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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2024, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1415/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MANGIAROTTI ROBERTA e dall'Avv. MORETTI STEFANIA;
e da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MANGIAROTTI ROBERTA e dall'Avv. MORETTI STEFANIA;
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/05/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite in data
14.04.2021 all'esito del procedimento di divorzio R.G. n. 2502/2020 con sentenza n. 304/2021 del
Tribunale di Lodi pubblicata in data 28.05.2021, e modificate con Decreto del Tribunale di Lodi in data
27.01.2023, alle seguenti condizioni: Per
1) i figli minori d verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per
2) la collocazione prevalente di d sarà presso il padre;
Per_1
3) i diritti di visita saranno regolamentati nel seguente modo:
• la madre potrà vedere e tenere con sé i ragazzi a week-end alternati dalle ore 12.00 del sabato, sino al lunedì mattina oltre che infrasettimanalmente, previo accordo con i ragazzi stessi, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi;
• per le vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli tre settimane di villeggiatura, anche non consecutive, da accordare entro fine maggio di ciascun anno;
• per le vacanze invernali: ciascun genitore potrà trascorrere una settimana di villeggiatura con i figli, da accordarsi tra i genitori con almeno un mese di anticipo;
Per
• ed trascorreranno ad anni alterni presso l'uno e l'altro genitore i periodi dal 23.12. al Per_1
pagina 1 di 3 30.12. e dal 31.12. al 07.01. Si applicherà il criterio dell'alternanza anche per Pasqua, Pasquetta e ogni altra festività; Per
• Se lo desiderano, ed trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con Per_1
l'uno o l'altro dei genitori, mentre i genitori se lo desiderano potranno trascorrere con i figli il giorno del loro compleanno ogni anno;
• I predetti diritti di visita potranno essere modificati e/o integrati previo accordo tra i genitori;
4) le questioni economiche, dal corrente mese di aprile 2024, saranno regolamentate nel seguente modo:
• i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli, ciascuno nei tempi di permanenza presso sé ed in base alla proprie spettanze, senza la corresponsione di alcun assegno dall'uno all'altro genitore;
• i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno Per necessarie per ed , come da protocollo in uso presso la Corte D'Appello di Milano. Nel Per_1 caso in cui uno dei due genitori dovesse anticipare integralmente una spesa straordinaria avrà diritto al rimborso della stessa da parte dell'altro genitore, nella misura del 50%, previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa, entro 15 giorni dalla relativa richiesta;
• l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre per il solo anno 2024.
• A far data dall'anno 2025 l'assegno unico verrà percepito – come per legge – al 50% da ciascun genitore;
• i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto non richiedono somme a titolo di mantenimento personale;
5) le parti si danno reciprocamente atto di avere definito i pendenti rapporti economici e di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, a parte gli impegni quivi sottoscritti;
6) le parti si danno reciproco assenzo al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche con l'iscrizione dei figli minori.
7) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 304/2021 pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 28.05.2021 e modificata con Decreto del Tribunale di Lodi in data 27.01.2023:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 26/06/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1415/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MANGIAROTTI ROBERTA e dall'Avv. MORETTI STEFANIA;
e da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MANGIAROTTI ROBERTA e dall'Avv. MORETTI STEFANIA;
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/05/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite in data
14.04.2021 all'esito del procedimento di divorzio R.G. n. 2502/2020 con sentenza n. 304/2021 del
Tribunale di Lodi pubblicata in data 28.05.2021, e modificate con Decreto del Tribunale di Lodi in data
27.01.2023, alle seguenti condizioni: Per
1) i figli minori d verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per
2) la collocazione prevalente di d sarà presso il padre;
Per_1
3) i diritti di visita saranno regolamentati nel seguente modo:
• la madre potrà vedere e tenere con sé i ragazzi a week-end alternati dalle ore 12.00 del sabato, sino al lunedì mattina oltre che infrasettimanalmente, previo accordo con i ragazzi stessi, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi;
• per le vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli tre settimane di villeggiatura, anche non consecutive, da accordare entro fine maggio di ciascun anno;
• per le vacanze invernali: ciascun genitore potrà trascorrere una settimana di villeggiatura con i figli, da accordarsi tra i genitori con almeno un mese di anticipo;
Per
• ed trascorreranno ad anni alterni presso l'uno e l'altro genitore i periodi dal 23.12. al Per_1
pagina 1 di 3 30.12. e dal 31.12. al 07.01. Si applicherà il criterio dell'alternanza anche per Pasqua, Pasquetta e ogni altra festività; Per
• Se lo desiderano, ed trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con Per_1
l'uno o l'altro dei genitori, mentre i genitori se lo desiderano potranno trascorrere con i figli il giorno del loro compleanno ogni anno;
• I predetti diritti di visita potranno essere modificati e/o integrati previo accordo tra i genitori;
4) le questioni economiche, dal corrente mese di aprile 2024, saranno regolamentate nel seguente modo:
• i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli, ciascuno nei tempi di permanenza presso sé ed in base alla proprie spettanze, senza la corresponsione di alcun assegno dall'uno all'altro genitore;
• i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno Per necessarie per ed , come da protocollo in uso presso la Corte D'Appello di Milano. Nel Per_1 caso in cui uno dei due genitori dovesse anticipare integralmente una spesa straordinaria avrà diritto al rimborso della stessa da parte dell'altro genitore, nella misura del 50%, previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa, entro 15 giorni dalla relativa richiesta;
• l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre per il solo anno 2024.
• A far data dall'anno 2025 l'assegno unico verrà percepito – come per legge – al 50% da ciascun genitore;
• i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto non richiedono somme a titolo di mantenimento personale;
5) le parti si danno reciprocamente atto di avere definito i pendenti rapporti economici e di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, a parte gli impegni quivi sottoscritti;
6) le parti si danno reciproco assenzo al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche con l'iscrizione dei figli minori.
7) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 304/2021 pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 28.05.2021 e modificata con Decreto del Tribunale di Lodi in data 27.01.2023:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 26/06/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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