidazione economica del danno differenziale, come affermato dalla Suprema Corte in una delle sentenze note come di San Martino 2019, precisamente la n. 28986. Invero, in ipotesi come quella de qua, in cui “le conseguenze dell'errore clinico incidono su una realtà del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale, il medico risponde solo dell'aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione in essere, secondo il meccanismo di conto per
"sottrazione". In particolare, il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro;
stimare in punti pag. 16/21 percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro;
e sottrarre il secondo importo dal primo”.
Avuto riguardo al danno morale soggettivo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un “barème” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (tra le tante cfr. Cass. 30.10.2018 n. 27482).
Alcuna prova vi è, invece, riguardo al danno patrimoniale che dunque non va liquidato.
Come da prassi seguita da questa Corte, in adesione all'oramai affermato orientamento di legittimità (cfr. di recente Cass. n.9556 del 2016; n.20895 del
2015; n.12408 del 2011), i danni alla persona vengono liquidati sulla base dei noti criteri tabellari utilizzati dal Tribunale di Milano, posto che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di
Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (Cass. civ. sez. III,
28/06/2018, n.17018), essendo congruo il riferimento ai valori inclusi nella pag. 17/21 tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità (Cassazione civile, 07/07/2015, n.
13982).
I parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano nella versione dell'anno 2024 (dovendosi applicare la tabella pubblicata al momento in cui viene emessa la sentenza) determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, mentre viene nuovamente liquidata separatamente la componente del "danno morale".
Applicando la suddetta tabella, va dapprima stimata in termini economici l'invalidità complessiva permanente di nella misura di 22 punti Parte_3
percentuali - quale risulta dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito – tenuto conto che il danno è stato subito alla nascita, con conseguente punto base per il danno biologico di € 4.049,22.
Tale punto va incrementato per la sofferenza soggettiva, stante il riconoscimento del danno morale come sopra indicato, di €.1.538,70, sicché il punto complessivo per danno non patrimoniale ascende ad € 5.587,92 per un totale di €. 122.934,00.
A tale importo va detratta la somma derivante dal calcolo effettuato applicando la percentuale invalidante permanente del 15% quale invalidità preesistente, che comporta un punto base per il danno biologico di €.3.211,51, il quale incrementato per la sofferenza soggettiva di € 995,57 determina il punto di danno non patrimoniale di €.4.207,08 per un totale del danno risarcibile di
€.63.106,00.
pag. 18/21 La differenza tra i due valori è il danno iatrogeno da risarcire che ascende ad €.
59.828,00 somma per la quale va condannata l'
[...]
. Controparte_2
Sul predetto importo sono dovuti gli interessi al tasso legale da computarsi sulla stessa somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (13 agosto 2001) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e successivamente a tale data, spettano sull'intera somma gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e morale in favore dei genitori derivante dalla grave lesione del rapporto parentale va rilevato come gli stessi non abbiano allegato specificamente in cosa sia consistito tale danno in considerazione delle effettive lesioni subite dal figlio. Ne consegue che, in difetto di allegazione e prova su come possa aver influito sul rapporto parentale lo strabismo e l'emiparesi di cui risulta affetto il figlio tale domanda va rigettata. T_
Le spese seguono la soccombenza e conseguentemente gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio nei confronti dell' , di UR LO e di Controparte_1
RM UC (anche quale genitore esercente la potestà sulla minore Per_1
e tutte quali eredi con beneficio di inventario del Dott.
[...] Parte_4
, mentre l'azienda Persona_2 Controparte_6
va condannata al pagamento delle spese sostenute dagli appellanti in
[...]
entrambi i gradi del giudizio, spese tutte liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
P.Q.M.
pag. 19/21 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 T_
nei confronti dell'
[...] Controparte_1
, di UR PA, di ER CI (anche quale genitore
[...]
esercente la potestà sulla minore e , Persona_1 Parte_4
tutte quali eredi con beneficio di inventario del Dott. e Persona_2 dell' Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n.
[...]
1145/2019 pubblicata il 12/06/2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 T_
nei confronti di , di UR
[...] Controparte_1
LO e di RM UC (anche quale genitore esercente la potestà sulla minore e tutte quali eredi con beneficio di inventario Persona_1 Parte_4
del Dott. e condanna gli appellanti al pagamento, in favore dei Persona_2
suddetti appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in favore di ciascuna parte, in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
2) condanna l' Controparte_6
al risarcimento del danno in favore di che viene liquidato in €. Parte_3
59.828,00, oltre gli interessi al tasso legale da computarsi sulla predetta somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (13 agosto 2001) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e successivamente a tale data, gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
3) condanna l' Controparte_6
al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado in € 7.616,00, e quanto al secondo pag. 20/21 grado in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 08/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 21/21