Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6437 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06437/2025REG.PROV.COLL.
N. 05053/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5053 del 2022, proposto da E.A.E. S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Delle Foglie e Pierfrancesco Viti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 341/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Delle Foglie e Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante in data 29 giugno 2010 ha presentato domanda rivolta alla Regione Puglia per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/03, al fine di realizzare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 4.730,88 kWp, nel territorio ricadente nel Comune di Altamura.
Non ricevendo risposta a tale istanza, con ricorso nrg 509/2011 ha adito il TAR della Puglia per l’annullamento del silenzio inadempimento opposto dalla Regione Puglia rispetto ad essa, nonché per l’accertamento e il risarcimento del danno ingiusto subito dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, ex art. 30, co 4 c.p.a..
Il giudizio sul silenzio inadempimento si è concluso – per la sola parte relativa alla pretesa all’adozione del provvedimento - con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 5413/2012 che, in parziale riforma della sentenza del TAR Puglia n. 1384/2011, ha dichiarato l'illegittimità del comportamento silente serbato dall'Amministrazione sull'istanza di autorizzazione unica presentata dall’impresa E.A.E., ex art. 12 del D. Lgs n. 387/03, in data 29 giugno 2010, ordinando all'Amministrazione regionale di provvedere sulla stessa con provvedimento espresso, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza resa in grado di appello.
A seguito di tale dictum , la Regione ha emanato il provvedimento di diniego esplicito dell’autorizzazione unica richiesta, recante prot. n. A000159/28/11/2018 n. 6370. Tale provvedimento è stato poi impugnato dinanzi allo stesso TAR Puglia che, con sentenza n.1019/2021 (avverso la quale pende appello), ha respinto il ricorso.
2. Così conclusasi la vicenda sul silenzio-inadempimento in sede di esame dell’istanza, il TAR Puglia – Bari, Sez. I, con sentenza n. 341/2022, resa sempre sull’originario giudizio n. 509/2011, per la residua parte concernente la pretesa risarcitoria, ha rigettato la domanda proposta nel giudizio avverso il silenzio poiché ritenuta infondata.
Avverso la suddetta pronuncia è insorta la E.A.E. s.r.l. in liquidazione, con atto d’appello a mezzo del quale ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure articolando tre motivi di ricorso.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Puglia.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 4 giugno 2025.
3. Nel primo motivo di gravame l’appellante contesta il capo della sentenza del T.A.R. che ha stabilito che “ Non rileva, in modo pregiudiziale, infatti, la allegata pendenza dei giudizi di appello avanti il Consiglio di Stato, rubricati ai n.3559/2019 (afferente il provvedimento di diniego di Valutazione di Impatto Ambientale reso dalla Città Metropolitana di Bari ed il giudizio avverso lo stesso iscritto presso questo Tar e rubricato al RG n.852/2014) e n. 7603/2021 (avverso la sentenza di questo Tar n.1019/2021, resa sul diniego dell’Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. n.387/2003), trattandosi di giudizi che attengono il successivo “segmento” procedimentale e provvedimentale della vicenda e non quello relativo al silenzio, cui la domanda risarcitoria accede ”.
L’appellante si duole che il TAR avrebbe errato nel non concedere il chiesto rinvio, onde attendere l’esito dei giudizi impugnatori sul diniego, ai fini di una compiuta valutazione della pretesa risarcitoria.
Ad avviso del Collegio il mezzo è infondato.
La domanda risarcitoria è stata espressamente formulata dalla parte ricorrente in primo grado con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 30, comma 4, cod. proc. amm., vale a dire in relazione ai danni subìti in conseguenza della “inosservanza dolosa o colposa del termine per la conclusione del procedimento”.
Nel ricorso di primo grado tali danni sono stati individuati sia negli “esborsi degli oneri istruttori previsti per l’ottenimento dell’autorizzazione” (danno emergente); sia in una serie di voci di danno connesse alla “realizzazione dell’impianto fotovoltaico e conseguente ritardo nella vendita dell’energia elettrica alla società Enel Distribuzioni s.p.a.” (lucro cessante).
Tale ultima componente è stata poi analiticamente sviluppata, anche mediante rinvio ad una relazione di stima, sul presupposto dell’ottenimento del titolo, vale a dire dell’esito favorevole del procedimento di rilascio del richiesto provvedimento.
In sostanza l’appellante ha formulato una domanda risarcitoria per danno da ritardo prima che si concludessero i giudizi sulla spettanza del bene della vita, ma dando per scontata tale spettanza (tanto che la domanda si riferisce anche ai mancati guadagni, che presuppongono tale elemento).
La stessa prospettazione dell’azione, come proposta nel giudizio concluso con la sentenza qui impugnata, prescindeva dunque da tale accertamento: impregiudicata la facoltà della parte di proporre un nuovo ricorso all’esito di tali giudizi, posto che l’odierno giudicato copre solo il dedotto (e dunque non anche tali esiti), in relazione alla diversa fattispecie di danno da provvedimento (non tardivo, ma) illegittimo.
4. Tanto premesso sul primo motivo, quanto agli altri, anche alla luce degli esiti negativi degli altri due giudizi pendenti all’epoca della proposizione dell’appello in esame, non sussiste il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da ritardo.
In tal senso depone il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il riconoscimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque, dalla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole, posto che l’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell’adozione del provvedimento (Cons. Stato, Sez. II, 12/04/2021, n. 2960) ” (Cons. Stato, Sez. IV, 25/09/2024, n. 7789).
5. In una diversa prospettiva, rispetto alla quale il primo motivo di appello si porrebbe però in contraddizione, si potrebbe tuttavia qualificare l’originaria domanda risarcitoria nel senso che il ritardo nell’adozione del diniego finale, ritenuto illegittimo, ha prodotto un danno conseguente nella stessa pendenza del procedimento, che ha inutilmente tenuto impegnata la ricorrente.
Tuttavia una simile voce di danno nel ricorso è oggetto di una prospettazione meramente ipotetica, che dà per scontato che ove il termine fosse stato rispettato l’autorizzazione sarebbe stata sicuramente rilasciata, e che dunque collega la pretesa risarcitoria non già al mero ritardo, ma all’illegittimo diniego.
In ogni caso la domanda, oltre che viziata da tale impostazione, è infondata in fatto, posto che la Regione Puglia ha dedotto in memoria di replica che l’originaria istanza era priva della documentazione necessaria per essere istruita e che “ la stessa appellante (…) nel proprio ricorso in appello dà contezza delle diverse integrazioni documentali effettuate a suo dire “spontaneamente”, a comprova della circostanza che l’istanza presentata non fosse comunque procedibile ”.
Dunque in ogni caso, pur qualificando la domanda nel senso anzidetto, e così superando l’intrinseca impostazione della sua originaria formulazione, difetterebbe sul piano oggettivo il requisito dell’estraneità del danneggiato alla causazione dell’evento (art. 1227 cod. civ.) e, sul piano soggettivo, la colpa dell’amministrazione (in argomento si veda la recente sentenza del C.G.A.R.S. n. 19/2025).
L’azione risarcitoria per danno da ritardo soggiace infatti al consueto regime che impone la dimostrazione – a cura dell’attore – oltre che del danno prodotto, anche del nesso di causalità fra condotta ed evento lesivo, e dell’elemento psicologico della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7726 del 23 settembre 2024).
6. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO