Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00504/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Emanuele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento e per l’annullamento
- del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Catania, in ordine all’istanza di riesame in autotutela - inoltrata a mezzo pec in data 3.03.2025 - del decreto prefettizio D.D.A. del -OMISSIS-, con cui era stato disposto il divieto in capo al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 TULPS, sine die.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa US ES TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Catania, in violazione dell’art. 2 l. n. 241 del 1990, sulla richiesta di riesame in autotutela, avanzata a mezzo pec in data 3.03.2025, del decreto prefettizio D.D.A del -OMISSIS-, notificatogli in data 16.11.2022, con cui era stato disposto il divieto in capo allo stesso di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 TULPS sine die , a seguito di querela sporta nei suoi confronti dalla ex convivente e dalla di lei figlia.
2. Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Catania che, con successiva memoria, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso poiché il provvedimento interdittivo - su cui si chiede l’intervento in autotutela - è stato adottato successivamente alla remissione della querela per atti persecutori, che, di conseguenza, in quanto elemento già conosciuto e valutato ininfluente ai fini dell’adozione della misura, non rappresenta un elemento di novità sopravvenuto; in ogni caso, non sussisterebbe un obbligo dell’Amministrazione di intervenire in autotutela sul provvedimento in questione.
3. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. L’istanza di riesame si fonda sui seguenti presupposti: a) remissione della querela in data 25.02.2019, con archiviazione del relativo procedimento per il reato di atti persecutori; b) decorso del tempo di oltre cinque anni dal fatto, in assenza di analoghi episodi.
4.2. Premesso quanto sopra, ben conosce il Collegio il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale nell’ipotesi di provvedimento amministrativo che limiti la sfera giuridica del privato in via permanente (come, appunto, nel caso del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti), il provvedimento inibitorio adottato non può avere una efficacia sine die , non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso, con la conseguenza che l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo conduce ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, “ dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio ” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 febbraio 2024, n. 717; id., 18 marzo 2024, n. 1072; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8 gennaio 2024, n. 178; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 novembre 2023, n. 1755; T.A.R. Toscana, sez. IV, 16 ottobre 2023, n. 937; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 22 maggio 2023, n. 1197; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 15 maggio 2023, n. 1603).
4.3. Nel caso in esame, tuttavia, a ben vedere il deducente non ha rappresentato nell’istanza di riesame l’esistenza di “ positive sopravvenienze ” idonee al mutamento del “ quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità ”, ma ha, in definitiva, fatto leva sul decorso del termine e sulla remissione della querela.
Quanto rappresentato dal ricorrente, tuttavia, non integra il presupposto enucleato dalla giurisprudenza affinché si realizzi il dovere per l'Amministrazione di rivalutarne la posizione.
Il provvedimento interdittivo, infatti, è intervenuto successivamente alla remissione della querela per atti persecutori che non rappresenta un elemento di novità sopravvenuto, in quanto elemento già conosciuto e valutato dalla Prefettura quale ininfluente al momento dell’adozione della detta misura.
In sintesi, il ricorrente non ha dedotto nuovi elementi di fatto tali da modificare in modo sostanziale il quadro indiziario considerato dall’Amministrazione resistente, limitandosi a sottoporre alla Prefettura elementi alla stessa già noti ed esaminati al momento dell’emanazione del provvedimento.
Ne consegue che l’istanza di riesame di parte ricorrente non è idonea a far sorgere l’obbligo giuridico di provvedere in capo all’Amministrazione resistente poiché non era in grado di dare vita ad un procedimento di “aggiornamento” della posizione del deducente, mirando invece all’attivazione di un vero e proprio procedimento di autotutela (c.d. di secondo grado), demandato invero alla più ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione competente.
Orbene, per costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, il potere di autotutela è incoercibile dall'esterno attraverso l'istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm., salvo i casi normativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 301; Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2564), ipotesi in concreto non ricorrenti nel caso in esame.
Invero, ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., il giudizio avverso il silenzio inadempimento presuppone che l’amministrazione abbia posto in essere una violazione del dovere di provvedere, e cioè del dovere di iniziare e concludere il procedimento nel termine previsto dalla legge; secondo il costante orientamento della giurisprudenza, tuttavia, va escluso l’obbligo di provvedere nel caso in cui l’istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile, atteso che l’affermazione di un generalizzato obbligo, in capo all’Amministrazione, di rivalutare un proprio provvedimento, anche quando rispetto ad esso siano decorsi i termini per proporre ricorso, determinerebbe un vulnus all'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti che hanno titolo in atti autoritativi, con elusione del regime di decadenza dei termini di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2023, n. 2911).
E infatti, il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione competente e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento nel caso de quo (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 2022, n. 940; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 febbraio 2024, n. 2070).
4.4. In definitiva, ove la parte ricorrente, decorso un congruo lasso di tempo, avesse inteso far valere elementi nuovi rispetto al quadro fattuale posto a fondamento del provvedimento di divieto, avrebbe potuto chiedere un nuovo provvedimento abilitativo e, nel relativo procedimento, avrebbe potuto far valere il mutato quadro fattuale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 539; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 21 febbraio 2024, n. 131), mentre, si ribadisce, nell’istanza di riesame in questione non sono stati addotti nuovi elementi in relazione ai presupposti di fatto che avevano supportato l’adozione da parte della Prefettura di Catania del divieto di detenere armi, illo tempore neppure avversato.
4.5. Peraltro, il ragionevole lasso di tempo per il riesame, normalmente individuato dalla giurisprudenza in cinque anni - ritenuto significativo al fine del superamento della criticità che ha determinato il provvedimento preclusivo dell’uso delle armi -, va individuato come decorrente dall’adozione del provvedimento ablativo e pertanto non ricorre nella fattispecie in esame (T.A.R. Catania, sez. I, n. 2759 del 2024; T.A.R. Bologna, n. 296 del 2025) ove il decreto prefettizio è stato adottato il -OMISSIS- e l’istanza “in autotutela di riesame e revoca” è stata presentata in data 3.03.2025.
5. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
6. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell’amministrazione resistente, che liquida complessivamente in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CR MA SA, Presidente
US ES TI, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US ES TI | CR MA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.