Art. 76.
I sanitari che siano stati o che saranno collocati a riposo per il compimento del limite di eta' ai sensi dell' art. 364, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e che abbiano almeno cinque anni compiuti e meno di quindici anni di servizio effettivo valutabile agli effetti di pensione, conseguono l'indennita' per una sola volta in misura eguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B, annessa al presente Ordinamento della pensione teorica risultante dalla tabella A, vigente alla data di collocamento a riposo.
Quelli dei sanitari indicati nel comma precedente che abbiano un servizio effettivo valutabile agli effetti di pensione non minore di 15 anni e che non raggiunga i 20 anni hanno facolta' di conseguire, in luogo dell'indennita', nella misura sopraindicata, la pensione, in misura pari a quella teorica risultante dalla tabella A, vigente alla data predetta, ferma l'applicazione dei minimi di pensione stabiliti dalle norme in vigore a tale data.
Agli effetti del comma precedente la dichiarazione di opzione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della deliberazione di liquidazione della indennita' da parte del Consiglio di amministrazione.
I sanitari nei cui riguardi tale deliberazione sia gia' intervenuta anteriormente alla pubblicazione del presente Ordinamento, ed eventualmente le rispettive famiglie, possono optare per la pensione da liquidarsi con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto d'impiego e con le norme vigenti alla data stessa, mediante domanda da presentarsi alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione stessa; l'indennita' eventualmente gia' corrisposta e' recuperata con integrale trattenuta delle prime rate della pensione diretta, e se del caso, di quella indiretta.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell' art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1954.
I sanitari che siano stati o che saranno collocati a riposo per il compimento del limite di eta' ai sensi dell' art. 364, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e che abbiano almeno cinque anni compiuti e meno di quindici anni di servizio effettivo valutabile agli effetti di pensione, conseguono l'indennita' per una sola volta in misura eguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B, annessa al presente Ordinamento della pensione teorica risultante dalla tabella A, vigente alla data di collocamento a riposo.
Quelli dei sanitari indicati nel comma precedente che abbiano un servizio effettivo valutabile agli effetti di pensione non minore di 15 anni e che non raggiunga i 20 anni hanno facolta' di conseguire, in luogo dell'indennita', nella misura sopraindicata, la pensione, in misura pari a quella teorica risultante dalla tabella A, vigente alla data predetta, ferma l'applicazione dei minimi di pensione stabiliti dalle norme in vigore a tale data.
Agli effetti del comma precedente la dichiarazione di opzione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della deliberazione di liquidazione della indennita' da parte del Consiglio di amministrazione.
I sanitari nei cui riguardi tale deliberazione sia gia' intervenuta anteriormente alla pubblicazione del presente Ordinamento, ed eventualmente le rispettive famiglie, possono optare per la pensione da liquidarsi con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto d'impiego e con le norme vigenti alla data stessa, mediante domanda da presentarsi alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione stessa; l'indennita' eventualmente gia' corrisposta e' recuperata con integrale trattenuta delle prime rate della pensione diretta, e se del caso, di quella indiretta.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell' art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1954.