Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Ceci, Pier Luigi Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alatri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di accertamento inottemperanza ad ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS-del 6 ottobre 2014, con acquisizione del bene al patrimonio immobiliare comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna l’atto di acquisizione n. -OMISSIS-del 06.10.2014, adottato dal Comune di Alatri per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 29.06.2007.
Deduce di essere il proprietario del bene, ma non anche il responsabile dell’abuso, come risulta dal giudicato penale formatosi nei confronti del proprio genitore, nonché l’approssimativa individuazione del bene da acquisire.
Il ricorso è infondato e va respinto.
In materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, perché quest’ultimo possa andare esente dalla misura dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene, occorre che risulti, in modo inequivocabile, non solo la sua completa estraneità al compimento dell’opera, ma anche che, venutone a conoscenza, si sia adoperato per impedirla o rimuoverla con gli strumenti offerti dall’ordinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26/02/2021, n. 1648).
Al contrario, nel caso di specie il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto, in termini di prova positiva, sul fatto di essersi tempestivamente ed adeguatamente attivato per elidere gli effetti delle abusive trasformazioni effettuate dal padre.
Aggiungasi, infine, che l’individuazione del bene da acquisire risulta chiaramente espressa nel provvedimento impugnato, tramite il richiamo ai dati catastali.
Nulla è dovuto per spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO