TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/07/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori nella causa n. 3125/2017
tra sito in La Spezia, v.le San Bartolomeo Parte_1
777
ATTORE
Avv. Matilde Vivaldi
OT SP
CONVENUTA
Avv.ti Deborah Demichele, Nicoletta Cavallo e Barbara Bonicelli
e nei confronti di
Dott. TR
RZ CHIAMATO
Avv.ti Stefano De Ferrari, Giulia De Ferrari e Paolo Signani
Controparte_2
RZ CHIAMATO
Avv. Riccardo Birga
Controparte_3
1 RZ CHIAMATO
Avv.ti Giulio e Paola Bertagna
F.lli Grondona sas
RZ CHIAMATO
Avv.ti Federico Barbano e Riccardo Caprara
Ing. Stefano GL
RZ CHIAMATO
Avv.ti Stefano Guerriero e Andrea Lucchini
(contumace) Controparte_4
Controparte_5
RZ CHIAMATO
Avv. Jacopo Tartarini
Unipol-SAI SP
RZ CHIAMATO (da Controparte_2
Avv. Antonello Lucianetti
Unipol-SAI SP
RZ CHIAMATO (da ing. Stefano GL)
Avv. Antonello Lucianetti
ha pronunziato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni delle parti:
2 parte attrice: ha concluso come in foglio separato allegato a verbale udienza dell'11/4/2024;
OT SP: ha concluso come in foglio separato allegato a verbale udienza dell'11/4/2024;
: ha Controparte_2 concluso in via istruttoria per l'ammissione della prova dedotta in seconda memoria ex art 183, 6°c. cpc e non ammessa;
nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
ha confermato la domanda di manleva proposta
contro
SA SP.
Dott. : ha precisato come da foglio separato TR allegato a verbale udienza dell'11/4/2024;
Ing. Stefano GL: ha precisato come da foglio separato allegato a verbale udienza dell'11/4/2024
: ha precisato come da foglio separato allegato Controparte_6
a verbale udienza dell'11/4/2024;
: ha precisato Controparte_3 come da foglio separato allegato a verbale udienza dell'11/4/2024;
: ha precisato come da foglio separato Controparte_7 allegato a verbale udienza dell'11/4/2024;
SA SP quale assicuratore dell'ing. GL ha precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione del 9/4/2019 dep. il 15/4/2019;
SA SP quale assicuratore di Insediamenti produttivi ha precisato le conclusioni come in comparsa di costituzione del 9/11/2018.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza. Il Condominio ha dedotto: Parte_1
• di essere composto da diverse unità immobiliari ad uso artigianale e commerciale e di essere venuto ad esistenza quando l'unico proprietario dello stabile
[...]
ha alienato separatamente le varie Controparte_2 unità;
• che la costruzione dello stabile è stata eseguita, tra il 2006 e il 2009, da OT SP per incarico di
[...]
Controparte_2
• che subito dopo l'ultimazione dell'edificio hanno iniziato a prodursi notevoli infiltrazioni di acqua meteorica dai lastrici solari di copertura, evidenziando che la copertura dell'edificio presenta due livelli di lastrici solari;
• che le predette infiltrazioni hanno prodotto danni all'interno di varie unità;
• che nel 2013 OT ha spontaneamente eseguito interventi di manutenzione sui lastrici ma senza effetto risolutivo della problematica;
• che nel 2015 a seguito di sopralluogo è stato redatto un verbale sottoscritto, tra altri, dall'Amministratore del Condominio, dott. e dal geom. Persona_1 [...] tecnico alle dipendenze di OT SP, Per_2 verbale nel quale sono state dettagliatamente indicate le parti comuni dell'edificio (manti di copertura e facciate rifinite ad intonaco del corpi di fabbrica posti sulla sommità dell'edificio) e le parti delle singole unità immobiliari che sono state danneggiate dalle predette infiltrazioni di acqua;
• che altro danno è derivato al Condominio attore dalle estese deformazioni delle doghe in massello di legno iroko installate nella facciata dell'edificio che prospetta sulla darsena di Pagliari;
esse, deformandosi, si sono staccate dalla facciata
4 e minacciano di crollare al ruolo;
ciò costituisce un pericolo per l'incolumità delle persone che accedono all'edificio ed al contempo impedisce alla struttura in legno di assolvere alla funzione di proteggere dalla pioggia le retrostanti strutture murarie della facciata;
• che OT ha tentato invano di rimediare al predetto inconveniente sostituendo le doghe deformate e per cercare di assicurare stabilità alle altre non sostituite;
intervento anche questo non idoneo alla risoluzione della problematica insorta. Parte attrice ha dedotto che gli interventi eseguiti da OT (sia sui lastrici che sulle doghe in legno della facciata) in quanto posti in essere a seguito dell'insorgenza di gravi inconvenienti ad essa denunciati dal , provano un comportamento Parte_1 idoneo a far ritenere che essa OT abbia riconosciuto l'esistenza dei predetti difetti di costruzione;
che, conseguentemente, è sorta in favore di esso Condominio attore, una obbligazione nuova rispetto a quella originaria di garanzia, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art 1669 cc, e soggetta, invece, all'ordinaria prescrizione decennale. Il Condominio attore, in relazione alle predette problematiche ha introdotto ATP ante causam, determinandosi all'instaurazione del presente contenzioso prima del deposito della CTU. Il Condominio attore ha, quindi, chiesto, ex art 1453, comma 1 cc, di condannare OT SP al risarcimento del danno ovvero al pagamento della somma occorrente per fare eseguire le opere che risulteranno necessarie ad eliminare la causa e gli effetti delle infiltrazioni d'acqua meteorica attraverso i lastrici solari di copertura (a danno delle parti comuni e delle proprietà esclusive) nonché a ripristinare la funzionalità e la stabilità delle doghe in legni iroko che costituiscono il rivestimento della facciata dello stabile. Parte attrice, in atto di citazione ha altresì dedotto che, nelle more dell'ATP ante causam, si sono manifestate profonde sconnessioni nella pavimentazione che ricopre il marciapiede antistante la facciata dell'edificio che prospetta la zona a parcheggio pubblico;
ha dedotto che dall'indagine di professionista di sua fiducia,
5 sarebbe emerso che le predette sconnessioni sono da ricollegarsi alla presenza di una falda freatica in pressione con valore piezometrico variabile e, quindi, sarebbero manifestazione di un grave difetto di costruzione di cui è responsabile OT SP ai sensi dell'art 1669 cc in quanto incidono sulla funzionalità e abitabilità dell'edificio e comportano una menomazione del godimento dei condomini con pericolo per la durata e conservazione della costruzione. In relazione alle dedotte sconnessioni nella pavimentazione del marciapiede , parte attrice ha chiesto di condannare CP_8
OT SP al pagamento in proprio favore della somma che risulterà necessaria per ripristinare la funzionalità del marciapiede indicato in atti, oltre rivalutazione e interessi compensativi dalla domanda al saldo. Si è costituita OT SP con comparsa in cui:
• preliminarmente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto e dell'azione ex art. 1669 c.c. in capo al Parte_1
, essendo decorso piu' di un anno dalla scoperta
[...] dei vizi relativi alle doghe in legno e alla falda e non avendo il medesimo azionato nei termini di legge il proprio diritto;
ha dedotto che la conoscenza delle problematiche per cui è causa era nota al Condominio, dal 2011, 2012, 2023 (a seconda delle singole problematiche), essendovi state assemblee che le hanno trattate e sopralluoghi congiunti tra impresa e Condominio.
• Quanto alle deformazioni delle doghe in massello di legno iroko la convenuta OT ha dedotto che il rivestimento in legno della facciata dell'edificio lato mare è stato correttamente eseguito durante il corso dei lavori di cantiere e collaudato in data 15/07/2010; che solo nel dicembre 2012 sono stati segnalati i problemi lamentati e, in seguito ai sopralluoghi eseguiti dai tecnici incaricati da OT SP con i responsabili di
[...]
e l'Amministratore del Condominio, Controparte_2
è subito emersa la totale mancanza di manutenzione di tutte le parti in legno da parte dei conduttori del condominio, incuria continuata anche quando essa convenuta ha
6 sollecitato il Condominio ad effettuare la necessaria manutenzione.
• Quanto alla funzionalità del marciapiede la convenuta ha dedotto la novità della questione contestando la spiegazione tecnica del fenomeno fornita da parte attrice.
• Quanto infine alle infiltrazioni di acqua attraverso il lastrico solare la convenuta ha dedotto di avere effettuato vari sopralluoghi sul posto con il tecnico incaricato di che dai sopralluoghi è Controparte_2 emersa la necessità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, quali la pulizia delle griglie di scarico dei pluviali poste in copertura e l'eliminazione della vegetazione cresciuta in maniera diffusa su tutto il lastrico solare, vegetazione che ha impedito il normale deflusso delle acque meteoriche, formando ampie zone di invaso;
che è stato riscontrato che tali infiltrazioni avvenivano dopo eventi atmosferici di forte intensità; ha dedotto che nel prosieguo sono state effettuate ulteriori prove e verifiche con individuazione di talune cause delle infiltrazioni;
che ancora una volta OT SP, visti gli ottimi rapporti intrattenuti con i responsabili della committenza, la Direzione Lavori, il Collaudatore e successivamente anche con l'Amministratore del Condominio, senza tralasciare in alcune occasioni anche con i condomini incontrati, si è resa disponibile ad effettuare quegli interventi necessari per ovviare ai problemi lamentati tranne che per le canaline posate a servizio dell'impianto fotovoltaico trattandosi di impianto in servizio e lasciando che fosse il gestore di tale impianto ad intervenire. OT ha così concluso:
di essere autorizzata a chiamare in causa i seguenti terzi con riferimento alla domanda di risarcimento per presunte infiltrazioni dal lastrico solare:
• Dott. (quale subappaltatore); TR
• (quale fornitore in opera delle Controparte_3 guaine per impermeabilizzazione);
7 • , (quale fornitore in opera delle guaine per CP_6 impermeabilizzazione)
• (quale Controparte_2 committente che ha progettato, diretto e fatto eseguire anche a terzi i lavori), Respingere le domande attoree relative al pagamento in favore del della somma occorrente per ripristinare la Parte_1 funzionalità e la stabilità delle doghe in legno iroko che rivestono la facciata dell'edificio e per ripristinare la funzionalità del marciapiede antistante la facciata dell'edificio che prospetta la zona a parcheggio pubblico per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto e dell'azione ex art. 1669 c.c.; Nel non creduto caso di mancato accoglimento della eccezione di prescrizione e decadenza del diritto e dell'azione ex art. 1669, autorizzare a chiamare in causa di: (quale Controparte_4 fornitore in opera di rivestimenti in legno della facciata) e
(quale Controparte_2 committente che ha progettato, diretto e fatto eseguire anche a terzi i lavori); per quanto attiene alle doglianze relative a presunte infiltrazioni da falda acquifera a chiamare in causa:
[...]
(quale committente che ha progettato, diretto Controparte_2
e fatto eseguire anche a terzi i lavori);
nel merito
- in principalità accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e rigettare ogni domanda in relazione alle varie doglianze attoree;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, o di una parte di esse, condannare a tenere indenne OT SP, ognuna per la quota di propria responsabilità così come verrà accertata in corso di causa, le ditte esecutrici delle opere nonché la committente
[...]
in qualità di progettista e direttrice dei lavori Controparte_2
e, per l'effetto, dichiararle tenute e condannarle al pagamento di quanto venisse accertato in corso di causa, ognuna secondo il proprio titolo e per la quota di propria responsabilità.
8 Si è costituito in giudizio il terzo Controparte_9 respingendo ogni addebito, rilevando di avere concesso
[...] in appalto a OT SP i lavori di realizzazione dell'immobile e che, pertanto, OT, quale appaltatore, dovrà rispondere dei difetti di costruzione;
ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei propri confronti con vittoria delle spese anche di ATP. Per la non creduta ipotesi di accertamento di una propria responsabilità, previa autorizzazione, ha Controparte_2 chiamato in causa l'Ing. Stefano GL quale progettista e Direttore dei Lavori dell'intervento (per quanto risultasse frutto di errori di progettazione o mancata sorveglianza dell'esecuzione dei lavori) ed altresì quale assicuratore della TR0 responsbilità civile di essa ha chiesto di Controparte_2 essere eventualmente manlevata dai predetti terzi. Si è costituito il terzo respingendo ogni TR1 addebito;
ha preliminarmente eccepito la decadenza e prescrizione da qualsivoglia domanda di garanzia e/o manleva ex adverso svolta nei confronti;
ha dedotto che le opere realizzate dalla costituiscono una minima percentuale Parte_2 rispetto al complesso del lastrico solare e sono interventi di riparazione realizzati su opere realizzate da altri soggetti;
che tali interventi sono terminati e sono stati consegnati ed accettati dalle Società committenti nel corso dell'anno 2010 e le stesse hanno provveduto altresì al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle ritenute di garanzia;
che da tale data nessuna contestazione è mai pervenuta e/o è stata trasmessa a TR1
La ha allegato che i fenomeni infiltrativi TR1 lamentati da parte attrice e riscontrati dal CTU dell'ATP sono riconducibili esclusivamente ad interventi successivamente eseguiti e/o non portati a termine da ditte diverse rispetto ad essa Grondona sas negli anni successivi al 2010, data di ultimazione e consegna delle opere da parte di . TR1
Si è costituita con comparsa TR2 in cui ha respinto ogni addebito circa l'insorgenza delle infiltrazioni lamentate dal;
ha chiesto il rigetto della domanda Parte_1
9 proposta nei suoi confronti da OT, deducendo di avere provveduto alla posa delle guaine di impermeabilizzazione in conformità del progetto del professionista incaricato dalla committenza seguendo altresì le indicazioni della Direzione Lavori.
Si è costituito il terzo dott. eccependo, TR preliminarmente, il suo difetto di legittimazione passiva sul presupposto di non essere mai intervenuta nei lavori di costruzione e/o impermeabilizzazione del tetto né nelle altre lavorazioni asseritamente ammalorate di cui in atto di citazione;
ha dedotto di essersi limitata, per rapporti di colleganza con OT risalenti nel tempo, a segnalare alla predetta il nominativo di un soggetto operante nel settore. Ha altresì eccepito la decadenza e prescrizione dalla domanda come proposta nei suoi confronti. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza. In ogni caso, previa autorizzazione, la Dott. ha TR chiamato in causa , quale assicuratrice TR3 della sua responsabilità civile, per essere da essa manlevata in caso di condanna a pagare somme a qualsiasi titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, da chiunque proposte nel presente giudizio. Si è costituita associandosi a tutte le CP_14 CP_15 eccezioni e difese del proprio assicurato. Quanto al rapporto con l'assicurato ha allegato che la Dott. è assicurata TR con in forza di Polizza 2008/03/2022840 con CP_5 decorrenza dal 20/11/2008 evidenziando, però, che tale Polizza non copre i danni da impermeabilizzazione. Ha, quindi, chiesto il rigetto delle domanda proposte nei confronti dell'assicurata e, quindi, anche quella contro essa;
in subordine, ha CP_5 chiesto che, in caso di condanna dell'assicurata, che venga precisata la sua quota di responsabilità. Si è costituita quale assicuratore chiamato TR0 da contestando, in linea generale, la Controparte_2 domanda attorea in relazione alla quale si è associata all'eccezione di prescrizione già formulata da altre parti. Quanto al rapporto contrattuale assicurativo con CP_2
SA ha dedotto che la Polizza azionata non
[...]
10 assicura la presunta incapacità dell'assicurata nell'esecuzione dell'opera ma soltanto la sua responsabilità civile verso terzi;
in ogni caso, ha dedotto che la Polizza prodotta non copre temporalmente l'evento dannoso dedotto in causa ed i danni da esso derivanti. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda di manleva come proposta da nei suoi Controparte_2 confronti. Si costituita , separatamente, anche come TR0 chiamata da parte dell'ing. GL Stefano;
in relazione a tale chiamata e domanda di manleva SA si è associata alle difese dell'assicurato tese ad escludere ogni suo profilo di responsabilità per i vizi di cui in atto di citazione deducendo che essi sono conseguenti all'attività posta in essere da soggetti terzi successivamente alla consegna dell'opera o, comunque, non riferibili causalmente all'operato professionale dell'ing. GL. In relazione al rapporto contrattuale assicurativo, SA ha dedotto la non operatività della garanzia assicurativa invocata;
ciò in quanto, a detta di SA, la Polizza azionata copre i danni alle opere oggetto di progettazione e direzione lavori solo nei casi in cui i danni derivino da “rovina totale delle opere” o “rovina o gravi difetti delle opere” destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità della stessa. Pur chiedendo il rigetto della domanda come proposta nei propri confronti, ha, comunque, chiesto di graduare in TR0 misura percentuale l'eventuale accertanda responsabilità dell'ing GL. Il terzo chiamato (chiamata da OT TR6 SP) è rimasto contumace.
Il Condominio attore ha svolto le proprie domande, esclusivamente, nei confronti di OT SP che è l'appaltatore e cioè, il soggetto imprenditore cui
[...] ha affidato, nel 2006, la realizzazione di Controparte_2 capannone industriale “destinato ad attività produttive connesse alla nuova darsena canale in località Pagliari del Comune della Spezia” su progetto, anche esecutivo, dell'ing. Stefano GL.
11 Le porzioni del capannone ultimato sono state vendute da e tra i vari proprietari è sorto Controparte_2 il . Parte_1
Il contratto di appalto è stato stipulato in data 8/8/2006 con scrittura privata tra e Controparte_2
OT quale capogruppo di ATI di cui faceva parte quale mandataria per importo netto complessivo di Parte_3 euro 4.045.199,83. Il ha svolto nei confronti di Parte_1 CP_17 due domande di risarcimento: la prima ai sensi dell'art. 1453
[...]
c.c., sul presupposto di un inadempimento da parte di OT agli impegni da essa contrattualmente assunti nei confronti del medesimo e aventi ad oggetto, Parte_1 rispettivamente, il ripristino della funzionalità del manto di copertura dell'edificio (afflitto da fenomeni di infiltrazione a danno delle sottostanti unità immobiliari e delle parti comuni) e del rivestimento della facciata dell'edificio stesso che prospetta sulla darsena di Pagliari ed è costituito da doghe in legno le quali, distaccandosi, oltre a rappresentare una minaccia per l'incolumità delle persone, non proteggono quella parte dagli CP_8 agenti atmosferici. La seconda domanda, invece, è stata proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., sul presupposto della esistenza di un grave difetto di costruzione nell'edificio condominiale, difetto costituito da profondi avvallamenti manifestatisi su di un tratto del marciapiede latistante l'edificio in condominio e riconducibili all'interferenza di una sottostante falda freatica. Il ha indicato fin dalla citazione di proporre Parte_1 la domanda risarcitoria per le infiltrazioni dal lastrico solare anche nell'interesse di condomini le cui proprietà esclusive sono indicate come danneggiate da dette infiltrazioni;
trattasi dei condomini indicati in atto di citazione. In relazione ai danni alle indicate proprietà esclusive, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del TR7
; l'eccezione è infondata alla stregua delle Parte_1 motivazioni giuridiche di cui alla sent. Cass. n. 2436/2018; come si legge nella motivazione di tale sentenza “Secondo la prevalente
12 giurisprudenza di questa Corte, l'art. 1130, n. 4 c.c., che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato. Pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui al citato art. 1130 n. 4 cod. civ. l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto". Al fine di cui sopra non osta che la domanda risarcitoria per le infiltrazioni alle proprietà esclusive dal lastrico solare (come quella per i danni alle parti comuni) sia domanda ex contractu, per inadempimento ex art 1453 cc (mentre la citata giurisprudenza si riferisce all'azione dell'amministratore ex art 1669 cc), in quanto tale domanda è la contrattualizzazione dell'originaria causa petendi ex art 1669 cc;
infatti, da un lato, non vi è dubbio che la pacifica e risalente presenza di gravi e generalizzate infiltrazioni dal lastrico solare rientri tra i “gravi difetti di costruzione” di cui all'art 1669 cc;
da altro lato, parte attrice ha provato che OT (appaltatore/costruttore) ha non solo riconosciuto il vizio ma si è anche impegnata a porvi rimedio, condotta che ha consentito al Condominio danneggiato di esperire la più favorevole azione contrattuale qui azionata, ovvero, di risarcimento per inadempimento, ex art 1453 cc, all'obbligazione assunta di ripristino. La predetta domanda risarcitoria proposta ex art 1453 cc è fondata per quanto di ragione con riferimento al danno da infiltrazioni dal lastrico solare sia in relazione ai danni ad enti comuni che ai danni a proprietà esclusive;
ciò per i seguenti motivi:
13 • È prodotto verbale datato 17/2/2015, sottoscritto da Pt_4
e dott. (rispettivamente, tecnico di
[...] Persona_3 fiducia e amministratore di , geom Controparte_2 in rappresentanza di OT SP;
dott. Persona_2 amministratore del ed il Tes_1 Parte_1 Parte_1 geom. tecnico incaricato dall'amministratore del Tes_2
Condominio; come è dato atto nel predetto verbale i partecipanti alla riunione hanno dapprima ispezionato i luoghi e, poi, specificamente indicato e descritto in 10 punti le zone interessate dalle infiltrazioni dal lastrico;
dopo di ciò è scritto e sottoscritto che “il geom. prende atto della Persona_2 situazione (quella delle elencate infiltrazioni) e si impegna, per conto della ditta OT SP, ad intervenire tempestivamente al fine di risolvere le problematiche riscontrate in merito alle infiltrazioni”.
• Il contenuto del verbale di cui sopra è inequivoco ed assomma in sé, in relazione alla problematica delle infiltrazioni dal lastrico, sia un riconoscimento del vizio, sia l'impegno espresso e specifico da parte di OT a risolverlo;
• correttamente, parte attrice ha allegato che in forza di tale verbale è sorta a carico di OT una nuova ed autonoma obbligazione di facere, svincolata dall'azione di cui all'art 1669 cc e dai termini di decadenza e prescrizione previsti per tale azione;
ha altresì dedotto l'inadempimento di OT a tale obbligazione e chiesto la sua condanna al risarcimento del danno da commisurarsi al costo delle opere necessarie alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni e per rimediare ai danni prodotti dalle infiltrazioni a enti comuni e a proprietà di singoli condomini.
• tale domanda, proposta, appunto, ex art 1453 cc, non è toccata dall'eccezione di decadenza e prescrizione formulata da OT SP, eccezione formulata rispetto all'azione riconducibile all'art 1669 cc;
rispetto alla esercitata azione di inadempimento e risarcimento del danno sorta in forza del verbale del 17/2/2015, la prescrizione decennale è iniziata a decorrere appunto dal 17/2/2015.
14 • L'istruttoria espletata (relazioni di atp e supplemento tecnico in corso di giudizio di merito) ha confermato la presenza di infiltrazioni in atto e, quindi, che OT non ha dato corso all'impegno assunto con il verbale del 17/2/2015; né OT ha dato prova del contrario atteso che a fronte di contestazione di inadempimento è il soggetto tenuto alla prestazione che è onerato della prova del proprio esatto adempimento.
• Le indagini tecniche hanno inequivocamente acclarato che le infiltrazioni dal lastrico solare sono dovute a vizi esecutivi nella realizzazione della copertura che, ai fini che ci occupano, consta di un pacchetto impermeabilizzante e di un soprastante massetto;
che tali difetti sono senz'altro presenti in corrispondenza delle fasce perimetrali lungo il parapetto e, presumibilmente, attorno ai corpi emergenti. I CTU non hanno escluso che possano esservi infiltrazioni anche nelle zone centrali, che, tuttavia, appaiono meno rilevanti e diffuse.
• La relazione di ATP e la relazione tecnica in corso di merito hanno enucleato tre possibili interventi di ripristino del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare:
• due interventi, alternativi, basati sulla demolizione e la successiva ricostruzione della pavimentazione e del sottostante pacchetto impermeabilizzante e termoisolante. L'unica differenza tra le due ipotesi è l'estensione dell'intervento, sull'intera copertura il primo (A) e solo su una porzione della copertura il secondo (B); la soluzione parziale B) tiene conto che la maggior parte delle perdite è localizzata in alcune aree della copertura e, in particolare, nelle fasce perimetrali lungo il parapetto e attorno ai due corpi emergenti.
• Terza soluzione (C) prevede il rifacimento totale della impermeabilizzazione con resine liquide senza demolizione del massetto;
in sostanza, consiste nella messa in opera di un sistema di impermeabilizzazione del massetto con utilizzo di resine liquide in polimetilmetacrilato (PMMA) rinforzate con tessuto non tessuto. L'intervento deve interessare l'intera superficie del lastrico solare e dei risvolti verticali (di altezza pari a 15 cm a partire dall'estradosso della pavimentazione),
15 senza demolizioni;
il risultato mantiene le principali caratteristiche della pavimentazione industriale prevista a progetto, essendo prevalentemente carrabile e con un buon livello di resistenza all'usura.
• Esaminate le tre soluzioni (illustrate nelle relazioni peritali in maniera dettagliata e ragionata) ritiene questo Giudice che la terza soluzione C) sia quella da preferire garantendo una soddisfacente prestazione del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare di cui trattasi, in tempi ragionevoli e con un costo adeguato alla qualità dei materiali indicati dal CTU e alla certezza del risultato.
• le soluzioni A) e B) e, soprattutto, la A) (rifacimento completo) sono fortemente invasive richiedendo tempi lunghi per l'esecuzione dei lavori e comportando vibrazioni e rumore con notevole disturbo alle attività artigianali e commerciali ospitate nell'edificio; quanto alla soluzione A) è altresì molto costosa se si considera che le infiltrazioni sono localizzate e certamente non estese all'intera copertura;
quindi l'intervento della soluzione A (per tipologia e costi) non pare assistito dal requisito della necessarietà essendovene altri idonei allo scopo, meno invasivi e meno costosi.
• la terza soluzione C) basata sulla impermeabilizzazione della superficie del massetto, invece, come chiaramente spiegato dal CTU ing. è quella preferibile in quanto: consente il CP_18 completo ripristino dell'impermeabilizzazione dell'intero lastrico solare ad un costo confrontabile con quello dell'intervento parziale B); la maggior parte della superficie sarà carrabile e consentirà l'uso della copertura per il ricovero di piccole imbarcazioni;
potrà essere realizzata in tempi brevi, minimizzando il disturbo alle attività commerciali e artigianali operanti nell'edificio; a differenza della configurazione attuale, nella quale le guaine sono poste al di sotto del massetto in CA, questa soluzione non richiederà in futuro la demolizione del succitato massetto per la manutenzione del sistema di impermeabilizzazione e, rimanendo totalmente a vista, permetterà una costante ispezione dello stato conservativo.
16 • non ostano alla scelta della soluzione C) le allegazioni difensive del attore secondo cui solo la soluzione (A) Parte_1 sarebbe idonea a garantire una completa restitutio in integrum, per equivalente o in forma specifica, del patrimonio leso mentre la soluzione C) comporterebbe la realizzazione di un nuovo opus, in quanto il manto di copertura risulterebbe completamente diverso per morfologia, struttura e componenti da quello originario. Deve infatti rilevarsi che il Parte_1 attore ha azionato l'obbligazione nuova sorta in occasione del sopralluogo del febbraio 2015 allorchè “il geom. Per_2 prende atto della situazione (quella delle elencate
[...] infiltrazioni) e si impegna per conto della ditta OT SP, ad intervenire tempestivamente al fine di risolvere le problematiche riscontrate in merito alle infiltrazioni”. La nuova obbligazione è svincolata dall'opus dell'originario contratto di appalto;
è una obbligazione generica di intervento per eliminare le infiltrazioni e rispetto ad essa non può non rilevarsi che la soluzione C) è di sicuro risultato in quanto come chiaramente spiegato dall'ing. detto intervento consente il completo CP_18 ripristino dell'impermeabilizzazione del lastrico solare ad un costo confrontabile con quello dell'intervento parziale della soluzione B); il risultato mantiene le principali caratteristiche della pavimentazione industriale prevista a progetto, essendo prevalentemente carrabile e con un buon livello di resistenza all'usura; consentirà l'uso della copertura per il ricovero di piccole imbarcazioni;
potrà essere realizzata in tempi brevi, minimizzando il disturbo alle attività commerciali e artigianali operanti nell'edificio; a differenza della configurazione attuale, nella quale le guaine sono poste al di sotto del massetto in CA, questa soluzione non richiederà in futuro la demolizione del succitato massetto per la manutenzione del sistema di impermeabilizzazione e, rimanendo totalmente a vista, permetterà una costante ispezione dello stato conservativo.
• Parimenti non è accoglibile la critica alla soluzione C) sollevata da OT;
se da un lato OT concorda con il CTU circa la realizzazione di una impermeabilizzazione superficiale del massetto cementizio mediante resine liquide e
17 senza demolizioni, tuttavia, censura come eccessivo il costo dell'intervento come calcolato dal CTU deducendo di avere stimato lo stesso intervento, con materiali di pari qualità, in circa 200.000,00.
• Detta critica è stata respinta dal CTU con motivazione chiara, del tutto convincente che questo giudice fa propria;
spiega, infatti, il CTU che “i due interventi (quello proposto dal CTU e da OT) si distinguono per il tipo di materiale (polimetilmetacrilato il primo, poliurea il secondo) e sono entrambi in grado di impermeabilizzare efficacemente la superficie del massetto, se propriamente applicati. Tuttavia il lastrico solare del condominio è stato concepito per Parte_1 essere carrabile al fine di potere essere utilizzato come ricovero di piccole imbarcazioni, e può essere quindi soggetto a significativi livelli di abrasione ed usura. Essendo le resine impermeabili a diretto contatto con gli pneumatici dei mezzi necessari alla movimentazione delle eventuali imbarcazioni o di altri elementi da collocare sulla copertura, si è ritenuto necessario prevedere una impermeabilizzazione in grado di offrire un migliore livello di resistenza all'usura. Sotto questo profilo la soluzione in polimetilmetacrilato per superfici carrabili considerata dal CTU prevede uno spessore di 4mm complessivi, comprensivi di uno strato di usura, contro i 2mm complessivi dello strato di poliurea previsto tipicamente in queste applicazioni. Poiché il punto critico delle impermeabilizzazioni superficiali è proprio quello di essere esposte all'abrasione, la scelta è stata quindi effettuata al fine di rendere le caratteristiche della pavimentazione, una volta impermeabilizzata mediante la resina, più vicine a quelle della pavimentazione esistente in termini di resistenza all'usura e di possibilità di utilizzo. Queste differenze comportano un maggiore costo dell'intervento proposto dallo scrivente rispetto ad altri metodi basati sul medesimo principio, in buona parte dovuto al differente spessore dello strato impermeabile. Infatti se si ipotizza, a solo scopo di confronto, di incrementare lo spessore della poliurea rendendolo uguale a quello della
18 soluzione più onerosa, il riSPrmio si riduce dal 47% al 24% circa”.
• Parimenti il costo del rifacimento dell'impermeabilizzazione non può essere ridotto in relazione al fatto che l'impermeabilizzazione ha ormai circa 13 anni e, quindi, il suo valore residuo deve ritenersi ridotto del 50%, come suggerito sempre dal CTP di OT;
in realtà, anche sul punto ha correttamente risposto il CTU evidenziando che il lastrico ha fin da subito presentato problemi di infiltrazioni di talchè il non ha mai goduto di una copertura idonea alla Parte_1 scopo;
ai fini di causa non rileva la vetustà di un'opera nata viziata.
• In conclusione, facendo riferimento al computo metrico di cui alla Tabella 3 di cui alla pag. 53 della relazione tecnica dell'ing. che prevede il Sistema misto: ProPark v1 (77,8%) e CP_18
ProTect (22,2%), il costo dell'impermeabilizzazione secondo la soluzione C) (come lievemente modificato nella relazione definitiva) ammonta ad euro 428.224,81 per l'intervento ed euro Euro 51.538,10 per spese tecniche;
entrambi i predetti costi devono essere implementati di IVA da calcolarsi al tempo della fatturazione ed il secondo (quello per oneri professionali) anche di oneri previdenziali.
• OT dovrà corrispondere al , Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per ripristino impermeabilizzazione del lastrico solare le somme di cui al punto che precede.
• OT dovrà altresì corrispondere a parte attrice, sempre a titolo di risarcimento, il costo delle opere necessarie per eliminare i danni causati dalle infiltrazioni dal lastrico a enti comuni ed alle proprietà esclusive indicate in citazione;
ciò secondo quanto accertato e stimato dalla relazione dell'ing.
in particolare il CTU non ha rilevato danni per le unità 23 e CP_18
28 (quest'ultima risultata non accessibile); ha così quantificato i costi delle lavorazioni di ripristino dei danni da infiltrazioni, utilizzando il Prezzario Regionale della Liguria riferito all'anno 2022: Unità 15 Euro 1.160,60;
19 Unità 16 Euro 1.201,64;
Unità 17 Euro 1.105,46;
Unità 18 Euro 875,19;
Unità 19 Euro 1.415,57;
Unità 20 Euro 761,89;
Unità 21 Euro 624,85;
Unità 22 Euro 752,13;
Unità 24 Euro 2.115,14;
Unità 25 Euro 318,34;
Unità 26 Euro 1.353,54;
Unità 27 Euro 318,34;
Unità 29 Euro 381,34;
Locali comuni Euro 2.675,45;
TOTALE Euro 15.059,47 + IVA Sulle somme sopra liquidate a titolo di risarcimento (da considerarsi aggiornate all'attualità) sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla presente decisione.
OT ha chiamato in causa la Dott. TR
(quale subappaltatore), (quale Controparte_3 fornitore in opera delle guaine per impermeabilizzazione);
[...]
(quale fornitore in opera delle guaine per CP_6 impermeabilizzazione), Controparte_2
(quale committente che ha progettato, diretto e fatto
[...] eseguire anche a terzi i lavori), chiedendo di essere tenuta indenne da tali terzi, ciascuno per la sua quota di responsabilità, da accertarsi in corso di causa, in relazione alla genesi del vizio ed al danno prodotto dalle infiltrazioni dal lastrico solare. Deve premettersi, in linea generale, che l'appaltatore chiamato a risarcire un terzo danneggiato può esercitare il diritto di rivalsa verso coloro che hanno concorso a produrre il danno risarcito (da esso appaltatore) o vi hanno dato causa in via esclusiva;
quindi, l'appaltatore ha, astrattamente, azione sia verso i suoi subappaltatori (art 1670 cc) sia verso altri soggetti che hanno effettuato lavorazioni che hanno prodotto (o concorso a produrre) un danno ed altresì verso il Direttore dei Lavori quando per sue omissioni o negligenze all'obbligo di vigilanza che la legge gli
20 attribuisce ha contribuito all'insorgenza del vizio costruttivo e alla produzione del danno conseguente;
tale azione di rivalsa dell'appaltatore sarà di natura contrattuale nei rapporti con i suoi appaltatori e di natura extracontrattuale nei confronti di altri soggetti che hanno concorso alla produzione del danno. Tale azione altro non è che il risvolto della solidarietà passiva cui il danneggiato ha diritto ex art 2055 cc nei confronti di tutti coloro che, anche a titolo diverso (contrattuale ed extracontrattuale), hanno concorso a causagli il danno. Preliminarmente, sull'eccezione di decadenza sollevata da Dott.
ex art 1670 cc, deve ritenersi detta eccezione TR infondata per quanto segue:
• L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente oppure potrebbero esservi tentativi di risoluzione del vizio accettati dal committente.
• Nel caso di specie OT ha dedotto e documentato che il ha denunciato i vizi ad essa Parte_1
OT solo con la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo a fine luglio 2016 e che essa appaltatrice ha chiesto immediatamente l'autorizzazione a chiamare in causa, tra gli altri, la Dott.
, la quale si è a sua volta costituita in giudizio a CP_1 fine settembre del medesimo anno 2016; rispetto a tale formale denuncia l'appaltatore si è tempestivamente attivato verso dott. nel rispetto del termine ex art 1670 CP_1 cc;
• Non solo;
OT ha dedotto e documentato che, in precedenza, nel giugno 2013, TR9
(uno dei Condomini del ) ha
[...] Parte_1 indirizzato una lettera di denuncia vizi (tra cui quello per infiltrazioni dal lastrico) ad Controparte_2
21 e alla dott. (ma non anche a OT) e CP_1 che dette doglianze sono state successivamente riportate da ad essa OT con richiesta di partecipare CP_2 ad un sopralluogo tecnico;
ebbene, quand'anche si volesse retrodatare la denuncia del vizio di cui trattasi alla comunicazione di un condomino (in realtà, difetta la denuncia formale di cui all'art 1670 cc visto che la missiva non è stata inviata anche a OT) risulta che OT ha (comunque) inviato a sua volta una raccomandata di denuncia dei vizi alla Dott. in CP_1 data 2/7/2013, con la quale, oltre a contestare i vizi in parola, la invitava ad intervenire direttamente per verificare quanto lamentato e provvedere alla risoluzione degli eventuali problemi;
• A fronte di tale documentazione sarebbe stato onere del chiamato dott. , provare l'esistenza di altre Parte_5 precedenti formali denunce, formali denunce che, comunque, nessuna delle numerose parti in causa indica anche solo a mero titolo espositivo. Passando al merito della domanda di rivalsa come proposta da OT deve ritenersi che detta domanda sia fondata nei confronti della dott. e di TR [...]
che vada, invece, respinta nei confronti di Controparte_3
(committente dell'opera) e di Controparte_2
; ciò per i seguenti motivi: Controparte_6
In primo luogo è stato accertato dal CTU ing. che le CP_18 infiltrazioni dal lastrico sono dovute a difetti della impermeabilizzazione;
quindi, sono indiscutibilmente vizi esecutivi nella realizzazione della copertura che, ai fini che ci occupano, consta di un pacchetto impermeabilizzante e di un soprastante massetto;
a pag. 64 della relazione ing. CP_18 si legge: “La Dott. ha realizzato il TR massetto cementizio senza tuttavia predisporre, in corrispondenza dei risvolti collocati lungo il parapetto perimetrale, giunti che consentissero alla pavimentazione di deformarsi senza interagire con il manto impermeabile. Il massetto è stato infatti gettato direttamente contro i parapetti
22 o con un leggero SPzio poi sigillato con malta cementizia. L'interazione tra massetto e guaine in corrispondenza dei risvolti ha causato, in assenza delle necessarie cautele, lesioni nel manto impermeabilizzante con conseguenti infiltrazioni d'acqua, in caso di pioggia, al piano sottostante. Per quanto riguarda i risvolti aderenti al parapetto perimetrale della copertura vi sono stati molti casi di corrugamento e distacco, e in più occasioni è stato necessario intervenire per ripristinare l'aderenza della guaina sul paramento verticale. Questo può avere contribuito all'acqua di percolare dietro la guaina e sotto al solaio. Questa mancata aderenza, che può provocare infiltrazioni a tergo della guaina e conseguentemente raggiungere i piani inferiori, deriva, a parere dello scrivente, da carenze nella posa del manto di cui è responsabile
[...]
Inoltre manca una protezione del Controparte_3 tratto di guaina collocato al di sopra del piano di calpestio fatta eccezione, presumibilmente, di uno strato di pittura in grado di offrire protezione dai raggi ultravioletti. In particolare manca una scossalina in grado di prevenire il colamento dell'acqua a tergo della membrana, soprattutto in quei punti dove la superficie del parapetto non è perfettamente planare”.
• Ha accertato il CTU che è Controparte_3 stata il posatore del pacchetto impermeabilizzante e la dott.
è la ditta edile che ha realizzato il massetto CP_1
(oltre ad altre lavorazioni edili);
• Invece è chiaramente estranea alla genesi del vizio del lastrico la ditta anch'essa operante Controparte_6 nell'ambito delle impermeabilizzazioni ma che, nella costruzione dell'edificio di cui trattasi, è intervenuta solo a lavori di copertura ultimata, chiamata per impermeabilizzare talune canaline;
il CTU valutando detto intervento ha ritenuto che non vi sono elementi per affermare che tale lavorazione abbia anche solo aggravato i vizi già esistenti.
• Nessuna rivalsa può essere validamente svolta nei confronti di committente dei lavori;
poiché Controparte_2
23 la committente ha nominato un suo Direttore dei Lavori (che è stato anche il progettista dell'intervento) deve ritenersi che la funzione di controllo sia stata demandata a tale figura professionale, distinta dal committente;
astrattamente è configurabile un concorso colposo del Committente alla produzione di un vizio esecutivo solo nel caso in cui esso Committente si sia ingerito concretamente nella Direzione Lavori, dando direttive all'appaltatore e vanificando e svuotando di competenze della figura del Direttore Lavori;
non vi sono elementi per ritenere che ciò sia avvenuto nel caso di specie in relazione alla realizzazione della copertura.
• Come indicato dal CTU alla genesi del vizio costruttivo hanno altresì concorso l'inadeguata vigilanza da parte di due figure professionali che in ragione dei rispettivi ruoli avrebbero potuto prevenire o tempestivamente correggere le condotte esecutive sbagliate (da cui è derivato il vizio delle infiltrazioni); si tratta del Direttore dei Lavori ing. GL, nominato dalla committenza, e dell'ing. Persona_4 nominato Direttore di Cantiere dall'appaltatore OT;
il primo, per conto della committenza, aveva il compito dell'alta vigilanza di tutte le opere;
peraltro, come indicato dal CTU ing. nel suo progetto esecutivo non erano stati CP_18 definiti nel dettaglio i particolari del pacchetto impermeabilizzante di talchè il D.L sarebbe stato tenuto ad una maggiore presenza per tramettere alle imprese esecutrici informazioni non contenute nel progetto;
del pari, il Direttore di Cantiere nominato dall'appaltatore aveva un indubbio ruolo di vigilanza e di coordinazione delle varie ditte presenti in cantiere (nel caso di specie, l'intervento di
[...]
e di dott. ). Controparte_3 TR
• Tenuto conto di quanto sopra, ritiene questo Giudice di ripartire le quote di responsabilità come sopra descritte, in misura diversa da quanto proposto dal CTU;
in particolare, poiché le infiltrazioni dal lastrico sono indiscutibilmente vizi esecutivi nella realizzazione della copertura e poiché (come indicato dal ctu ing. la realizzazione di un lastrico è CP_18
“opera del tutto convenzionale” (ovvero richiede competenze
24 comuni) si ritiene di attribuire la quota maggiore di responsabilità ai due esecutori e, cioè, a
[...]
e alla dott. ; a Controparte_3 TR ciascuno di essi si attribuisce la quota del 35%; il residuo 30% è suddiviso tra i “controllori” e, quindi, 15% al Direttore Lavori ing. GL ed il restante 15% al Direttore di Cantiere ing. e, per esso, a OT. Per_4
• Peraltro, poiché OT non ha svolto domanda di rivalsa verso il Direttore dei Lavori ing. GL, ne consegue che la sua domanda di rivalsa è fondata ed accoglibile solo nei confronti di Dott. per la TR quota del 35% e nei confronti di Controparte_3 per altra quota di 35%; quindi, per la quota del 70% di quanto essa OT è tenuta a corrispondere al attore per danno da vizi del lastrico solare. Parte_1
La dott. ha, a sua volta, chiamato in causa TR
quale assicuratrice della sua TR3 responsabilità civile, per essere da essa manlevata in caso di condanna a pagare somme a qualsiasi titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, da chiunque proposte nel presente giudizio. Detta domanda è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi:
• la Dott. è assicurata con in TR CP_5 forza di Polizza 2008/03/2022840 con decorrenza dal 20/11/2008 e deve ritenersi che essa abbia regolarmente corrisposto i premi assicurativi non essendo allegato inadempimento da parte dell'assicurato;
• nessun dubbio che l'attività da cui deriva la responsabilità della dott. rientri nel rischio assicurato;
infatti, CP_1 alla pag. 5 della Polizza è espressamente indicato il rischio assicurato;
esso comprende l'attività di costruzione, edile in senso lato;
la realizzazione di un massetto sopra il pacchetto impermeabilizzante (posato da è Controparte_20 inequivoca espressione di tale attività.
25 La domanda attorea parimenti proposta ex art 1453 cc con riferimento al vizio delle doghe in legno costituenti il rivestimento della facciata dell'edificio che prospetta sulla darsena di Pagliari non è, invece, fondata per i seguenti motivi:
• Si è detto sopra che il semplice riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine prescrizionale decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini di prescrizione previsti in materia di appalto.
• Nel caso di specie, sebbene possa senz'altro affermarsi che l'appaltatore ha riconosciuto la sussistenza del vizio delle doghe, non consta che abbia anche assunto l'impegno ad emendare detto vizio;
tale impegno non è rinvenibile nel verbale sopra citato del 17/2/2015 nel quale, si è detto, il delegato di OT si è impegnato, per conto della ditta OT SP, ad intervenire tempestivamente al fine di risolvere le problematiche riscontrate in merito alle infiltrazioni, mentre, si è limitato a prendere atto della presenza di doghe in legno danneggiate nel rivestimento della facciata;
• deve escludersi che l'assunzione di una autonoma obbligazione di emendare le doghe danneggiate sia altrimenti ricavabile da un comportamento concludente dell'appaltatore giacchè come si ricava dalla relazione di ATP (pag. 19 in fondo) il CTU, in occasione del sopralluogo, ha accertato che le doghe danneggiate erano ancora in sede avendo riscontrato la presenza di doghe arcuate, con fuori asse e allontanamento dalla sede di distacco;
delaminazioni parziali e totali, fessurazioni, superfici alterate e variamente degradate (il tutto nella percentuale del 20%, da sostituire); ha altresì dato atto che alcune doghe sono mancanti perché
26 in passato rimosse per evitare pericoli dovuti a loro distacco. Ciò conferma l'assunto di OT secondo cui l'appaltatore è intervenuto solo per mettere in sicurezza quella facciata e, cioè, per rimuovere le doghe a rischio di caduta e non anche per ripristinare quelle danneggiate;
come da doc. 4 di OT, quest'ultima si è altresì adoperata per mettere in contatto il condominio con soggetto che potesse operare, per conto e a spese del condominio, alla sostituzione delle doghe;
tale soggetto ha predisposto per il Condominio un preventivo;
anche in tale occasione, non è fondatamente sostenibile che OT abbia voluto assumere su di sé il costo di tali lavori. La domanda di risarcimento connessa alle doghe danneggiate, infondata per come proposta ex art 1453 cc, è altresì non accoglibile quand'anche riqualificata come domanda risarcitoria ex art 1669 cc;
infatti, in relazione a tale diversa qualificazione della domanda è fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da OT in quanto, datando il riconoscimento di tale vizio quantomeno dal verbale del 17/2/2015, ex art 1669 cc, l'azione relativa doveva essere intrapresa entro un anno;
invece, l'atp è stato notificato a luglio 2016 né sono stati rinvenuti nel fascicolo atti interruttivi del predetto termine.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno connessa alle doghe di legno danneggiate assorbe le domande di manleva proposte da OT nei confronti di (quale Controparte_4 fornitore in opera di rivestimenti in legno della facciata) e
(quale Controparte_2 committente che ha progettato, diretto e fatto eseguire anche a terzi i lavori).
E' fondata la domanda proposta dal ai Parte_1 Parte_1 sensi dell'art. 1669 cc in relazione ai profondi avvallamenti manifestatisi su di un tratto del marciapiede latistante l'edificio; il ha dedotto che tale danno è causalmente Parte_1 riconducibile all'interferenza di una sottostante falda freatica;
la domanda è fondata per quanto di ragione per i seguenti motivi:
27 • in primo luogo, il CTU ing. in sede di supplemento, ha CP_18 accertato un rilevante dissesto nel tratto di levante del marciapiede (che ha denominato TB) antistante la facciata lato nord lungo via delle Casermette;
ha ritenuto che il cedimento in quest'area “non sia dovuto unicamente ad un assestamento del substrato della pavimentazione, ma sia stato causato da una rilevante variazione delle pressioni neutre, e quindi, delle tensioni efficaci, nell'acquifero artesiano con conseguente compressione dell'acquifero stesso e del sovrastante acquitardo (fascia di materiale a bassa permeabilità che separa la falda freatica dalla falda artesiana più profonda) composto anche da materiale torboso compressibile. Questo meccanismo ha causato ripercussioni in corrispondenza del piano campagna fino in superficie e sull'immobile. Oltre alla fluttuazione ciclica dei livelli di falda, evidenziata dal precedente CTU in sede di ATP e che può certamente avere causato deformazioni più o meno significative, si ritiene (cioè il secondo CTU ing. CP_18 ha ritenuto) che l'effetto possa essere dovuto anche all'azione dei pozzi realizzati per tenere sotto controllo il regime della falda artesiana”.
• Sebbene la presenza di falde nel sedime in cui l'edificio è stato costruito è fatto noto al da prima dell' Parte_1 ove già il Condominio aveva chiesto di accertare che infiltrazioni nel pavimento del locale in godimento a provenivano da una falda acquifera sottostante le CP_22 fondamenta dell'edificio in condominio (circostanza confermata in sede di ), deve rilevarsi che non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da OT SP (anche) in relazione allo specifico danno da dissesto dell'indicato tratto di marciapiede;
• Premesso che ai fini del decorso della prescrizione deve aversi riguardo alla manifestazione del danno non essendo decisiva la conoscenza di una causa potenziale di danno (tanto è vero che in sede di ATP il aveva Parte_1 chiesto di verificare il nesso causale tra le falde e un danno diverso e, cioè, le infiltrazioni a pavimento in alcuni locali),
28 deve rilevarsi che, come ha ben chiarito l'indagine del CTU ing il dissesto del marciapiede di cui trattasi è un CP_18 fenomeno in itinere, iniziato gradualmente e connesso alle falde sottostanti e all'azione dei pozzetti creati per tenere sotto controllo il regime della falda artesiana;
con elevata probabilità non esisteva nella attuale rilevante evidenza al tempo dell'ATP atteso che di esso il CTU ing. non ne CP_18 ha rinvenuto traccia nelle fotografie scaricate da google maps riferite all'anno dell'Atp; in ogni caso il CTU non ha potuto escludere che il fenomeno di dissesto del marciapiede possa proseguire o ripresentarsi (dopo il ripristino dei luoghi), essendo, appunto, potenzialmente in fieri;
tutto dipenderà dall'andamento delle falde e da come verrà realizzato il loro corretto monitoraggio, non essendovi, ad oggi, un corretto monitoraggio essendo state disattese le prescrizioni di monitoraggio fornite in corso d'opera (nel marzo 2009) alla committenza Controparte_2 da un consulente da essa committente
[...] nominato;
si legge nella relazione del CTU ing. che CP_18
“presumibilmente nel marzo 2009, una volta completate le fondazioni e la maggior parte delle opere strutturali, si rilevava che il livello di falda nelle officine a piano terreno n. 13, occupato da , e n. 12 occupato dalla Autorità CP_22 di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale tendeva a risalire fino ad allagare i locali. Si rendeva quindi necessario un intervento adeguato, anche al fine di ottenere il certificato di agibilità per i locali interessati dal fenomeno descritto. Per risolvere il problema, nel marzo 2009 incaricava un Controparte_23 consulente, il Prof. , insieme ad altri professionisti, di Per_5 condurre le indagini necessarie e definire una soluzione. Il fenomeno veniva attribuito alla presenza di una falda in pressione identificata tra i 15 e i 20m di profondità, con acqua aggressiva nei confronti del calcestruzzo in quanto ricca in solfati. Veniva quindi proposto un sistema di drenaggio profondo composto da pozzi con pompa sommersa in quanto, visto che la struttura era ormai
29 pressoché completata (il Certificato di Ultimazione Lavori sarà emesso il 21 aprile 2009), una scelta diversa avrebbe comportato maggiori difficoltà. Il certificato di agibilità per i locali soggetti alle infiltrazioni fu ottenuto nell'aprile 2010 a seguito della realizzazione di un sistema di drenaggio composto da due pozzi (sono i due pozzi presenti nel tratto di marciapiedi dissestato) predisposti per contenere le sovrappressioni nella falda artesiana;
nella relazione del Prof. del 30 marzo 2010 è descritto il sistema di Per_5 drenaggio realizzato e sono riportate prescrizioni per il monitoraggio dell'edificio e per la gestione dei pozzi;
Il certificato di agibilità è stato rilasciato dopo l'attivazione dei pozzi ed esso richiama espressamente e riporta in allegato le prescrizioni formulate dal Prof. , sia in punto di Per_5 predisposizione di un sistema di drenaggio mediante pozzi sia in punto di previsione di messa in atto di un sistema di monitoraggio dell'edificio.
• Ancora a pag. 24 della relazione ing. si legge che CP_18
“Qualsiasi intervento che produca la riduzione delle pressioni neutre nel sottosuolo può indurre cedimenti del terreno, e in particolare un pozzo collocato sotto o a fianco di un edificio può determinare cedimenti differenziali in superficie e nell'edificio. Il Consulente di
[...]
che si è occupato dell'attuale Controparte_2 sistema di drenaggio, ha tra l'altro prescritto che fosse predisposto un sistema di monitoraggio per valutare tali effetti, ed ha inoltre fornito prescrizioni sulla gestione del sistema affinché i prelievi di acqua fossero limitati al minimo indispensabile (prosegue indicando in cinque punti dette prescrizioni).
• Ancora a pag 26 si legge: “Si ritiene quindi necessario installare un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico e prolungato dei parametri più rilevanti”.
• Del danno da dissesto del marciapiede come accertato nel tratto denominato TB risponde la convenuta OT SP sebbene non sia un vizio costruttivo;
ne risponde, infatti, ex art 1669 cc in quanto il dissesto dipende da un
30 vizio del suolo. Giusto il tenore del citato art 1669 cc
“L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi e inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili all'imperfetta o erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre” (Cass. sent. n. 29251/2024; Cass. ord. n. 27830/2024).
• Il CTU ing. all'appendice P3A ha indicato i costi di CP_18 ripristino del marciapiede sulla base del computo metrico estimativo indicato, specificando che l'intervento è, motivatamente, (si rinvia alla risposta alle osservazioni) riferito ad un'area di marciapiede da ripristinare pari a 50x4=200 m2 in cui dovranno essere eseguite le seguenti lavorazioni:
- formazione di cantiere;
- rimozione e accantonamento degli elementi autobloccanti;
- compattazione del terreno dell'intera superficie da ripristinare;
- integrazione del terreno ove necessario (stimata una superficie pari a circa il 5% del totale per uno spessore medio di 10 cm);
- compattazione del materiale riportato con piastra vibrante o rullo (metodologia da stabilire in funzione delle caratteristiche del materiale presente);
- nuova posa in opera degli elementi autobloccanti su letto di sabbia;
- rimozione del cantiere. Il costo del predetto ripristino è indicato in complessivi euro 16.026,78 al netto di iva (da corrispondere a emissione fattura lavori) e al netto delle spese tecniche (dovute) stimate in euro 3.606,00 oltre iva e previdenza.
31 • Consegue che OT deve corrispondere al condominio attore, ex art 1669 cc, a titolo risarcitorio, per il ripristino del dissesto di cui al tratto TB dell'indicato marciapiede, l'importo di sui sopra per lavori e spese tecniche;
su tale importo (da considerarsi aggiornato all'attualità) sono dovuti gli interessi legali dalla domanda (notifica della citazione).
La domanda di manleva proposta da OT SP nei confronti di per il danno da Controparte_2 dissesto del marciapiede è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi:
• È stato accertato da entrambe le CTU che
[...]
è l'unico soggetto che si è sempre Controparte_2 occupato in via esclusiva e personalmente della questione delle falde acquifere sotterranee e delle indagini geologiche del sedime su cui è stato progettato e poi costruito il compendio;
ciò sia prima dell'intervento (ai fini della progettazione) che durante l'appalto (in particolare per le problematiche insorte nel febbraio 2007 e a marzo 2009 indicate); è risultato che i sondaggi geognostici sono stati svolti dal committente mediante suoi specifici consulenti, diversi dal professionista che ha effettuato a progettazione dell'opera e, poi, ha svolto il ruolo di D.L.; nella fase preliminare, mediante gli studi BE e lo studio in corso d'opera mediante lo Persona_6 studio SGI e, soprattutto, il prof. che ha proposto il Per_5 sistema di drenaggio mediante due pozzi e predisposizione di prescrizione di monitoraggio dei parametri relativi alle falde;
non consta che OT abbia partecipato a dette indagini e scelte né che a OT sia stato dato incarico di predisporre il sistema di monitoraggio (si rinvia a quanto ricostruito dalla CTU ing. alle pagg. 8 e 9 Per_7 della sua CTU). Risulta che, in materia di indagine geognostica, il committente ha avocato a sé ogni decisione, sia in termini di professionisti cui affidarsi (geologi) sia di scelta degli
32 interventi da attuare;
in questo ambito il Committente si è concretamente ingerito nella Direzione Lavori, vanificando e svuotando di competenze la figura del Direttore Lavori, di fatto sostituito con altre figure professionali aventi una competenza molto più specifica in materia, professionisti scelti esclusivamente da Insediamenti Produttivi;
il committente ha dato all'appaltatore le direttive esecutive in base alle relazioni dei predetti professionisti al fine di gestire le problematiche del sottosuolo, note ad essa committente fin dall'inizio, problematiche complicatesi in corso d'opera.
• Conclusivamente, in accoglimento della suddetta domanda di manleva, è Controparte_2 condannata a tenere indenne OT per quanto essa OT corrisponderà al attore, in Parte_1 forza della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno al marciapiede e quota parte (che si determina nella misura del 5%) delle spese legali (che verranno liquidate a carico di OT ed in favore del senza Parte_1 distinzione tra le due tipologie di danni riconosciuti).
• Discende da quanto sopra il rigetto della domanda di manleva proposta da nei confronti Controparte_2 del D.L. ing. GL;
discende altresì che la domanda di manleva proposta da ing. GL verso la propria assicurazione (SA SP) resta assorbita.
• È altresì non accoglibile la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_2 TR0
(chiamata quale propria assicuratrice della responsabilità civile) per l'assorbente considerazione che la Polizza prodotta (n. 0124.5105513.75) non copre l'evento dannoso per cui è causa;
l'evento da cui è originato il danno che ci occupa (quello al marciapiede) è la costruzione del compendio immobiliare, evento iniziato nel 2006 e conclusosi nel 2009; la Polizza è stata stipulata con decorrenza dal 31/12/2014. Sulle spese di lite (sia del giudizio di ATP che del giudizio di merito):
33 • nel rapporto principale tra il e Parte_1 Parte_1
OT SP si ritiene equo compensare le spese per ¼ tenuto conto che il attore risulta soccombente Parte_1 con riferimento alla autonoma domanda di risarcimento danno per vizi alle doghe in legno della facciata;
OT SP dovrà rifondere al Parte_1
i residui 3/4 delle spese di lite (da ragguagliarsi al
[...] quantum totale riconosciuto a titolo di risarcimento;
scaglione 260.000,00 – 520.000,00);
• con riferimento ai rapporti processuali di manleva tra OT SP e la dott. e tra TR
OT e l'accertata Controparte_3 corresponsabilità tra i tre soggetti giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/3 e la condanna della dott. e di TR [...]
a rifondere a OT i residui Controparte_3
2/3, 1/3 ciascuna;
il compenso è ragguagliato al valore del risarcimento per vizi del lastrico solare (quindi, lo scaglione di riferimento è quello 260.000,00 – 520.000,00).
• con riferimento al rapporto processuale tra OT e le spese sono a carico di TR1
OT, soccombente in sede di rivalsa verso
[...]
(scaglione di riferimento è quello CP_6 indeterminato medio ma con liquidazione tra il valore medio e quello massimo tenuto conto della complessità dell'istruttoria).
• con riferimento al rapporto processuale tra OT SP e si ritiene equo Controparte_2 compensare le spese essendo entrambe dette parti soccombenti: OT in relazione alla domanda di rivalsa proposta per il danno da infiltrazioni del lastrico solare e in relazione alla rivalsa di Controparte_2
OT per il danno al marciapiede e per le problematiche connesse alla gestione del vizio del suolo.
• con riferimento al rapporto processuale tra la dott.
[...]
e : si ritiene equo CP_1 TR3 compensare le spese per la metà tenuto conto che _2
[...] , in via principale, ha chiesto il rigetto della manleva;
[...]
deve corrispondere a dott. la CP_5 CP_1 residua metà; detto compenso è calcolato prendendo a riferimento lo scaglione corrispondente al quantum riconosciuto dovuto dalla a titolo di manleva. CP_1
• con riferimento ai rapporti processuali tra CP_2
e ing. GL e e
[...] Controparte_2
: le spese sono a carico di TR0 CP_2
soccombente in relazione alle distinte domande di
[...] manleva proposte verso tali parti;
in ragione di tale soccombenza deve risarcire le spese Controparte_2 legali anche a SA, cautelativamente chiamata in causa da ing. GL quale suo assicuratore della responsabilità civile;
il compenso è determinato prendendo a riferimento il quantum liquidato per il danno al marciapiede e liquidando un compenso assai prossimo ai massimi tenuto conto della complessità del giudizio e dell'indagine relativa a tale voce di danno.
Le spese delle CTU (dell'ATP e del giudizio di merito) sono così suddivise tra le parti soccombenti in ragione del decisum:
• 10% a carico del attore (tenuto conto che Parte_1
l'indagine sulle doghe non è sfociata nell'accoglimento della domanda attorea di risarcimento di tale voce di danno);
• 15% a carico di (soccombente in Controparte_2 sede di rivalsa per i danni al marciapiede);
• 25% a carico di OT (corresponsabile del danno da infiltrazioni dal lastrico solare e responsabile verso parte attrice – ex art 1669 cc - per il danno al marciapiede),
• 25% a carico della dott. e 25% a carico di TR
(parimenti corresponsabili in Controparte_3 relazione al vizio costruttivo del lastrico solare e per il conseguente danno da infiltrazioni).
PQM
35 Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott. Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:
1. in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal ex art 1453 cc, dichiara Parte_1
OT inadempiente all'obbligo di ripristino del lastrico solare assunto con il verbale del 17/2/2015 e, per l'effetto, 2. condanna OT a corrispondere al
[...]
, a titolo di risarcimento Parte_6 del danno:
• euro 428.224,81 pari al costo per la realizzazione dell'intervento di impermeabilizzazione del lastrico secondo la soluzione C) (con rinvio al computo metrico di cui alla Tabella 3 di cui alla pag. 53 della relazione tecnica dell'ing. che prevede il Sistema misto: CP_18
ProPark v1 (77,8%) e ProTect (22,2%) nonché euro Euro 51.538,10 per spese tecniche connesse all'intervento, disponendo che entrambi i predetti costi siano implementati di IVA da calcolarsi al tempo della fatturazione ed il secondo (quello per oneri professionali) anche di oneri previdenziali.
• Euro 15.059,47 complessivamente per il costo delle opere necessarie per eliminare i danni causati dalle infiltrazioni dal lastrico a enti comuni ed alle proprietà esclusive indicate in citazione;
riferiti in dettaglio alle seguenti proprietà:
Unità 15 Euro 1.160,60;
Unità 16 Euro 1.201,64;
Unità 17 Euro 1.105,46;
Unità 18 Euro 875,19;
Unità 19 Euro 1.415,57;
Unità 20 Euro 761,89;
Unità 21 Euro 624,85;
Unità 22 Euro 752,13;
Unità 24 Euro 2.115,14;
36 Unità 25 Euro 318,34;
Unità 26 Euro 1.353,54;
Unità 27 Euro 318,34;
Unità 29 Euro 381,34; Locali comuni Euro 2.675,45; TOTALE Euro 15.059,47 I singoli importi dovranno essere implementati dell'iva di legge. Sulle somme tutte sopra liquidate a titolo di risarcimento sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione.
3. In accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal di v.le San Bartolomeo 777, ex art Parte_1
1669 cc, per il danno da avvallamenti manifestatisi su di un tratto del marciapiede latistante l'edificio, condanna OT SP a corrispondere al Condominio attore, quale importo corrispondente al costo degli interventi di ripristino indicati dal CTU ing. e di cui in parte motiva, la CP_18 somma di euro 16.026,78 al netto di iva (da corrispondere a emissione fattura lavori) oltre euro 3.606,00 per spese tecniche;
su entrambi gli importi è dovuta l'iva di legge a fatturazione e per le spese tecniche anche il contributo previdenza;
sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla presente decisione.
4. Rigetta la domanda attorea di risarcimento proposta nei confronti di OT per il danno alle doghe di legno costituenti il rivestimento della facciata dell'edificio che prospetta sulla darsena di Pagliari.
5. Accoglie la domanda di rivalsa come proposta da tt. e di TR
e determina la quota di Controparte_3
i predetti soggetti (dott.
e di nella TR Controparte_3 misura del 35% di talchè Dott. e TR CP_3
37 sono tenute, ciascuna, a rifondere a Controparte_3
OT il 35% di quanto essa OT corrisponderà al Condominio attore, in forza della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno per vizi del lastrico ed il 30% delle spese legali (che saranno liquidate unitariamente in favore del e a carico di Parte_1
OT).
6. Rigetta la domanda di rivalsa come proposta da OT nei confronti di Controparte_2
e di per danni da infiltrazioni
[...] Controparte_6 da lastrico solare 7. Accoglie la domanda di manleva proposta dalla dott.
[...]
nei confronti di e per CP_1 TR3
l'effetto condanna a tenere indenne la Dott. CP_5
per quanto essa dott. CP_1 TR corrisponderà a OT a titolo di risarcimento del danno e spese legali in forza della presente sentenza.
8. Accoglie la domanda di manleva proposta da OT SP nei confronti di per Controparte_2 il danno da dissesto del marciapiede e per l'effetto condanna a rifondere a Controparte_2
OT quanto essa OT corrisponderà al Condominio attore a titolo di risarcimento del danno al marciapiede ed il 5% delle spese legali che saranno liquidate unitariamente in favore del Condominio e a carico di OT con la presente sentenza.
9. Rigetta la domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti dell'ing. GL e di Controparte_2
(chiamata quale assicuratrice della TR0 responsabilità civile di . Controparte_2
10. Dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da ing. GL nei confronti della sua assicurazione della responsabilità civile, . TR0
Sulle spese di lite:
38 nel rapporto principale tra il e Parte_1
OT SP compensa le spese di lite per ¼ e condanna OT SP a rifondere al i residui Parte_1
3/4 delle spese di lite che liquida, quota parte, per il procedimento di ATP, in euro 652,5 per spese;
euro 4.000,00 per difesa tecnica ed euro 3.750,00 per compenso oltre accessori di legge;
per il giudizio di merito, in euro 1.264,5 per spese, euro 14.384,25 per rimborso spese assistenza tecnica, euro 16.875,00 per compenso legale, oltre accessori di legge. con riferimento ai rapporti processuali tra OT SP e la dott. e tra e TR CP_25 [...] compensa le spese per 1/3 e condanna Controparte_3 la dott. e a TR Controparte_3 rifondere a OT i residui 2/3, 1/3 ciascuna che liquida, quota parte, a carico di ciascuna, in euro 1.700,00 per compenso della fase di Atp ed euro 7.000,00 per compenso del giudizio di merito, oltre accessori di legge. con riferimento al rapporto processuale tra OT e
[...]
condanna OT a rifondere le spese di lite CP_11
a che liquida, per il procedimento di ATP, in Controparte_6 euro 3.400,00 per compenso oltre accessori di legge;
per il giudizio di merito, in euro 13.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. con riferimento al rapporto processuale tra la dott. CP_1
e : compensa le spese per la metà e
[...] TR3 condanna dovrà a rifondere alla dott. CP_5 CP_1
la residua metà che liquida, quota parte, per il procedimento di
[...]
ATP, in euro 1.900,00 per compenso oltre accessori di legge;
per il giudizio di merito, in euro 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. con riferimento al rapporto processuale tra Controparte_2
e ing. GL condanna
[...] Controparte_2
a rifondere le spese di lite sia all'ing. GL che
[...] alla di lui assicurazione, e, che liquida, in favore CP_26 dell'ing. GL, in euro 3.000,00 per il procedimento di ATP e in euro 7.000,00 per il presente giudizio;
in favore di SA quale
39 assicuratore di ing. GL in euro 7.000,00 per compenso relativo al presente giudizio, oltre accessori di legge. Condanna a rifondere le Controparte_2 spese di lite a SA SP quale suo assicuratore che liquida in euro 3.000,00 per il procedimento di ATP e in euro 7.000,00 per il presente procedimento, oltre accessori di legge. Pone le spese delle CTU (dell'ATP e del giudizio di merito):
• 10% a carico del attore;
Parte_1
• 15% a carico di Controparte_2
• 25% a carico di OT,
• 25% a carico della dott. ; TR
• 25% a carico di Controparte_3
La Spezia, 22/7/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
40
In persona del giudice unico dott. Nella Mori nella causa n. 3125/2017
tra sito in La Spezia, v.le San Bartolomeo Parte_1
777
ATTORE
Avv. Matilde Vivaldi
OT SP
CONVENUTA
Avv.ti Deborah Demichele, Nicoletta Cavallo e Barbara Bonicelli
e nei confronti di
Dott. TR
RZ CHIAMATO
Avv.ti Stefano De Ferrari, Giulia De Ferrari e Paolo Signani
Controparte_2
RZ CHIAMATO
Avv. Riccardo Birga
Controparte_3
1 RZ CHIAMATO
Avv.ti Giulio e Paola Bertagna
F.lli Grondona sas
RZ CHIAMATO
Avv.ti Federico Barbano e Riccardo Caprara
Ing. Stefano GL
RZ CHIAMATO
Avv.ti Stefano Guerriero e Andrea Lucchini
(contumace) Controparte_4
Controparte_5
RZ CHIAMATO
Avv. Jacopo Tartarini
Unipol-SAI SP
RZ CHIAMATO (da Controparte_2
Avv. Antonello Lucianetti
Unipol-SAI SP
RZ CHIAMATO (da ing. Stefano GL)
Avv. Antonello Lucianetti
ha pronunziato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni delle parti:
2 parte attrice: ha concluso come in foglio separato allegato a verbale udienza dell'11/4/2024;
OT SP: ha concluso come in foglio separato allegato a verbale udienza dell'11/4/2024;
: ha Controparte_2 concluso in via istruttoria per l'ammissione della prova dedotta in seconda memoria ex art 183, 6°c. cpc e non ammessa;
nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
ha confermato la domanda di manleva proposta
contro
SA SP.
Dott. : ha precisato come da foglio separato TR allegato a verbale udienza dell'11/4/2024;
Ing. Stefano GL: ha precisato come da foglio separato allegato a verbale udienza dell'11/4/2024
: ha precisato come da foglio separato allegato Controparte_6
a verbale udienza dell'11/4/2024;
: ha precisato Controparte_3 come da foglio separato allegato a verbale udienza dell'11/4/2024;
: ha precisato come da foglio separato Controparte_7 allegato a verbale udienza dell'11/4/2024;
SA SP quale assicuratore dell'ing. GL ha precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione del 9/4/2019 dep. il 15/4/2019;
SA SP quale assicuratore di Insediamenti produttivi ha precisato le conclusioni come in comparsa di costituzione del 9/11/2018.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza. Il Condominio ha dedotto: Parte_1
• di essere composto da diverse unità immobiliari ad uso artigianale e commerciale e di essere venuto ad esistenza quando l'unico proprietario dello stabile
[...]
ha alienato separatamente le varie Controparte_2 unità;
• che la costruzione dello stabile è stata eseguita, tra il 2006 e il 2009, da OT SP per incarico di
[...]
Controparte_2
• che subito dopo l'ultimazione dell'edificio hanno iniziato a prodursi notevoli infiltrazioni di acqua meteorica dai lastrici solari di copertura, evidenziando che la copertura dell'edificio presenta due livelli di lastrici solari;
• che le predette infiltrazioni hanno prodotto danni all'interno di varie unità;
• che nel 2013 OT ha spontaneamente eseguito interventi di manutenzione sui lastrici ma senza effetto risolutivo della problematica;
• che nel 2015 a seguito di sopralluogo è stato redatto un verbale sottoscritto, tra altri, dall'Amministratore del Condominio, dott. e dal geom. Persona_1 [...] tecnico alle dipendenze di OT SP, Per_2 verbale nel quale sono state dettagliatamente indicate le parti comuni dell'edificio (manti di copertura e facciate rifinite ad intonaco del corpi di fabbrica posti sulla sommità dell'edificio) e le parti delle singole unità immobiliari che sono state danneggiate dalle predette infiltrazioni di acqua;
• che altro danno è derivato al Condominio attore dalle estese deformazioni delle doghe in massello di legno iroko installate nella facciata dell'edificio che prospetta sulla darsena di Pagliari;
esse, deformandosi, si sono staccate dalla facciata
4 e minacciano di crollare al ruolo;
ciò costituisce un pericolo per l'incolumità delle persone che accedono all'edificio ed al contempo impedisce alla struttura in legno di assolvere alla funzione di proteggere dalla pioggia le retrostanti strutture murarie della facciata;
• che OT ha tentato invano di rimediare al predetto inconveniente sostituendo le doghe deformate e per cercare di assicurare stabilità alle altre non sostituite;
intervento anche questo non idoneo alla risoluzione della problematica insorta. Parte attrice ha dedotto che gli interventi eseguiti da OT (sia sui lastrici che sulle doghe in legno della facciata) in quanto posti in essere a seguito dell'insorgenza di gravi inconvenienti ad essa denunciati dal , provano un comportamento Parte_1 idoneo a far ritenere che essa OT abbia riconosciuto l'esistenza dei predetti difetti di costruzione;
che, conseguentemente, è sorta in favore di esso Condominio attore, una obbligazione nuova rispetto a quella originaria di garanzia, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art 1669 cc, e soggetta, invece, all'ordinaria prescrizione decennale. Il Condominio attore, in relazione alle predette problematiche ha introdotto ATP ante causam, determinandosi all'instaurazione del presente contenzioso prima del deposito della CTU. Il Condominio attore ha, quindi, chiesto, ex art 1453, comma 1 cc, di condannare OT SP al risarcimento del danno ovvero al pagamento della somma occorrente per fare eseguire le opere che risulteranno necessarie ad eliminare la causa e gli effetti delle infiltrazioni d'acqua meteorica attraverso i lastrici solari di copertura (a danno delle parti comuni e delle proprietà esclusive) nonché a ripristinare la funzionalità e la stabilità delle doghe in legni iroko che costituiscono il rivestimento della facciata dello stabile. Parte attrice, in atto di citazione ha altresì dedotto che, nelle more dell'ATP ante causam, si sono manifestate profonde sconnessioni nella pavimentazione che ricopre il marciapiede antistante la facciata dell'edificio che prospetta la zona a parcheggio pubblico;
ha dedotto che dall'indagine di professionista di sua fiducia,
5 sarebbe emerso che le predette sconnessioni sono da ricollegarsi alla presenza di una falda freatica in pressione con valore piezometrico variabile e, quindi, sarebbero manifestazione di un grave difetto di costruzione di cui è responsabile OT SP ai sensi dell'art 1669 cc in quanto incidono sulla funzionalità e abitabilità dell'edificio e comportano una menomazione del godimento dei condomini con pericolo per la durata e conservazione della costruzione. In relazione alle dedotte sconnessioni nella pavimentazione del marciapiede , parte attrice ha chiesto di condannare CP_8
OT SP al pagamento in proprio favore della somma che risulterà necessaria per ripristinare la funzionalità del marciapiede indicato in atti, oltre rivalutazione e interessi compensativi dalla domanda al saldo. Si è costituita OT SP con comparsa in cui:
• preliminarmente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto e dell'azione ex art. 1669 c.c. in capo al Parte_1
, essendo decorso piu' di un anno dalla scoperta
[...] dei vizi relativi alle doghe in legno e alla falda e non avendo il medesimo azionato nei termini di legge il proprio diritto;
ha dedotto che la conoscenza delle problematiche per cui è causa era nota al Condominio, dal 2011, 2012, 2023 (a seconda delle singole problematiche), essendovi state assemblee che le hanno trattate e sopralluoghi congiunti tra impresa e Condominio.
• Quanto alle deformazioni delle doghe in massello di legno iroko la convenuta OT ha dedotto che il rivestimento in legno della facciata dell'edificio lato mare è stato correttamente eseguito durante il corso dei lavori di cantiere e collaudato in data 15/07/2010; che solo nel dicembre 2012 sono stati segnalati i problemi lamentati e, in seguito ai sopralluoghi eseguiti dai tecnici incaricati da OT SP con i responsabili di
[...]
e l'Amministratore del Condominio, Controparte_2
è subito emersa la totale mancanza di manutenzione di tutte le parti in legno da parte dei conduttori del condominio, incuria continuata anche quando essa convenuta ha
6 sollecitato il Condominio ad effettuare la necessaria manutenzione.
• Quanto alla funzionalità del marciapiede la convenuta ha dedotto la novità della questione contestando la spiegazione tecnica del fenomeno fornita da parte attrice.
• Quanto infine alle infiltrazioni di acqua attraverso il lastrico solare la convenuta ha dedotto di avere effettuato vari sopralluoghi sul posto con il tecnico incaricato di che dai sopralluoghi è Controparte_2 emersa la necessità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, quali la pulizia delle griglie di scarico dei pluviali poste in copertura e l'eliminazione della vegetazione cresciuta in maniera diffusa su tutto il lastrico solare, vegetazione che ha impedito il normale deflusso delle acque meteoriche, formando ampie zone di invaso;
che è stato riscontrato che tali infiltrazioni avvenivano dopo eventi atmosferici di forte intensità; ha dedotto che nel prosieguo sono state effettuate ulteriori prove e verifiche con individuazione di talune cause delle infiltrazioni;
che ancora una volta OT SP, visti gli ottimi rapporti intrattenuti con i responsabili della committenza, la Direzione Lavori, il Collaudatore e successivamente anche con l'Amministratore del Condominio, senza tralasciare in alcune occasioni anche con i condomini incontrati, si è resa disponibile ad effettuare quegli interventi necessari per ovviare ai problemi lamentati tranne che per le canaline posate a servizio dell'impianto fotovoltaico trattandosi di impianto in servizio e lasciando che fosse il gestore di tale impianto ad intervenire. OT ha così concluso:
di essere autorizzata a chiamare in causa i seguenti terzi con riferimento alla domanda di risarcimento per presunte infiltrazioni dal lastrico solare:
• Dott. (quale subappaltatore); TR
• (quale fornitore in opera delle Controparte_3 guaine per impermeabilizzazione);
7 • , (quale fornitore in opera delle guaine per CP_6 impermeabilizzazione)
• (quale Controparte_2 committente che ha progettato, diretto e fatto eseguire anche a terzi i lavori), Respingere le domande attoree relative al pagamento in favore del della somma occorrente per ripristinare la Parte_1 funzionalità e la stabilità delle doghe in legno iroko che rivestono la facciata dell'edificio e per ripristinare la funzionalità del marciapiede antistante la facciata dell'edificio che prospetta la zona a parcheggio pubblico per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto e dell'azione ex art. 1669 c.c.; Nel non creduto caso di mancato accoglimento della eccezione di prescrizione e decadenza del diritto e dell'azione ex art. 1669, autorizzare a chiamare in causa di: (quale Controparte_4 fornitore in opera di rivestimenti in legno della facciata) e
(quale Controparte_2 committente che ha progettato, diretto e fatto eseguire anche a terzi i lavori); per quanto attiene alle doglianze relative a presunte infiltrazioni da falda acquifera a chiamare in causa:
[...]
(quale committente che ha progettato, diretto Controparte_2
e fatto eseguire anche a terzi i lavori);
nel merito
- in principalità accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e rigettare ogni domanda in relazione alle varie doglianze attoree;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, o di una parte di esse, condannare a tenere indenne OT SP, ognuna per la quota di propria responsabilità così come verrà accertata in corso di causa, le ditte esecutrici delle opere nonché la committente
[...]
in qualità di progettista e direttrice dei lavori Controparte_2
e, per l'effetto, dichiararle tenute e condannarle al pagamento di quanto venisse accertato in corso di causa, ognuna secondo il proprio titolo e per la quota di propria responsabilità.
8 Si è costituito in giudizio il terzo Controparte_9 respingendo ogni addebito, rilevando di avere concesso
[...] in appalto a OT SP i lavori di realizzazione dell'immobile e che, pertanto, OT, quale appaltatore, dovrà rispondere dei difetti di costruzione;
ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei propri confronti con vittoria delle spese anche di ATP. Per la non creduta ipotesi di accertamento di una propria responsabilità, previa autorizzazione, ha Controparte_2 chiamato in causa l'Ing. Stefano GL quale progettista e Direttore dei Lavori dell'intervento (per quanto risultasse frutto di errori di progettazione o mancata sorveglianza dell'esecuzione dei lavori) ed altresì quale assicuratore della TR0 responsbilità civile di essa ha chiesto di Controparte_2 essere eventualmente manlevata dai predetti terzi. Si è costituito il terzo respingendo ogni TR1 addebito;
ha preliminarmente eccepito la decadenza e prescrizione da qualsivoglia domanda di garanzia e/o manleva ex adverso svolta nei confronti;
ha dedotto che le opere realizzate dalla costituiscono una minima percentuale Parte_2 rispetto al complesso del lastrico solare e sono interventi di riparazione realizzati su opere realizzate da altri soggetti;
che tali interventi sono terminati e sono stati consegnati ed accettati dalle Società committenti nel corso dell'anno 2010 e le stesse hanno provveduto altresì al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle ritenute di garanzia;
che da tale data nessuna contestazione è mai pervenuta e/o è stata trasmessa a TR1
La ha allegato che i fenomeni infiltrativi TR1 lamentati da parte attrice e riscontrati dal CTU dell'ATP sono riconducibili esclusivamente ad interventi successivamente eseguiti e/o non portati a termine da ditte diverse rispetto ad essa Grondona sas negli anni successivi al 2010, data di ultimazione e consegna delle opere da parte di . TR1
Si è costituita con comparsa TR2 in cui ha respinto ogni addebito circa l'insorgenza delle infiltrazioni lamentate dal;
ha chiesto il rigetto della domanda Parte_1
9 proposta nei suoi confronti da OT, deducendo di avere provveduto alla posa delle guaine di impermeabilizzazione in conformità del progetto del professionista incaricato dalla committenza seguendo altresì le indicazioni della Direzione Lavori.
Si è costituito il terzo dott. eccependo, TR preliminarmente, il suo difetto di legittimazione passiva sul presupposto di non essere mai intervenuta nei lavori di costruzione e/o impermeabilizzazione del tetto né nelle altre lavorazioni asseritamente ammalorate di cui in atto di citazione;
ha dedotto di essersi limitata, per rapporti di colleganza con OT risalenti nel tempo, a segnalare alla predetta il nominativo di un soggetto operante nel settore. Ha altresì eccepito la decadenza e prescrizione dalla domanda come proposta nei suoi confronti. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza. In ogni caso, previa autorizzazione, la Dott. ha TR chiamato in causa , quale assicuratrice TR3 della sua responsabilità civile, per essere da essa manlevata in caso di condanna a pagare somme a qualsiasi titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, da chiunque proposte nel presente giudizio. Si è costituita associandosi a tutte le CP_14 CP_15 eccezioni e difese del proprio assicurato. Quanto al rapporto con l'assicurato ha allegato che la Dott. è assicurata TR con in forza di Polizza 2008/03/2022840 con CP_5 decorrenza dal 20/11/2008 evidenziando, però, che tale Polizza non copre i danni da impermeabilizzazione. Ha, quindi, chiesto il rigetto delle domanda proposte nei confronti dell'assicurata e, quindi, anche quella contro essa;
in subordine, ha CP_5 chiesto che, in caso di condanna dell'assicurata, che venga precisata la sua quota di responsabilità. Si è costituita quale assicuratore chiamato TR0 da contestando, in linea generale, la Controparte_2 domanda attorea in relazione alla quale si è associata all'eccezione di prescrizione già formulata da altre parti. Quanto al rapporto contrattuale assicurativo con CP_2
SA ha dedotto che la Polizza azionata non
[...]
10 assicura la presunta incapacità dell'assicurata nell'esecuzione dell'opera ma soltanto la sua responsabilità civile verso terzi;
in ogni caso, ha dedotto che la Polizza prodotta non copre temporalmente l'evento dannoso dedotto in causa ed i danni da esso derivanti. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda di manleva come proposta da nei suoi Controparte_2 confronti. Si costituita , separatamente, anche come TR0 chiamata da parte dell'ing. GL Stefano;
in relazione a tale chiamata e domanda di manleva SA si è associata alle difese dell'assicurato tese ad escludere ogni suo profilo di responsabilità per i vizi di cui in atto di citazione deducendo che essi sono conseguenti all'attività posta in essere da soggetti terzi successivamente alla consegna dell'opera o, comunque, non riferibili causalmente all'operato professionale dell'ing. GL. In relazione al rapporto contrattuale assicurativo, SA ha dedotto la non operatività della garanzia assicurativa invocata;
ciò in quanto, a detta di SA, la Polizza azionata copre i danni alle opere oggetto di progettazione e direzione lavori solo nei casi in cui i danni derivino da “rovina totale delle opere” o “rovina o gravi difetti delle opere” destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità della stessa. Pur chiedendo il rigetto della domanda come proposta nei propri confronti, ha, comunque, chiesto di graduare in TR0 misura percentuale l'eventuale accertanda responsabilità dell'ing GL. Il terzo chiamato (chiamata da OT TR6 SP) è rimasto contumace.
Il Condominio attore ha svolto le proprie domande, esclusivamente, nei confronti di OT SP che è l'appaltatore e cioè, il soggetto imprenditore cui
[...] ha affidato, nel 2006, la realizzazione di Controparte_2 capannone industriale “destinato ad attività produttive connesse alla nuova darsena canale in località Pagliari del Comune della Spezia” su progetto, anche esecutivo, dell'ing. Stefano GL.
11 Le porzioni del capannone ultimato sono state vendute da e tra i vari proprietari è sorto Controparte_2 il . Parte_1
Il contratto di appalto è stato stipulato in data 8/8/2006 con scrittura privata tra e Controparte_2
OT quale capogruppo di ATI di cui faceva parte quale mandataria per importo netto complessivo di Parte_3 euro 4.045.199,83. Il ha svolto nei confronti di Parte_1 CP_17 due domande di risarcimento: la prima ai sensi dell'art. 1453
[...]
c.c., sul presupposto di un inadempimento da parte di OT agli impegni da essa contrattualmente assunti nei confronti del medesimo e aventi ad oggetto, Parte_1 rispettivamente, il ripristino della funzionalità del manto di copertura dell'edificio (afflitto da fenomeni di infiltrazione a danno delle sottostanti unità immobiliari e delle parti comuni) e del rivestimento della facciata dell'edificio stesso che prospetta sulla darsena di Pagliari ed è costituito da doghe in legno le quali, distaccandosi, oltre a rappresentare una minaccia per l'incolumità delle persone, non proteggono quella parte dagli CP_8 agenti atmosferici. La seconda domanda, invece, è stata proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., sul presupposto della esistenza di un grave difetto di costruzione nell'edificio condominiale, difetto costituito da profondi avvallamenti manifestatisi su di un tratto del marciapiede latistante l'edificio in condominio e riconducibili all'interferenza di una sottostante falda freatica. Il ha indicato fin dalla citazione di proporre Parte_1 la domanda risarcitoria per le infiltrazioni dal lastrico solare anche nell'interesse di condomini le cui proprietà esclusive sono indicate come danneggiate da dette infiltrazioni;
trattasi dei condomini indicati in atto di citazione. In relazione ai danni alle indicate proprietà esclusive, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del TR7
; l'eccezione è infondata alla stregua delle Parte_1 motivazioni giuridiche di cui alla sent. Cass. n. 2436/2018; come si legge nella motivazione di tale sentenza “Secondo la prevalente
12 giurisprudenza di questa Corte, l'art. 1130, n. 4 c.c., che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato. Pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui al citato art. 1130 n. 4 cod. civ. l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto". Al fine di cui sopra non osta che la domanda risarcitoria per le infiltrazioni alle proprietà esclusive dal lastrico solare (come quella per i danni alle parti comuni) sia domanda ex contractu, per inadempimento ex art 1453 cc (mentre la citata giurisprudenza si riferisce all'azione dell'amministratore ex art 1669 cc), in quanto tale domanda è la contrattualizzazione dell'originaria causa petendi ex art 1669 cc;
infatti, da un lato, non vi è dubbio che la pacifica e risalente presenza di gravi e generalizzate infiltrazioni dal lastrico solare rientri tra i “gravi difetti di costruzione” di cui all'art 1669 cc;
da altro lato, parte attrice ha provato che OT (appaltatore/costruttore) ha non solo riconosciuto il vizio ma si è anche impegnata a porvi rimedio, condotta che ha consentito al Condominio danneggiato di esperire la più favorevole azione contrattuale qui azionata, ovvero, di risarcimento per inadempimento, ex art 1453 cc, all'obbligazione assunta di ripristino. La predetta domanda risarcitoria proposta ex art 1453 cc è fondata per quanto di ragione con riferimento al danno da infiltrazioni dal lastrico solare sia in relazione ai danni ad enti comuni che ai danni a proprietà esclusive;
ciò per i seguenti motivi:
13 • È prodotto verbale datato 17/2/2015, sottoscritto da Pt_4
e dott. (rispettivamente, tecnico di
[...] Persona_3 fiducia e amministratore di , geom Controparte_2 in rappresentanza di OT SP;
dott. Persona_2 amministratore del ed il Tes_1 Parte_1 Parte_1 geom. tecnico incaricato dall'amministratore del Tes_2
Condominio; come è dato atto nel predetto verbale i partecipanti alla riunione hanno dapprima ispezionato i luoghi e, poi, specificamente indicato e descritto in 10 punti le zone interessate dalle infiltrazioni dal lastrico;
dopo di ciò è scritto e sottoscritto che “il geom. prende atto della Persona_2 situazione (quella delle elencate infiltrazioni) e si impegna, per conto della ditta OT SP, ad intervenire tempestivamente al fine di risolvere le problematiche riscontrate in merito alle infiltrazioni”.
• Il contenuto del verbale di cui sopra è inequivoco ed assomma in sé, in relazione alla problematica delle infiltrazioni dal lastrico, sia un riconoscimento del vizio, sia l'impegno espresso e specifico da parte di OT a risolverlo;
• correttamente, parte attrice ha allegato che in forza di tale verbale è sorta a carico di OT una nuova ed autonoma obbligazione di facere, svincolata dall'azione di cui all'art 1669 cc e dai termini di decadenza e prescrizione previsti per tale azione;
ha altresì dedotto l'inadempimento di OT a tale obbligazione e chiesto la sua condanna al risarcimento del danno da commisurarsi al costo delle opere necessarie alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni e per rimediare ai danni prodotti dalle infiltrazioni a enti comuni e a proprietà di singoli condomini.
• tale domanda, proposta, appunto, ex art 1453 cc, non è toccata dall'eccezione di decadenza e prescrizione formulata da OT SP, eccezione formulata rispetto all'azione riconducibile all'art 1669 cc;
rispetto alla esercitata azione di inadempimento e risarcimento del danno sorta in forza del verbale del 17/2/2015, la prescrizione decennale è iniziata a decorrere appunto dal 17/2/2015.
14 • L'istruttoria espletata (relazioni di atp e supplemento tecnico in corso di giudizio di merito) ha confermato la presenza di infiltrazioni in atto e, quindi, che OT non ha dato corso all'impegno assunto con il verbale del 17/2/2015; né OT ha dato prova del contrario atteso che a fronte di contestazione di inadempimento è il soggetto tenuto alla prestazione che è onerato della prova del proprio esatto adempimento.
• Le indagini tecniche hanno inequivocamente acclarato che le infiltrazioni dal lastrico solare sono dovute a vizi esecutivi nella realizzazione della copertura che, ai fini che ci occupano, consta di un pacchetto impermeabilizzante e di un soprastante massetto;
che tali difetti sono senz'altro presenti in corrispondenza delle fasce perimetrali lungo il parapetto e, presumibilmente, attorno ai corpi emergenti. I CTU non hanno escluso che possano esservi infiltrazioni anche nelle zone centrali, che, tuttavia, appaiono meno rilevanti e diffuse.
• La relazione di ATP e la relazione tecnica in corso di merito hanno enucleato tre possibili interventi di ripristino del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare:
• due interventi, alternativi, basati sulla demolizione e la successiva ricostruzione della pavimentazione e del sottostante pacchetto impermeabilizzante e termoisolante. L'unica differenza tra le due ipotesi è l'estensione dell'intervento, sull'intera copertura il primo (A) e solo su una porzione della copertura il secondo (B); la soluzione parziale B) tiene conto che la maggior parte delle perdite è localizzata in alcune aree della copertura e, in particolare, nelle fasce perimetrali lungo il parapetto e attorno ai due corpi emergenti.
• Terza soluzione (C) prevede il rifacimento totale della impermeabilizzazione con resine liquide senza demolizione del massetto;
in sostanza, consiste nella messa in opera di un sistema di impermeabilizzazione del massetto con utilizzo di resine liquide in polimetilmetacrilato (PMMA) rinforzate con tessuto non tessuto. L'intervento deve interessare l'intera superficie del lastrico solare e dei risvolti verticali (di altezza pari a 15 cm a partire dall'estradosso della pavimentazione),
15 senza demolizioni;
il risultato mantiene le principali caratteristiche della pavimentazione industriale prevista a progetto, essendo prevalentemente carrabile e con un buon livello di resistenza all'usura.
• Esaminate le tre soluzioni (illustrate nelle relazioni peritali in maniera dettagliata e ragionata) ritiene questo Giudice che la terza soluzione C) sia quella da preferire garantendo una soddisfacente prestazione del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare di cui trattasi, in tempi ragionevoli e con un costo adeguato alla qualità dei materiali indicati dal CTU e alla certezza del risultato.
• le soluzioni A) e B) e, soprattutto, la A) (rifacimento completo) sono fortemente invasive richiedendo tempi lunghi per l'esecuzione dei lavori e comportando vibrazioni e rumore con notevole disturbo alle attività artigianali e commerciali ospitate nell'edificio; quanto alla soluzione A) è altresì molto costosa se si considera che le infiltrazioni sono localizzate e certamente non estese all'intera copertura;
quindi l'intervento della soluzione A (per tipologia e costi) non pare assistito dal requisito della necessarietà essendovene altri idonei allo scopo, meno invasivi e meno costosi.
• la terza soluzione C) basata sulla impermeabilizzazione della superficie del massetto, invece, come chiaramente spiegato dal CTU ing. è quella preferibile in quanto: consente il CP_18 completo ripristino dell'impermeabilizzazione dell'intero lastrico solare ad un costo confrontabile con quello dell'intervento parziale B); la maggior parte della superficie sarà carrabile e consentirà l'uso della copertura per il ricovero di piccole imbarcazioni;
potrà essere realizzata in tempi brevi, minimizzando il disturbo alle attività commerciali e artigianali operanti nell'edificio; a differenza della configurazione attuale, nella quale le guaine sono poste al di sotto del massetto in CA, questa soluzione non richiederà in futuro la demolizione del succitato massetto per la manutenzione del sistema di impermeabilizzazione e, rimanendo totalmente a vista, permetterà una costante ispezione dello stato conservativo.
16 • non ostano alla scelta della soluzione C) le allegazioni difensive del attore secondo cui solo la soluzione (A) Parte_1 sarebbe idonea a garantire una completa restitutio in integrum, per equivalente o in forma specifica, del patrimonio leso mentre la soluzione C) comporterebbe la realizzazione di un nuovo opus, in quanto il manto di copertura risulterebbe completamente diverso per morfologia, struttura e componenti da quello originario. Deve infatti rilevarsi che il Parte_1 attore ha azionato l'obbligazione nuova sorta in occasione del sopralluogo del febbraio 2015 allorchè “il geom. Per_2 prende atto della situazione (quella delle elencate
[...] infiltrazioni) e si impegna per conto della ditta OT SP, ad intervenire tempestivamente al fine di risolvere le problematiche riscontrate in merito alle infiltrazioni”. La nuova obbligazione è svincolata dall'opus dell'originario contratto di appalto;
è una obbligazione generica di intervento per eliminare le infiltrazioni e rispetto ad essa non può non rilevarsi che la soluzione C) è di sicuro risultato in quanto come chiaramente spiegato dall'ing. detto intervento consente il completo CP_18 ripristino dell'impermeabilizzazione del lastrico solare ad un costo confrontabile con quello dell'intervento parziale della soluzione B); il risultato mantiene le principali caratteristiche della pavimentazione industriale prevista a progetto, essendo prevalentemente carrabile e con un buon livello di resistenza all'usura; consentirà l'uso della copertura per il ricovero di piccole imbarcazioni;
potrà essere realizzata in tempi brevi, minimizzando il disturbo alle attività commerciali e artigianali operanti nell'edificio; a differenza della configurazione attuale, nella quale le guaine sono poste al di sotto del massetto in CA, questa soluzione non richiederà in futuro la demolizione del succitato massetto per la manutenzione del sistema di impermeabilizzazione e, rimanendo totalmente a vista, permetterà una costante ispezione dello stato conservativo.
• Parimenti non è accoglibile la critica alla soluzione C) sollevata da OT;
se da un lato OT concorda con il CTU circa la realizzazione di una impermeabilizzazione superficiale del massetto cementizio mediante resine liquide e
17 senza demolizioni, tuttavia, censura come eccessivo il costo dell'intervento come calcolato dal CTU deducendo di avere stimato lo stesso intervento, con materiali di pari qualità, in circa 200.000,00.
• Detta critica è stata respinta dal CTU con motivazione chiara, del tutto convincente che questo giudice fa propria;
spiega, infatti, il CTU che “i due interventi (quello proposto dal CTU e da OT) si distinguono per il tipo di materiale (polimetilmetacrilato il primo, poliurea il secondo) e sono entrambi in grado di impermeabilizzare efficacemente la superficie del massetto, se propriamente applicati. Tuttavia il lastrico solare del condominio è stato concepito per Parte_1 essere carrabile al fine di potere essere utilizzato come ricovero di piccole imbarcazioni, e può essere quindi soggetto a significativi livelli di abrasione ed usura. Essendo le resine impermeabili a diretto contatto con gli pneumatici dei mezzi necessari alla movimentazione delle eventuali imbarcazioni o di altri elementi da collocare sulla copertura, si è ritenuto necessario prevedere una impermeabilizzazione in grado di offrire un migliore livello di resistenza all'usura. Sotto questo profilo la soluzione in polimetilmetacrilato per superfici carrabili considerata dal CTU prevede uno spessore di 4mm complessivi, comprensivi di uno strato di usura, contro i 2mm complessivi dello strato di poliurea previsto tipicamente in queste applicazioni. Poiché il punto critico delle impermeabilizzazioni superficiali è proprio quello di essere esposte all'abrasione, la scelta è stata quindi effettuata al fine di rendere le caratteristiche della pavimentazione, una volta impermeabilizzata mediante la resina, più vicine a quelle della pavimentazione esistente in termini di resistenza all'usura e di possibilità di utilizzo. Queste differenze comportano un maggiore costo dell'intervento proposto dallo scrivente rispetto ad altri metodi basati sul medesimo principio, in buona parte dovuto al differente spessore dello strato impermeabile. Infatti se si ipotizza, a solo scopo di confronto, di incrementare lo spessore della poliurea rendendolo uguale a quello della
18 soluzione più onerosa, il riSPrmio si riduce dal 47% al 24% circa”.
• Parimenti il costo del rifacimento dell'impermeabilizzazione non può essere ridotto in relazione al fatto che l'impermeabilizzazione ha ormai circa 13 anni e, quindi, il suo valore residuo deve ritenersi ridotto del 50%, come suggerito sempre dal CTP di OT;
in realtà, anche sul punto ha correttamente risposto il CTU evidenziando che il lastrico ha fin da subito presentato problemi di infiltrazioni di talchè il non ha mai goduto di una copertura idonea alla Parte_1 scopo;
ai fini di causa non rileva la vetustà di un'opera nata viziata.
• In conclusione, facendo riferimento al computo metrico di cui alla Tabella 3 di cui alla pag. 53 della relazione tecnica dell'ing. che prevede il Sistema misto: ProPark v1 (77,8%) e CP_18
ProTect (22,2%), il costo dell'impermeabilizzazione secondo la soluzione C) (come lievemente modificato nella relazione definitiva) ammonta ad euro 428.224,81 per l'intervento ed euro Euro 51.538,10 per spese tecniche;
entrambi i predetti costi devono essere implementati di IVA da calcolarsi al tempo della fatturazione ed il secondo (quello per oneri professionali) anche di oneri previdenziali.
• OT dovrà corrispondere al , Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per ripristino impermeabilizzazione del lastrico solare le somme di cui al punto che precede.
• OT dovrà altresì corrispondere a parte attrice, sempre a titolo di risarcimento, il costo delle opere necessarie per eliminare i danni causati dalle infiltrazioni dal lastrico a enti comuni ed alle proprietà esclusive indicate in citazione;
ciò secondo quanto accertato e stimato dalla relazione dell'ing.
in particolare il CTU non ha rilevato danni per le unità 23 e CP_18
28 (quest'ultima risultata non accessibile); ha così quantificato i costi delle lavorazioni di ripristino dei danni da infiltrazioni, utilizzando il Prezzario Regionale della Liguria riferito all'anno 2022: Unità 15 Euro 1.160,60;
19 Unità 16 Euro 1.201,64;
Unità 17 Euro 1.105,46;
Unità 18 Euro 875,19;
Unità 19 Euro 1.415,57;
Unità 20 Euro 761,89;
Unità 21 Euro 624,85;
Unità 22 Euro 752,13;
Unità 24 Euro 2.115,14;
Unità 25 Euro 318,34;
Unità 26 Euro 1.353,54;
Unità 27 Euro 318,34;
Unità 29 Euro 381,34;
Locali comuni Euro 2.675,45;
TOTALE Euro 15.059,47 + IVA Sulle somme sopra liquidate a titolo di risarcimento (da considerarsi aggiornate all'attualità) sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla presente decisione.
OT ha chiamato in causa la Dott. TR
(quale subappaltatore), (quale Controparte_3 fornitore in opera delle guaine per impermeabilizzazione);
[...]
(quale fornitore in opera delle guaine per CP_6 impermeabilizzazione), Controparte_2
(quale committente che ha progettato, diretto e fatto
[...] eseguire anche a terzi i lavori), chiedendo di essere tenuta indenne da tali terzi, ciascuno per la sua quota di responsabilità, da accertarsi in corso di causa, in relazione alla genesi del vizio ed al danno prodotto dalle infiltrazioni dal lastrico solare. Deve premettersi, in linea generale, che l'appaltatore chiamato a risarcire un terzo danneggiato può esercitare il diritto di rivalsa verso coloro che hanno concorso a produrre il danno risarcito (da esso appaltatore) o vi hanno dato causa in via esclusiva;
quindi, l'appaltatore ha, astrattamente, azione sia verso i suoi subappaltatori (art 1670 cc) sia verso altri soggetti che hanno effettuato lavorazioni che hanno prodotto (o concorso a produrre) un danno ed altresì verso il Direttore dei Lavori quando per sue omissioni o negligenze all'obbligo di vigilanza che la legge gli
20 attribuisce ha contribuito all'insorgenza del vizio costruttivo e alla produzione del danno conseguente;
tale azione di rivalsa dell'appaltatore sarà di natura contrattuale nei rapporti con i suoi appaltatori e di natura extracontrattuale nei confronti di altri soggetti che hanno concorso alla produzione del danno. Tale azione altro non è che il risvolto della solidarietà passiva cui il danneggiato ha diritto ex art 2055 cc nei confronti di tutti coloro che, anche a titolo diverso (contrattuale ed extracontrattuale), hanno concorso a causagli il danno. Preliminarmente, sull'eccezione di decadenza sollevata da Dott.
ex art 1670 cc, deve ritenersi detta eccezione TR infondata per quanto segue:
• L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente oppure potrebbero esservi tentativi di risoluzione del vizio accettati dal committente.
• Nel caso di specie OT ha dedotto e documentato che il ha denunciato i vizi ad essa Parte_1
OT solo con la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo a fine luglio 2016 e che essa appaltatrice ha chiesto immediatamente l'autorizzazione a chiamare in causa, tra gli altri, la Dott.
, la quale si è a sua volta costituita in giudizio a CP_1 fine settembre del medesimo anno 2016; rispetto a tale formale denuncia l'appaltatore si è tempestivamente attivato verso dott. nel rispetto del termine ex art 1670 CP_1 cc;
• Non solo;
OT ha dedotto e documentato che, in precedenza, nel giugno 2013, TR9
(uno dei Condomini del ) ha
[...] Parte_1 indirizzato una lettera di denuncia vizi (tra cui quello per infiltrazioni dal lastrico) ad Controparte_2
21 e alla dott. (ma non anche a OT) e CP_1 che dette doglianze sono state successivamente riportate da ad essa OT con richiesta di partecipare CP_2 ad un sopralluogo tecnico;
ebbene, quand'anche si volesse retrodatare la denuncia del vizio di cui trattasi alla comunicazione di un condomino (in realtà, difetta la denuncia formale di cui all'art 1670 cc visto che la missiva non è stata inviata anche a OT) risulta che OT ha (comunque) inviato a sua volta una raccomandata di denuncia dei vizi alla Dott. in CP_1 data 2/7/2013, con la quale, oltre a contestare i vizi in parola, la invitava ad intervenire direttamente per verificare quanto lamentato e provvedere alla risoluzione degli eventuali problemi;
• A fronte di tale documentazione sarebbe stato onere del chiamato dott. , provare l'esistenza di altre Parte_5 precedenti formali denunce, formali denunce che, comunque, nessuna delle numerose parti in causa indica anche solo a mero titolo espositivo. Passando al merito della domanda di rivalsa come proposta da OT deve ritenersi che detta domanda sia fondata nei confronti della dott. e di TR [...]
che vada, invece, respinta nei confronti di Controparte_3
(committente dell'opera) e di Controparte_2
; ciò per i seguenti motivi: Controparte_6
In primo luogo è stato accertato dal CTU ing. che le CP_18 infiltrazioni dal lastrico sono dovute a difetti della impermeabilizzazione;
quindi, sono indiscutibilmente vizi esecutivi nella realizzazione della copertura che, ai fini che ci occupano, consta di un pacchetto impermeabilizzante e di un soprastante massetto;
a pag. 64 della relazione ing. CP_18 si legge: “La Dott. ha realizzato il TR massetto cementizio senza tuttavia predisporre, in corrispondenza dei risvolti collocati lungo il parapetto perimetrale, giunti che consentissero alla pavimentazione di deformarsi senza interagire con il manto impermeabile. Il massetto è stato infatti gettato direttamente contro i parapetti
22 o con un leggero SPzio poi sigillato con malta cementizia. L'interazione tra massetto e guaine in corrispondenza dei risvolti ha causato, in assenza delle necessarie cautele, lesioni nel manto impermeabilizzante con conseguenti infiltrazioni d'acqua, in caso di pioggia, al piano sottostante. Per quanto riguarda i risvolti aderenti al parapetto perimetrale della copertura vi sono stati molti casi di corrugamento e distacco, e in più occasioni è stato necessario intervenire per ripristinare l'aderenza della guaina sul paramento verticale. Questo può avere contribuito all'acqua di percolare dietro la guaina e sotto al solaio. Questa mancata aderenza, che può provocare infiltrazioni a tergo della guaina e conseguentemente raggiungere i piani inferiori, deriva, a parere dello scrivente, da carenze nella posa del manto di cui è responsabile
[...]
Inoltre manca una protezione del Controparte_3 tratto di guaina collocato al di sopra del piano di calpestio fatta eccezione, presumibilmente, di uno strato di pittura in grado di offrire protezione dai raggi ultravioletti. In particolare manca una scossalina in grado di prevenire il colamento dell'acqua a tergo della membrana, soprattutto in quei punti dove la superficie del parapetto non è perfettamente planare”.
• Ha accertato il CTU che è Controparte_3 stata il posatore del pacchetto impermeabilizzante e la dott.
è la ditta edile che ha realizzato il massetto CP_1
(oltre ad altre lavorazioni edili);
• Invece è chiaramente estranea alla genesi del vizio del lastrico la ditta anch'essa operante Controparte_6 nell'ambito delle impermeabilizzazioni ma che, nella costruzione dell'edificio di cui trattasi, è intervenuta solo a lavori di copertura ultimata, chiamata per impermeabilizzare talune canaline;
il CTU valutando detto intervento ha ritenuto che non vi sono elementi per affermare che tale lavorazione abbia anche solo aggravato i vizi già esistenti.
• Nessuna rivalsa può essere validamente svolta nei confronti di committente dei lavori;
poiché Controparte_2
23 la committente ha nominato un suo Direttore dei Lavori (che è stato anche il progettista dell'intervento) deve ritenersi che la funzione di controllo sia stata demandata a tale figura professionale, distinta dal committente;
astrattamente è configurabile un concorso colposo del Committente alla produzione di un vizio esecutivo solo nel caso in cui esso Committente si sia ingerito concretamente nella Direzione Lavori, dando direttive all'appaltatore e vanificando e svuotando di competenze della figura del Direttore Lavori;
non vi sono elementi per ritenere che ciò sia avvenuto nel caso di specie in relazione alla realizzazione della copertura.
• Come indicato dal CTU alla genesi del vizio costruttivo hanno altresì concorso l'inadeguata vigilanza da parte di due figure professionali che in ragione dei rispettivi ruoli avrebbero potuto prevenire o tempestivamente correggere le condotte esecutive sbagliate (da cui è derivato il vizio delle infiltrazioni); si tratta del Direttore dei Lavori ing. GL, nominato dalla committenza, e dell'ing. Persona_4 nominato Direttore di Cantiere dall'appaltatore OT;
il primo, per conto della committenza, aveva il compito dell'alta vigilanza di tutte le opere;
peraltro, come indicato dal CTU ing. nel suo progetto esecutivo non erano stati CP_18 definiti nel dettaglio i particolari del pacchetto impermeabilizzante di talchè il D.L sarebbe stato tenuto ad una maggiore presenza per tramettere alle imprese esecutrici informazioni non contenute nel progetto;
del pari, il Direttore di Cantiere nominato dall'appaltatore aveva un indubbio ruolo di vigilanza e di coordinazione delle varie ditte presenti in cantiere (nel caso di specie, l'intervento di
[...]
e di dott. ). Controparte_3 TR
• Tenuto conto di quanto sopra, ritiene questo Giudice di ripartire le quote di responsabilità come sopra descritte, in misura diversa da quanto proposto dal CTU;
in particolare, poiché le infiltrazioni dal lastrico sono indiscutibilmente vizi esecutivi nella realizzazione della copertura e poiché (come indicato dal ctu ing. la realizzazione di un lastrico è CP_18
“opera del tutto convenzionale” (ovvero richiede competenze
24 comuni) si ritiene di attribuire la quota maggiore di responsabilità ai due esecutori e, cioè, a
[...]
e alla dott. ; a Controparte_3 TR ciascuno di essi si attribuisce la quota del 35%; il residuo 30% è suddiviso tra i “controllori” e, quindi, 15% al Direttore Lavori ing. GL ed il restante 15% al Direttore di Cantiere ing. e, per esso, a OT. Per_4
• Peraltro, poiché OT non ha svolto domanda di rivalsa verso il Direttore dei Lavori ing. GL, ne consegue che la sua domanda di rivalsa è fondata ed accoglibile solo nei confronti di Dott. per la TR quota del 35% e nei confronti di Controparte_3 per altra quota di 35%; quindi, per la quota del 70% di quanto essa OT è tenuta a corrispondere al attore per danno da vizi del lastrico solare. Parte_1
La dott. ha, a sua volta, chiamato in causa TR
quale assicuratrice della sua TR3 responsabilità civile, per essere da essa manlevata in caso di condanna a pagare somme a qualsiasi titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, da chiunque proposte nel presente giudizio. Detta domanda è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi:
• la Dott. è assicurata con in TR CP_5 forza di Polizza 2008/03/2022840 con decorrenza dal 20/11/2008 e deve ritenersi che essa abbia regolarmente corrisposto i premi assicurativi non essendo allegato inadempimento da parte dell'assicurato;
• nessun dubbio che l'attività da cui deriva la responsabilità della dott. rientri nel rischio assicurato;
infatti, CP_1 alla pag. 5 della Polizza è espressamente indicato il rischio assicurato;
esso comprende l'attività di costruzione, edile in senso lato;
la realizzazione di un massetto sopra il pacchetto impermeabilizzante (posato da è Controparte_20 inequivoca espressione di tale attività.
25 La domanda attorea parimenti proposta ex art 1453 cc con riferimento al vizio delle doghe in legno costituenti il rivestimento della facciata dell'edificio che prospetta sulla darsena di Pagliari non è, invece, fondata per i seguenti motivi:
• Si è detto sopra che il semplice riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine prescrizionale decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini di prescrizione previsti in materia di appalto.
• Nel caso di specie, sebbene possa senz'altro affermarsi che l'appaltatore ha riconosciuto la sussistenza del vizio delle doghe, non consta che abbia anche assunto l'impegno ad emendare detto vizio;
tale impegno non è rinvenibile nel verbale sopra citato del 17/2/2015 nel quale, si è detto, il delegato di OT si è impegnato, per conto della ditta OT SP, ad intervenire tempestivamente al fine di risolvere le problematiche riscontrate in merito alle infiltrazioni, mentre, si è limitato a prendere atto della presenza di doghe in legno danneggiate nel rivestimento della facciata;
• deve escludersi che l'assunzione di una autonoma obbligazione di emendare le doghe danneggiate sia altrimenti ricavabile da un comportamento concludente dell'appaltatore giacchè come si ricava dalla relazione di ATP (pag. 19 in fondo) il CTU, in occasione del sopralluogo, ha accertato che le doghe danneggiate erano ancora in sede avendo riscontrato la presenza di doghe arcuate, con fuori asse e allontanamento dalla sede di distacco;
delaminazioni parziali e totali, fessurazioni, superfici alterate e variamente degradate (il tutto nella percentuale del 20%, da sostituire); ha altresì dato atto che alcune doghe sono mancanti perché
26 in passato rimosse per evitare pericoli dovuti a loro distacco. Ciò conferma l'assunto di OT secondo cui l'appaltatore è intervenuto solo per mettere in sicurezza quella facciata e, cioè, per rimuovere le doghe a rischio di caduta e non anche per ripristinare quelle danneggiate;
come da doc. 4 di OT, quest'ultima si è altresì adoperata per mettere in contatto il condominio con soggetto che potesse operare, per conto e a spese del condominio, alla sostituzione delle doghe;
tale soggetto ha predisposto per il Condominio un preventivo;
anche in tale occasione, non è fondatamente sostenibile che OT abbia voluto assumere su di sé il costo di tali lavori. La domanda di risarcimento connessa alle doghe danneggiate, infondata per come proposta ex art 1453 cc, è altresì non accoglibile quand'anche riqualificata come domanda risarcitoria ex art 1669 cc;
infatti, in relazione a tale diversa qualificazione della domanda è fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da OT in quanto, datando il riconoscimento di tale vizio quantomeno dal verbale del 17/2/2015, ex art 1669 cc, l'azione relativa doveva essere intrapresa entro un anno;
invece, l'atp è stato notificato a luglio 2016 né sono stati rinvenuti nel fascicolo atti interruttivi del predetto termine.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno connessa alle doghe di legno danneggiate assorbe le domande di manleva proposte da OT nei confronti di (quale Controparte_4 fornitore in opera di rivestimenti in legno della facciata) e
(quale Controparte_2 committente che ha progettato, diretto e fatto eseguire anche a terzi i lavori).
E' fondata la domanda proposta dal ai Parte_1 Parte_1 sensi dell'art. 1669 cc in relazione ai profondi avvallamenti manifestatisi su di un tratto del marciapiede latistante l'edificio; il ha dedotto che tale danno è causalmente Parte_1 riconducibile all'interferenza di una sottostante falda freatica;
la domanda è fondata per quanto di ragione per i seguenti motivi:
27 • in primo luogo, il CTU ing. in sede di supplemento, ha CP_18 accertato un rilevante dissesto nel tratto di levante del marciapiede (che ha denominato TB) antistante la facciata lato nord lungo via delle Casermette;
ha ritenuto che il cedimento in quest'area “non sia dovuto unicamente ad un assestamento del substrato della pavimentazione, ma sia stato causato da una rilevante variazione delle pressioni neutre, e quindi, delle tensioni efficaci, nell'acquifero artesiano con conseguente compressione dell'acquifero stesso e del sovrastante acquitardo (fascia di materiale a bassa permeabilità che separa la falda freatica dalla falda artesiana più profonda) composto anche da materiale torboso compressibile. Questo meccanismo ha causato ripercussioni in corrispondenza del piano campagna fino in superficie e sull'immobile. Oltre alla fluttuazione ciclica dei livelli di falda, evidenziata dal precedente CTU in sede di ATP e che può certamente avere causato deformazioni più o meno significative, si ritiene (cioè il secondo CTU ing. CP_18 ha ritenuto) che l'effetto possa essere dovuto anche all'azione dei pozzi realizzati per tenere sotto controllo il regime della falda artesiana”.
• Sebbene la presenza di falde nel sedime in cui l'edificio è stato costruito è fatto noto al da prima dell' Parte_1 ove già il Condominio aveva chiesto di accertare che infiltrazioni nel pavimento del locale in godimento a provenivano da una falda acquifera sottostante le CP_22 fondamenta dell'edificio in condominio (circostanza confermata in sede di ), deve rilevarsi che non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da OT SP (anche) in relazione allo specifico danno da dissesto dell'indicato tratto di marciapiede;
• Premesso che ai fini del decorso della prescrizione deve aversi riguardo alla manifestazione del danno non essendo decisiva la conoscenza di una causa potenziale di danno (tanto è vero che in sede di ATP il aveva Parte_1 chiesto di verificare il nesso causale tra le falde e un danno diverso e, cioè, le infiltrazioni a pavimento in alcuni locali),
28 deve rilevarsi che, come ha ben chiarito l'indagine del CTU ing il dissesto del marciapiede di cui trattasi è un CP_18 fenomeno in itinere, iniziato gradualmente e connesso alle falde sottostanti e all'azione dei pozzetti creati per tenere sotto controllo il regime della falda artesiana;
con elevata probabilità non esisteva nella attuale rilevante evidenza al tempo dell'ATP atteso che di esso il CTU ing. non ne CP_18 ha rinvenuto traccia nelle fotografie scaricate da google maps riferite all'anno dell'Atp; in ogni caso il CTU non ha potuto escludere che il fenomeno di dissesto del marciapiede possa proseguire o ripresentarsi (dopo il ripristino dei luoghi), essendo, appunto, potenzialmente in fieri;
tutto dipenderà dall'andamento delle falde e da come verrà realizzato il loro corretto monitoraggio, non essendovi, ad oggi, un corretto monitoraggio essendo state disattese le prescrizioni di monitoraggio fornite in corso d'opera (nel marzo 2009) alla committenza Controparte_2 da un consulente da essa committente
[...] nominato;
si legge nella relazione del CTU ing. che CP_18
“presumibilmente nel marzo 2009, una volta completate le fondazioni e la maggior parte delle opere strutturali, si rilevava che il livello di falda nelle officine a piano terreno n. 13, occupato da , e n. 12 occupato dalla Autorità CP_22 di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale tendeva a risalire fino ad allagare i locali. Si rendeva quindi necessario un intervento adeguato, anche al fine di ottenere il certificato di agibilità per i locali interessati dal fenomeno descritto. Per risolvere il problema, nel marzo 2009 incaricava un Controparte_23 consulente, il Prof. , insieme ad altri professionisti, di Per_5 condurre le indagini necessarie e definire una soluzione. Il fenomeno veniva attribuito alla presenza di una falda in pressione identificata tra i 15 e i 20m di profondità, con acqua aggressiva nei confronti del calcestruzzo in quanto ricca in solfati. Veniva quindi proposto un sistema di drenaggio profondo composto da pozzi con pompa sommersa in quanto, visto che la struttura era ormai
29 pressoché completata (il Certificato di Ultimazione Lavori sarà emesso il 21 aprile 2009), una scelta diversa avrebbe comportato maggiori difficoltà. Il certificato di agibilità per i locali soggetti alle infiltrazioni fu ottenuto nell'aprile 2010 a seguito della realizzazione di un sistema di drenaggio composto da due pozzi (sono i due pozzi presenti nel tratto di marciapiedi dissestato) predisposti per contenere le sovrappressioni nella falda artesiana;
nella relazione del Prof. del 30 marzo 2010 è descritto il sistema di Per_5 drenaggio realizzato e sono riportate prescrizioni per il monitoraggio dell'edificio e per la gestione dei pozzi;
Il certificato di agibilità è stato rilasciato dopo l'attivazione dei pozzi ed esso richiama espressamente e riporta in allegato le prescrizioni formulate dal Prof. , sia in punto di Per_5 predisposizione di un sistema di drenaggio mediante pozzi sia in punto di previsione di messa in atto di un sistema di monitoraggio dell'edificio.
• Ancora a pag. 24 della relazione ing. si legge che CP_18
“Qualsiasi intervento che produca la riduzione delle pressioni neutre nel sottosuolo può indurre cedimenti del terreno, e in particolare un pozzo collocato sotto o a fianco di un edificio può determinare cedimenti differenziali in superficie e nell'edificio. Il Consulente di
[...]
che si è occupato dell'attuale Controparte_2 sistema di drenaggio, ha tra l'altro prescritto che fosse predisposto un sistema di monitoraggio per valutare tali effetti, ed ha inoltre fornito prescrizioni sulla gestione del sistema affinché i prelievi di acqua fossero limitati al minimo indispensabile (prosegue indicando in cinque punti dette prescrizioni).
• Ancora a pag 26 si legge: “Si ritiene quindi necessario installare un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico e prolungato dei parametri più rilevanti”.
• Del danno da dissesto del marciapiede come accertato nel tratto denominato TB risponde la convenuta OT SP sebbene non sia un vizio costruttivo;
ne risponde, infatti, ex art 1669 cc in quanto il dissesto dipende da un
30 vizio del suolo. Giusto il tenore del citato art 1669 cc
“L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi e inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili all'imperfetta o erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre” (Cass. sent. n. 29251/2024; Cass. ord. n. 27830/2024).
• Il CTU ing. all'appendice P3A ha indicato i costi di CP_18 ripristino del marciapiede sulla base del computo metrico estimativo indicato, specificando che l'intervento è, motivatamente, (si rinvia alla risposta alle osservazioni) riferito ad un'area di marciapiede da ripristinare pari a 50x4=200 m2 in cui dovranno essere eseguite le seguenti lavorazioni:
- formazione di cantiere;
- rimozione e accantonamento degli elementi autobloccanti;
- compattazione del terreno dell'intera superficie da ripristinare;
- integrazione del terreno ove necessario (stimata una superficie pari a circa il 5% del totale per uno spessore medio di 10 cm);
- compattazione del materiale riportato con piastra vibrante o rullo (metodologia da stabilire in funzione delle caratteristiche del materiale presente);
- nuova posa in opera degli elementi autobloccanti su letto di sabbia;
- rimozione del cantiere. Il costo del predetto ripristino è indicato in complessivi euro 16.026,78 al netto di iva (da corrispondere a emissione fattura lavori) e al netto delle spese tecniche (dovute) stimate in euro 3.606,00 oltre iva e previdenza.
31 • Consegue che OT deve corrispondere al condominio attore, ex art 1669 cc, a titolo risarcitorio, per il ripristino del dissesto di cui al tratto TB dell'indicato marciapiede, l'importo di sui sopra per lavori e spese tecniche;
su tale importo (da considerarsi aggiornato all'attualità) sono dovuti gli interessi legali dalla domanda (notifica della citazione).
La domanda di manleva proposta da OT SP nei confronti di per il danno da Controparte_2 dissesto del marciapiede è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi:
• È stato accertato da entrambe le CTU che
[...]
è l'unico soggetto che si è sempre Controparte_2 occupato in via esclusiva e personalmente della questione delle falde acquifere sotterranee e delle indagini geologiche del sedime su cui è stato progettato e poi costruito il compendio;
ciò sia prima dell'intervento (ai fini della progettazione) che durante l'appalto (in particolare per le problematiche insorte nel febbraio 2007 e a marzo 2009 indicate); è risultato che i sondaggi geognostici sono stati svolti dal committente mediante suoi specifici consulenti, diversi dal professionista che ha effettuato a progettazione dell'opera e, poi, ha svolto il ruolo di D.L.; nella fase preliminare, mediante gli studi BE e lo studio in corso d'opera mediante lo Persona_6 studio SGI e, soprattutto, il prof. che ha proposto il Per_5 sistema di drenaggio mediante due pozzi e predisposizione di prescrizione di monitoraggio dei parametri relativi alle falde;
non consta che OT abbia partecipato a dette indagini e scelte né che a OT sia stato dato incarico di predisporre il sistema di monitoraggio (si rinvia a quanto ricostruito dalla CTU ing. alle pagg. 8 e 9 Per_7 della sua CTU). Risulta che, in materia di indagine geognostica, il committente ha avocato a sé ogni decisione, sia in termini di professionisti cui affidarsi (geologi) sia di scelta degli
32 interventi da attuare;
in questo ambito il Committente si è concretamente ingerito nella Direzione Lavori, vanificando e svuotando di competenze la figura del Direttore Lavori, di fatto sostituito con altre figure professionali aventi una competenza molto più specifica in materia, professionisti scelti esclusivamente da Insediamenti Produttivi;
il committente ha dato all'appaltatore le direttive esecutive in base alle relazioni dei predetti professionisti al fine di gestire le problematiche del sottosuolo, note ad essa committente fin dall'inizio, problematiche complicatesi in corso d'opera.
• Conclusivamente, in accoglimento della suddetta domanda di manleva, è Controparte_2 condannata a tenere indenne OT per quanto essa OT corrisponderà al attore, in Parte_1 forza della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno al marciapiede e quota parte (che si determina nella misura del 5%) delle spese legali (che verranno liquidate a carico di OT ed in favore del senza Parte_1 distinzione tra le due tipologie di danni riconosciuti).
• Discende da quanto sopra il rigetto della domanda di manleva proposta da nei confronti Controparte_2 del D.L. ing. GL;
discende altresì che la domanda di manleva proposta da ing. GL verso la propria assicurazione (SA SP) resta assorbita.
• È altresì non accoglibile la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_2 TR0
(chiamata quale propria assicuratrice della responsabilità civile) per l'assorbente considerazione che la Polizza prodotta (n. 0124.5105513.75) non copre l'evento dannoso per cui è causa;
l'evento da cui è originato il danno che ci occupa (quello al marciapiede) è la costruzione del compendio immobiliare, evento iniziato nel 2006 e conclusosi nel 2009; la Polizza è stata stipulata con decorrenza dal 31/12/2014. Sulle spese di lite (sia del giudizio di ATP che del giudizio di merito):
33 • nel rapporto principale tra il e Parte_1 Parte_1
OT SP si ritiene equo compensare le spese per ¼ tenuto conto che il attore risulta soccombente Parte_1 con riferimento alla autonoma domanda di risarcimento danno per vizi alle doghe in legno della facciata;
OT SP dovrà rifondere al Parte_1
i residui 3/4 delle spese di lite (da ragguagliarsi al
[...] quantum totale riconosciuto a titolo di risarcimento;
scaglione 260.000,00 – 520.000,00);
• con riferimento ai rapporti processuali di manleva tra OT SP e la dott. e tra TR
OT e l'accertata Controparte_3 corresponsabilità tra i tre soggetti giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/3 e la condanna della dott. e di TR [...]
a rifondere a OT i residui Controparte_3
2/3, 1/3 ciascuna;
il compenso è ragguagliato al valore del risarcimento per vizi del lastrico solare (quindi, lo scaglione di riferimento è quello 260.000,00 – 520.000,00).
• con riferimento al rapporto processuale tra OT e le spese sono a carico di TR1
OT, soccombente in sede di rivalsa verso
[...]
(scaglione di riferimento è quello CP_6 indeterminato medio ma con liquidazione tra il valore medio e quello massimo tenuto conto della complessità dell'istruttoria).
• con riferimento al rapporto processuale tra OT SP e si ritiene equo Controparte_2 compensare le spese essendo entrambe dette parti soccombenti: OT in relazione alla domanda di rivalsa proposta per il danno da infiltrazioni del lastrico solare e in relazione alla rivalsa di Controparte_2
OT per il danno al marciapiede e per le problematiche connesse alla gestione del vizio del suolo.
• con riferimento al rapporto processuale tra la dott.
[...]
e : si ritiene equo CP_1 TR3 compensare le spese per la metà tenuto conto che _2
[...] , in via principale, ha chiesto il rigetto della manleva;
[...]
deve corrispondere a dott. la CP_5 CP_1 residua metà; detto compenso è calcolato prendendo a riferimento lo scaglione corrispondente al quantum riconosciuto dovuto dalla a titolo di manleva. CP_1
• con riferimento ai rapporti processuali tra CP_2
e ing. GL e e
[...] Controparte_2
: le spese sono a carico di TR0 CP_2
soccombente in relazione alle distinte domande di
[...] manleva proposte verso tali parti;
in ragione di tale soccombenza deve risarcire le spese Controparte_2 legali anche a SA, cautelativamente chiamata in causa da ing. GL quale suo assicuratore della responsabilità civile;
il compenso è determinato prendendo a riferimento il quantum liquidato per il danno al marciapiede e liquidando un compenso assai prossimo ai massimi tenuto conto della complessità del giudizio e dell'indagine relativa a tale voce di danno.
Le spese delle CTU (dell'ATP e del giudizio di merito) sono così suddivise tra le parti soccombenti in ragione del decisum:
• 10% a carico del attore (tenuto conto che Parte_1
l'indagine sulle doghe non è sfociata nell'accoglimento della domanda attorea di risarcimento di tale voce di danno);
• 15% a carico di (soccombente in Controparte_2 sede di rivalsa per i danni al marciapiede);
• 25% a carico di OT (corresponsabile del danno da infiltrazioni dal lastrico solare e responsabile verso parte attrice – ex art 1669 cc - per il danno al marciapiede),
• 25% a carico della dott. e 25% a carico di TR
(parimenti corresponsabili in Controparte_3 relazione al vizio costruttivo del lastrico solare e per il conseguente danno da infiltrazioni).
PQM
35 Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott. Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:
1. in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal ex art 1453 cc, dichiara Parte_1
OT inadempiente all'obbligo di ripristino del lastrico solare assunto con il verbale del 17/2/2015 e, per l'effetto, 2. condanna OT a corrispondere al
[...]
, a titolo di risarcimento Parte_6 del danno:
• euro 428.224,81 pari al costo per la realizzazione dell'intervento di impermeabilizzazione del lastrico secondo la soluzione C) (con rinvio al computo metrico di cui alla Tabella 3 di cui alla pag. 53 della relazione tecnica dell'ing. che prevede il Sistema misto: CP_18
ProPark v1 (77,8%) e ProTect (22,2%) nonché euro Euro 51.538,10 per spese tecniche connesse all'intervento, disponendo che entrambi i predetti costi siano implementati di IVA da calcolarsi al tempo della fatturazione ed il secondo (quello per oneri professionali) anche di oneri previdenziali.
• Euro 15.059,47 complessivamente per il costo delle opere necessarie per eliminare i danni causati dalle infiltrazioni dal lastrico a enti comuni ed alle proprietà esclusive indicate in citazione;
riferiti in dettaglio alle seguenti proprietà:
Unità 15 Euro 1.160,60;
Unità 16 Euro 1.201,64;
Unità 17 Euro 1.105,46;
Unità 18 Euro 875,19;
Unità 19 Euro 1.415,57;
Unità 20 Euro 761,89;
Unità 21 Euro 624,85;
Unità 22 Euro 752,13;
Unità 24 Euro 2.115,14;
36 Unità 25 Euro 318,34;
Unità 26 Euro 1.353,54;
Unità 27 Euro 318,34;
Unità 29 Euro 381,34; Locali comuni Euro 2.675,45; TOTALE Euro 15.059,47 I singoli importi dovranno essere implementati dell'iva di legge. Sulle somme tutte sopra liquidate a titolo di risarcimento sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione.
3. In accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal di v.le San Bartolomeo 777, ex art Parte_1
1669 cc, per il danno da avvallamenti manifestatisi su di un tratto del marciapiede latistante l'edificio, condanna OT SP a corrispondere al Condominio attore, quale importo corrispondente al costo degli interventi di ripristino indicati dal CTU ing. e di cui in parte motiva, la CP_18 somma di euro 16.026,78 al netto di iva (da corrispondere a emissione fattura lavori) oltre euro 3.606,00 per spese tecniche;
su entrambi gli importi è dovuta l'iva di legge a fatturazione e per le spese tecniche anche il contributo previdenza;
sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla presente decisione.
4. Rigetta la domanda attorea di risarcimento proposta nei confronti di OT per il danno alle doghe di legno costituenti il rivestimento della facciata dell'edificio che prospetta sulla darsena di Pagliari.
5. Accoglie la domanda di rivalsa come proposta da tt. e di TR
e determina la quota di Controparte_3
i predetti soggetti (dott.
e di nella TR Controparte_3 misura del 35% di talchè Dott. e TR CP_3
37 sono tenute, ciascuna, a rifondere a Controparte_3
OT il 35% di quanto essa OT corrisponderà al Condominio attore, in forza della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno per vizi del lastrico ed il 30% delle spese legali (che saranno liquidate unitariamente in favore del e a carico di Parte_1
OT).
6. Rigetta la domanda di rivalsa come proposta da OT nei confronti di Controparte_2
e di per danni da infiltrazioni
[...] Controparte_6 da lastrico solare 7. Accoglie la domanda di manleva proposta dalla dott.
[...]
nei confronti di e per CP_1 TR3
l'effetto condanna a tenere indenne la Dott. CP_5
per quanto essa dott. CP_1 TR corrisponderà a OT a titolo di risarcimento del danno e spese legali in forza della presente sentenza.
8. Accoglie la domanda di manleva proposta da OT SP nei confronti di per Controparte_2 il danno da dissesto del marciapiede e per l'effetto condanna a rifondere a Controparte_2
OT quanto essa OT corrisponderà al Condominio attore a titolo di risarcimento del danno al marciapiede ed il 5% delle spese legali che saranno liquidate unitariamente in favore del Condominio e a carico di OT con la presente sentenza.
9. Rigetta la domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti dell'ing. GL e di Controparte_2
(chiamata quale assicuratrice della TR0 responsabilità civile di . Controparte_2
10. Dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da ing. GL nei confronti della sua assicurazione della responsabilità civile, . TR0
Sulle spese di lite:
38 nel rapporto principale tra il e Parte_1
OT SP compensa le spese di lite per ¼ e condanna OT SP a rifondere al i residui Parte_1
3/4 delle spese di lite che liquida, quota parte, per il procedimento di ATP, in euro 652,5 per spese;
euro 4.000,00 per difesa tecnica ed euro 3.750,00 per compenso oltre accessori di legge;
per il giudizio di merito, in euro 1.264,5 per spese, euro 14.384,25 per rimborso spese assistenza tecnica, euro 16.875,00 per compenso legale, oltre accessori di legge. con riferimento ai rapporti processuali tra OT SP e la dott. e tra e TR CP_25 [...] compensa le spese per 1/3 e condanna Controparte_3 la dott. e a TR Controparte_3 rifondere a OT i residui 2/3, 1/3 ciascuna che liquida, quota parte, a carico di ciascuna, in euro 1.700,00 per compenso della fase di Atp ed euro 7.000,00 per compenso del giudizio di merito, oltre accessori di legge. con riferimento al rapporto processuale tra OT e
[...]
condanna OT a rifondere le spese di lite CP_11
a che liquida, per il procedimento di ATP, in Controparte_6 euro 3.400,00 per compenso oltre accessori di legge;
per il giudizio di merito, in euro 13.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. con riferimento al rapporto processuale tra la dott. CP_1
e : compensa le spese per la metà e
[...] TR3 condanna dovrà a rifondere alla dott. CP_5 CP_1
la residua metà che liquida, quota parte, per il procedimento di
[...]
ATP, in euro 1.900,00 per compenso oltre accessori di legge;
per il giudizio di merito, in euro 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. con riferimento al rapporto processuale tra Controparte_2
e ing. GL condanna
[...] Controparte_2
a rifondere le spese di lite sia all'ing. GL che
[...] alla di lui assicurazione, e, che liquida, in favore CP_26 dell'ing. GL, in euro 3.000,00 per il procedimento di ATP e in euro 7.000,00 per il presente giudizio;
in favore di SA quale
39 assicuratore di ing. GL in euro 7.000,00 per compenso relativo al presente giudizio, oltre accessori di legge. Condanna a rifondere le Controparte_2 spese di lite a SA SP quale suo assicuratore che liquida in euro 3.000,00 per il procedimento di ATP e in euro 7.000,00 per il presente procedimento, oltre accessori di legge. Pone le spese delle CTU (dell'ATP e del giudizio di merito):
• 10% a carico del attore;
Parte_1
• 15% a carico di Controparte_2
• 25% a carico di OT,
• 25% a carico della dott. ; TR
• 25% a carico di Controparte_3
La Spezia, 22/7/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
40