Sentenza breve 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 16/06/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01920/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2025, proposto da
CO Travel TÀ VA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana - Ufficio Motorizzazione Civile di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo al trasporto di persone per uso proprio dell’autobus tg FD909ST di cui alla nota prot. n. 5823 del 17.04.2025 del Dirigente del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Messina;
2) ove del caso, la Circolare applicativa n. 5/1995 del 12.01.1995, menzionata nel provvedimento di rigetto, non conosciuta al momento della proposizione del ricorso;
3) tutti gli altri atti presupposti connessi e conseguenziali, allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana - Ufficio Motorizzazione Civile di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La CO Travel TÀ VA (da ora anche “CO Travel”), società costituita il 20.02.2018 ed avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e di tour operator , odierna ricorrente, è stata autorizzata con DDS n. 1395/S/7 del 12.06.2018 dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana all’apertura di una agenzia di viaggi e turismo, categoria A/III, da denominare “CO Messina Travel”.
Con istanza del 28.03.2025, assunta presso il Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Messina al prot. n. 4775 del 28.03.2025, la società ricorrente ha chiesto il rilascio del nulla osta per ottenere il titolo al trasporto di persone ad uso proprio dell’autobus Ford – Transit tg FD909ST, da 17 posti più il conducente, da utilizzare per i propri soci e i propri clienti per l’accompagnamento e/o le visite guidate nelle escursioni organizzate dalla stessa nell’esercizio della propria attività di agenzia di viaggi.
Nelle more, la società ha provveduto alla trascrizione dell’acquisto dell’autobus presso il PRA di Messina, ottenendo l’autorizzazione provvisoria per la circolazione del veicolo, con scadenza alla data del 7.05.2025.
La predetta istanza di nulla osta è stata rigettata con nota prot. n. 5823 del 17.04.2025, in difetto delle “condizioni soggettive in merito alla natura del richiedente ” e di quelle “ oggettive, per mancata sussistenza di necessità connesse all’attività principale della ditta in argomento ”.
2. Con ricorso notificato il 9.05.2025 e nello stesso giorno depositato la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti: 1) il suddetto provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo al trasporto di persone per uso proprio dell’autobus tg FD909ST di cui alla nota prot. n. 5823 del 17.04.2025 del Dirigente del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Messina; 2) ove del caso, la Circolare applicativa n. 5/1995 del 12.01.1995, menzionata nel provvedimento di rigetto, non conosciuta al momento della proposizione del ricorso; 3) tutti gli altri atti presupposti connessi e conseguenziali, allo stato non conosciuti.
Tali atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione del R.D.L. 23.11.1936 n. 2523, nonché del successivo D.lgs. 23.5.2011 n. 79, smi, che ha approvato il c.d. “Codice del Turismo”, in combinato disposto con il D.A. 3.4.2008; violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 30.4.1992 n. 285, artt. 82 e 83, in combinato disposto con il D.M. 4.7.1994; errore sui presupposti di fatto; travisamento dei fatti; violazione del principio costituzionale della libertà di impresa di cui all’art. 41 della Costituzione; eccesso di potere; violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento; illogicità e contraddittorietà manifesta; sviamento di potere e del pubblico interesse ; 2) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione del R.D.L. 23.11.1936 n. 2523, nonché del successivo D.lgs. 23.5.2011 n. 79, smi, che ha approvato il c.d. “Codice del Turismo”, in combinato disposto con il D.A. 3.4.2008; violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 30.4.1992 n. 285, artt. 82 e 83, in combinato disposto con il D.M. 4.7.1994; violazione della disciplina sul procedimento amministrativo; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della Legge 7.8.1990 n. 241, smi; eccesso di potere; violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento; illogicità e contraddittorietà manifesta; sviamento di potere e del pubblico interesse ; 3) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione del R.D.L. 23.11.1936 n. 2523, nonché del successivo D.lgs. 23.5.2011 n. 79, smi, che ha approvato il c.d. “Codice del Turismo”, in combinato disposto con il D.A. 3.4.2008; violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 30.4.1992 n. 285, artt. 82 e 83, in combinato disposto con il D.M. 4.7.1994; violazione della disciplina sul procedimento amministrativo; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 3 della legge 7.8.1990, smi.; carenza di istruttoria; errore sui presupposti di fatto; travisamento dei fatti; illogicità e contraddittorietà manifesta; difetto di motivazione; eccesso di potere; violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento; illogicità e contraddittorietà manifesta; sviamento di potere e del pubblico interesse .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la genericità della motivazione del provvedimento di rigetto impugnato, rilevando allo stesso tempo di essere in possesso delle condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del titolo richiesto, le quali sarebbero state adeguatamente riportate nella propria istanza.
Sotto il profilo soggettivo la società evidenzia, in particolare, di essere un'agenzia autorizzata a organizzare viaggi e pacchetti turistici, offrendo servizi aggiuntivi, trattandosi di agenzia di viaggi appartenente alla categoria A/III. Asserisce, inoltre, che - in coerenza con quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.A. del 3.04.2008 - essa possa agire sia come tour operator , organizzando i viaggi in autonomia, sia come soggetto intermediario tra il tour operator e il cliente.
Per quanto concerne il profilo oggettivo viene rilevata la strumentalità dell’utilizzo del veicolo rispetto alle esigenze di trasporto dei clienti ai fini dell’effettuazione del transfer e dello svolgimento delle visite guidate così come delle escursioni organizzate. Secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio l'attività di trasporto di persone può essere svolta con mezzi propri, come nel caso di specie, o mediante il noleggio di autovetture.
Ne discende, continua la ricorrente, che l’atto avversato sia viziato sotto il profilo dell’errore nei presupposti di fatto e del travisamento dei fatti. La parte lamenta, inoltre, la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, così come l’illogicità e la contraddittorietà manifesta in cui sarebbe caduta l’Amministrazione procedente.
2.2. Con la seconda doglianza la società ricorrente deduce, in particolare, la violazione dell’art. 10- bis della L. 241/1990, in quanto il provvedimento di rigetto gravato non è stato preceduto dall’invio del preavviso di rigetto, con conseguente violazione delle regole poste a presidio del contraddittorio procedimentale.
2.3. Con la terza e ultima censura viene rilevata la carenza di istruttoria da cui sarebbe avvinto l’atto impugnato, nel quale l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare la documentazione prodotta dalla ricorrente in allegato alla propria istanza, con conseguente violazione dell’art. 6 della L. 241/1990 e dell’art. 6 del D.M. del 4.06.1994. Viene altresì ribadita la carenza di motivazione dell’atto, non risultando evincibili dalla lettura dello stesso le ragioni sottese alla determinazione negativa avversata. Si contesta, inoltre, il richiamo alla circolare applicativa n. 5/95 del 12.01.1995, contenuto nel provvedimento, la quale, oltre a non risultare allegata, non sarebbe di facile reperimento, non risultando quindi utile per comprendere la ratio che abbia determinato l’Ente a rigettare l’istanza.
3. L’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – Ufficio Motorizzazione Civile di Messina si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 15.05.2025 e, con successiva memoria del 31.05.2025, ne ha chiesto il rigetto riportando la normativa del Decreto dei Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 4.07.1994 - recante direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus - e, in particolare, quanto contenuto nella Circolare applicativa n. 5/1995 adottata dallo stesso Ente ministeriale, dalla cui applicazione si desumerebbe l’assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per ottenere il nulla osta richiesto.
4. Con memoria del 30.05.2025 la parte ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie censure, preannunciando l’intenzione di proporre motivi aggiunti scaturenti dalla conoscenza del testo della Circolare n. 5/1995, versata in atti dall’Amministrazione resistente.
5. Alla camera di consiglio del 4.06.2025 la parte ricorrente ha rinunciato all’impugnazione della Circolare n. 5/1995, così come prospettata in ricorso, nonché alla possibile proposizione di motivi aggiunti, come da verbale. Il Presidente ha quindi dato avviso della possibile definizione con sentenza in forma semplificata alle parti presenti, che nulla hanno osservato. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è fondato alla luce dell’assorbente fondatezza del primo e del terzo motivo - da trattarsi congiuntamente in quanto connessi - nei termini di seguito illustrati.
6.1. Con il provvedimento qui impugnato l’Ufficio Motorizzazione Civile di Messina ha denegato la richiesta pervenuta dalla società ricorrente in data 28.03.2025 avente ad oggetto il rilascio del nulla osta per il riconoscimento del titolo al trasporto di persone “in uso proprio” di un veicolo acquistato dalla stessa in data 12.05.2025, presentata al fine di svolgere attività di trasporto destinate a “ soci ordinari, lavoratori e simpatizzanti della scrivente nonché ad esclusivo uso e servizio degli ospiti/clienti della stessa agenzia di viaggio e turismo ” e finalizzate a soddisfare esigenze strettamente connesse con l’attività principale svolta dalla stessa, avente ad oggetto la “ ideazione, organizzazione, promozione, vendita ed esecuzione di pacchetti turistici del tipo escursioni ed esperienze private o collettive, con accompagnamento e/o visita guidata delle destinazioni ricadenti nel territorio della Regione Sicilia ”.
Tale richiesta è stata rigettata in quanto “... non soddisfa le condizioni soggettive, in merito alla natura del richiedente, e oggettive, per la mancata sussistenza di necessità strettamente connesse all’attività principale della ditta in argomento ”.
Tale motivazione, ad avviso del Collegio, è da ritenersi erronea in quanto basata sull’errata applicazione della disciplina normativa di riferimento, così come richiamata nell’atto impugnato, nonché viziata da un difetto di istruttoria.
6.1.1. Sotto il profilo soggettivo, deve invero rilevarsi che la società ricorrente, come da autorizzazione rilasciata con DDS n. 1395/S/7 del 12.06.2018 dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana per l’apertura di una agenzia di viaggi e turismo, categoria A/III:
(i) rientra nel perimetro delle c.d. “ imprese turistiche ”, in coerenza con quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del D.lgs. 79/2011 (c.d. Codice del Turismo), il quale stabilisce che sono tali le imprese “... che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi ”, e dall’art. 6 del medesimo testo normativo settoriale, secondo cui “ Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati ”;
(ii) deve essere qualificata come “ agenzia di viaggio e turismo ”, la quale, secondo il disposto dell’art. 18, comma 1, del predetto Codice del Turismo, è l’impresa turistica che esercita “ congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ”;
(iii) è da ritenersi tale anche secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.A. del 3.04.2008, il quale individua le tipologie di attività che possono essere svolte congiuntamente e/o disgiuntamente dalle agenzie di viaggi, tra le quali rientra anche “ l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettivi e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti ”;
(iv) rientra, parimenti, nel perimetro soggettivo dell’art. 83 del D.lgs. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), il quale stabilisce, al comma 1, che “ Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, (...)”, non potendosi dubitare della qualifica di “imprenditore”, attesa la sua natura di impresa turistica, della società ricorrente.
Non sussiste, peraltro, alcun profilo di incoerenza tra la normativa sopra richiamata, da un lato, e il D.M. del 4.07.1994 e la Circolare n. 5/1995, di cui si fa menzione dell’atto avversato, dall’altro.
La qualifica soggettiva di “imprenditore” a cui fa riferimento la suddetta Circolare applicativa, in particolare, è quella generale di cui all’art. 2082 c.c., nel cui ambito rientra anche la c.d. “ impresa turistica ”, la quale, alla luce delle disposizioni del Codice del Turismo sopra riportate, si colloca all’interno del perimetro della figura di imprenditore previsto dalla norma civile.
Ne discende, pertanto, che la richiedente disponga, sotto il profilo “soggettivo”, dei necessari requisiti necessari per ottenere il rilascio del provvedimento richiesto.
6.1.2. Per quanto concerne, invece, le “condizioni oggettive”, deve osservarsi quanto segue.
6.1.2.1. Dal combinato disposto degli artt. 82 e 83 del Codice della Strada e dell’art. 2, comma 1, lett. f) del R.D. 2523/1936 si ricava che:
(i) i veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi;
(ii) si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Esso comprende: a) la locazione senza conducente; b) il servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; c) il servizio di linea per trasporto di persone; d) il servizio di trasporto di cose per conto terzi; e) il servizio di linea per trasporto di cose; f) il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi;
(iii) ove non ricorra nessuna delle fattispecie nell’ambito delle quali è configurabile l’uso di terzi, il veicolo si intende adibito a uso proprio;
(iv) per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l’attività dei richiedenti;
(v) l’organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, così come il noleggio di autovetture, rientrano tra le attività che sono svolte dalle agenzie di viaggi.
Nella fattispecie in esame non può dubitarsi che l’attività di trasporto per la quale la società ricorrente ha presentato la propria richiesta di nulla osta riguardi “ soci ordinari, lavoratori e simpatizzanti della scrivente” e verrà svolta “ad esclusivo uso e servizio degli ospiti/clienti della stessa agenzia di viaggio e turismo ”, in quanto finalizzata a soddisfare esigenze strettamente connesse con l’attività principale svolta dalla stessa, come riportata nell’istanza (“ ideazione, organizzazione, promozione, vendita ed esecuzione di pacchetti turistici del tipo escursioni ed esperienze private o collettive, con accompagnamento e/o visita guidata delle destinazioni ricadenti nel territorio della Regione Sicilia ”, già sopra menzionata).
L’attività di trasporto, pertanto, è svolta a completamento delle finalità perseguite dalla società che ricorre in giudizio e risulta funzionale allo svolgimento delle attività principali esercitate da quest’ultima, dovendosi aderire all’orientamento della giurisprudenza secondo cui «... per lo svolgimento di tale attività strumentale - è bene chiarirlo - le agenzie di viaggio ben possono anche utilizzare mezzi di trasporto propri, quindi non necessariamente a noleggio perché - sempre sulla scia della giurisprudenza amministrativa - la previsione del noleggio di autovetture contenuta nell'art. 2, primo comma, lett. f) del R.D. n. 2523/1936 non incide sull'interpretazione delle attività consentite alle agenzie di viaggi, valendo solo ad esplicitare che queste hanno la facoltà di impiegare mezzi altrui, essendo peraltro la norma retta dalla congiunzione ("....e noleggio di autovetture"), che sancisce come si tratti di fenomeno distinto e aggiuntivo al potere di organizzare viaggi (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, n. 1919/08 cit.; Cons. di Stato, sez. VI, n. 4808/09) » (Cass. civile, sez. II, 21.10.2024, n. 27218).
Non può escludersi, invero, che un’agenzia di viaggi possa ricorrere ad un’autovettura di proprietà per “ il soddisfacimento di necessità strettamente connesse ” con la propria attività, atteso che la disciplina normativa che regolamenta le agenzie di viaggio comprende anche l'utilizzo dei propri mezzi di trasporto per l'organizzazione di viaggi o di escursioni, come già evidenziato in passato dal Consiglio di Stato, secondo cui « laddove viene previsto che le agenzie di viaggio possono procedere al "noleggio di autovetture" (art. 2, lett. f) del R.D. 2523/1936), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, ossia che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi » (Cons. Stato, sez. VI, 4898/2009).
Il ricorso al mezzo proprio per l’esercizio di attività strettamente connesse a quella svolta in via principale da un’agenzia di viaggi può quindi ritenersi consentito dalla normativa di riferimento, atteso che il trasporto che risulti funzionale allo svolgimento delle attività principali del richiedente, alla luce dei rilievi sopra esposti, è da considerarsi ammesso anche mediante autobus adibiti a uso proprio.
6.1.2.2. Anche sotto il profilo delle “condizioni oggettive”, le disposizioni del D.M. del 4.07.1994 e della Circolare applicativa n. 5/1995 risultano pienamente coerenti con la normativa sovraordinata.
Il D.M del 4.07.1994, in particolare, stabilisce:
(i) all’art. 4, comma 2, che il veicolo da immatricolare in uso proprio deve essere guidato da un “ dipendente dell’impresa ”;
(ii) all’articolo 5, comma 1, che del trasposto possono beneficiare “ soltanto per persone o categorie di persone che il soggetto richiedente avrà individuato all’atto dell’istanza per l’immatricolazione ”;
(iii) all’art. 7, che “ l’immatricolazione verrà concessa ogni qualvolta si palesi la sussistenza di una esigenza strettamente connessa con l’attività principale svolta ...” dal soggetto richiedente o con le finalità da questo perseguite “... in modo da far riconoscere che l’attività di trasporto si inserisce in quella principale rendendo più agevole il soddisfacimento delle necessità emerse ”.
La Circolare n. 5/1995, in aderenza alle fonti normative ad essa sovraordinate, stabilisce che:
(i) la domanda deve individuare “... con sufficiente determinazione le persone o la categoria di persone al cui servizio di trasporto è destinato ...”;
(ii) il competente ufficio della Motorizzazione Civile deve accertare, sotto il profilo oggettivo, “... che l’immatricolazione sia finalizzata al soddisfacimento di necessità che siano strettamente connesse con l’attività dei soggetti richiedenti ”, aggiungendo altresì che per “ necessità ” si intende “ qualsiasi esigenza che si dimostri connessa con l’attività principale svolta dagli imprenditori (...) ovvero con le finalità che i predetti soggetti perseguono, in modo da far intendere che l’attività di trasporto si inserisce in quella principale dell’imprenditore (...) e serve al più agevole svolgimento di quest’ultima attività o più perfetta realizzazione delle finalità. Insomma l’attività di trasporto deve potersi configurare non fine a sé stessa, ma in funzione dell’attività principale o della finalità dei soggetti di cui sopra ”;
(iii) lo stesso ufficio della Motorizzazione Civile, “ sulla base della documentazione esibita dagli interessati, od indipendentemente, od in aggiunta, compie soltanto una indagine di carattere obiettivo, sulla ricorrenza o meno di determinate circostanze che costituiscono le condizioni di fatto indispensabili per avvalorare, sotto un profilo di carattere logico, l’asserita esigenza di impiegare un autobus in uso proprio, e non anche una indagine d’indole soggettiva (...) senza alcuna valutazione discrezionale delle esigenze delle stesse o del modo di soddisfarle ”.
Ebbene, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate la società ricorrente ha precisato nella propria istanza:
(i) che il trasporto sarà effettuato “ dal personale ...” della società, specificando che si tratterà di un “... membro della stessa nella qualità di socio lavoratore in possesso di patente di categoria superiore ”;
(ii) dopo aver riportato l’attività svolta in via principale, di presentare le seguenti necessità di trasporto ad essa connesse: “trasferire i propri soci nonché in via esclusiva i propri ospiti/clienti per raggiungere le varie destinazione oggetto delle escursioni e delle esperienze prenotate online e/o acquistate presso la scrivente agenzia, al fine di offrire un pacchetto turistico tutto incluso al servizio e a beneficio dei suddetti fruitori diretti ”;
(iii) che tali attività di trasporto “... sono destinate ai soci ordinari, lavoratori e simpatizzanti della scrivente nonché ad esclusivo uso e servizio degli ospiti/clienti della stessa agenzia di viaggi e turismo ”.
Tenuto conto, pertanto, dell’accertamento di natura oggettiva (quindi privo di valutazioni di discrezionali) a cui è chiamata la Motorizzazione Civile, le conclusioni cui è addivenuta l’Amministrazione procedente – alla luce di quanto riportato nel corpo motivazionale dell’atto impugnato e dell’attività istruttoria di cui viene data contezza – risultano viziate da una erronea applicazione della normativa settoriale di riferimento anche sotto il profilo delle condizioni oggettive richieste al richiedente ai fini del rilascio del nulla osta.
6.2. Ne consegue l’illegittimità dell’atto impugnato, il quale conclude per il rigetto dell’istanza per l’appurata assenza delle condizioni soggettive e oggettive necessarie per ottenere il titolo richiesto incorrendo nella violazione della disciplina di riferimento sopra esposta oltreché nel difetto di una adeguata istruttoria.
7. Le ulteriori censure dedotte con il secondo motivo di ricorso, aventi ad oggetto profili di natura procedimentale, sono da ritenersi assorbite, per “ evidenti ragioni di ordine logico ”, in applicazione del consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242).
8. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, in quanto fondato nei termini sopra esposti, deve essere accolto, disponendosi il conseguente annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo al trasporto di persone per uso proprio dell’autobus tg FD909ST di cui alla nota prot. n. 5823 del 17.04.2025 del Dirigente del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Messina. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione procedente, da adottarsi nel rispetto delle prescrizioni conformative contenute nella presente pronuncia.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 5823 del 17.04.2025 del Dirigente del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Messina, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese nei confronti della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO