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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 9765/2016 avente a oggetto: “Mandato”, vertente
TRA
(C.F. ), con sede in S. Maria C.V., alla Via Parte_1 P.IVA_1
Olanda in persona dell'amministratore pro tempore, , rapp.to e difeso Parte_2 dall'Avv.to Ugo Cioffi (C.F. ), presso il cui studio in Caserta alla via CodiceFiscale_1
Roma n. 11- P.co Europa, elettivamente domicilia;
-Attore-
E
(C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Adriano CP_1 CodiceFiscale_2
FA ( ) e dall'avv. Antonio FA (C.F.: CodiceFiscale_3 C.F._4
), presso il cui studio in S. Maria C.V. al viale Consiglio d'Europa, n. 12,
[...] elettivamente domicilia;
-Convenuto-
E
Arch. , (CF: ), rapp.to e difeso dall'avv. Diego Controparte_2 C.F._5
Cinque ( ), presso il cui studio in S.Maria C.V. alla via Santagata 8, CodiceFiscale_6 elettivamente domicilia;
ZO AM in causa
NONCHE
, (P. IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Esposito, presso il cui studio in Gragnano alla via Castellammare 263, elettivamente domicilia;
Chiamata in garanzia
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione in riassunzione il condominio citava il giudizio il sig. e deduceva Parte_1 CP_1 che: “tra il e l'impresa veniva stipulato un contratto di appalto avente Parte_1 CP_4 ad oggetto i lavori di manutenzione del fabbricato sito in S. Maria Capua Vetere alla via
Olanda n. 2 per il prezzo di euro 237.000,00, di cui euro 21.600 per Iva;
i lavori iniziavano in data 1/6/2012 come da comunicazione di inizio lavori assunta al pro. gen. del comune di
S. Maria C.V. il 23/5/2012 ed ultimati il 26/11/2013; tra le convenzioni stabile nel contratto era prevista l'obbligo per l'impresa di stipulare una garanzia assicurativa per responsabilità verso terzi e per eventuali furti tramite ponteggio e per risarcire i danni per vizi e difetti di costruzione;
la ditta appaltatrice era titolare di una polizza assicurativa con la CP_5 con massimale di euro 500 mila euro per danni a terzi consegnata all'amministratore la quale non prevedeva la copertura dei vizi e difetti di costruzione;
nel mese di giugno 2014 la ditta appaltatrice notificava al condominio una richiesta di pagamento di euro 101.915,87 lamentando che l'amministratore non aveva richiesto per tempo i permessi a costruire e ciò aveva comportato il ritardo nell'inizio dei lavori di circa un mese;
l'amministratore CP_1 si costituiva nel predetto giudizio e contestava alla ditta i vizi ed i difetti dell'opera
[...] appaltata;
a causa di contrasti con l'assemblea rassegnava le dimissioni e CP_1 veniva nominato il geom. per accertare e quantificare i vizi inerenti le Persona_1 facciate del fabbricato il quale accertò una serie di vizi costruttivi quantificandoli in euro
73.318, 42; l'amministratore era tenuto ad accertare che la ditta fosse in possesso CP_1 della garanzia assicurativa che garantisse il rischio conseguente a difetti nell'esecuzione delle opere appaltate e comunicare ai condomini la mancanza della predetta polizza;
il comportamento omissivo dell'amministratore ha prodotto un grave danno al condominio il quale per l'eliminazione dei difetti dovrà provvedere a proprie spese;
la somma di euro
4.775,58 ed una successiva richiesta di di euro 9.638,00 determinava un costo per Pt_3 il proprio onorario superiore rispetto all'offerta approvata successivamente con il cambio dell'amministratore”.
In conseguenza di ciò chiesto che, previo accertamento della responsabilità del convenuto per colpa il eligendo ed in vigilando, avendo violato le condizioni del mandato con rappresentanza, condannare il convenuto al pagamento di quando il CP_1 condominio è stato costretto a pagare per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino del fabbricato come individuati nella perizia redatta dal geom. od in quella da Per_1 accertare con la CTU, oltre interessi ed al risarcimento del maggior danno che sarà provato in corso di causa;
vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il convenuto CP_1 ed in via preliminare chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dell' arch.
il quale, nella qualità di direttore dei lavori aveva redatto il “certificato Controparte_2 di regolare esecuzione” e n. 4 certificati di pagamento, di cui l'ultimo in data 3 marzo 2014
(nel quale non viene operata alcuna detrazione per lavori da vizi).
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del convenuto in quanto la scelta dell'impresa era stata effettuata dalla assemblea condominiale, nella seduta del 15 febbraio 2012, sulla base di una relazione redatta da una commissione composta dall'arch. e da alcuni condomini, all'uopo nominata con Controparte_2 deliberazione del 6 luglio 2011 ed alcuna autonomia decisionale aveva avuto l'amministratore il quale era obbligato a dare esecuzione alla decisione assunta dai condomini ed a stipulare il contratto di appalto.
Assumeva, altresì che, l'assemblea non aveva subordinato l'affidamento dei lavori al rilascio di una polizza fideiussoria a garanzia di eventuali vizi costruttivi, né fissato un limite della garanzia, né impose particolari prescrizioni all'amministratore alle quali attenersi nel momento della stipula del contratto di appalto. Inoltre, il danno subito dal che potrebbe configurarsi soltanto se i vizi fossero accertati giudizialmente e Parte_1
l'impresa appaltatrice risultasse insolvente, da accertare all'esito del giudizio (R.G.A.C.
5304- 2014), pendente tra il e l'appaltatore. A tal fine precisava che nel Parte_1 giudizio R.G. 5304/2014 il CTU nominato, ing. dopo aver accertato le opere Per_2 eseguite, anche extra appalto ed accertato e quantificato i vizi dell'opera ha ritenuto che alla ditta appaltatrice debbano essere ancora versati euro 4.138, 27.
Per i suesposti motivi chiedeva, in via preliminare la chiamata in causa del terzo arch.
e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla Controparte_2 definizione del giudizio n. 5304-14 R.G.A.C. Tribunale di S. Maria C.V. – G.U. Ida
D'Onofrio. Nel merito, rigettare la domanda e condannare il al pagamento di spese e Parte_1 competenze legali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione, per fattone anticipo.
In via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento, anche parziale della domanda, dichiarare la responsabilità dell'arch. per omessa verifica della qualità Controparte_2 delle opere eseguite dalla ditta appaltatrice e, per l'effetto, condannarlo a rifondere al rag. le somme che questi fosse tenuto a pagare al nonché a restituire al CP_1 Parte_1 le somme percepite in eccedenza tra l'importo pattuito (€. 15.201,47) e quello Parte_1 riscosso (€. 19.977,05), condannandolo al pagamento delle spese e competenze legali, con attribuzione, per fattone anticipo.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato in causa arch. il quale in via preliminare CP_2 eccepiva la prescrizione, la nullità e l'inammissibilità e la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e chiedeva di chiamare in garanzia la compagnia al fine di essere manlevato nel caso di accoglimento della Controparte_6 domanda proposta da CP_1
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto all'art. 8 del contratto di appalto era stabilito che la polizza per vizi e difetti di costruzione fosse consegnata all'amministratore dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
Assumeva, altresì, che i lavori erano stati eseguiti dalla ditta secondo le determinazioni della propria relazione tecnico – illustrativa, del computo metrico e del contratto di appalto e gli errori e variazioni, puntualmente contestati erano stati immediatamente risolti.
Altresì, formulava eccezione di compensazione con la somma di euro 9.638,00 ancora dovuti dal per l'attività professionale svolta. Parte_1
Concludeva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari di prescrizione, inammissibilità ed improcedibilità della domanda.
Nel merito, rigettare la domanda e nel caso di accoglimento condannare la compagnia
[...]
a tenerlo indenne da qualunque somma da versare al condominio;
vittoria CP_6 di spese e competenze.
La compagnia di costituiva in giudizio ed eccepiva l'inoperatività Controparte_7 della polizza annuale stipulata con l'arch. con validità fino al 26/2/2018 ex artt. CP_2
1892 e 1893 cod.civ. assumendo che l'arch. non aveva mai reso note le circostanze CP_2 per cui è causa al momento della redazione del questionario di polizza.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda di manleva, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 25/6/2018 veniva ordinato l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria concluso con esito negativo. Rigettata l'istanza di riunione con il procedimento R.G. 5304/2014, all'udienza del
18/6/2020 il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della compagnia Controparte_8
Riassunto il giudizio dal venivano concessi alle parti i termini ex Parte_1 art. 183 VI comma c.p.c.
L'istruttoria si esauriva l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per CP_1 testi.
Alla udienza del 10/7/2025 la causa era riservata in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 12/1/2024.
Il condominio ha agito in giudizio al fine di accertare la colpa in eligendo ed in Parte_1 vigilando del convenuto amministratore per non aver acquisito la polizza CP_1 assicurativa per vizi e difetti di costruzione dalla società A.C. Costruzioni nella esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione del fabbricato sito in S. Maria Capua Vetere alla via Olanda n. 2 né di aver portato a conoscenza dei condomini la predetta circostanza.
Risulta opportuno tracciare una panoramica complessiva delle fonti normative correlate alla questione, nonché dei principali orientamenti giurisprudenziali e della dottrina che ne hanno approfondito i presupposti e le caratteristiche strutturali.
La culpa in eligendo o colpa nella scelta, costituisce una particolare ipotesi nella quale l'amministratore condominiale, in qualità di committente in appalto, può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati dall'appaltatore – nonostante la posizione di autonomia organizzativa e di mezzi ricoperta dallo stesso – nei confronti di terzi.
Pur facendo letterale riferimento al concetto di colpa – il quale dovrebbe sottendere alla cd. colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) ovvero alla cd. colpa specifica
(violazione di determinate e specifiche norme giuridiche di divieto o di ammonizione) –
l'istituto viene ormai ricondotto tanto dalla dottrina quanto dai principali orientamenti giurisprudenziali a una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualsiasi elemento psicologico d'imputabilità civile (dolo, colpa) in capo al soggetto ritenuto responsabile, basando i propri effetti sulla sola esistenza di un nesso di causalità tra il danno prodottosi e la condotta (attiva od omissiva) dell'agente, in quanto titolare di una posizione di garanzia rispetto ad uno o più beni giuridici tutelati dalla legge.
Attraverso questo strumento, infatti, l'Ordinamento vuol raggiungere lo scopo di marcare nettamente la responsabilità e muovere un preciso rimprovero nei confronti di tutti i committenti e datori di lavoro, i quali non abbiano curato con sufficiente accortezza la scelta dei propri collaboratori, i quali si siano rivelati poi in concreto sprovvisti delle necessarie qualità e mezzi per il regolare svolgimento degli interventi assegnati, cagionando in tal modo uno o più danni a terzi.
Generalmente, la responsabilità dell'amministratore condominiale e committente per culpa in eligendo, poiché di natura extracontrattuale, trova fonte nel già richiamato disposto normativo di cui all'art. 2049 c.c., nonché nel principio generale del neminem laedere (art. 2043 c.c.).
Nei casi sottesi alla predetta norma, infatti, come chiarito da recente giurisprudenza, colui il quale si avvale dell'opera altrui ancorché non alle proprie dipendenze – pur dovendosi distinguere i casi nei quali l'amministratore procede alla scelta dell'impresa appaltatrice in autonomia da quelli nei quali costui si limita ad eseguire una delibera assembleare – ne risponde civilmente quando sussista il cd. nesso di occasionalità necessaria, elemento di collegamento tra l'effettivo esercizio delle incombenze assegnate agli ausiliari e il danno concretamente verificatosi (vv. C. Cassaz., sez. civ., nn. 17681/2016 e 6033/2017).
In tema d'appalto, pertanto, ricorrono gli estremi del culpa in eligendo e, perciò, della responsabilità dell'amministratore-committente, ogniqualvolta il compimento dell'opera o del servizio relativi al contratto stipulato siano stati affidati ad una o più imprese appaltatrici prive, de facto, delle capacità e degli strumenti tecnici generalmente indispensabili per eseguire a regola d'arte e secondo canoni di diligenza professionale la prestazione oggetto del negozio giuridico concluso (vv. C. Cassaz., sez. civ., n. 7356/2009).
Quanto all'ambito probatorio, generalmente al fine di escludere la responsabilità per culpa in eligendo ascrivibile all'appaltante-committente in relazione ai danni patiti dai terzi, non appare sufficiente dimostrare che costui abbia affidato la sorveglianza dei lavori ad un direttore dei lavori, poiché la colpa del committente è ravvisabile ogniqualvolta il compimento delle opere o del servizio sia stato affidato ad un appaltatore ab origine sprovvisto delle capacità tecniche e dell'organizzazione d'impresa necessarie ad eseguire quanto pattuito senza rischi o pericoli per soggetti terzi.
Invero, quanto appena esposto non trova estensione soltanto nel caso in cui il direttore dei lavori si ingerisca direttamente ed in prima persona nella conduzione e nell'organizzazione dei lavori, tanto da relegare l'appaltatore a nudus minister (vv. C. Cassaz., sez. civ., n.
4697/1984).
Pertanto, al fine di dimostrare l'insussistenza della propria responsabilità per culpa in eligendo, l'amministratore chiamato a risponderne in sede giudiziale deve riuscire a provare l'assoluta insussistenza di ogni nesso di causalità tra i danni verificatisi nei confronti dei terzi e la propria condotta posta in essere al momento della scelta dell'impresa appaltatrice o in quello della valutazione e verifica della sussistenza dei necessari requisiti nel differente caso in cui egli si sia limitato a seguire le direttive impartite dall'assemblea condominiale. Egli dovrà, pertanto, riuscire a documentare di aver svolto diligentemente il proprio compito e di aver preventivamente verificato e valutato la ricorrenza di tutti i requisiti necessari e l'idoneità organizzativo-professionale dell'appaltatrice per le opere dedotte in contratto, in modo da dimostrare che qualsiasi danno verificatosi nei confronti dei terzi è riconducibile unicamente a responsabilità dolosa o colposa dell'impresa stessa ovvero che lo stesso deriva da cd. caso fortuito, vale a dire da un evento imprevisto, imprevedibile ed incontrollabile ex ante il quale, da solo, ha determinato, in tutto o in larga parte, l'insorgere del danno in maniera irrimediabile.
Logicamente, quanto sin qui argomentato trova applicazione in tutti i casi nei quali sia stato l'amministratore in autonomia ed in assenza di apposita delibera assembleare ad affidare l'incarico ad una impresa, la quale ben potrebbe rivelarsi in seguito sprovvista dei requisiti necessari.
In tali casi, infatti, l'amministratore esercita i propri poteri in quanto mandatario del condominio, assumendo perciò la paternità della scelta di un'impresa appaltatrice non idonea, vedendo così ricadere su di sé tutte le conseguenze per eventuali danni dalla stessa provocati a terzi.
Il caso opposto, invece, sussiste nell'ipotesi in cui sia l'assemblea a deliberare l'affidamento dei lavori ad un'impresa appaltatrice in realtà sprovvista dei predetti requisiti.
Nel caso in cui tale scelta sia assunta senza che l'amministratore si sia premurato di informare preventivamente l'assemblea, la responsabilità diretta per la scelta imprudente, negligente o imperita dell'appaltatrice ricade sull'organo assembleare;
tuttavia, residua un inadempimento dell'amministratore ai propri doveri nei confronti del condominio.
Pertanto, in base al negozio giuridico intercorrente tra amministratore e condominio, il primo risulta comunque contrattualmente responsabile, ai fini risarcitori, nei confronti del secondo ex art. 1218 c.c. per mancata osservanza dei propri obblighi.
Residua, infine, il caso in cui l'assemblea deliberi l'affidamento dei lavori ad impresa non idonea, pur in costanza di precise, adeguate e preventive informazioni fornite dall'amministratore al riguardo, di fatto estromettendo ogni potere decisionale o propositivo di quest'ultimo dall'iter di scelta dell'impresa appaltatrice.
In tale ordine di ipotesi si ritiene che la responsabilità per culpa in eligendo debba essere ascritta, principalmente, all'assemblea dei condòmini, risultando l'amministratore privo di autonomia e di potere decisionale in tutti i casi nei quali egli sia tenuto a dare esecuzione ad una delibera di tal genere, alla quale costui de facto non abbia potuto partecipare e sulla quale non abbia potuto incidere, poiché intrapresa nonostante gli appositi avvertimenti e la propria contrarietà all'affidamento dei lavori nelle modalità proposte dai condòmini. Pertanto, in concomitanza di simili casistiche, non è possibile “prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall'amministratore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione, considerando anche l'ambito di autonomia di azione di cui egli eventualmente disponeva ed i poteri decisionali concretamente attribuitigli” (vv. C. Cassaz.,
III sez. pen. , n. 42347 dd. 15.10.2013).
In ogni caso, va posto sempre in correlazione con il principio generale secondo il quale l'amministratore condominiale deve adoperarsi per evitare di dare inopinatamente esecuzione a delibere che possano presentare eventuali profili di incompletezza, irregolarità
o illegittimità.
Quanto al culpa in vigilando è possibile affermare che essa consiste in un istituto munito di una propria autonomia concettuale.
Infatti, può parlarsi di culpa in vigilando come di una responsabilità per omissione che insorge in tutti i casi nei quali l'amministratore non si sia concretamente prodigato a svolgere con perizia e diligenza tutti i controlli ritenuti opportuni sul regolare svolgimento ed andamento dei lavori oggetto d'appalto in conformità con quanto contrattualmente pattuito (oneri che, come noto, residuano in ogni caso in capo al committente a prescindere dalla compresenza di un direttore dei lavori), nonché tutti gli accertamenti necessari al fine di appurare l'avvenuta adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure di protezione richieste dall'Ordinamento in tema di sicurezza e prevenzione di infortuni sul lavoro.
Per l'effetto, ne consegue che la suddetta responsabilità si palesa tutte le volte in cui, in presenza di danni arrecati alle proprietà individuali dei singoli condòmini ovvero, in ogni caso, a soggetti terzi in occasione dell'esecuzione di opere o servizi oggetto di contratto d'appalto in ambito condominiale, è possibile dimostrare che qualora l'amministratore avesse correttamente e diligentemente vigilato, sarebbe stato possibile, con sufficiente grado di certezza o probabilità statistica, evitare i danni in concreto verificatisi.
Quanto alla natura giuridica della responsabilità in esame, occorre precisare come, al riguardo, costante giurisprudenza abbia avuto modo di stabilire quanto segue: “..trattasi in realtà di una forma di responsabilità a carattere non oggettivo, atteso che essa non è configurabile allorquando il danno sia stato causato da un'attività dell'impresa svolta in regime di totale autonomia” (vv. C. Cassaz., nn. 20557/2014, 25251/2008).
Appare chiaro, quindi, che in tutti i casi nei quali l'amministratore sarà chiamato a rispondere a titolo di culpa in vigilando, egli dovrà difendersi cercando di dimostrare che
l'eventus damni si è in realtà verificato per tutta una serie di circostanze ed eventi imprevisti ed imprevedibili i quali esulavano dal proprio potere di vigilanza e di controllo sull'andamento dei lavori appaltati.
In virtù dei suesposti principi non è ravvisabile, nel caso in esame, una culpa in eligendo dell'amministratore, in quanto, come si legge dal verbale di assemblea del CP_1 14/15 febbraio 2012, la scelta della ditta per l'esecuzione dei lavori è stata illustrata dall'arch. ed approvata a maggioranza dei condomini, escluso il condomino CP_2 Pt_2
( punto n. 4 verbale di assemblea).
Emerge palesemente che l'amministratore non ha avuto alcun potere nella scelta tra le varie imprese che avevano consegnato le offerte e nell'adozione dei criteri nell'affidamento dei lavori alla A.C. Costruzioni rimessa esclusivamente ai condomini, come si legge dalla relazione dell'arch. redatta in data nel febbraio 2012 in seno alla commissione CP_2 composta dai condomini e Parte_4 Parte_5 Persona_3 Per_4
.
[...]
Alcuna responsabilità può essere ascritta all' amministratore il quale non CP_1 ha nemmeno preso parte alla riunione di commissione del febbraio 2012.
Infatti, all'art. 2 del contratto di appalto emerge che l'amministratore si è limitato ad affidare alla impresa A.C. Costruzioni del geom. l'esecuzione dei Controparte_9 lavori di manutenzione del fabbricato, i quali già erano stati autorizzati con delibera del
15/2/2012 dall'assemblea dei condomini che, inoltre, con delibera del 14/7/2010 avevano affidato la direzione dei lavori all'arch. e l'impresa era stata scelta con Controparte_2 delibera condominiale del 15/2/2012.
La domanda di condanna dell'amministrato al risarcimento danni di quanto CP_1 il condominio avrebbe dovuto pagare per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino del fabbricato, in mancanza della polizza assicurativa della ditta appaltatrice, non può trovare accoglimento.
Fermo restando la genericità e l'indeterminatezza che affligge la domanda, va opportunamente tenuto conto degli accertamenti eseguiti dal Ctu nel giudizio R.G.
5304/2014, instaurato dalla ditta A.C. Costruzioni per il pagamento dei lavori eseguiti e nel quale il ha proposto eccezione di inadempimento. Parte_1
Il CTU nominato Ing. escusso all'udienza del 6/5/2024, ha confermato la perizia Per_2 redatta nel predetto procedimento sia con riferimento all'ammontare dei lavori eseguiti dall'impresa sia all'ammontare dei vizi accertati.
La relazione dell'Ing. è stata recepita integralmente dalla Corte di Appello di Per_2
Napoli che con la sentenza n. 5236/2024 passata in giudicato, tenuto conto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, dei pagamenti eseguiti dal in favore della Parte_1 impresa appaltatrice e delle somme per l'eliminazione dei vizi, ha così statuito:” la spesa minima prevista dal CTU per l'eliminazione dei vizi era di euro 33.500,00, oltre Iva e la conseguenza è costituita dall'infondatezza della domanda di merito posto che la detrazione dell'importo necessario ad eliminare i vizi azzera il credito residuo”.
La Corte di Appello, tenuto conto che l'impresa ha maturato un credito nei confronti del di euro 201.953,06 oltre Iva diminuito per la penale conseguente il ritardo dei Parte_1 lavori e la spesa per l'eliminazione dei vizi compresa tra euro 35.500,00 ed euro 43.500,00, ha ritenuto giusto compensare quanto dovuto alla impresa appaltatrice con le somme necessarie per l'eliminazione dei vizi.
Quindi, l'importo corrisposto dal all'appaltatore di euro 198.701,70 è inferiore Parte_1 rispetto a quanto dovuto e, pertanto, alcun ulteriore importo è stato versato per l'eliminazione dei vizi accertati.
Non si ravvisa, pertanto, alcun danno per il il quale, come statuito dalla Corte Parte_1 di Appello di Napoli, ha compensato il credito o il residuo credito con i vizi accertati.
Va, ulteriormente evidenziato che l'Ing. ha anche accertato che: “ i lavori svolti Per_2 presentano delle anomalie in qualche punto ed evidenziano alcune imperfezioni, tuttavia, la causa di dette imperfezioni non è da ascriversi all'imperizia della ditta che ha realizzato i lavori quanto ad errate scelte progettuali e ad una negligente gestione della direzione dei lavori: ad esempio, la posa del rasante sulla facciata senza prevedere la presenza di una rete di armatura, ha amplificato le conseguenze del fenomeno del ritiro che, quindi, ha generato la presenza di microfessurazioni particolarmente evidenti. Pertanto, il timore palesato da parte convenuta (condominio) che le microfessurazioni possano allargarsi e diventare sede di ingresso di acqua piovana che, insinuandosi, possa provocare il rigonfiamento ed il successivo distacco dello strato d'intonaco, potrebbe avere un fondamento (sebbene i materiali utilizzati siano di buona qualità), tuttavia, ciò poteva ben prevedersi nella fase di progettazione se il tecnico fosse stato più diligente! Quindi, se la qualità dei lavori è in qualche punto sicuramente perfettibile o in qualche altro punto mediocre, ciò non è ascrivibile alla inadeguatezza delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle lavorazioni e, quindi, al modo in cui abbia lavorato l'impresa, che pare aver svolto il suo compito nel rispetto dei patti contrattuali e delle indicazioni impartitele dal direttore dei lavori”. Alla luce di tali considerazioni, sembra che la responsabilità non sia da CP_ ascrivere all'operato della quanto alla “superficialità” delle figure professionali coinvolte nella organizzazione e supervisione dei lavori (progettista, direttore dei lavori e responsabile dei lavori”.
In conclusione, alcuna responsabilità può essere ascritta al convenuto e, CP_1 pertanto, la domanda proposta dal va rigettata. Parte_1
Del pari va rigettata la domanda proposta dal convenuto nei confronti del CP_1 direttore dei lavori arch. non configurandosi alcun danno per il Controparte_2
Condominio.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, del comportamento processuali delle parti e dei soggetti del giudizio si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 9765/2016 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti dell'arch. CP_1 CP_2
[...]
- Dichiara estinto il giudizio nei confronti della società fallita Controparte_3
[...]
- Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere, 9 dicembre 2025
l Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 9765/2016 avente a oggetto: “Mandato”, vertente
TRA
(C.F. ), con sede in S. Maria C.V., alla Via Parte_1 P.IVA_1
Olanda in persona dell'amministratore pro tempore, , rapp.to e difeso Parte_2 dall'Avv.to Ugo Cioffi (C.F. ), presso il cui studio in Caserta alla via CodiceFiscale_1
Roma n. 11- P.co Europa, elettivamente domicilia;
-Attore-
E
(C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Adriano CP_1 CodiceFiscale_2
FA ( ) e dall'avv. Antonio FA (C.F.: CodiceFiscale_3 C.F._4
), presso il cui studio in S. Maria C.V. al viale Consiglio d'Europa, n. 12,
[...] elettivamente domicilia;
-Convenuto-
E
Arch. , (CF: ), rapp.to e difeso dall'avv. Diego Controparte_2 C.F._5
Cinque ( ), presso il cui studio in S.Maria C.V. alla via Santagata 8, CodiceFiscale_6 elettivamente domicilia;
ZO AM in causa
NONCHE
, (P. IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Esposito, presso il cui studio in Gragnano alla via Castellammare 263, elettivamente domicilia;
Chiamata in garanzia
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione in riassunzione il condominio citava il giudizio il sig. e deduceva Parte_1 CP_1 che: “tra il e l'impresa veniva stipulato un contratto di appalto avente Parte_1 CP_4 ad oggetto i lavori di manutenzione del fabbricato sito in S. Maria Capua Vetere alla via
Olanda n. 2 per il prezzo di euro 237.000,00, di cui euro 21.600 per Iva;
i lavori iniziavano in data 1/6/2012 come da comunicazione di inizio lavori assunta al pro. gen. del comune di
S. Maria C.V. il 23/5/2012 ed ultimati il 26/11/2013; tra le convenzioni stabile nel contratto era prevista l'obbligo per l'impresa di stipulare una garanzia assicurativa per responsabilità verso terzi e per eventuali furti tramite ponteggio e per risarcire i danni per vizi e difetti di costruzione;
la ditta appaltatrice era titolare di una polizza assicurativa con la CP_5 con massimale di euro 500 mila euro per danni a terzi consegnata all'amministratore la quale non prevedeva la copertura dei vizi e difetti di costruzione;
nel mese di giugno 2014 la ditta appaltatrice notificava al condominio una richiesta di pagamento di euro 101.915,87 lamentando che l'amministratore non aveva richiesto per tempo i permessi a costruire e ciò aveva comportato il ritardo nell'inizio dei lavori di circa un mese;
l'amministratore CP_1 si costituiva nel predetto giudizio e contestava alla ditta i vizi ed i difetti dell'opera
[...] appaltata;
a causa di contrasti con l'assemblea rassegnava le dimissioni e CP_1 veniva nominato il geom. per accertare e quantificare i vizi inerenti le Persona_1 facciate del fabbricato il quale accertò una serie di vizi costruttivi quantificandoli in euro
73.318, 42; l'amministratore era tenuto ad accertare che la ditta fosse in possesso CP_1 della garanzia assicurativa che garantisse il rischio conseguente a difetti nell'esecuzione delle opere appaltate e comunicare ai condomini la mancanza della predetta polizza;
il comportamento omissivo dell'amministratore ha prodotto un grave danno al condominio il quale per l'eliminazione dei difetti dovrà provvedere a proprie spese;
la somma di euro
4.775,58 ed una successiva richiesta di di euro 9.638,00 determinava un costo per Pt_3 il proprio onorario superiore rispetto all'offerta approvata successivamente con il cambio dell'amministratore”.
In conseguenza di ciò chiesto che, previo accertamento della responsabilità del convenuto per colpa il eligendo ed in vigilando, avendo violato le condizioni del mandato con rappresentanza, condannare il convenuto al pagamento di quando il CP_1 condominio è stato costretto a pagare per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino del fabbricato come individuati nella perizia redatta dal geom. od in quella da Per_1 accertare con la CTU, oltre interessi ed al risarcimento del maggior danno che sarà provato in corso di causa;
vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il convenuto CP_1 ed in via preliminare chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dell' arch.
il quale, nella qualità di direttore dei lavori aveva redatto il “certificato Controparte_2 di regolare esecuzione” e n. 4 certificati di pagamento, di cui l'ultimo in data 3 marzo 2014
(nel quale non viene operata alcuna detrazione per lavori da vizi).
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del convenuto in quanto la scelta dell'impresa era stata effettuata dalla assemblea condominiale, nella seduta del 15 febbraio 2012, sulla base di una relazione redatta da una commissione composta dall'arch. e da alcuni condomini, all'uopo nominata con Controparte_2 deliberazione del 6 luglio 2011 ed alcuna autonomia decisionale aveva avuto l'amministratore il quale era obbligato a dare esecuzione alla decisione assunta dai condomini ed a stipulare il contratto di appalto.
Assumeva, altresì che, l'assemblea non aveva subordinato l'affidamento dei lavori al rilascio di una polizza fideiussoria a garanzia di eventuali vizi costruttivi, né fissato un limite della garanzia, né impose particolari prescrizioni all'amministratore alle quali attenersi nel momento della stipula del contratto di appalto. Inoltre, il danno subito dal che potrebbe configurarsi soltanto se i vizi fossero accertati giudizialmente e Parte_1
l'impresa appaltatrice risultasse insolvente, da accertare all'esito del giudizio (R.G.A.C.
5304- 2014), pendente tra il e l'appaltatore. A tal fine precisava che nel Parte_1 giudizio R.G. 5304/2014 il CTU nominato, ing. dopo aver accertato le opere Per_2 eseguite, anche extra appalto ed accertato e quantificato i vizi dell'opera ha ritenuto che alla ditta appaltatrice debbano essere ancora versati euro 4.138, 27.
Per i suesposti motivi chiedeva, in via preliminare la chiamata in causa del terzo arch.
e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla Controparte_2 definizione del giudizio n. 5304-14 R.G.A.C. Tribunale di S. Maria C.V. – G.U. Ida
D'Onofrio. Nel merito, rigettare la domanda e condannare il al pagamento di spese e Parte_1 competenze legali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione, per fattone anticipo.
In via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento, anche parziale della domanda, dichiarare la responsabilità dell'arch. per omessa verifica della qualità Controparte_2 delle opere eseguite dalla ditta appaltatrice e, per l'effetto, condannarlo a rifondere al rag. le somme che questi fosse tenuto a pagare al nonché a restituire al CP_1 Parte_1 le somme percepite in eccedenza tra l'importo pattuito (€. 15.201,47) e quello Parte_1 riscosso (€. 19.977,05), condannandolo al pagamento delle spese e competenze legali, con attribuzione, per fattone anticipo.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato in causa arch. il quale in via preliminare CP_2 eccepiva la prescrizione, la nullità e l'inammissibilità e la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e chiedeva di chiamare in garanzia la compagnia al fine di essere manlevato nel caso di accoglimento della Controparte_6 domanda proposta da CP_1
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto all'art. 8 del contratto di appalto era stabilito che la polizza per vizi e difetti di costruzione fosse consegnata all'amministratore dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
Assumeva, altresì, che i lavori erano stati eseguiti dalla ditta secondo le determinazioni della propria relazione tecnico – illustrativa, del computo metrico e del contratto di appalto e gli errori e variazioni, puntualmente contestati erano stati immediatamente risolti.
Altresì, formulava eccezione di compensazione con la somma di euro 9.638,00 ancora dovuti dal per l'attività professionale svolta. Parte_1
Concludeva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari di prescrizione, inammissibilità ed improcedibilità della domanda.
Nel merito, rigettare la domanda e nel caso di accoglimento condannare la compagnia
[...]
a tenerlo indenne da qualunque somma da versare al condominio;
vittoria CP_6 di spese e competenze.
La compagnia di costituiva in giudizio ed eccepiva l'inoperatività Controparte_7 della polizza annuale stipulata con l'arch. con validità fino al 26/2/2018 ex artt. CP_2
1892 e 1893 cod.civ. assumendo che l'arch. non aveva mai reso note le circostanze CP_2 per cui è causa al momento della redazione del questionario di polizza.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda di manleva, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 25/6/2018 veniva ordinato l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria concluso con esito negativo. Rigettata l'istanza di riunione con il procedimento R.G. 5304/2014, all'udienza del
18/6/2020 il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della compagnia Controparte_8
Riassunto il giudizio dal venivano concessi alle parti i termini ex Parte_1 art. 183 VI comma c.p.c.
L'istruttoria si esauriva l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per CP_1 testi.
Alla udienza del 10/7/2025 la causa era riservata in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 12/1/2024.
Il condominio ha agito in giudizio al fine di accertare la colpa in eligendo ed in Parte_1 vigilando del convenuto amministratore per non aver acquisito la polizza CP_1 assicurativa per vizi e difetti di costruzione dalla società A.C. Costruzioni nella esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione del fabbricato sito in S. Maria Capua Vetere alla via Olanda n. 2 né di aver portato a conoscenza dei condomini la predetta circostanza.
Risulta opportuno tracciare una panoramica complessiva delle fonti normative correlate alla questione, nonché dei principali orientamenti giurisprudenziali e della dottrina che ne hanno approfondito i presupposti e le caratteristiche strutturali.
La culpa in eligendo o colpa nella scelta, costituisce una particolare ipotesi nella quale l'amministratore condominiale, in qualità di committente in appalto, può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati dall'appaltatore – nonostante la posizione di autonomia organizzativa e di mezzi ricoperta dallo stesso – nei confronti di terzi.
Pur facendo letterale riferimento al concetto di colpa – il quale dovrebbe sottendere alla cd. colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) ovvero alla cd. colpa specifica
(violazione di determinate e specifiche norme giuridiche di divieto o di ammonizione) –
l'istituto viene ormai ricondotto tanto dalla dottrina quanto dai principali orientamenti giurisprudenziali a una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualsiasi elemento psicologico d'imputabilità civile (dolo, colpa) in capo al soggetto ritenuto responsabile, basando i propri effetti sulla sola esistenza di un nesso di causalità tra il danno prodottosi e la condotta (attiva od omissiva) dell'agente, in quanto titolare di una posizione di garanzia rispetto ad uno o più beni giuridici tutelati dalla legge.
Attraverso questo strumento, infatti, l'Ordinamento vuol raggiungere lo scopo di marcare nettamente la responsabilità e muovere un preciso rimprovero nei confronti di tutti i committenti e datori di lavoro, i quali non abbiano curato con sufficiente accortezza la scelta dei propri collaboratori, i quali si siano rivelati poi in concreto sprovvisti delle necessarie qualità e mezzi per il regolare svolgimento degli interventi assegnati, cagionando in tal modo uno o più danni a terzi.
Generalmente, la responsabilità dell'amministratore condominiale e committente per culpa in eligendo, poiché di natura extracontrattuale, trova fonte nel già richiamato disposto normativo di cui all'art. 2049 c.c., nonché nel principio generale del neminem laedere (art. 2043 c.c.).
Nei casi sottesi alla predetta norma, infatti, come chiarito da recente giurisprudenza, colui il quale si avvale dell'opera altrui ancorché non alle proprie dipendenze – pur dovendosi distinguere i casi nei quali l'amministratore procede alla scelta dell'impresa appaltatrice in autonomia da quelli nei quali costui si limita ad eseguire una delibera assembleare – ne risponde civilmente quando sussista il cd. nesso di occasionalità necessaria, elemento di collegamento tra l'effettivo esercizio delle incombenze assegnate agli ausiliari e il danno concretamente verificatosi (vv. C. Cassaz., sez. civ., nn. 17681/2016 e 6033/2017).
In tema d'appalto, pertanto, ricorrono gli estremi del culpa in eligendo e, perciò, della responsabilità dell'amministratore-committente, ogniqualvolta il compimento dell'opera o del servizio relativi al contratto stipulato siano stati affidati ad una o più imprese appaltatrici prive, de facto, delle capacità e degli strumenti tecnici generalmente indispensabili per eseguire a regola d'arte e secondo canoni di diligenza professionale la prestazione oggetto del negozio giuridico concluso (vv. C. Cassaz., sez. civ., n. 7356/2009).
Quanto all'ambito probatorio, generalmente al fine di escludere la responsabilità per culpa in eligendo ascrivibile all'appaltante-committente in relazione ai danni patiti dai terzi, non appare sufficiente dimostrare che costui abbia affidato la sorveglianza dei lavori ad un direttore dei lavori, poiché la colpa del committente è ravvisabile ogniqualvolta il compimento delle opere o del servizio sia stato affidato ad un appaltatore ab origine sprovvisto delle capacità tecniche e dell'organizzazione d'impresa necessarie ad eseguire quanto pattuito senza rischi o pericoli per soggetti terzi.
Invero, quanto appena esposto non trova estensione soltanto nel caso in cui il direttore dei lavori si ingerisca direttamente ed in prima persona nella conduzione e nell'organizzazione dei lavori, tanto da relegare l'appaltatore a nudus minister (vv. C. Cassaz., sez. civ., n.
4697/1984).
Pertanto, al fine di dimostrare l'insussistenza della propria responsabilità per culpa in eligendo, l'amministratore chiamato a risponderne in sede giudiziale deve riuscire a provare l'assoluta insussistenza di ogni nesso di causalità tra i danni verificatisi nei confronti dei terzi e la propria condotta posta in essere al momento della scelta dell'impresa appaltatrice o in quello della valutazione e verifica della sussistenza dei necessari requisiti nel differente caso in cui egli si sia limitato a seguire le direttive impartite dall'assemblea condominiale. Egli dovrà, pertanto, riuscire a documentare di aver svolto diligentemente il proprio compito e di aver preventivamente verificato e valutato la ricorrenza di tutti i requisiti necessari e l'idoneità organizzativo-professionale dell'appaltatrice per le opere dedotte in contratto, in modo da dimostrare che qualsiasi danno verificatosi nei confronti dei terzi è riconducibile unicamente a responsabilità dolosa o colposa dell'impresa stessa ovvero che lo stesso deriva da cd. caso fortuito, vale a dire da un evento imprevisto, imprevedibile ed incontrollabile ex ante il quale, da solo, ha determinato, in tutto o in larga parte, l'insorgere del danno in maniera irrimediabile.
Logicamente, quanto sin qui argomentato trova applicazione in tutti i casi nei quali sia stato l'amministratore in autonomia ed in assenza di apposita delibera assembleare ad affidare l'incarico ad una impresa, la quale ben potrebbe rivelarsi in seguito sprovvista dei requisiti necessari.
In tali casi, infatti, l'amministratore esercita i propri poteri in quanto mandatario del condominio, assumendo perciò la paternità della scelta di un'impresa appaltatrice non idonea, vedendo così ricadere su di sé tutte le conseguenze per eventuali danni dalla stessa provocati a terzi.
Il caso opposto, invece, sussiste nell'ipotesi in cui sia l'assemblea a deliberare l'affidamento dei lavori ad un'impresa appaltatrice in realtà sprovvista dei predetti requisiti.
Nel caso in cui tale scelta sia assunta senza che l'amministratore si sia premurato di informare preventivamente l'assemblea, la responsabilità diretta per la scelta imprudente, negligente o imperita dell'appaltatrice ricade sull'organo assembleare;
tuttavia, residua un inadempimento dell'amministratore ai propri doveri nei confronti del condominio.
Pertanto, in base al negozio giuridico intercorrente tra amministratore e condominio, il primo risulta comunque contrattualmente responsabile, ai fini risarcitori, nei confronti del secondo ex art. 1218 c.c. per mancata osservanza dei propri obblighi.
Residua, infine, il caso in cui l'assemblea deliberi l'affidamento dei lavori ad impresa non idonea, pur in costanza di precise, adeguate e preventive informazioni fornite dall'amministratore al riguardo, di fatto estromettendo ogni potere decisionale o propositivo di quest'ultimo dall'iter di scelta dell'impresa appaltatrice.
In tale ordine di ipotesi si ritiene che la responsabilità per culpa in eligendo debba essere ascritta, principalmente, all'assemblea dei condòmini, risultando l'amministratore privo di autonomia e di potere decisionale in tutti i casi nei quali egli sia tenuto a dare esecuzione ad una delibera di tal genere, alla quale costui de facto non abbia potuto partecipare e sulla quale non abbia potuto incidere, poiché intrapresa nonostante gli appositi avvertimenti e la propria contrarietà all'affidamento dei lavori nelle modalità proposte dai condòmini. Pertanto, in concomitanza di simili casistiche, non è possibile “prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall'amministratore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione, considerando anche l'ambito di autonomia di azione di cui egli eventualmente disponeva ed i poteri decisionali concretamente attribuitigli” (vv. C. Cassaz.,
III sez. pen. , n. 42347 dd. 15.10.2013).
In ogni caso, va posto sempre in correlazione con il principio generale secondo il quale l'amministratore condominiale deve adoperarsi per evitare di dare inopinatamente esecuzione a delibere che possano presentare eventuali profili di incompletezza, irregolarità
o illegittimità.
Quanto al culpa in vigilando è possibile affermare che essa consiste in un istituto munito di una propria autonomia concettuale.
Infatti, può parlarsi di culpa in vigilando come di una responsabilità per omissione che insorge in tutti i casi nei quali l'amministratore non si sia concretamente prodigato a svolgere con perizia e diligenza tutti i controlli ritenuti opportuni sul regolare svolgimento ed andamento dei lavori oggetto d'appalto in conformità con quanto contrattualmente pattuito (oneri che, come noto, residuano in ogni caso in capo al committente a prescindere dalla compresenza di un direttore dei lavori), nonché tutti gli accertamenti necessari al fine di appurare l'avvenuta adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure di protezione richieste dall'Ordinamento in tema di sicurezza e prevenzione di infortuni sul lavoro.
Per l'effetto, ne consegue che la suddetta responsabilità si palesa tutte le volte in cui, in presenza di danni arrecati alle proprietà individuali dei singoli condòmini ovvero, in ogni caso, a soggetti terzi in occasione dell'esecuzione di opere o servizi oggetto di contratto d'appalto in ambito condominiale, è possibile dimostrare che qualora l'amministratore avesse correttamente e diligentemente vigilato, sarebbe stato possibile, con sufficiente grado di certezza o probabilità statistica, evitare i danni in concreto verificatisi.
Quanto alla natura giuridica della responsabilità in esame, occorre precisare come, al riguardo, costante giurisprudenza abbia avuto modo di stabilire quanto segue: “..trattasi in realtà di una forma di responsabilità a carattere non oggettivo, atteso che essa non è configurabile allorquando il danno sia stato causato da un'attività dell'impresa svolta in regime di totale autonomia” (vv. C. Cassaz., nn. 20557/2014, 25251/2008).
Appare chiaro, quindi, che in tutti i casi nei quali l'amministratore sarà chiamato a rispondere a titolo di culpa in vigilando, egli dovrà difendersi cercando di dimostrare che
l'eventus damni si è in realtà verificato per tutta una serie di circostanze ed eventi imprevisti ed imprevedibili i quali esulavano dal proprio potere di vigilanza e di controllo sull'andamento dei lavori appaltati.
In virtù dei suesposti principi non è ravvisabile, nel caso in esame, una culpa in eligendo dell'amministratore, in quanto, come si legge dal verbale di assemblea del CP_1 14/15 febbraio 2012, la scelta della ditta per l'esecuzione dei lavori è stata illustrata dall'arch. ed approvata a maggioranza dei condomini, escluso il condomino CP_2 Pt_2
( punto n. 4 verbale di assemblea).
Emerge palesemente che l'amministratore non ha avuto alcun potere nella scelta tra le varie imprese che avevano consegnato le offerte e nell'adozione dei criteri nell'affidamento dei lavori alla A.C. Costruzioni rimessa esclusivamente ai condomini, come si legge dalla relazione dell'arch. redatta in data nel febbraio 2012 in seno alla commissione CP_2 composta dai condomini e Parte_4 Parte_5 Persona_3 Per_4
.
[...]
Alcuna responsabilità può essere ascritta all' amministratore il quale non CP_1 ha nemmeno preso parte alla riunione di commissione del febbraio 2012.
Infatti, all'art. 2 del contratto di appalto emerge che l'amministratore si è limitato ad affidare alla impresa A.C. Costruzioni del geom. l'esecuzione dei Controparte_9 lavori di manutenzione del fabbricato, i quali già erano stati autorizzati con delibera del
15/2/2012 dall'assemblea dei condomini che, inoltre, con delibera del 14/7/2010 avevano affidato la direzione dei lavori all'arch. e l'impresa era stata scelta con Controparte_2 delibera condominiale del 15/2/2012.
La domanda di condanna dell'amministrato al risarcimento danni di quanto CP_1 il condominio avrebbe dovuto pagare per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino del fabbricato, in mancanza della polizza assicurativa della ditta appaltatrice, non può trovare accoglimento.
Fermo restando la genericità e l'indeterminatezza che affligge la domanda, va opportunamente tenuto conto degli accertamenti eseguiti dal Ctu nel giudizio R.G.
5304/2014, instaurato dalla ditta A.C. Costruzioni per il pagamento dei lavori eseguiti e nel quale il ha proposto eccezione di inadempimento. Parte_1
Il CTU nominato Ing. escusso all'udienza del 6/5/2024, ha confermato la perizia Per_2 redatta nel predetto procedimento sia con riferimento all'ammontare dei lavori eseguiti dall'impresa sia all'ammontare dei vizi accertati.
La relazione dell'Ing. è stata recepita integralmente dalla Corte di Appello di Per_2
Napoli che con la sentenza n. 5236/2024 passata in giudicato, tenuto conto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, dei pagamenti eseguiti dal in favore della Parte_1 impresa appaltatrice e delle somme per l'eliminazione dei vizi, ha così statuito:” la spesa minima prevista dal CTU per l'eliminazione dei vizi era di euro 33.500,00, oltre Iva e la conseguenza è costituita dall'infondatezza della domanda di merito posto che la detrazione dell'importo necessario ad eliminare i vizi azzera il credito residuo”.
La Corte di Appello, tenuto conto che l'impresa ha maturato un credito nei confronti del di euro 201.953,06 oltre Iva diminuito per la penale conseguente il ritardo dei Parte_1 lavori e la spesa per l'eliminazione dei vizi compresa tra euro 35.500,00 ed euro 43.500,00, ha ritenuto giusto compensare quanto dovuto alla impresa appaltatrice con le somme necessarie per l'eliminazione dei vizi.
Quindi, l'importo corrisposto dal all'appaltatore di euro 198.701,70 è inferiore Parte_1 rispetto a quanto dovuto e, pertanto, alcun ulteriore importo è stato versato per l'eliminazione dei vizi accertati.
Non si ravvisa, pertanto, alcun danno per il il quale, come statuito dalla Corte Parte_1 di Appello di Napoli, ha compensato il credito o il residuo credito con i vizi accertati.
Va, ulteriormente evidenziato che l'Ing. ha anche accertato che: “ i lavori svolti Per_2 presentano delle anomalie in qualche punto ed evidenziano alcune imperfezioni, tuttavia, la causa di dette imperfezioni non è da ascriversi all'imperizia della ditta che ha realizzato i lavori quanto ad errate scelte progettuali e ad una negligente gestione della direzione dei lavori: ad esempio, la posa del rasante sulla facciata senza prevedere la presenza di una rete di armatura, ha amplificato le conseguenze del fenomeno del ritiro che, quindi, ha generato la presenza di microfessurazioni particolarmente evidenti. Pertanto, il timore palesato da parte convenuta (condominio) che le microfessurazioni possano allargarsi e diventare sede di ingresso di acqua piovana che, insinuandosi, possa provocare il rigonfiamento ed il successivo distacco dello strato d'intonaco, potrebbe avere un fondamento (sebbene i materiali utilizzati siano di buona qualità), tuttavia, ciò poteva ben prevedersi nella fase di progettazione se il tecnico fosse stato più diligente! Quindi, se la qualità dei lavori è in qualche punto sicuramente perfettibile o in qualche altro punto mediocre, ciò non è ascrivibile alla inadeguatezza delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle lavorazioni e, quindi, al modo in cui abbia lavorato l'impresa, che pare aver svolto il suo compito nel rispetto dei patti contrattuali e delle indicazioni impartitele dal direttore dei lavori”. Alla luce di tali considerazioni, sembra che la responsabilità non sia da CP_ ascrivere all'operato della quanto alla “superficialità” delle figure professionali coinvolte nella organizzazione e supervisione dei lavori (progettista, direttore dei lavori e responsabile dei lavori”.
In conclusione, alcuna responsabilità può essere ascritta al convenuto e, CP_1 pertanto, la domanda proposta dal va rigettata. Parte_1
Del pari va rigettata la domanda proposta dal convenuto nei confronti del CP_1 direttore dei lavori arch. non configurandosi alcun danno per il Controparte_2
Condominio.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, del comportamento processuali delle parti e dei soggetti del giudizio si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 9765/2016 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti dell'arch. CP_1 CP_2
[...]
- Dichiara estinto il giudizio nei confronti della società fallita Controparte_3
[...]
- Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere, 9 dicembre 2025
l Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo