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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 89 dell'anno 2025 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. RAIMONDI ENRICO e dall'Avv. Parte_1
DI LI giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, dall'Avv.DE CP_1
MA NU e dall'Avv. DE TULLIO LUISA, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 488/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il
9/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 488/2024 dell'9 ottobre 2024 il Tribunale di Pescara, in funzione del giudice del lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso depositato in data 2/11/2023, con il quale la sig.ra , funzionaria presso l' , aveva chiesto nei confronti dell' il Parte_1 CP_2 CP_1
riconoscimento in proprio favore dell'indennizzo da inabilità temporanea per 135 giornate e di quella permanente nella misura dell'8%, in ragione dell'infortunio avvenuto il 26 luglio
2022 che le aveva provocato una “gonalgia sx post-traumatica”.
La controversia trae origine dall'episodio accaduto il 26/7/2022, durante il quale la Sig.ra
, impiegata c/o l' di Pescara, nel corso del proprio turno di lavoro, Parte_1 CP_2
mentre si piegava per raccogliere dei fogli che le erano caduti, appoggiandosi alla fotocopiatrice per mantenere l'equilibrio, a causa dello spostamento della stessa non frenata, cadeva a terra battendo il ginocchio sinistro contro il pavimento.
Il Tribunale, all'esito della CTU espletata in primo grado dalla dott.ssa Persona_1
aveva parzialmente accolto il ricorso così disponendo:
“dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto il 26.7.2022 è derivata a Parte_1
una inabilità temporanea assoluta al lavoro per il seguente periodo: dal 27.7.2022
[...]
al 15.8.2022 e dal 31.8.2022 al 22.9.2022; rigetta la domanda nel capo attinente ai postumi per inabilità permanente;
condanna l' a rifondere alla parte attrice le spese del CP_1
giudizio, che liquida in complessivi €500,00; il tutto da distrarsi in favore di: avv.DI
LL Simona;
pone definitivamente ad integrale carico dell' le spese di ctu.” CP_1
Avverso la suindicata sentenza ha tempestivamente proposto appello, con ricorso depositato l'8/4/2025, la sig.ra , ritenendo che il primo giudice abbia recepito Parte_1 acriticamente le valutazioni del CTU, ed evidenziando in particolare due profili di censura alla sentenza impugnata:
- La decisione sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che il periodo di inabilità temporanea, riconosciuto dal 27 luglio al 16 agosto e dal 31 agosto al 22 settembre 2022, non si estendesse anche al periodo tra il 17 agosto e il 30 agosto 2022, poiché in quei giorni la lavoratrice era affetta da Covid, i cui sintomi sarebbero stati prevalenti su quelli legati alla
“gonalgia post-traumatica”ai fini dell'inabilità al lavoro. Il primo giudice avrebbe fatto cattiva applicazione della regola dell'equivalenza causale, contenuta nell'art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore da solo sufficiente a produrre l'evento. Non si comprenderebbe come l'inabilità derivante dall'infortunio possa sospendersi per un periodo limitato di tempo per poi cominciare a decorrere nuovamente al termine di un diverso stato morboso.
- Sarebbe errata anche la valutazione circa l'inesistenza del danno biologico permanente e dei postumi permanenti invalidanti, che sarebbero invece dimostrati dagli esami diagnostici allegati in atti, nello specifico le RMN del ginocchio effettuate nelle date del 14/10/2022, del
4/2/2023 e in ultimo le RMN della caviglia il 3 gennaio 2025 ginocchio l'11 gennaio 2025, successive alla pubblicazione della sentenza e considerate dall'appellante rilevanti ai fini della decisione.
Pertanto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) in via istruttoria: a. ammettere la produzione dei documenti offerti in comunicazione con il presente atto;
b. disporre C.T.U. medico legale per la determinazione del periodo di inabilità temporanea assoluta e per la quantificazione del danno biologico;
b) nel merito e in riforma della sentenza impugnata: a. dichiarare che il periodo di inabilità temporanea assoluta è compreso tra la data dell'infortunio fino a quello antecedente al giorno di ripresa dell'attività lavorativa, o quell'altro che sarà ritenuto di giustizia a seguito di C.T.U.;
b. dichiarare che a causa dell'infortunio sul lavoro occorso l'appellante ha subito un danno biologico dell'8%, o di misura, inferiore o superiore, che sarà stabilità a seguito di C.T.U.; c. condannare, di conseguenza, l' all'indennizzo del periodo di inabilità temporanea CP_1 assoluta, così come stabilito a seguito di C.T.U., oltre che all'indennizzo in capitale del danno biologico, se superiore al 6% e nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Si è costituito nel corso del presente giudizio, con memoria depositata il 12/11/2025 l'
[...]
, contestando ex adverso quanto Controparte_3 dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo.
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Quanto al primo motivo, si osserva che è circostanza pacifica che nel periodo compreso tra il
17 agosto e il 30 agosto 2022 la lavoratrice è stata assente dal lavoro dal 16.08 al 22.08.2022 per “Faringite acuta febbrile in paziente Covid positiva” e dal 23.08 al 30.08.2022 per
“Rinofaringite ed artralgie in paziente Covid-19 positiva”, ed è stata in malattia con riferimento a tale patologia come risulta dalla documentazione in atti (certificati di malattia del dott. In disparte, dunque, la prevalenza dei sintomi dell'una o dell'altra Per_2
patologia, deve essere fatta applicazione del principio per cui l'indennità temporanea per i dipendenti di amministrazione pubbliche non è dovuta nel caso in cui il lavoratore sia collocato in malattia.
Difatti, in materia di cumulo fra indennità temporanea a seguito di infortunio sul lavoro e indennità per malattia rileva il disposto dell'art. 127, 2° comma del DPR 1124/65, secondo cui“per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l per l'assicurazione Controparte_3 contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”.
L'art. 2 del D.M. 10.10.1985 del Ministero del lavoro (Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall ) in base al quale “le amministrazioni rimborsano annualmente all , su CP_1 CP_1 presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle prestazioni CP_3 assicurative erogate a norma dell'art. 66, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni”.
In considerazione delle norme citate, la Suprema Corte ha affermato che “Da ciò si evince che l'erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell è CP_1 esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro.” (v. Cass. n. 11737/2016). A tale situazione è comparabile quella dei dipendenti
, per i quali è previsto che in caso di infortuni sul lavoro il datore di lavoro corrisponda CP_2
l'intera retribuzione comprensiva degli elementi accessori (art. 39 CCNL 18 febbraio CP_2
2018 per il personale del comparto funzioni centrali).
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Sulla base della documentazione in atti la CTU ha escluso che la lesione del legamento crociato e la lussazione della caviglia sinistra fossero da ricondursi all'infortunio sul lavoro del 26 luglio 2022. Dagli esami strumentali effettuati a breve distanza dall'infortunio (la radiografia del ginocchio sinistro effettuata il 26 luglio 2022 e la RMN del 7 settembre 2022) e dal referto della visita ortopedica del 31 agosto non emergeva la presenza di lesioni articolari acute, ma solo alterazioni degenerative preesistenti (meniscopatia, condropatia e artrosi tricompartimentale). La CTU ha esaustivamente risposto alle osservazioni della lavoratrice all'elaborato peritale, evidenziando che dagli atti di causa non emergeva – in conseguenza dell'infortunio – una dinamica distorsiva, la quale attiene alle modalità del trauma e non può essere accertata dagli esami strumentali.
La lesione del ligamento crociato anteriore veniva diagnosticata strumentalmente solo il 14 ottobre, a distanza di 80 giorni dall'infortunio, ed il CTU ha ragionevolmente escluso la sua riconducibilità causale al semplice trauma contusivo del 26 luglio 2022, con il quale non risultava compatibile, né qualitativamente né quantitativamente.
. Parimenti non può essere riscontrato alcun nesso causale con il trauma alla caviglia accertato mediante RMN della caviglia solo il 3 gennaio 2025
L'elaborato peritale appare nel suo complesso congruamente motivato, con condivisibili argomentazioni medico-legali, e l'appellante non ha apportato alcun elemento idoneo a scalfire il ragionamento logico ed il rigore motivazionale del consulente d'ufficio.
Non ritiene, quindi, la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalla valutazione del
CTU, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve di conseguenza essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
PQM
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e
CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025. La Consigliera est.
Dott.ssa Emanuela Vitello
Il Presidente
Dr. Fabrizio Riga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 89 dell'anno 2025 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. RAIMONDI ENRICO e dall'Avv. Parte_1
DI LI giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, dall'Avv.DE CP_1
MA NU e dall'Avv. DE TULLIO LUISA, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 488/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il
9/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 488/2024 dell'9 ottobre 2024 il Tribunale di Pescara, in funzione del giudice del lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso depositato in data 2/11/2023, con il quale la sig.ra , funzionaria presso l' , aveva chiesto nei confronti dell' il Parte_1 CP_2 CP_1
riconoscimento in proprio favore dell'indennizzo da inabilità temporanea per 135 giornate e di quella permanente nella misura dell'8%, in ragione dell'infortunio avvenuto il 26 luglio
2022 che le aveva provocato una “gonalgia sx post-traumatica”.
La controversia trae origine dall'episodio accaduto il 26/7/2022, durante il quale la Sig.ra
, impiegata c/o l' di Pescara, nel corso del proprio turno di lavoro, Parte_1 CP_2
mentre si piegava per raccogliere dei fogli che le erano caduti, appoggiandosi alla fotocopiatrice per mantenere l'equilibrio, a causa dello spostamento della stessa non frenata, cadeva a terra battendo il ginocchio sinistro contro il pavimento.
Il Tribunale, all'esito della CTU espletata in primo grado dalla dott.ssa Persona_1
aveva parzialmente accolto il ricorso così disponendo:
“dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto il 26.7.2022 è derivata a Parte_1
una inabilità temporanea assoluta al lavoro per il seguente periodo: dal 27.7.2022
[...]
al 15.8.2022 e dal 31.8.2022 al 22.9.2022; rigetta la domanda nel capo attinente ai postumi per inabilità permanente;
condanna l' a rifondere alla parte attrice le spese del CP_1
giudizio, che liquida in complessivi €500,00; il tutto da distrarsi in favore di: avv.DI
LL Simona;
pone definitivamente ad integrale carico dell' le spese di ctu.” CP_1
Avverso la suindicata sentenza ha tempestivamente proposto appello, con ricorso depositato l'8/4/2025, la sig.ra , ritenendo che il primo giudice abbia recepito Parte_1 acriticamente le valutazioni del CTU, ed evidenziando in particolare due profili di censura alla sentenza impugnata:
- La decisione sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che il periodo di inabilità temporanea, riconosciuto dal 27 luglio al 16 agosto e dal 31 agosto al 22 settembre 2022, non si estendesse anche al periodo tra il 17 agosto e il 30 agosto 2022, poiché in quei giorni la lavoratrice era affetta da Covid, i cui sintomi sarebbero stati prevalenti su quelli legati alla
“gonalgia post-traumatica”ai fini dell'inabilità al lavoro. Il primo giudice avrebbe fatto cattiva applicazione della regola dell'equivalenza causale, contenuta nell'art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore da solo sufficiente a produrre l'evento. Non si comprenderebbe come l'inabilità derivante dall'infortunio possa sospendersi per un periodo limitato di tempo per poi cominciare a decorrere nuovamente al termine di un diverso stato morboso.
- Sarebbe errata anche la valutazione circa l'inesistenza del danno biologico permanente e dei postumi permanenti invalidanti, che sarebbero invece dimostrati dagli esami diagnostici allegati in atti, nello specifico le RMN del ginocchio effettuate nelle date del 14/10/2022, del
4/2/2023 e in ultimo le RMN della caviglia il 3 gennaio 2025 ginocchio l'11 gennaio 2025, successive alla pubblicazione della sentenza e considerate dall'appellante rilevanti ai fini della decisione.
Pertanto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) in via istruttoria: a. ammettere la produzione dei documenti offerti in comunicazione con il presente atto;
b. disporre C.T.U. medico legale per la determinazione del periodo di inabilità temporanea assoluta e per la quantificazione del danno biologico;
b) nel merito e in riforma della sentenza impugnata: a. dichiarare che il periodo di inabilità temporanea assoluta è compreso tra la data dell'infortunio fino a quello antecedente al giorno di ripresa dell'attività lavorativa, o quell'altro che sarà ritenuto di giustizia a seguito di C.T.U.;
b. dichiarare che a causa dell'infortunio sul lavoro occorso l'appellante ha subito un danno biologico dell'8%, o di misura, inferiore o superiore, che sarà stabilità a seguito di C.T.U.; c. condannare, di conseguenza, l' all'indennizzo del periodo di inabilità temporanea CP_1 assoluta, così come stabilito a seguito di C.T.U., oltre che all'indennizzo in capitale del danno biologico, se superiore al 6% e nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Si è costituito nel corso del presente giudizio, con memoria depositata il 12/11/2025 l'
[...]
, contestando ex adverso quanto Controparte_3 dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo.
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Quanto al primo motivo, si osserva che è circostanza pacifica che nel periodo compreso tra il
17 agosto e il 30 agosto 2022 la lavoratrice è stata assente dal lavoro dal 16.08 al 22.08.2022 per “Faringite acuta febbrile in paziente Covid positiva” e dal 23.08 al 30.08.2022 per
“Rinofaringite ed artralgie in paziente Covid-19 positiva”, ed è stata in malattia con riferimento a tale patologia come risulta dalla documentazione in atti (certificati di malattia del dott. In disparte, dunque, la prevalenza dei sintomi dell'una o dell'altra Per_2
patologia, deve essere fatta applicazione del principio per cui l'indennità temporanea per i dipendenti di amministrazione pubbliche non è dovuta nel caso in cui il lavoratore sia collocato in malattia.
Difatti, in materia di cumulo fra indennità temporanea a seguito di infortunio sul lavoro e indennità per malattia rileva il disposto dell'art. 127, 2° comma del DPR 1124/65, secondo cui“per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l per l'assicurazione Controparte_3 contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”.
L'art. 2 del D.M. 10.10.1985 del Ministero del lavoro (Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall ) in base al quale “le amministrazioni rimborsano annualmente all , su CP_1 CP_1 presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle prestazioni CP_3 assicurative erogate a norma dell'art. 66, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni”.
In considerazione delle norme citate, la Suprema Corte ha affermato che “Da ciò si evince che l'erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell è CP_1 esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro.” (v. Cass. n. 11737/2016). A tale situazione è comparabile quella dei dipendenti
, per i quali è previsto che in caso di infortuni sul lavoro il datore di lavoro corrisponda CP_2
l'intera retribuzione comprensiva degli elementi accessori (art. 39 CCNL 18 febbraio CP_2
2018 per il personale del comparto funzioni centrali).
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Sulla base della documentazione in atti la CTU ha escluso che la lesione del legamento crociato e la lussazione della caviglia sinistra fossero da ricondursi all'infortunio sul lavoro del 26 luglio 2022. Dagli esami strumentali effettuati a breve distanza dall'infortunio (la radiografia del ginocchio sinistro effettuata il 26 luglio 2022 e la RMN del 7 settembre 2022) e dal referto della visita ortopedica del 31 agosto non emergeva la presenza di lesioni articolari acute, ma solo alterazioni degenerative preesistenti (meniscopatia, condropatia e artrosi tricompartimentale). La CTU ha esaustivamente risposto alle osservazioni della lavoratrice all'elaborato peritale, evidenziando che dagli atti di causa non emergeva – in conseguenza dell'infortunio – una dinamica distorsiva, la quale attiene alle modalità del trauma e non può essere accertata dagli esami strumentali.
La lesione del ligamento crociato anteriore veniva diagnosticata strumentalmente solo il 14 ottobre, a distanza di 80 giorni dall'infortunio, ed il CTU ha ragionevolmente escluso la sua riconducibilità causale al semplice trauma contusivo del 26 luglio 2022, con il quale non risultava compatibile, né qualitativamente né quantitativamente.
. Parimenti non può essere riscontrato alcun nesso causale con il trauma alla caviglia accertato mediante RMN della caviglia solo il 3 gennaio 2025
L'elaborato peritale appare nel suo complesso congruamente motivato, con condivisibili argomentazioni medico-legali, e l'appellante non ha apportato alcun elemento idoneo a scalfire il ragionamento logico ed il rigore motivazionale del consulente d'ufficio.
Non ritiene, quindi, la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalla valutazione del
CTU, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve di conseguenza essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
PQM
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e
CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025. La Consigliera est.
Dott.ssa Emanuela Vitello
Il Presidente
Dr. Fabrizio Riga