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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1159/2024 tra le parti:
(cf ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. BASTIANI NICOLA (cf C.F._1
ATTRICE
(cf ) Controparte_2 C.F._2
(cf , Controparte_3 C.F._3 con gli avv. GIARDINO VINCENZO (cf ) e C.F._4
TOGNONI EDOARDO (cf C.F._5
CONVENUTE
Decisa a Pistoia in data 11/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta contenente p.c. dep. 17.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenute: come da nota scritta contenente p.c. dep. 17.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide la domanda azionata da nei confronti di Controparte_1 [...] ed con formulazione delle seguenti Controparte_2 Controparte_3 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, dirsi tenute per le causali di cui in premessa e, conseguentemente,
IN TESI dichiarare l'annullamento del contratto di compravendita del cavallo
KA L, alienato a dalla Società attrice, stante il Controparte_2 mancato pagamento del prezzo, e conseguentemente condannare le stesse
e alla restituzione del cavallo Controparte_2 Controparte_3 KA L alla medesima comparente , nonché condannare le Controparte_1 medesime e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 risarcimento dei danni tutti in favore della stessa per l'indebito Controparte_1 utilizzo del cavallo stesso, da parametrarsi ai costi giornalieri per il noleggio di un cavallo da gara, e quindi in € 100,00 giornalieri, dal 31.05.2022 all'effettiva restituzione, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
IN IPOTESI dichiararsi tenuta al pagamento della somma Controparte_2 pattuita, e conseguentemente condannare la stessa convenuta al pagamento della somma concordata di € 38.000,00 (trentottomila/00), pari alla differenza tra il prezzo stabilito contrattualmente in € 43.000,00 e la somma ricevuta in anticipo di € 5.000,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
Quanto sopra, in relazione a contratto stipulato in data 31.5.2022 tra CP_1
e per la vendita di un cavallo da gara di
[...] Controparte_2 equitazione di nome KA L al valore stimato di euro 43.000,00 di cui la convenuta avrebbe corrisposto unicamente la cifra di euro 5.000,00 senza mai saldare il dovuto e rifiutandosi altresì di restituire l'animale; contestualmente, nel medesimo atto di citazione, parte attrice avanza istanza ex art. 700 c.p.c. per l'immediata restituzione del cavallo sulla motivazione che esso sarebbe nel possesso di persona estranea al compratore (in particolare, CP_3 figlia di , che il pagamento del cavallo non
[...] Controparte_2 sarebbe avvenuto e che il cavallo stesso sarebbe adoperato dalla convenuta in gare che mettono a rischio la sua incolumità.
I.2. Aperto il procedimento cautelare in corso di causa (R.G. 1159-1/2024), in esso si costituiscono le parti convenute a mezzo un'unica comparsa e tramite i medesimi difensori, contestando le allegazioni e domande attoree e dando conto dell'avvenuto rigetto, tempo prima, dell'istanza di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. basata sui medesimi presupposti addotti a fondamento della domanda attorea ex art. 700 c.p.c..
I.3. Respinta la domanda cautelare (cfr. ordinanza 29.8.2024), anche nel giudizio principale si costituiscono le convenute rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito
In tesi : respingere la domanda attorea per essere destituita di ragione sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede, con vittoria in ogni caso di spese ed onorari anche della fase cautelare.
In ipotesi : nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare detto accoglimento a quanto risulterà rigorosamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria, con riferimento sia la valore economico di KA L, sia all'importo richiesto a titolo di risarcimento, in ogni caso con eventuale detrazione delle somme già corrisposte dalle convenute a titolo di acconto (€
5.000,00) e delle spese maturate e maturande per mantenimento, cura e conservazione del cavallo, oggetto di domanda riconvenzionale e che verranno definitivamente indicate nell'ultimo atto disponibile poiché in continuo aggiornamento. Con vittoria di spese ed onorari di causa, anche della fase cautelare.
In via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da , condannare in via riconvenzionale parte attrice al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra della somma che verrà Controparte_2 indicata nell'ultimo atto disponibile relativa alle spese maturate e maturande per mantenimento, cura e conservazione del cavallo, poiché in continuo aggiornamento, a titolo di ripetizione di quanto da Ella sostenuto, per tutti motivi di cui alla sezione III che precede, con vittoria di spese ed onorari anche della fase cautelare”.
I.4. Disposto il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c. acclarato il fallimento del tentativo di conciliazione di giudiziale, viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, previo rigetto delle istanze istruttorie articolate dalle parti.
******
II.1. A giudizio di questo Tribunale, la domande attoree non meritano accoglimento per le ragioni che si vengono a esporre, occorrendo da un lato confermare le valutazioni rese con ordinanza 29.11.2024 circa l'inammissibilità delle richieste di prova formulate sia dall'attrice sia dalle convenute, dall'altro lato precisare che le argomentazioni spese dalle parti nelle memorie ex art. 171ter c.p.c. non sono idonee a mutare il quadro giuridico-fattuale già emerso in fase cautelare e come ivi valutato e deciso.
Primariamente occorre anche in questa sede ribadire come la formulazione delle domande attoree pecchi di una certa confusione, instandosi in via principale per la declaratoria di “annullamento” del contratto di compravendita del cavallo KA L “stante il mancato pagamento del prezzo”, con conseguente condanna delle convenute alla restituzione del cavallo e al risarcimento del danno da indebito utilizzo dello stesso ovvero, in ipotesi, con condanna della convenuta al pagamento del residuo prezzo per CP_2
l'acquisto dell'equide.
Ora, non occorre spendere tante considerazioni per ricordare come il rimedio dell'annullamento contrattuale - ribadito da parte attrice in tutti i propri scritti difensivi, ivi compreso l'atto di precisazione delle conclusioni, nonostante il rilievo di “inconferenza” al riguardo già svolto da questo giudice nell'ordinanza
29.8.2024 di rigetto dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. - soccorra in ipotesi concernenti vizi delle volontà dei contraenti ex artt. 1425ss. c.c.
(incapacità, vizi del consenso ossia errore, violenza o dolo), laddove la deduzione di “mancato pagamento del prezzo”, integrando all'evidenza un inadempimento contrattuale (inadempimento alla prestazione contrattuale tipica dell'acquirente nel contratto di compravendita), può dar luogo a risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. se del caso con aggiunta di domanda risarcitoria, ma giammai ad azione di annullamento contrattuale (la cui disciplina è dettata agli artt. 1441ss. c.c., Sez. III del Capo XII
“Dell'annullabilità del contratto” del Titolo II “Contratti in generale” del Libro
IV del Codice Civile, in relazione appunto ai vizi della volontà anzidetti ed elencati alle Sezz. I e II del Capo XII “Dell'annullabilità del contratto” del Titolo
II “Contratti in generale” del Libro IV del Codice Civile).
Tanto premesso, versandosi quindi in ipotesi di dedotto inadempimento contrattuale, la parte che agisce in giudizio invocando l'altrui inadempimento
è tenuta unicamente a dar prova del titolo negoziale fondante la propria pretesa, potendosi per il resto limitare ad allegare appunto l'inadempimento della controparte: la quale, da par suo, sarà invece tenuta a dare prova del proprio esatto adempimento, salvo che sollevi a sua volta eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. con conseguente “ribaltamento” delle posizioni processuali dal punto di vista degli oneri probatori (cfr. al riguardo le insuperate Sez. Un. n. 13533/2001 e granitica giurisprudenza successiva conforme).
Nella vicenda in analisi, parte attrice ha prodotto il contratto di compravendita regolante i rapporti inter partes (cfr. doc. 1 fasc. attoreo) e ha allegato l'altrui inadempimento, consistente nel mancato pagamento del prezzo residuo del cavallo.
In proposito, parte convenuta non solo non ha dimostrato il proprio esatto adempimento, ma anzi ha espressamente riconosciuto di non aver provveduto al saldo prezzo nei termini richiesti ex adverso ritenendo che ciò non corrispondesse agli accordi negoziali intervenuti e lamentando piuttosto l'inadempimento proprio di parte attrice a tali accordi (così confezionando la su richiamata exceptio ex art. 1460 c.c.).
Occorre dunque muovere dal dato testuale del contratto 31.5.2022, nel quale si legge (il contratto è scritto in lingua inglese, ma non pone particolari problemi di traduzione):
“Estimated price value 43.000 EUR
Deposit required 5000 EUR”
e poco oltre
“The balance [il saldo] wil be defined within 2022 in agreement (any eventual delay will be considered) between the corporation and the buyer in accordance of the performances of the horse during the current season and his health conditions at the end of the period, and the sale to a third party will be the priority for both parties, considering the buyer's pre-emption right.
The definitive selling price will be defined at the end of december 2022 or at the new date established by agreement between the parties as indicated above, taking into account the expenses incurred during the whole period starting from april 2022 by the purchasing party for the stable costs, power supply, mascalcia, veterinary care and KA competitions, which will be fully returned to the purchaser in case of sale to third parties, or scaled from the final price in case of payment of the balance by her.
The transfer of ownership to the equine registry will be signed by the parties at the time of payment of deposit”. Dunque è agevole comprendere che l'importo di euro 43.000,00 era il valore stimato del cavallo alla data di sottoscrizione dell'accordo de quo, 31.5.2022, e che era richiesto alla parte acquirente un deposito di euro 5.000,00, mentre il saldo del prezzo (balance) sarebbe stato definito su accordo delle parti (in agreement between the corporation and the buyer) entro la fine del 2022 (within
2022) sulla base di una serie di elementi, fra cui il rendimento del cavallo durante la stagione in corso (the performances of the horse during the current season) e le sue condizioni di salute alla fine del periodo (his health conditions at the end of the period), salva la vendita a terzi considerata una priorità per entrambe le parti, tenendo in considerazione il diritto di prelazione dell'acquirente (considering the buyer's pre-emption right).
Il testo contrattuale prosegue, sulla medesima scia, precisando che il prezzo di vendita definitivo sarà stabilito alla fine di dicembre 2022 o nella nuova data concordata fra le parti, tenendo in considerazione le spese sostenute dall'acquirente durante l'intero periodo a partire da aprile 2022 per costi fissi
(stable costs), alimentazione (power supply), mascalcia (mascalcia), cure veterinarie (veterinary care) e competizioni di KA che saranno -le spese- interamente restituite all'acquirente in caso di vendita a terzi (will be fully returned to the purchaser in case of sale to third parties) oppure scalate dal prezzo finale in caso di pagamento del saldo da parte dell'acquirente (or scaled from the final price in case of payment of the balance by her).
In questo contesto, l'intera impostazione attorea appare destituita di fondamento nella misura in cui l'attrice pretende che il prezzo del cavallo corrisponda all'importo di euro 43.000,00 e quindi denuncia l'inadempimento delle convenute per non aver provveduto al saldo prezzo di euro 38.000,00
(euro 43.000,00 – euro 5.000,00 già corrisposti come “acconto”).
Del resto, di inadempimento delle convenute non può parlarsi proprio alla luce dell'exceptio da costoro formulata, avendo costoro denunciato l'inosservanza della controparte all'obbligo contrattualmente assunto di pattuire, in accordo con l'acquirente, il prezzo definitivo del cavallo - e quindi il saldo del prezzo - entro la fine dell'anno 2022 sulla base di svariati fattori, comprendenti in particolare le spese sostenute dall'acquirente per la manutenzione dell'animale durante l'intero periodo come sopra elencate, nonché il rendimento ottenuto dall'equide nelle gare disputate e il suo stato di salute (da valutare in base all'età nonché alle prestazioni rese nelle competizioni): tanto è vero che nella parte conclusiva dell'accordo contrattuale viene specificato che tali costi saranno restituiti all'acquirente in caso di vendita dell'animale a terzi, ovvero saranno scalati dal prezzo finale in caso di acquisto definitivo da parte dell'acquirente stessa, quasi quindi dandosi per scontato che il prezzo definitivo sarebbe stato inferiore al valore inizialmente stimato (euro
43.000,00) proprio dovendosi tenere in considerazione gli esborsi medio tempore curati dalla convenuta per mantenere il cavallo.
Ebbene, la convenuta ha denunciato l'inadempimento dell'attrice rispetto sia alla definitiva contrattazione del prezzo finale, sia alla considerazione e detrazione delle spese anzidette al fine di pervenire all'individuazione di tale prezzo, costituendo entrambe prestazioni cui l'attrice si era contrattualmente obbligata: e costei, da par suo, non ha dato prova del proprio esatto adempimento rispetto a tali profili (con onere probatorio, come detto, su di lei ribaltato in applicazione della disciplina dell'art. 1460 c.c.) con l'effetto che risulta provato in giudizio semmai proprio l'inadempimento attoreo, piuttosto che l'inadempimento delle convenute.
Siffatta considerazione appare dirimente perché, mancando il presupposto “a monte” dell'inadempimento, vengono a cadere le richieste attoree sia di restituzione del cavallo (in tesi), sia di risarcimento del danno essendo tutte basate sull'asserito, ma non provato, inadempimento delle convenute;
d'altronde, per quanto attiene all'istanza risarcitoria, risulta carente anche l'allegazione degli specific danni subiti ex parte actoris, prima ancora che la prova in giudizio degli stessi risultando manifestamente esplorativa sul punto la c.t.u. richiesta in mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea e non potendosi all'evidenza accedere alla tesi di parte attrice (esposta anche in comparsa conclusionale) circa la sussistenza di un danno in re ipsa.
Neppure può essere accolta la domanda subordinata di parte attrice per la condanna della convenuta al pagamento del residuo prezzo nell'importo indicato di euro 38.000,00 o altra somma ritenuta di giustizia, in quanto la determinazione del prezzo sarebbe comunque dovuta avvenire in base agli accordi delle parti consacrati nel contratto 31.5.2022 rispetto ai quali, però,
l'attrice né ha chiesto di procedere in tal senso (ossia, di determinare il prezzo tenendo conto degli accordi contrattuali) né ha offerto elementi probatori per poter effettuare siffatta determinazione, tanto da appunto doversi dimettere come inammissibile la c.t.u. perché esplorativa non potendosi con tale strumeno sopperire alle carenze probatorie di parte. II.2. Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento della domanda riconvenzionale svolta dalle convenute in ipotesi subordinata di accoglimento delle avverse istanze.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con parziale riduzione dei compensi rispetto ai medi tabellare per la fase istruttoria siccome limitata al deposito di brevi memorie ex art. 171ter c.p.c..
A carico di parte attrice devono gravare anche le spese del sub-procedimento cautelare in corso di causa, essendo anche ivi l'attrice risultata soccombente e, in tal caso, con esclusione della fase istruttoria e con riduzione dei compensi per la fase decisionale limitata al deposito di una breve nota scritta di parte ex art. 127ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza cd. figurata di discussione della domanda cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio di merito che liquida nell'importo di euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge nonché delle spese del procedimento cautelare in corso di causa (R.G. n. 1159-
1/2024) che liquida nell'importo di euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 11/06/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini