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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3114/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/03/1969 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Oppezzo Raffaella del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Peretti Manuel del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Viverone (BI) il 13/07/1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1996.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli AL e , oggi maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 26/01/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Viverone (BI) il 13/07/1996, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1996 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli, oggi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, vivano nella casa familiare sita in AL AS, via Circonvallazione n. 13 con la madre;
2. ASSEGNA laa casa familiare sita in AL AS, via Circonvallazione n. 13 alla sig.ra sino a quando i figli, oggi maggiorenni, non saranno economicamente CP_1 indipendenti;
3. DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a cedere entro 6 mesi decorrenti dalla data CP_1 di deposito del ricorso, la nuda proprietà della propria quota indivisa dell'immobile adibito a casa familiare, sito in AL AS, via Circonvallazione n. 13 ai figli Controparte_2
e , in parti uguali, riservando a sé medesima il diritto di usufrutto Controparte_3 vitalizio sul medesimo bene;
4. DÀ ATTO che il sig. si impegna a cedere entro 6 mesi decorrenti dalla data di Parte_1 deposito del presente ricorso, la proprietà della propria quota indivisa dell'immobile adibito pagina 2 di 3 a casa familiare, sito in AL AS, via Circonvallazione n. 13 ai figli Controparte_2
e in parti uguali;
Controparte_3
5. DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente per loro medesimi a forme di mantenimento;
6. DISPONE che il Sig. versi la somma di euro 300,00 per ciascun figlio (totale Parte_1
600) entro il 5 di ogni mese mediante bonifici bancari intestati a ciascuno dei figli, con rivalutazione ISTAT a decorrere dal 01.08.2026: [...] IBAN
[...] IBAN;
Controparte_2 Controparte_3
7. DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso alla concessione del passaporto valido per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3114/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/03/1969 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Oppezzo Raffaella del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Peretti Manuel del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Viverone (BI) il 13/07/1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1996.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli AL e , oggi maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 26/01/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Viverone (BI) il 13/07/1996, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1996 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli, oggi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, vivano nella casa familiare sita in AL AS, via Circonvallazione n. 13 con la madre;
2. ASSEGNA laa casa familiare sita in AL AS, via Circonvallazione n. 13 alla sig.ra sino a quando i figli, oggi maggiorenni, non saranno economicamente CP_1 indipendenti;
3. DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a cedere entro 6 mesi decorrenti dalla data CP_1 di deposito del ricorso, la nuda proprietà della propria quota indivisa dell'immobile adibito a casa familiare, sito in AL AS, via Circonvallazione n. 13 ai figli Controparte_2
e , in parti uguali, riservando a sé medesima il diritto di usufrutto Controparte_3 vitalizio sul medesimo bene;
4. DÀ ATTO che il sig. si impegna a cedere entro 6 mesi decorrenti dalla data di Parte_1 deposito del presente ricorso, la proprietà della propria quota indivisa dell'immobile adibito pagina 2 di 3 a casa familiare, sito in AL AS, via Circonvallazione n. 13 ai figli Controparte_2
e in parti uguali;
Controparte_3
5. DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente per loro medesimi a forme di mantenimento;
6. DISPONE che il Sig. versi la somma di euro 300,00 per ciascun figlio (totale Parte_1
600) entro il 5 di ogni mese mediante bonifici bancari intestati a ciascuno dei figli, con rivalutazione ISTAT a decorrere dal 01.08.2026: [...] IBAN
[...] IBAN;
Controparte_2 Controparte_3
7. DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso alla concessione del passaporto valido per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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