Articolo 26 della Legge 26 aprile 1974, n. 191
Articolo 25Articolo 27
Versione
8 giugno 1974
Art. 26.
Quando, per necessita' di lavoro, un lavoratore deve introdursi con qualche parte del corpo fra organi del rotabile che possono entrare in movimento, devono adottarsi le necessarie misure e cautele, affinche' tali organi non possano essere messi in moto da altre persone o mezzi.
Entrata in vigore il 8 giugno 1974