Articolo 17 della Legge 11 aprile 1955, n. 294
Articolo 16Articolo 18
Versione
13 maggio 1955
Art. 17.
I decreti di autorizzazione ad estendere l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1, sono soggetti alla tassa di concessione governativa di lire sessantamila, quarantamila, ventimila e diecimila, rispettivamente per i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 13 maggio 1955