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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 628/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 628/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Tasselli Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via della Lirica n. 49, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonella Tarroni presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale Vincenzo
Randi n. 37, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Parte_1
B) Assegnare la casa coniugale sita in S. Alberto Via Argine Sinistro Lamone Abbandonato 4 al marito che ne è esclusivo proprietario;
pagina 1 di 5 C) Rigettare ogni richiesta economica avanzata dalla resistente non sussistendo i presupposti per il suo riconoscimento;
D) Condannare la parte resistente alle spese di lite”; per “dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1 [...]
e;
Controparte_1 Parte_1
disporre che corrisponda alla moglie un assegno mensile di Euro 700,00, a titolo di Parte_1
contributo al suo mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore dello Stato”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/3/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
da con cui contrasse matrimonio in Ravenna, il 22/7/2011, iscritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 141, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non nacquero figli.
Con memoria difensiva depositata il 13/7/2022 si è costituita che Controparte_1
non si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal marito.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale della resistente, escussa la testimone ammessa, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il
30/7/2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Circa la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dal marito essa deve ritenersi inammissibile per impossibilità giuridica del provvedimento richiesto, poiché ai sensi dell'art. 337
pagina 2 di 5 sexies c.c. (e già ai sensi del previgente art. 155 quater c.c.) l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (cfr. tra tante, Cass. sent. n. 21334/2013), laddove, invece, nel caso di specie dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
3. Quanto alla domanda di pagamento di un assegno di mantenimento da parte del marito, avanzata dalla moglie, va premesso che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia
“adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di questi, Parte_1
avente 79 anni, risulta percepire una pensione di vecchiaia che nell'anno fiscale 2022 è stata pari ad euro 12.000,00 circa (cfr. più recente dichiarazione dei redditi della parte relativa al periodo d'imposta
2022). L'odierno ricorrente è altresì proprietario della casa coniugale, è comproprietario di un immobile ad uso abitativo sito in S. Alberto nella misura di 4/6 ed è comproprietario di diversi terreni seminativi (salvo una particella con destinazione “area fab dem”) siti nel Comune di Ravenna (cfr., nel dettaglio, doc. 10 di parte resistente).
Dalla documentazione in atti, infine, si evince che , oltre alla pensione, ha percepito negli Parte_1
anni 2022 e 2023 apprezzabili proventi dall'attività di conferimento di frutta, svolgendo l'attività di coltivatore diretto (cfr. sub doc 20 di parte ricorrente i bonifici pervenuti sul c/c del ricorrente da
. Coop.”, , ). In sede Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
di scritti conclusivi il ricorrente ha, poi, dedotto che all'attualità i proventi aggiuntivi alla pensione sarebbero solo quelli conseguenti alla coltivazione di un pescheto della superficie di ha. 1,5.
Deve infine evidenziarsi, per ciò che rileva nel caso di specie, che aveva al 12/4/2023 Parte_1 un'esposizione debitoria pari ad euro 95000,00 circa (cfr. doc. 16 di parte ricorrente).
Quanto, invece, alle condizioni economiche di avente 69 anni, ella Controparte_1
ha dedotto di aver lavorato come badante fino al 2021, percependo negli anni 2019 e 2020 un reddito lordo pari ad euro 13.000,00 circa e nell'anno 2021 un reddito lordo di euro 6155,00.
Dalla documentazione in atti (cfr. estratto c/c sub doc. 14 di parte resistente) si evince che la parte resistente ha percepito una retribuzione pari a circa 1100,00 euro (arrotondata per difetto) fino al 2021 e, successivamente, ha percepito l'indennità naspi fino al gennaio 2023.
pagina 3 di 5 risulta, poi, pacificamente proprietaria di una opel Corsa immatricolata Controparte_1 nel 2005, in sede di costituzione ha dedotto di essere comproprietaria di un piccolo appartamento sito in
Ucraina ed ha dedotto di essere gravata da due finanziamenti, rispettivamente di euro 150,00 e 90,00 euro mensili.
Pertanto, tenuto conto a) delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi e della disparità tra le stesse, b) della presumibile esistenza di redditi occulti in favore della resistente, totalmente priva di redditi diversi dall'assegno di mantenimento dal 2023, pur avendo la disponibilità di un'automobile ed essendo pertanto gravata dalle spese connesse, c) dell'età dei coniugi e della presumibile scarsa capacità residua degli stessi di incrementare apprezzabilmente le rispettive entrate, d) degli oneri economici gravanti sulla moglie per la disponibilità di un alloggio in conseguenza dell'allontanamento dalla casa familiare di proprietà del marito, e) dell'esposizione debitoria del ricorrente e della natura aleatoria e variabile del suo reddito (aggiuntivo) alla pensione, sia in considerazione dell'età della parte, quasi ottantenne, sia in considerazione delle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta, il
Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1
mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro 350,00, Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
4. Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente soccombente e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori intermedi tra minimi e medi, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate e dell'attività compiuta, anche in sede istruttoria), con pagamento da parte di in favore Parte_1
dello Stato, essendo provvisoriamente ammessa al beneficio del Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 628/2022 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e avendo i Parte_1 Controparte_1
coniugi contratto matrimonio in Ravenna, il 22/7/2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 141, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
pagina 4 di 5 c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 Controparte_1
mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro 350,00, entro il giorno 10 di ogni
[...]
mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
d) condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
5712,5 per compenso professionale, oltre spese vive prenotate a debito ed oltre al 15% di spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta;
e) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al difensore della parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del
12/7/2022.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 628/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Tasselli Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via della Lirica n. 49, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonella Tarroni presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale Vincenzo
Randi n. 37, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Parte_1
B) Assegnare la casa coniugale sita in S. Alberto Via Argine Sinistro Lamone Abbandonato 4 al marito che ne è esclusivo proprietario;
pagina 1 di 5 C) Rigettare ogni richiesta economica avanzata dalla resistente non sussistendo i presupposti per il suo riconoscimento;
D) Condannare la parte resistente alle spese di lite”; per “dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1 [...]
e;
Controparte_1 Parte_1
disporre che corrisponda alla moglie un assegno mensile di Euro 700,00, a titolo di Parte_1
contributo al suo mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore dello Stato”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/3/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
da con cui contrasse matrimonio in Ravenna, il 22/7/2011, iscritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 141, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non nacquero figli.
Con memoria difensiva depositata il 13/7/2022 si è costituita che Controparte_1
non si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal marito.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale della resistente, escussa la testimone ammessa, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il
30/7/2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Circa la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dal marito essa deve ritenersi inammissibile per impossibilità giuridica del provvedimento richiesto, poiché ai sensi dell'art. 337
pagina 2 di 5 sexies c.c. (e già ai sensi del previgente art. 155 quater c.c.) l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (cfr. tra tante, Cass. sent. n. 21334/2013), laddove, invece, nel caso di specie dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
3. Quanto alla domanda di pagamento di un assegno di mantenimento da parte del marito, avanzata dalla moglie, va premesso che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia
“adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di questi, Parte_1
avente 79 anni, risulta percepire una pensione di vecchiaia che nell'anno fiscale 2022 è stata pari ad euro 12.000,00 circa (cfr. più recente dichiarazione dei redditi della parte relativa al periodo d'imposta
2022). L'odierno ricorrente è altresì proprietario della casa coniugale, è comproprietario di un immobile ad uso abitativo sito in S. Alberto nella misura di 4/6 ed è comproprietario di diversi terreni seminativi (salvo una particella con destinazione “area fab dem”) siti nel Comune di Ravenna (cfr., nel dettaglio, doc. 10 di parte resistente).
Dalla documentazione in atti, infine, si evince che , oltre alla pensione, ha percepito negli Parte_1
anni 2022 e 2023 apprezzabili proventi dall'attività di conferimento di frutta, svolgendo l'attività di coltivatore diretto (cfr. sub doc 20 di parte ricorrente i bonifici pervenuti sul c/c del ricorrente da
. Coop.”, , ). In sede Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
di scritti conclusivi il ricorrente ha, poi, dedotto che all'attualità i proventi aggiuntivi alla pensione sarebbero solo quelli conseguenti alla coltivazione di un pescheto della superficie di ha. 1,5.
Deve infine evidenziarsi, per ciò che rileva nel caso di specie, che aveva al 12/4/2023 Parte_1 un'esposizione debitoria pari ad euro 95000,00 circa (cfr. doc. 16 di parte ricorrente).
Quanto, invece, alle condizioni economiche di avente 69 anni, ella Controparte_1
ha dedotto di aver lavorato come badante fino al 2021, percependo negli anni 2019 e 2020 un reddito lordo pari ad euro 13.000,00 circa e nell'anno 2021 un reddito lordo di euro 6155,00.
Dalla documentazione in atti (cfr. estratto c/c sub doc. 14 di parte resistente) si evince che la parte resistente ha percepito una retribuzione pari a circa 1100,00 euro (arrotondata per difetto) fino al 2021 e, successivamente, ha percepito l'indennità naspi fino al gennaio 2023.
pagina 3 di 5 risulta, poi, pacificamente proprietaria di una opel Corsa immatricolata Controparte_1 nel 2005, in sede di costituzione ha dedotto di essere comproprietaria di un piccolo appartamento sito in
Ucraina ed ha dedotto di essere gravata da due finanziamenti, rispettivamente di euro 150,00 e 90,00 euro mensili.
Pertanto, tenuto conto a) delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi e della disparità tra le stesse, b) della presumibile esistenza di redditi occulti in favore della resistente, totalmente priva di redditi diversi dall'assegno di mantenimento dal 2023, pur avendo la disponibilità di un'automobile ed essendo pertanto gravata dalle spese connesse, c) dell'età dei coniugi e della presumibile scarsa capacità residua degli stessi di incrementare apprezzabilmente le rispettive entrate, d) degli oneri economici gravanti sulla moglie per la disponibilità di un alloggio in conseguenza dell'allontanamento dalla casa familiare di proprietà del marito, e) dell'esposizione debitoria del ricorrente e della natura aleatoria e variabile del suo reddito (aggiuntivo) alla pensione, sia in considerazione dell'età della parte, quasi ottantenne, sia in considerazione delle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta, il
Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1
mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro 350,00, Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
4. Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente soccombente e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori intermedi tra minimi e medi, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate e dell'attività compiuta, anche in sede istruttoria), con pagamento da parte di in favore Parte_1
dello Stato, essendo provvisoriamente ammessa al beneficio del Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 628/2022 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e avendo i Parte_1 Controparte_1
coniugi contratto matrimonio in Ravenna, il 22/7/2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 141, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
pagina 4 di 5 c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 Controparte_1
mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro 350,00, entro il giorno 10 di ogni
[...]
mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
d) condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
5712,5 per compenso professionale, oltre spese vive prenotate a debito ed oltre al 15% di spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta;
e) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al difensore della parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del
12/7/2022.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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