Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 30/12/2025, n. 24020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24020 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7752 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Lombardo, Giuseppe Donadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento Prot n .-OMISSIS- del 08/07/2021 della Prefettura di Roma-Area IV-bis-Sportello Unico per l'Immigrazione, notificato il 07/04/2025, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. RA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Vista la nota del 19.12.2025 con la quale parte ricorrente dichiara che la Prefettura di Roma –SUI - il giorno 02/12/2025, all’esito del riesame disposto per effetto della decisione interlocutoria del Tribunale, ha riconvocato la Sig.ra -OMISSIS- e ha positivamente concluso il procedimento amministrativo oggetto del giudizio, con il rilascio dei moduli per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il procedimento è stato concluso in maniera favorevole per l’istante;
visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
ritenuto pertanto di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la pretesa di parte ricorrente (ovvero l’accoglimento della domanda di emersione) risulta pienamente soddisfatta dall’amministrazione resistente, seppure all’esito del riesame disposto dalla Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-;
stabilito che le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’evoluzione anche processuale della vicenda, tranne per il contributo unificato che va posto a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, tranne per la rifusione del contributo unificato da parte dell’amministrazione resistente in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
RA GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA GI | IE AN |
IL SEGRETARIO