Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 6563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6563 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06563/2025REG.PROV.COLL.
N. 06539/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6539 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio;
nei confronti
I signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Edoardo Giardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento della graduatoria di merito dei Colonnelli del ruolo normale in spe inclusi nell'aliquota di valutazione per l'anno 2014, in particolare, della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Brigata in s.p.e. per l’anno 2014, del giudizio e della scheda di valutazione emessi dalla Commissione Superiore di Avanzamento e del punteggio attribuito al ricorrente di 28,32.
2. L’appellante, colonnello della Giardia di Finanza, aveva partecipato alla valutazione per la promozione a generale di brigata per l’anno 2014 senza essere iscritto nel quadro di avanzamento; dopo aver letto la documentazione afferente ai colleghi che avevano partecipato alla medesima valutazione, aveva formulato delle censure sull’operato della Commissione superiore di avanzamento.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, perché ha ritenuto non ravvisabile l’eccesso di potere né in senso assoluto né in senso relativo poiché non vi era stata ictu oculi un’evidente svalutazione dell’appellante né la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo motivo contesta il mancato riconoscimento dell’esistenza di un vizio di eccesso di potere in senso assoluto poiché viene fatta un’erronea applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati in tema.
Il vizio si configura quando sussista un livello macroscopicamente eccezionale dei precedenti di carriera dell’Ufficiale esaminato, tale da evidenziare, ictu oculi , l’assoluta inadeguatezza del punteggio assegnato.
L’appellante rispetto a tutti i promossi è quello che ha raggiunto la massima qualifica per primo e l’ha avuta fino alla valutazione complessivamente per il 61% della sua carriera, mentre i colleghi promossi hanno conseguito tale qualifica per un periodo più limitato.
4.2. Il secondo motivo lamenta l’evidente ingiusta ed illegittima svalutazione subita dall’appellante, dall’altro, l’altrettanta evidente sopravvalutazione dei controinteressati collocati in posizione utile.
Per dimostrare tale tesi evidenzia una comparazione singolarmente con ognuno dei colleghi promossi.
5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. E’ necessario premettere che il Collegio condivide i principi di carattere generale ormai consolidati nella giurisprudenza a proposito del controllo sulle valutazioni espresse dalla Commissioni di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, che il T.a.r. ha premesso prima di entrare nel merito della vicenda portata alla sua attenzione. Ritiene pertanto sufficiente questo richiamo senza necessità di doverli nuovamente illustrarli anche nel giudizio di appello anche perché lo stesso appellante non contesta che la ricostruzione operata dal primo giudice sia erronea in diritto limitandosi a contestarne l ‘applicazione fatta nei confronti del colonnello -OMISSIS-.
6.2. Nell’illustrare la censura relativa al mancato riconoscimento del vizio di eccesso di potere in senso assoluto da parte del T.a.r. l’appellante sottolinea come il livello macroscopicamente eccezionale dei precedenti di carriera dell’Ufficiale esaminato che la giurisprudenza richiede per ritenere sussistente il vizio non può significare che il valutando debba aver ottenuto valutazioni apicali in tutto l’arco della carriera.
L’argomentazione può essere accolta in astratto poiché un’eccezionalità che dovesse presentare questo requisito sarebbe praticamente introvabile perché nessun ufficiale ottiene una valutazione caratteristica con valutazione sempre apicale soprattutto nella fase iniziale della carriera.
Ma da questa premessa non si può dedurre che l’aver conseguito l’appellante per un periodo più ampio rispetto ai colleghi iscritti nel quadro di avanzamento a generale di brigata per il 2015, la qualifica di ECCELLENTE con giudizio apicale, costituisca quell’elemento eccezionale non considerato così da integrare la censura prospettata.
Quando un ufficiale consegue la qualifica di eccellente le ulteriori gradazioni che la prassi valutativa ha utilizzato esprimono sfumature che non si prestano necessariamente ad una gradazione interna anche perché non è sicuro che tutti i superiori che hanno proceduto alla valutazione degli ufficiali ricompresi nell’aliquota di avanzamento nel corso della loro carriera, utilizzino lo stesso metro di misura. Per cui non può essere un calcolo aritmetico delle sottoclassificazioni della voce di ECCELLENTE presente nella documentazione caratteristica a dimostrare la mancata valutazione delle doti straordinarie dell’appellante rispetto ai controinteressati.
6.3. Nell’affrontare la seconda censura alla sentenza impugnata e cioè non aver individuato nella valutazione della Commissione Superiore di avanzamento il vizio di un eccesso di potere in senso relativo comparando l’appellante con alcuni dei controinteressati iscritti nel quadro di avanzamento, è necessario premettere che in tema di avanzamento al grado superiore non si è in presenza di uno scrutinio per merito comparativo, bensì di tanti autonomi giudizi quanti sono gli ufficiali interessati alla progressione di grado.
Da ciò si desume che il confronto a coppie cioè la scelta argomentativa dell’appellante per dimostrare l’illegittimità che sarebbe stata operata a suo danno, può essere ammessa solo se utilizzata per evidenziare l’irragionevolezza della valutazione operata dalla Commissione, ma non può essere ammessa per stabilire una sorta di confronto con i singoli controinteressati per dimostrare che almeno uno di loro aveva meno titoli rispetto all’appellante (Cons. Stato, sez. II, 29 marzo 2023, n. 3227; 27 settembre 2024 n.7832/2024).
Per questa ragione non si può entrare nelle molte specifiche censure sui singoli aspetti della carriera dei controinteressati per dimostrare il miglior profilo di carriera dell’appellante.
A tal proposito se si esaminano i mesi nei quali i singoli esaminandi hanno conseguito la qualifica apicale prescindendo dalle aggettivazioni emerge che i controinteressati su cui si sofferma l’esame dell’appellante vantano un periodo superiore a lui e la circostanza che alcuni sono più anziani e quindi hanno avuto uno sviluppo di carriera più lungo non è di per sé rilevante,
La giurisprudenza ritiene che la maggiore anzianità, oltre a parametro suppletivo utile a indirizzare la selezione tra candidati accomunati da qualità complessive equivalenti, va tenuta presente come maggiore esperienza per cui non è necessario fare una sorta di riduzione per parificare il parametro con i colleghi più giovani.
Peraltro se si esamina il dato del gen. D’IO pari a 299 mesi rispetto ai 253 dell’appellante, laddove di togliessero 48 mesi pari alla differenza di anzianità tra i due ufficiali si scenderebbe a 251 mesi cioè un dato equivalente a quello del col. -OMISSIS-.
Ad analoghi risultati si giunge, come abbiamo già visto esaminando il primo motivo, se si considera la qualifica finale di “eccellente” in abbinamento a note di “elogio” o “apprezzamento”.
Per quello che riguarda le ricompense morali l’appellante ne ha conseguite alcune in più di qualche concorrente meno di altri e comunque la Commissione Superiore di Avanzamento ha stabilito che gli encomi e gli elogi saranno valutati sia in relazione alla gerarchia di valore fra gli stessi sia in base alla particolare rilevanza del comportamento premiato, alla luce della motivazione, sia, infine, avuto riguardo alla loro distribuzione nell’arco della carriera. Inoltre anche per il periodo di servizio svolto presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza era possibile dimostrare di essere stati destinatari di ricompense di ordine morale per servizi resi al di fuori del contesto istituzionale.
Anche gli incarichi di comando dell’appellante non presentano nessuna qualità particolare che si distingue dal percorso di carriera dei controinteressati.
Il servizio svolto all’estero per due mesi deve essere valutato secondo la normativa richiamata anche nelle memorie delle parti ma non può avere un valore superiore al titolo che si acquisisce all’esito del Corso Superiore di Polizia Tributaria che è notoriamente titolo preferenziale rispetto agli altri ivi compreso quello acquisito presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia conseguito dall’appellante.
In conclusione dall’esame dei vari elementi che incidono sulla valutazione effettuata dalla Commissione Superiore di Avanzamento non si rilevano quegli elementi che inducono a ritenere il giudizio espresso inficiato da irrazionalità, evidente disparità di trattamento o dall’omesso esame di aspetti fondamentali che avrebbero potuto condurre ad un diverso esito.
7. Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, si ravvisano i presupposti
per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.