TAR Catania, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 504
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Silenzio-inadempimento dell'amministrazione

    Il ricorso è inammissibile poiché l'istanza di riesame non ha dedotto "positive sopravvenienze" idonee a mutare il quadro indiziario posto a base della precedente valutazione di inaffidabilità. Il provvedimento interdittivo è intervenuto successivamente alla remissione della querela, elemento già conosciuto e valutato come ininfluente. Il potere di autotutela è discrezionale e non può essere coercito dall'esterno tramite il rimedio del silenzio-inadempimento, salvo casi eccezionali non ricorrenti. L'istanza del privato è meramente sollecitatoria e non impone alcun obbligo giuridico di provvedere. Inoltre, il termine ragionevole di cinque anni per il riesame decorre dall'adozione del provvedimento ablativo, e non ricorre nella fattispecie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 504
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 504
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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