Ordinanza cautelare 4 giugno 2015
Decreto decisorio 6 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 06/07/2021, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2021
N. 00625/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2015, proposto da
ER AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni del Mediobrenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Unione dei Comuni di Mediobrenta prot. n. 2576 del 18/2/2015, ad oggetto: "accertamento di inottemperanza ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.p.r. n. 380 del 2001", successivamente comunicato, con il quale l'Amministrazione ha ordinato "l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Cadoneghe delle opere abusive eseguite alla via Cà Ponte, n. 12, nell'area identificata catastalmente al fg. n. 3, mapp. n. 165, indicato in premessa e dell'area di persistenza individuata nella planimetria indicata e di seguito descritta ..." ed ha disposto "l'immissione in possesso a favore del Comune di Cadoneghe ..." e lo "sgombero di cose e persone degli immobili ...";
dell'ordinanza n. 1/2015 prot. n. 2838 del 23/2/2015 ad oggetto: "ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 180 del 2001";
della nota dell'Unione dei Comuni di Mediobrenta prot. n. 4239 del 19/3/2015 ad oggetto: "comunicazione data operazioni di immissione in possesso".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione di Unione dei Comuni del Mediobrenta;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 6 maggio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 6 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO