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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dr.ssa Roberta Pastore pronuncia all'udienza del 16/7/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5863/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. CARAPELLE Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. , assistito ex art. 417 Controparte_1 P.IVA_1 bis c.p.c. dalle dott.sse TECLA RIVERSO, , e dal CP_2 Controparte_3 dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. afferma di aver lavorato alle dipendenze del convenuto Parte_1 CP_1 come docente supplente in forza di plurimi contratti a termine e lamenta di non aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. ritenendo esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, parte_attrice agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione CP_1 dell'importo di € 1.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando CP_1 la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
4. la questione deve essere risolta facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
5. parte ricorrente documenta di aver lavorato
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 26/09/2022 al 31/08/2023,
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 08/09/2023 al 30/06/2024.
Si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della
Carta Docente
6. è provato che parte ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricata di una supplenza.
7. alla parte ricorrente spetta pertanto – per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso –
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8. la pronuncia di condanna può esser estesa all'a.s. 2024/2025, appena terminato, nel quale la ricorrente è stata assegnataria di una supplenza analoga alle precedenti, avendo il aderito alla richiesta della controparte a fini di economia CP_1 processuale,
9. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile a CP_1
nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre Parte_1 modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
10. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata in misura prossima ai parametri minimi dello scaglione di valore attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione;
11. in considerazione delle tecniche redazionali adottate (documenti raggiungibili con collegamenti ipertestuali) è dovuto l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis DM n.
55/2014, valorizzato nella misura del 15%
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 Parte_1
e 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del docente, la somma Parte_1 complessiva di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, alla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 516,00, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre 15% ex art. 4, comma
1-bis DM n. 55/2014, CPA e IVA come per legge, oltre ad € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. CARAPELLE .
La Giudice dr.ssa Roberta Pastore