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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 5342/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5342/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 14-5-2025, con assegnazione all'appellante del termine di
60 giorni ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Sardegna n. 50 presso l'Avv. Alessia Melchiorri (C.F. ), che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura alle liti agli atti
Appellante
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Ti Francesca Di Sette (C.F. e C.F._2
Carlo Di Marsilio (C.F. ) C.F._3
Appellata
FATTO E DIRITTO
L' domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_2
1990/2014, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di
€114.977,20 a titolo di interessi ex d.lgs. 231/2002, maturati su fatture pagate in ritardo, contabilizzanti prestazioni sanitarie eseguite nel 2008.
La società opposta, , prima Controparte_2 cessionaria del credito in origine sorto in capo a si Controparte_3 costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'odierna appellante interveniva in giudizio il 29.04.2019 in qualità di ulteriore cessionaria del credito, chiedendo a sua volta la conferma Part del decreto opposto e subordine, la condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di €114.977,20 oltre interessi.
Con sentenza n. 1268/2019, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando la società opposta al pagamento delle spese processuali e compensandole nei confronti dell'interventrice.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo de quo sulla Part base della seguente motivazione: “ è vero che anche la stessa afferma che il rapporto contrattuale ha ad oggetto le prestazioni da erogarsi per l'anno 2008 ma è anche altrettanto vero che non è stato depositato il relativo contratto. In proposito parte opposta si limita ad affermare, senza dimostrare, che il contratto di cui alle fatture cedute
è successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 231/2002. Che il contratto sia datato 2008, quindi, è una mera asserzione non provata. Sul punto, inoltre, occorre osservare che l'art. 11 comma 1 d.lgs.
231/2002 sancisce che “le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”. Tale disciplina, quindi, individua il limite di irretroattività all'applicazione della disciplina. Detto limite, si badi bene, è parametrato alla
“conclusione del contratto” e non al momento in cui la prestazione viene svolta;
Ebbene, poiché ciò che si è domandato con il ricorso per decreto ingiuntivo è una somma che è relazionata proprio agli interessi maturati applicando i tassi di cui al d.lgs. 231/2002, era onere di parte attorea in senso sostanziale (opposta) provare che il contratto fosse stato stipulato in data successiva al 08.08.2002. Tanto chiarito, deve anche osservarsi come parte opposta solo in data 23.04.2019, ossia oltre i termini di cui alle barriere preclusive dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e con note non auto-rizzate, ha Part depositato un contratto tra e l' Trattasi di CP_3 documentazione che questo giudice non può tenere in considerazione in quanto, si ripeta, prodotta oltre i ter-mini legislativi previsti e, tra l'altro, con note non autorizzate”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello la chiedendo la riforma della predetta sentenza e la Parte_1
Part condanna dell' appellata al pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese legali.
Si costituiva in giudizio l' , affermando l'infondatezza Parte_2 dell'appello e chiedendone il rigetto unitamente alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Con un primo profilo del primo e del secondo motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla base della mancata produzione in giudizio del contratto stipulato con l'odierna appellata, deducendo che l'esistenza di quest'ultimo fosse “pacifica e incontroversa in corso di causa, anche per espresso riconoscimento dell' ”. Parte_2
La con un secondo profilo del primo e del secondo motivo Pt_1 censura la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha affermato che l'omessa produzione del contratto, necessario alla sua collocazione temporale in epoca successiva al d.lgs. n. 231/2002, preclude il riconoscimento del tasso moratorio.
L'appellante deduce al riguardo “l'esistenza di una espressa regolamentazione atta a disciplinare le prestazioni sanitarie per l'anno 2008”; “non era solo al contratto che il Tribunale doveva guardare, potendosi di certo desumere il dies per l'applicazione e la decorrenza degli interessi dalle posizioni processuali delle rispettive parti e dalle loro allegazioni”. In particolare, la nega la Pt_1 necessità della produzione in giudizio del contratto stipulato con Part l' ritenendo che sarebbe sufficiente, al fine di stabilire l'applicabilità nel caso di specie degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, individuare la data in cui le prestazioni sono state erogate e sulle date delle relative fatture, risalenti al 2008.
Con il terzo motivo d'appello, la censura con un primo profilo Pt_1 la sentenza del Tribunale nella parte in cui il medesimo ha ritenuto Part inammissibile il deposito del contratto tra e l' da CP_3 parte della oltre i termini sanciti dall'art. 183, Controparte_2 comma 6 c.p.c. e con note non autorizzate.
In particolare, la società impugnante deduce l'indispensabilità del detto documento ai fini della verità processuale, documento che “non era, come è facilmente riscontrabile per tabulas, nella immediata disponibilità della Cessionaria, la quale non aveva preso parte allo stesso, con tutte le inevitabili difficoltà nell'acquisire detto documento per poi produrlo”.
Con un secondo profilo l'appellante rappresenta di aver ridepositato il detto contratto in questa sede di appello e deduce la sua ammissibilità, “posto che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, comma 3, c.p.c. atteso che il divieto di produzione di nuovi “mezzi di prova va riferito alle prove cosiddette costituende e non anche a quelle cosiddette precostituite, senza considerare poi che il materiale probatorio oggi depositato si configura come indispensabile ai fini della decisione ed è precostituito” per cui nel caso di specie vi sarebbe “la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, in deroga al divieto previsto dall'art. 345 c.p.c., sussiste sia quando tali documenti siano indispensabili”.
Con un terzo profilo, l'appellante deduce che: “il Giudice di prime cure avrebbe potuto, rectius dovuto, contemperare il regime delle preclusioni istruttorie con il principio della ricerca della verità materiale e, se del caso, sollecitare, a seguito del deposito del contratto, il contraddittorio tra le parti…Se dunque il Giudicante avesse reputato fondamentale, pur in presenza di espresso Part riconoscimento della acquisire il contratto stipulato per il 2008 avrebbe dovuto - anche d'ufficio - sollevare la mancanza (e/o mancata allegazione) dell'accordo scritto, procurando il contraddittorio”. Part Dall'altra parte, l' deduce che: “quello che rileva ai fini dell'applicabilità degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 (secondo cui: “le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”) è il momento in cui è stato concluso il contratto ma l'opposto non lo ha provato;
era onere di parte attorea in senso sostanziale ( opposta) provare che il contratto fosse stato stipulato in data successiva al 08.08.2002 e/o che, come affermato, ma non provato, quel contratto espressamente prevede il Part pagamento da parte dell' di interessi moratori ex D.lgs. 231/02”.
L'appello in esame deve essere deciso sulla base della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Attingendo da tale principio, quello della ragione più liquida consente al Giudicante, laddove vi sia una questione di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, di spegnere il giudizio.
Nel caso di specie la ragione più liquida si fonda sulla fondatezza del terzo profilo del terzo motivo di appello.
Invero, in punto di diritto si rileva che Cass.
n. 25849 del 05/09/2023) “il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria”.
Pertanto, sulla base di tale orientamento, pur opinabile sotto il profilo degli effetti dirompenti sul sistema delle preclusioni istruttorie, nel caso di specie, poiché il Tribunale ha in sentenza rilevato di ufficio la mancanza del detto contratto senza rimettere la questione al contraddittorio delle parti, anche per consentire a quella interessata di svolgere la conseguente attività probatoria, deve ritenersi che la avvenuta produzione del contratto de quo, se pur successiva alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., sia per tale motivo ammissibile.
Orbene, posto quanto sopra osservato, entrando nel merito della domanda di pagamento degli interessi moratori sulle fatture di cui sopra, si rileva in punto di diritto che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha riconosciuto “il diritto della … struttura privata a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, … qualora tra l'Ente pubblico competente e la struttura sia stato concluso un contratto, avente forma scritta a pena di nullità, in data successiva all'8 agosto 2002, con il quale l'Ente assume l'obbligo nei confronti della struttura privata di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”
(così Cass. 20391/2016 ed anche Cass. 14349/2016; cfr. ancora
Cass. 17591/2018 e Cass. 17665/2019).
Il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, come correttamente rilevato anche dal Tribunale, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quibus.
Peraltro, si rileva che vanno considerate le caratteristiche di tale attività, in quanto le aziende sanitarie mantengono la loro identità di società commerciali che organizzano l'erogazione dei servizi al pubblico sulla base degli specifici accordi contrattuali, mentre le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie e con prevalenza del profilo pubblicistico su quello imprenditoriale (limitatamente alla erogazione di farmaci di fascia A), agendo all'interno di un tessuto normativo che, non contemplando la conclusione di nessun accordo negoziale, è disciplinato esclusivamente e direttamente dal legislatore.
Le osservazioni fin qui svolte non sono in alcun modo scalfite dalle Part difese dell'
Pertanto, non avendo specificamente contestato il calcolo degli interessi richiesti dall'appellante, l'appello deve ritenersi fondato quindi deve essere accolto;
ne consegue la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda di pagamento proposta dalla odierna appellante.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1268/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, proposto da con atto notificato ad Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento della domanda di pagamento Part proposta dalla odierna appellante, condanna la parte resistente a pagare in favore dell'appellante la somma di euro
€114.977,20 a titolo di interessi ex d.lgs. 231/2002;
• condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida nella somma di euro 7.100,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 5342/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5342/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 14-5-2025, con assegnazione all'appellante del termine di
60 giorni ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Sardegna n. 50 presso l'Avv. Alessia Melchiorri (C.F. ), che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura alle liti agli atti
Appellante
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Ti Francesca Di Sette (C.F. e C.F._2
Carlo Di Marsilio (C.F. ) C.F._3
Appellata
FATTO E DIRITTO
L' domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_2
1990/2014, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di
€114.977,20 a titolo di interessi ex d.lgs. 231/2002, maturati su fatture pagate in ritardo, contabilizzanti prestazioni sanitarie eseguite nel 2008.
La società opposta, , prima Controparte_2 cessionaria del credito in origine sorto in capo a si Controparte_3 costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'odierna appellante interveniva in giudizio il 29.04.2019 in qualità di ulteriore cessionaria del credito, chiedendo a sua volta la conferma Part del decreto opposto e subordine, la condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di €114.977,20 oltre interessi.
Con sentenza n. 1268/2019, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando la società opposta al pagamento delle spese processuali e compensandole nei confronti dell'interventrice.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo de quo sulla Part base della seguente motivazione: “ è vero che anche la stessa afferma che il rapporto contrattuale ha ad oggetto le prestazioni da erogarsi per l'anno 2008 ma è anche altrettanto vero che non è stato depositato il relativo contratto. In proposito parte opposta si limita ad affermare, senza dimostrare, che il contratto di cui alle fatture cedute
è successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 231/2002. Che il contratto sia datato 2008, quindi, è una mera asserzione non provata. Sul punto, inoltre, occorre osservare che l'art. 11 comma 1 d.lgs.
231/2002 sancisce che “le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”. Tale disciplina, quindi, individua il limite di irretroattività all'applicazione della disciplina. Detto limite, si badi bene, è parametrato alla
“conclusione del contratto” e non al momento in cui la prestazione viene svolta;
Ebbene, poiché ciò che si è domandato con il ricorso per decreto ingiuntivo è una somma che è relazionata proprio agli interessi maturati applicando i tassi di cui al d.lgs. 231/2002, era onere di parte attorea in senso sostanziale (opposta) provare che il contratto fosse stato stipulato in data successiva al 08.08.2002. Tanto chiarito, deve anche osservarsi come parte opposta solo in data 23.04.2019, ossia oltre i termini di cui alle barriere preclusive dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e con note non auto-rizzate, ha Part depositato un contratto tra e l' Trattasi di CP_3 documentazione che questo giudice non può tenere in considerazione in quanto, si ripeta, prodotta oltre i ter-mini legislativi previsti e, tra l'altro, con note non autorizzate”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello la chiedendo la riforma della predetta sentenza e la Parte_1
Part condanna dell' appellata al pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese legali.
Si costituiva in giudizio l' , affermando l'infondatezza Parte_2 dell'appello e chiedendone il rigetto unitamente alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Con un primo profilo del primo e del secondo motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla base della mancata produzione in giudizio del contratto stipulato con l'odierna appellata, deducendo che l'esistenza di quest'ultimo fosse “pacifica e incontroversa in corso di causa, anche per espresso riconoscimento dell' ”. Parte_2
La con un secondo profilo del primo e del secondo motivo Pt_1 censura la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha affermato che l'omessa produzione del contratto, necessario alla sua collocazione temporale in epoca successiva al d.lgs. n. 231/2002, preclude il riconoscimento del tasso moratorio.
L'appellante deduce al riguardo “l'esistenza di una espressa regolamentazione atta a disciplinare le prestazioni sanitarie per l'anno 2008”; “non era solo al contratto che il Tribunale doveva guardare, potendosi di certo desumere il dies per l'applicazione e la decorrenza degli interessi dalle posizioni processuali delle rispettive parti e dalle loro allegazioni”. In particolare, la nega la Pt_1 necessità della produzione in giudizio del contratto stipulato con Part l' ritenendo che sarebbe sufficiente, al fine di stabilire l'applicabilità nel caso di specie degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, individuare la data in cui le prestazioni sono state erogate e sulle date delle relative fatture, risalenti al 2008.
Con il terzo motivo d'appello, la censura con un primo profilo Pt_1 la sentenza del Tribunale nella parte in cui il medesimo ha ritenuto Part inammissibile il deposito del contratto tra e l' da CP_3 parte della oltre i termini sanciti dall'art. 183, Controparte_2 comma 6 c.p.c. e con note non autorizzate.
In particolare, la società impugnante deduce l'indispensabilità del detto documento ai fini della verità processuale, documento che “non era, come è facilmente riscontrabile per tabulas, nella immediata disponibilità della Cessionaria, la quale non aveva preso parte allo stesso, con tutte le inevitabili difficoltà nell'acquisire detto documento per poi produrlo”.
Con un secondo profilo l'appellante rappresenta di aver ridepositato il detto contratto in questa sede di appello e deduce la sua ammissibilità, “posto che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, comma 3, c.p.c. atteso che il divieto di produzione di nuovi “mezzi di prova va riferito alle prove cosiddette costituende e non anche a quelle cosiddette precostituite, senza considerare poi che il materiale probatorio oggi depositato si configura come indispensabile ai fini della decisione ed è precostituito” per cui nel caso di specie vi sarebbe “la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, in deroga al divieto previsto dall'art. 345 c.p.c., sussiste sia quando tali documenti siano indispensabili”.
Con un terzo profilo, l'appellante deduce che: “il Giudice di prime cure avrebbe potuto, rectius dovuto, contemperare il regime delle preclusioni istruttorie con il principio della ricerca della verità materiale e, se del caso, sollecitare, a seguito del deposito del contratto, il contraddittorio tra le parti…Se dunque il Giudicante avesse reputato fondamentale, pur in presenza di espresso Part riconoscimento della acquisire il contratto stipulato per il 2008 avrebbe dovuto - anche d'ufficio - sollevare la mancanza (e/o mancata allegazione) dell'accordo scritto, procurando il contraddittorio”. Part Dall'altra parte, l' deduce che: “quello che rileva ai fini dell'applicabilità degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 (secondo cui: “le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”) è il momento in cui è stato concluso il contratto ma l'opposto non lo ha provato;
era onere di parte attorea in senso sostanziale ( opposta) provare che il contratto fosse stato stipulato in data successiva al 08.08.2002 e/o che, come affermato, ma non provato, quel contratto espressamente prevede il Part pagamento da parte dell' di interessi moratori ex D.lgs. 231/02”.
L'appello in esame deve essere deciso sulla base della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Attingendo da tale principio, quello della ragione più liquida consente al Giudicante, laddove vi sia una questione di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, di spegnere il giudizio.
Nel caso di specie la ragione più liquida si fonda sulla fondatezza del terzo profilo del terzo motivo di appello.
Invero, in punto di diritto si rileva che Cass.
n. 25849 del 05/09/2023) “il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria”.
Pertanto, sulla base di tale orientamento, pur opinabile sotto il profilo degli effetti dirompenti sul sistema delle preclusioni istruttorie, nel caso di specie, poiché il Tribunale ha in sentenza rilevato di ufficio la mancanza del detto contratto senza rimettere la questione al contraddittorio delle parti, anche per consentire a quella interessata di svolgere la conseguente attività probatoria, deve ritenersi che la avvenuta produzione del contratto de quo, se pur successiva alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., sia per tale motivo ammissibile.
Orbene, posto quanto sopra osservato, entrando nel merito della domanda di pagamento degli interessi moratori sulle fatture di cui sopra, si rileva in punto di diritto che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha riconosciuto “il diritto della … struttura privata a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, … qualora tra l'Ente pubblico competente e la struttura sia stato concluso un contratto, avente forma scritta a pena di nullità, in data successiva all'8 agosto 2002, con il quale l'Ente assume l'obbligo nei confronti della struttura privata di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”
(così Cass. 20391/2016 ed anche Cass. 14349/2016; cfr. ancora
Cass. 17591/2018 e Cass. 17665/2019).
Il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, come correttamente rilevato anche dal Tribunale, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quibus.
Peraltro, si rileva che vanno considerate le caratteristiche di tale attività, in quanto le aziende sanitarie mantengono la loro identità di società commerciali che organizzano l'erogazione dei servizi al pubblico sulla base degli specifici accordi contrattuali, mentre le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie e con prevalenza del profilo pubblicistico su quello imprenditoriale (limitatamente alla erogazione di farmaci di fascia A), agendo all'interno di un tessuto normativo che, non contemplando la conclusione di nessun accordo negoziale, è disciplinato esclusivamente e direttamente dal legislatore.
Le osservazioni fin qui svolte non sono in alcun modo scalfite dalle Part difese dell'
Pertanto, non avendo specificamente contestato il calcolo degli interessi richiesti dall'appellante, l'appello deve ritenersi fondato quindi deve essere accolto;
ne consegue la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda di pagamento proposta dalla odierna appellante.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1268/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, proposto da con atto notificato ad Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento della domanda di pagamento Part proposta dalla odierna appellante, condanna la parte resistente a pagare in favore dell'appellante la somma di euro
€114.977,20 a titolo di interessi ex d.lgs. 231/2002;
• condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida nella somma di euro 7.100,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)