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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 11618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11618 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 47064/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, e , quali eredi di Pt_1 Pt_2 Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti PALMA PAOLO e Cacciato Insilla Elisa per procura in atti
Ricorrenti
E
, in p. del l.r.p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa CP_1
ZZ FL per delega in atti
Rresistente
OGGETTO: pagamento decreto di omologa del 20 giugno 2024
Motivi in fatto e diritto
Risulta agli atti che con decreto di omologa ex art. 445 bis cpc, il Tribunale di
Roma, a seguito di intervento nel procedimento degli attuali ricorrenti ha accertato la ricorrenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L.18/80 in capo all'originaria ricorrente, dalla domanda amministrativa alla data Persona_1 del decesso di quest'ultima del 24 marzo 2024.
Risulta altresì che con comunicazione del 22 gennaio 2025 ( prodotta in data 2 settembre 2025 in corso di causa) l' ha comunicato agli attuali ricorrenti la CP_1 liquidazione della prestazione e precisato che il pagamento “sarà erogato agli eredi aventi diritto che ne faranno richiesta. “ Con ricorso depositato il 24 dicembre 2024 le parti ricorrenti in epigrafe hanno chiesto la condanna dell' ai ratei di indennità di accompagnamento maturate CP_1
e non riscosse, deducendo di aver trasmesso in data 10 luglio 2024 il modello AP
23 all' . CP_1
L' costituitosi per l'udienza del 29 maggio 2025 ha dato atto di essere CP_1
incorso istruttoria volta alla verifica degli adempimenti amministrativi a carico degli eredi necessari per ottenere la liquidazione ed alla successiva udienza del
7 luglio 2025 ha eccepito l'incompletezza della procedura amministrativa, come documentata dai ricorrenti, alla luce delle modalità indicate dallo stesso con CP_1
circolare per il pagamento delle rate maturate e non riscosse di prestazioni previdenziali.
Acquisito Messaggio INPS HE del 13 febbraio 2014 e precedenti pronunce di questo Tribunale, all'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente e decisa, con pubblica lettura di sentenza depositata in iva telematica.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dall' merita di essere accolta atteso CP_1 che dallo stesso messaggio HE prodotto in atti avente ad oggetto : “
Presentazione telematica delle domande di rate maturate e non riscosse a favore di eredi deceduti” risulta che : ..” a partire dal 7 febbraio 2014 per consentire l'invio delle domande di rate maturate e non riscosse a favore degli eredi dei pensionati deceduti titolari di pensioni delle gestioni private, l 'invio è consentito attraverso i seguenti canali: WEB- servizi accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto; Intermediari dell'Istituto attraverso i consueti servizi telematici online.Sul portale del patronato e del cittadino viene segnalata la disponibilità del nuovo servizio. Alle domande in oggetto devono essere allegate eventuali deleghe alla riscossione presentate dagli eredi a favore di altri soggetti. Deve inoltre essere allegata la copia del testamento, nel caso sia stato dichiarato tale circostanza. “
Pag. 2 di 3 Nella controversia in esame non risulta che i ricorrenti abbiano utilizzato le modalità alternative indicate nel messaggio per l'invio della domanda di liquidazione in fase amministrativa, né risulta che siano stati comunicati all'Ente di previdenza i dati contabili dei bonifici su cui effettuare il pagamento ed il modello AP 70, che contiene dichiarazione da effettuare da parte degli eredi di eventuale ricovero presso strutture pubbliche del de cuius, nulla essendo stato documento in tal senso da parte ricorrente nel presente giudizio.
In ragione pertanto del difetto di completamento della procedura amministrativa la domanda di pagamento non può essere esaminata, non essendo stato messo in grado l' di completare l'istruttoria amministrativa prevista per il pagamento CP_1 delle rate maturate e non riscosse di prestazioni previdenziali.
In ragione dei redditi dichiarati come sottostanti il limite di legge, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, dfinitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte ricorrente in epigrafe con ricorso depositato 24 dicembre 2024 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1 . Dichiara improcedibili le domande;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
Roma, 14 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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SEZIONE LAVORO
N.R.G. 47064/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, e , quali eredi di Pt_1 Pt_2 Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti PALMA PAOLO e Cacciato Insilla Elisa per procura in atti
Ricorrenti
E
, in p. del l.r.p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa CP_1
ZZ FL per delega in atti
Rresistente
OGGETTO: pagamento decreto di omologa del 20 giugno 2024
Motivi in fatto e diritto
Risulta agli atti che con decreto di omologa ex art. 445 bis cpc, il Tribunale di
Roma, a seguito di intervento nel procedimento degli attuali ricorrenti ha accertato la ricorrenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L.18/80 in capo all'originaria ricorrente, dalla domanda amministrativa alla data Persona_1 del decesso di quest'ultima del 24 marzo 2024.
Risulta altresì che con comunicazione del 22 gennaio 2025 ( prodotta in data 2 settembre 2025 in corso di causa) l' ha comunicato agli attuali ricorrenti la CP_1 liquidazione della prestazione e precisato che il pagamento “sarà erogato agli eredi aventi diritto che ne faranno richiesta. “ Con ricorso depositato il 24 dicembre 2024 le parti ricorrenti in epigrafe hanno chiesto la condanna dell' ai ratei di indennità di accompagnamento maturate CP_1
e non riscosse, deducendo di aver trasmesso in data 10 luglio 2024 il modello AP
23 all' . CP_1
L' costituitosi per l'udienza del 29 maggio 2025 ha dato atto di essere CP_1
incorso istruttoria volta alla verifica degli adempimenti amministrativi a carico degli eredi necessari per ottenere la liquidazione ed alla successiva udienza del
7 luglio 2025 ha eccepito l'incompletezza della procedura amministrativa, come documentata dai ricorrenti, alla luce delle modalità indicate dallo stesso con CP_1
circolare per il pagamento delle rate maturate e non riscosse di prestazioni previdenziali.
Acquisito Messaggio INPS HE del 13 febbraio 2014 e precedenti pronunce di questo Tribunale, all'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente e decisa, con pubblica lettura di sentenza depositata in iva telematica.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dall' merita di essere accolta atteso CP_1 che dallo stesso messaggio HE prodotto in atti avente ad oggetto : “
Presentazione telematica delle domande di rate maturate e non riscosse a favore di eredi deceduti” risulta che : ..” a partire dal 7 febbraio 2014 per consentire l'invio delle domande di rate maturate e non riscosse a favore degli eredi dei pensionati deceduti titolari di pensioni delle gestioni private, l 'invio è consentito attraverso i seguenti canali: WEB- servizi accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto; Intermediari dell'Istituto attraverso i consueti servizi telematici online.Sul portale del patronato e del cittadino viene segnalata la disponibilità del nuovo servizio. Alle domande in oggetto devono essere allegate eventuali deleghe alla riscossione presentate dagli eredi a favore di altri soggetti. Deve inoltre essere allegata la copia del testamento, nel caso sia stato dichiarato tale circostanza. “
Pag. 2 di 3 Nella controversia in esame non risulta che i ricorrenti abbiano utilizzato le modalità alternative indicate nel messaggio per l'invio della domanda di liquidazione in fase amministrativa, né risulta che siano stati comunicati all'Ente di previdenza i dati contabili dei bonifici su cui effettuare il pagamento ed il modello AP 70, che contiene dichiarazione da effettuare da parte degli eredi di eventuale ricovero presso strutture pubbliche del de cuius, nulla essendo stato documento in tal senso da parte ricorrente nel presente giudizio.
In ragione pertanto del difetto di completamento della procedura amministrativa la domanda di pagamento non può essere esaminata, non essendo stato messo in grado l' di completare l'istruttoria amministrativa prevista per il pagamento CP_1 delle rate maturate e non riscosse di prestazioni previdenziali.
In ragione dei redditi dichiarati come sottostanti il limite di legge, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, dfinitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte ricorrente in epigrafe con ricorso depositato 24 dicembre 2024 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1 . Dichiara improcedibili le domande;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
Roma, 14 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3