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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/06/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 201 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 09.04.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RUSSO MICHELANGELO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. IANNACONE ADRIANO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: monetizzazione ferie non godute
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 01.05.2021, il sig. Parte_1 premettendo di essere stato alle dipendenze dell'
[...]
– quale medico Controparte_2 anestesista dal 01.12.1978 sino al 31 marzo 2010 (data di fine rapporto per pensionamento), adiva il Tribunale di Isernia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare per i diffusi motivi spiegati in narrativa e da qui intendersi integralmente richiamati e trascritti, che il ricorrente ha maturato per gli anni 2007 -2008-2009-2010 (fino al 31 marzo 2010 data di cessazione rapporto di lavoro per pensionamento) numero 128 giorni di ferie (ovvero per quell'altro diverso numero di giorni maggiore o minore che risulterà di giustizia) ; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione, per la mancata fruizione delle ferie, dell'indennità sostitutiva per il periodo dell'anno 2007 al 31 marzo 2010- data di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento – (ovvero per quell'altra diversa data che risulterà di giustizia). 3) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t. alla corresponsione CP_2 ex ccnl di categoria applicabile dell'indennità sostitutiva conseguentemente dovuta ammontante all'importo lordo di €. 2.126,53 per il mancato godimento delle ferie maturate negli anni dal 2007 al 31 marzo 2010 data di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento (ovvero quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e se del caso anche previa nomina di CTU contabile ovvero che comunque verrà ritenuta di giustizia in via equitativa anche ex art. 432 CPC) il tutto coltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo momento di insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese e competenze della procedura oltre iva cap e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosene sin d'ora antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Si costituiva l' eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di CP_2
Isernia e la prescrizione del credito, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda. Previa reiezione tacita dell'eccezione di incompetenza territoriale, la causa, di natura documentale, giungeva alla decisione all'udienza del 09.04.2025, trattata in modalità cartolare ex art. 177 ter c.p.c.
***
2. Va innanzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente , che è infondata. CP_2
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (in questo senso, Cass. 3021/2020). Poichè al ricorso sono stati allegati atti di messa in mora validamente interruttivi del termine di prescrizione decennale (tra tutti, all. 19, spedito con raccomandata del 15.11.2012), questa deve essere respinta. 3. Nel merito, il ricorrente ha richiesto il pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute sul presupposto che la responsabilità fosse addebitabile all'azienda per la cronicità della carenza di personale. In diritto, posto che le norme attualmente vigenti vietano la monetizzazione delle ferie, essendo il lavoratore in quiescenza del 2010 deve essere considerata la precedente disciplina contrattuale (art. 21 della Dirigenza medica e veterinaria comma 13 del Ccnl del 5.12.1996 come modificato dall'art. 24 comma 2 del Ccnl del 3.11.2005 art. 16 comma 1 del Ccnl del 6.5.2010), che regolamentando la materia delle ferie ammetteva la monetizzazione solo ed esclusivamente: a) dall'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
b) con esclusivo riferimento alle sole ferie maturate e non fruite per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio, risultanti da atto formale avente data certa, comprovante la richiesta del dipendente di godere delle ferie e l'impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per la sussistenza di quelle qualificate quali esigenze di servizio;
c) in tutti gli altri casi in cui il mancato godimento delle ferie non fosse in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente ma la sopraggiungere di eventi oggettivi di carattere impeditivo come il collocamento a riposto per assoluta e permanente inidoneità oppure il licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto. Nel caso di specie, vertendosi nell'ipotesi di cui lla lettera b), il ricorrente non ha provato documentalmente, come richiesto dalla norma citata, l'impossibilità di fruire delle ferie per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio;
prova che avrebbe dovuto fornire depositando copia delle richieste di ferie presentate all'Azienda e rifiutate dal proprio dirigente. Alla luce di tale carenza, non può assumere rilievo l'allegazione, pur sorretta da documentazione a sostegno, della cronica carenza di personale del dipartimento di anestesia. Dunque, il ricorso deve essere respinto. 3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro e tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in 1.030,00 euro per competenze, oltre iva, cpa e rimb. Forf. 15%.
Così deciso in Isernia, il 23.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 201 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 09.04.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RUSSO MICHELANGELO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. IANNACONE ADRIANO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: monetizzazione ferie non godute
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 01.05.2021, il sig. Parte_1 premettendo di essere stato alle dipendenze dell'
[...]
– quale medico Controparte_2 anestesista dal 01.12.1978 sino al 31 marzo 2010 (data di fine rapporto per pensionamento), adiva il Tribunale di Isernia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare per i diffusi motivi spiegati in narrativa e da qui intendersi integralmente richiamati e trascritti, che il ricorrente ha maturato per gli anni 2007 -2008-2009-2010 (fino al 31 marzo 2010 data di cessazione rapporto di lavoro per pensionamento) numero 128 giorni di ferie (ovvero per quell'altro diverso numero di giorni maggiore o minore che risulterà di giustizia) ; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione, per la mancata fruizione delle ferie, dell'indennità sostitutiva per il periodo dell'anno 2007 al 31 marzo 2010- data di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento – (ovvero per quell'altra diversa data che risulterà di giustizia). 3) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t. alla corresponsione CP_2 ex ccnl di categoria applicabile dell'indennità sostitutiva conseguentemente dovuta ammontante all'importo lordo di €. 2.126,53 per il mancato godimento delle ferie maturate negli anni dal 2007 al 31 marzo 2010 data di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento (ovvero quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e se del caso anche previa nomina di CTU contabile ovvero che comunque verrà ritenuta di giustizia in via equitativa anche ex art. 432 CPC) il tutto coltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo momento di insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese e competenze della procedura oltre iva cap e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosene sin d'ora antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Si costituiva l' eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di CP_2
Isernia e la prescrizione del credito, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda. Previa reiezione tacita dell'eccezione di incompetenza territoriale, la causa, di natura documentale, giungeva alla decisione all'udienza del 09.04.2025, trattata in modalità cartolare ex art. 177 ter c.p.c.
***
2. Va innanzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente , che è infondata. CP_2
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (in questo senso, Cass. 3021/2020). Poichè al ricorso sono stati allegati atti di messa in mora validamente interruttivi del termine di prescrizione decennale (tra tutti, all. 19, spedito con raccomandata del 15.11.2012), questa deve essere respinta. 3. Nel merito, il ricorrente ha richiesto il pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute sul presupposto che la responsabilità fosse addebitabile all'azienda per la cronicità della carenza di personale. In diritto, posto che le norme attualmente vigenti vietano la monetizzazione delle ferie, essendo il lavoratore in quiescenza del 2010 deve essere considerata la precedente disciplina contrattuale (art. 21 della Dirigenza medica e veterinaria comma 13 del Ccnl del 5.12.1996 come modificato dall'art. 24 comma 2 del Ccnl del 3.11.2005 art. 16 comma 1 del Ccnl del 6.5.2010), che regolamentando la materia delle ferie ammetteva la monetizzazione solo ed esclusivamente: a) dall'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
b) con esclusivo riferimento alle sole ferie maturate e non fruite per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio, risultanti da atto formale avente data certa, comprovante la richiesta del dipendente di godere delle ferie e l'impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per la sussistenza di quelle qualificate quali esigenze di servizio;
c) in tutti gli altri casi in cui il mancato godimento delle ferie non fosse in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente ma la sopraggiungere di eventi oggettivi di carattere impeditivo come il collocamento a riposto per assoluta e permanente inidoneità oppure il licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto. Nel caso di specie, vertendosi nell'ipotesi di cui lla lettera b), il ricorrente non ha provato documentalmente, come richiesto dalla norma citata, l'impossibilità di fruire delle ferie per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio;
prova che avrebbe dovuto fornire depositando copia delle richieste di ferie presentate all'Azienda e rifiutate dal proprio dirigente. Alla luce di tale carenza, non può assumere rilievo l'allegazione, pur sorretta da documentazione a sostegno, della cronica carenza di personale del dipartimento di anestesia. Dunque, il ricorso deve essere respinto. 3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro e tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in 1.030,00 euro per competenze, oltre iva, cpa e rimb. Forf. 15%.
Così deciso in Isernia, il 23.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio