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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.03.2025; lette le note depositate nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1908/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n.27, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Stracquadaini del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Floriana Collerone e Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 12.07.2024 Parte_1
- obeso, ex fumatore ed affetto da stenosi aortica severa e insufficienza respiratoria, patologie che ne compromettevano in modo assoluto l'autonomo compimento degli atti quotidiani della vita, dandogli perciò diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento - ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. promosso ad impugnazione del verbale del 17.04.2023 con cui la Commissione Medica ne aveva unicamente riconosciuto la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88.124/98) grave - nella misura del 100%, con decorrenza dal 03.08.2022 e portatore di Handicap (comma 1, art.3 della Legge n.104/92)”, inetta a fondare il diritto alla rivendicata prestazione. A sostegno della proposta opposizione il ha deplorato l'incongrua valutazione Pt_1 delle numerose patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sul compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del
19.03.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. Premessane la diagnosi di “broncopatia cronica ostruttiva con sindrome delle apnee notturne e insufficienza respiratoria cronica, esiti di impianto di protesi transcatetere per stenosi valvolare aortica, spondilartrosi, obesità”, l'ausiliario ha infatti esposto che:
1- il , 83enne, “è Pt_1 alto cm 156 e pesa kg 104 con un incremento ponderale del 75% e una BMI di 42,74”, condizione che appare inemendabile, atteso che “l'obesità è di vecchia data dovuta all'inadeguatezza alimentare, ma anche all'età, a fattori sociali e culturali che condizionano la volontà della paziente a riavvicinarsi al peso teorico. Inoltre in questo paziente sono presenti gravi alterazioni artrosiche, cardiache e respiratorie”;
2- quanto alla spondilartrosi - “affezione caratterizzata da fenomeni degenerativi che si manifestano essenzialmente a carico della cartilagine articolare che è la struttura più direttamente esposta all'usura in rapporto alle sollecitazioni meccaniche” -, “le manifestazioni artrosiche si osservano a carico del rachide lombare delle anche e delle ginocchia con limitazioni funzionali importanti con paresi dei muscoli estensore lungo dell'alluce, estensore comune delle dita e tibiale anteriore per cui il paziente non riesce a camminare sia per l'obesità e sia le gravi alterazioni alle articolazioni del rachide, delle anche e delle ginocchia”;
3- quanto alla broncopatia cronica ostruttiva, malattia al cui progredire “si ha una graduale riduzione della capacità del soggetto a svolgere le attività quotidiane in casa e/o al lavoro determinando una invalidità cronica a causa della comparsa di una insufficienza respiratoria, ossia di una carenza di ossigeno e di accumulo di anidride carbonica e sofferenza degli organi vitali come il cuore e il cervello”, “in questo paziente è presente una insufficienza respiratoria cronica a riposo con una PO2 del 80% a riposo in aria ambiente”, complicata da sindrome di apnea notturna;
e 4- all'esame obiettivo condotto dal precedente C.T.U. il “era ancora in grado di deambulare in Pt_1 modo autonomo ed usava l'ossigenogenoterapia soltanto saltuariamente quando ne sentiva la necessità non rispettando la prescrizione medica che consigliava ossigenoterapia a lungo termine per 24 ore al giorno in base all'emogas analisi. Non osservando la prescrizione le condizioni generali del paziente sono peggiorate come pure l'esame spirometrico”, per modo che la valutazione medico legale eseguita in sede di A.T.P.O. “va rivista alla luce del peggioramento delle condizioni generali del paziente”, che “infatti non è più in grado di camminare e di mantenere la stazione eretta. Questo paziente non è in grado di deambulare in modo autonomo e anche se non sono state rilevate alterazioni della sfera psichica il paziente, grande anziano, in atto, necessita di assistenza continua essendo peggiorato rispetto al controllo eseguito dal dott. ”. Ha quindi Per_1 concluso che, a causa del descritto quadro patologico, il ricorrente “presenta una invalidità civile del 100% e possiede i requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla visita e quindi dal 01/12/2024. Inoltre presenta i requisiti per essere riconosciuto portatore di handicap grave art. 3, c. 3 della legge 104/92 con decorrenza 01/12/2024” (cfr. relazione depositata il 15.02.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, deve concludersi che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua nel Parte_1 compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, L. n. 104/1992 con decorrenza dall'01.12.2024. Attesa la decorrenza della prestazione da momento successivo al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese di lite dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate;
giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., gli oneri delle disposte CC.TT.UU. vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1908/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza Parte_1 continua nel compimento degli atti quotidiani della vita portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, L. n. 104/1992 con decorrenza dall'01.12.2024; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 29 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.03.2025; lette le note depositate nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1908/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n.27, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Stracquadaini del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Floriana Collerone e Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 12.07.2024 Parte_1
- obeso, ex fumatore ed affetto da stenosi aortica severa e insufficienza respiratoria, patologie che ne compromettevano in modo assoluto l'autonomo compimento degli atti quotidiani della vita, dandogli perciò diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento - ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. promosso ad impugnazione del verbale del 17.04.2023 con cui la Commissione Medica ne aveva unicamente riconosciuto la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88.124/98) grave - nella misura del 100%, con decorrenza dal 03.08.2022 e portatore di Handicap (comma 1, art.3 della Legge n.104/92)”, inetta a fondare il diritto alla rivendicata prestazione. A sostegno della proposta opposizione il ha deplorato l'incongrua valutazione Pt_1 delle numerose patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sul compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del
19.03.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. Premessane la diagnosi di “broncopatia cronica ostruttiva con sindrome delle apnee notturne e insufficienza respiratoria cronica, esiti di impianto di protesi transcatetere per stenosi valvolare aortica, spondilartrosi, obesità”, l'ausiliario ha infatti esposto che:
1- il , 83enne, “è Pt_1 alto cm 156 e pesa kg 104 con un incremento ponderale del 75% e una BMI di 42,74”, condizione che appare inemendabile, atteso che “l'obesità è di vecchia data dovuta all'inadeguatezza alimentare, ma anche all'età, a fattori sociali e culturali che condizionano la volontà della paziente a riavvicinarsi al peso teorico. Inoltre in questo paziente sono presenti gravi alterazioni artrosiche, cardiache e respiratorie”;
2- quanto alla spondilartrosi - “affezione caratterizzata da fenomeni degenerativi che si manifestano essenzialmente a carico della cartilagine articolare che è la struttura più direttamente esposta all'usura in rapporto alle sollecitazioni meccaniche” -, “le manifestazioni artrosiche si osservano a carico del rachide lombare delle anche e delle ginocchia con limitazioni funzionali importanti con paresi dei muscoli estensore lungo dell'alluce, estensore comune delle dita e tibiale anteriore per cui il paziente non riesce a camminare sia per l'obesità e sia le gravi alterazioni alle articolazioni del rachide, delle anche e delle ginocchia”;
3- quanto alla broncopatia cronica ostruttiva, malattia al cui progredire “si ha una graduale riduzione della capacità del soggetto a svolgere le attività quotidiane in casa e/o al lavoro determinando una invalidità cronica a causa della comparsa di una insufficienza respiratoria, ossia di una carenza di ossigeno e di accumulo di anidride carbonica e sofferenza degli organi vitali come il cuore e il cervello”, “in questo paziente è presente una insufficienza respiratoria cronica a riposo con una PO2 del 80% a riposo in aria ambiente”, complicata da sindrome di apnea notturna;
e 4- all'esame obiettivo condotto dal precedente C.T.U. il “era ancora in grado di deambulare in Pt_1 modo autonomo ed usava l'ossigenogenoterapia soltanto saltuariamente quando ne sentiva la necessità non rispettando la prescrizione medica che consigliava ossigenoterapia a lungo termine per 24 ore al giorno in base all'emogas analisi. Non osservando la prescrizione le condizioni generali del paziente sono peggiorate come pure l'esame spirometrico”, per modo che la valutazione medico legale eseguita in sede di A.T.P.O. “va rivista alla luce del peggioramento delle condizioni generali del paziente”, che “infatti non è più in grado di camminare e di mantenere la stazione eretta. Questo paziente non è in grado di deambulare in modo autonomo e anche se non sono state rilevate alterazioni della sfera psichica il paziente, grande anziano, in atto, necessita di assistenza continua essendo peggiorato rispetto al controllo eseguito dal dott. ”. Ha quindi Per_1 concluso che, a causa del descritto quadro patologico, il ricorrente “presenta una invalidità civile del 100% e possiede i requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla visita e quindi dal 01/12/2024. Inoltre presenta i requisiti per essere riconosciuto portatore di handicap grave art. 3, c. 3 della legge 104/92 con decorrenza 01/12/2024” (cfr. relazione depositata il 15.02.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, deve concludersi che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua nel Parte_1 compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, L. n. 104/1992 con decorrenza dall'01.12.2024. Attesa la decorrenza della prestazione da momento successivo al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese di lite dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate;
giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., gli oneri delle disposte CC.TT.UU. vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1908/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza Parte_1 continua nel compimento degli atti quotidiani della vita portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, L. n. 104/1992 con decorrenza dall'01.12.2024; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 29 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella