Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 19.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti del/della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12654 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RAFFADALE ALBERTO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente –
Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...]
con l'avv. DI SALVO LOREDANA
- resistente –
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MAIORANA ANTONINO
-resistente-
1
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso,
- annulla l'intimazione di pagamento n. 29620249016902717000 limitatamente agli avvisi d'addebito d'addebito n. 59620170000074891000,
59620140004763463000, n. 59620140003100884000,
n.59620140001965274000, n. 59620140008700191000, n.
59620150003287473000 n. 59620150003287473000, n.
59620160000150124000, n. 59620160003040606000, n.
59620160003668150000, n. 59620160003668150000, n.
59620160007784616000, n. 59620190004074362000, rigettando per il resto il ricorso.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/09/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' , proponendo CP_4 Controparte_5
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249016902717000 notificata in data 24.7.2024 e avverso i titoli in essa contenuti: cartelle di pagamento n. 29620160104467223000, notificata il 15/06/2017,
n.29620180059277875000, notificata il 09/01/2019, n.
29620200091284292000, notificata il 11/04/2023, n.
29620210006523267000, notificata il 28/07/2022
n.29620220008912441000, notificata il 15/09/2022, nonché avvisi d'addebito n. 59620130006385021000, notificato il 13/02/2014, n.
59620140003100884000, notificato il 08/10/2014, n.
59620140004763463000, notificato il 05/11/2014, n.
2 59620140003100884000, notificato il 08/10/2014,
n.59620140001965274000, notificato il 12/06/2014, n.
59620140008700191000, notificato il 20/02/2015, n.
59620150003287473000, notificato il 02/11/2015 n. 59620150003287473000, notificato Il 02/11/2015, n. 59620160000150124000, notificato il 14/04/2016,
n. 59620160003040606000, notificato il 13/05/2016, n.
59620160003668150000, notificato il 24/05/2016, n.
59620160003668150000, notificato il 24/05/2016, n.
59620160007784616000, notificato il 18/11/2016, n.
59620170000064884000, notificato Il 01/02/2017, n.
59620170005164827000, notificato il 16/10/2017, n.
59620170006457527000, notificato 1 02/12/2017, n.
59620180008464383000, notificato il 17/01/2019 n.
59620190000591516000, notificato il 16/05/2019, n.
59620170000074891000,notificato il 01/02/2017 n. 59620190000591617000, notificato il 16/05/2019, n. 59620190003705602000, notificato il 26/09/2019,
n. 59620190004074362000, notificato il 26/09/2019 n.
59620220001936826000, notificato i l 23/12/2022, n.
59620220004691646000, notificato il 19/01/2023 n.
59620220007729615000, notificato il 22/02/2023, deducendo per essi l'illegittimità per: difetto di motivazione, intercorsa prescrizione per l'avviso d'addebito n.1), violazione dell'art. 25 del D.Lgs 46/1999; irritualità della notifica per le cartelle e gli avvisi dal n.1) al n.7), irritualità delle notifiche effettuate a mezzo PEC, erroneo calcolo degli interessi di mora, illegittimità dell'aggio per violazione dei commi 1 e 6 dell'art. 17 del D. Lgs. 112/1999 nonché con l'art 107 del TFUE, nonché ancora per (indistinta) omessa notifica dell'atto presupposto, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
3 Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Preliminarmente va declinata la giurisdizione relativamente alle cartelle n.
29620160104467223000 e n. 29620200091284292000, giacché per parte di esse è munita di giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio, nonché va dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, essendo per parte di dette cartelle competente il Giudice di Pace competente per territorio.
Va poi rigettata l'eccezione formulata dal ricorrente, di violazione dell'art. 25 del D.Lgs n. 46/1999 attesa la costante giurisprudenza in senso contrario (ex plurimis cfr.: Cass. ord. 24134/2021).
Occorre infatti osservare che, la presenza di un vizio formale o il mancato rispetto del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo del debito non pregiudicano la possibilità per l' di recuperare i contributi non pagati CP_4
dall'impresa. L' può recuperare i contributi non pagati anche se la CP_1
cartella esattoriale è affetta da un vizio formale scegliendo la via dell'accertamento del suo diritto in sede giudiziaria.
E' necessario infatti rilevare che “un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo CP_1
esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito“. In tal senso
Cass. Sez. L 3486/2016; 26395/2013.
Così come ancora va disattesa l'eccezione di carenza di motivazione degli atti impugnati, essendo conformi al modello ministeriale e contenenti ogni elemento utile all'identificazione del credito ingiunto;
osservando al contempo che detti crediti sono oggetto di un rapporto costante e forzoso tra le parti, per via dell'assoggettamento alla contribuzione universale obbligatoria, dalla quale
4 traggono fondamento e titolo e il cui obbligo di pagamento si presume ben conosciuto dal contribuente.
Va poi rigettata l'eccezione relativa all'irritualità delle notifiche (in formato pdf senza l'estensione “p7m”),ricevute a mezzo PEC, come formulata dalla ricorrente.
Rilevando collateralmente o che detta circostanza, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, non integra un'ipotesi d'inesistenza dell'atto ma di nullità sanabile, potendo essere valutati altri elementi, i quali consentono di potersi dire raggiunta la conoscenza di quest'ultimo (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord.,
16/02/2018, n. 3805).
Conseguentemente, come rilevato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. VI
, 5 Ord. del 05/03/2019 n. 6417; Cass. civ. Sez. V Sent., del 30/10/2018 n. 27561)
«La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale» e comporta «in caso d'irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m",
l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.»
Ciò detto, si rileva comunque l'inammissibilità per violazione dell'art. 617
c.p.c. dell'eccezione che, costituendo vizio formale, doveva essere dedotto entro venti giorni dalla notifica dell'atto ritenuto viziato.
La Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 19-01-2016 n. 835) ha, infatti, confermato il termine breve di venti giorni per proporre ricorso per vizi formali e di notifica avverso l'avviso di addebito spedito dall' alle CP_4
aziende.
Altrettanto irricevibili devono considerarsi tutte le ulteriori doglianze circa la forma degli atti impugnati, perché azionabili esclusivamente nel termine di venti giorni previsto dal prefato art. 617 C.p.c.
Infine, va disattesa anche l'eccezione di erroneità di calcolo degli interessi e
5 di illegittimità degli aggi, non avendo la parte ricorrente individuato né l'errore né il motivi di illegittimità, né ancora avendo indicato quali siano gli interessi e gli aggi corretti.
***
Avuto riguardo l'eccezione di omessa o irrituale notificazione dei titoli esecutivi si osserva quanto appresso.
La cartella n.29620180059277875000, risulta ritualmente notificata a mezzo
PEC il 09/01/2019.
La cartella n. 29620210006523267000, risulta notificata a mezzo posta a mani del destinatario il 28/07/2022.
La cartella n.29620220008912441000, risulta notificata a mezzo posta a mani del destinatario il 15/09/2022.
L'avviso d'addebito n. 59620130006385021000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 13/02/2014,
L'avviso d'addebito n. 59620140003100884000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 08/10/2014, intimazione 29620189004124324/000
L'avviso d'addebito n. 59620170000064884000, risulta notificato a mezzo
PEC in data 01/02/2017,
L'avviso d'addebito n. 59620170005164827000, risulta notificato a mezzo
PEC in data 16/10/2017,
L'avviso d'addebito n. 59620170006457527000, risulta notificato a mezzo
PEC in data 02/12/2017,
L'avviso d'addebito n. 59620180008464383000, risulta notificato a mezzo
PEC in data 17/01/2019;
L'avviso d'addebito n. 59620190000591516000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 16/05/2019,
L'avviso d'addebito n. 59620170000074891000, risulta notificato a mezzo
PEC in data il 01/02/2017
6 L'avviso d'addebito n. 59620190000591617000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 16/05/2019,
L'avviso d'addebito n. 59620190003705602000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 26/09/2019,
L'avviso d'addebito n. 59620220001936826000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 23/12/2022,
L'avviso d'addebito n. 59620220004691646000, risulta notificato per rifiuto del destinatario il 19/01/2023;
L'avviso d'addebito n. 59620220007729615000, notificato il 22/02/2023,
Per gli avvisi d'addebito n. 59620140004763463000, n.
59620140003100884000, n.59620140001965274000, n.
59620140008700191000, n. 59620150003287473000 n.
59620150003287473000, n. 59620160000150124000, n.
59620160003040606000, n. 59620160003668150000, n.
59620160003668150000, n. 59620160007784616000, n.
59620190004074362000, non è deposita prova valida della notifica.
Occorre infatti osservare che per alcuni di essi non vi è in atti alcuna prova della notifica;
per altri di essi sono stati depositati esclusivamente files “XML”, non contenenti alcun riferimento valido agli avvisi d'addebito a cui, in linea teorica, dovrebbero riferirsi.
Tali files infatti non contengono il numero progressivo dell'atto, né un codice di spedizione impresso nell'atto stesso (analogamente a quanto avviene nella spedizione a mezzo posta, ove il numero di raccomandata dell'atto e della busta coincidono).
Va obbligatoriamente osservato ancora che, trattandosi di materia previdenziale, (ove la prescrizione opera di diritto indipendentemente dalla volontà delle parti, ricadendo sul giudice l'obbligo di verifica della stessa) la data di notifica di ogni singolo avviso d'addebito, da confrontare con i successivi atti interruttivi, è determinante.
7 Ciò posto, avuto riguardo l'eccezione di prescrizione, sollevata parzialmente dalla parte ricorrente, ma da scrutinare integralmente, essendo oltre che rilevabile d'ufficio, preciso obbligo del decidente (cfr. Cass. n.9600/2018).
Ciò, tenendo conto della legislazione dettata in occasione della emergenza da
Sars-Cov2. (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L.
n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n.
3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto
Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99)
La cartella n.29620180059277875000, risulta ritualmente notificata a mezzo
PEC il 09/01/2019. Il naturale termine di prescrizione sarebbe quindi maturato in data 9.1.2024; a tale data, venendo il termine a decorrere dopo il 31.12.2020 vanno sommati 311 giorni, venendo cosi a maturare la teorica prescrizione in data 15.11.2024, l'intimazione oggi impugnata ha interrotto il termine di prescrizione.
La cartella n. 29620210006523267000, risulta notificata a mezzo posta a mani del destinatario il 28/07/2022.. Il naturale termine di prescrizione andrebbe a maturare in data 28.7.2027
La cartella n.29620220008912441000, risulta notificata a mezzo posta a mani del destinatario il 15/09/2022. . Il naturale termine di prescrizione andrebbe a maturare in data 15.9.2027
L'avviso d'addebito n. 59620130006385021000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 13/02/2014, . Il naturale termine di prescrizione sarebbe quindi maturato in data 13.2.2019; è oggetto dell'intimazione di pagamento n.
29620179042027202/000 notificata a mezzo PEC in data 20.11.2017 nonché dell'intimazione n. 296 2022 90010895 19/000 notificata in data 4.6.2022; nessuna prescrizione è quindi maturata
L'avviso d'addebito n. 59620140003100884000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 08/10/2014, . Il naturale termine di prescrizione sarebbe quindi maturato in data 8.10.2019; è oggetto dell'intimazione di pagamento n
8 29620189004124324/000 notificata in data 14.1.2019; il naturale termine di prescrizione si sarebbe maturato in data 14.1.2024 a tale data, venendo il termine a decorrere dopo il 31.12.2020 vanno sommati 311 giorni, venendo cosi a maturare la teorica prescrizione in data 20.11.2024, l'intimazione oggi impugnata ha interrotto il termine di prescrizione.
L'avviso d'addebito n. 59620170000064884000, risulta notificato a mezzo
PEC in data 01/02/2017. Il naturale termine di prescrizione sarebbe quindi maturato in data 1.2.2022; è oggetto dell'intimazione di pagamento n. 296 2022
90010895 19/000 notificata in data 4.6.2022; la prescrizione non è quindi maturata.
L'avviso d'addebito n. 59620170005164827000, risulta notificato a mezzo
PEC in data 16/10/2017. Il naturale termine di prescrizione sarebbe quindi maturato in data 16.10.2022; è oggetto dell'intimazione di pagamento n. 296
2022 90010895 19/000 notificata in data 4.6.2022; la prescrizione non è quindi maturata.
L'avviso d'addebito n. 59620170006457527000, risulta notificato a mezzo
PEC in data 02/12/2017. Il naturale termine di prescrizione sarebbe quindi maturato in data 2.12.2022; è oggetto dell'intimazione di pagamento n. 296
2022 90010895 19/000 notificata in data 4.6.2022; la prescrizione non è quindi maturata.
L'avviso d'addebito n. 59620180008464383000, risulta notificato a mezzo
PEC in data 17/01/2019. Il naturale termine di prescrizione sarebbe quindi maturato in data 17.1.2024; maggiorato di 311 giorni per i motivi sopra descritti
23.11.2024; nessuna prescrizione è maturata.
L'avviso d'addebito n. 59620190000591516000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 16/05/2019, Il naturale termine di prescrizione sarebbe quindi maturato in data 16.5.2024 maggiorato di 311 giorni per i motivi sopra descritti 24.3.2025; nessuna prescrizione è maturata.
L'avviso d'addebito n. 59620170000074891000, risulta notificato a mezzo
9 PEC in data il 01/02/2017 . Il naturale termine di prescrizione sarebbe quindi maturato in data 1.2.2023; maggiorato di 311 giorni per i motivi sopra decritti la data di maturazione è il 9.12.2023. Il diritto all'esazione del credito di tale avviso è prescritto.
L'avviso d'addebito n. 59620190000591617000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 16/05/2019. Il naturale termine di prescrizione sarebbe quindi maturato in data 16.5.2024 maggiorato di 311 giorni per i motivi sopra descritti 24.3.2025; nessuna prescrizione è maturata.
L'avviso d'addebito n. 59620190003705602000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 26/09/2019, Il naturale termine di prescrizione sarebbe quindi maturato in data 26.9.2024; nessuna prescrizione si è maturata.
L'avviso d'addebito n. 59620220001936826000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 23/12/2022, . Il naturale termine di prescrizione andrebbe a maturare in data 23.12.2027
L'avviso d'addebito n. 59620220004691646000, risulta notificato per rifiuto del destinatario il 19/01/2023. Il naturale termine di prescrizione andrebbe a maturare in data 19.1.2028.
L'intimazione di pagamento va quindi annullata limitatamente agli avvisi d'addebito n. 59620170000074891000, n. 59620140004763463000,
n.59620140003100884000, n.59620140001965274000,
n.59620140008700191000, n. 59620150003287473000
n.59620150003287473000, n. 59620160000150124000,
n.59620160003040606000, n. 59620160003668150000,
n.59620160003668150000, n. 59620160007784616000,
n.59620190004074362000.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
10 Così deciso in Palermo il 26/06/2025
11
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini