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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6451 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 2591/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte opposta ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 26.6.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2591 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore; Pt_1
(C.F. );
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi in qualità di soci C.F._2 amministratori, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Collalti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ferentino (Fr), alla via Valeria n. 53 , giusta procura in atti
OPPONENTI
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Viggiano e Federica Vianello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, al viale Gramsci n. 18, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28.1.2025, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nonché e , Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 6606/2024, depositato in data 18.12.2024 e regolarmente notificato in data 19/20.12.2024 e
3.1.2025, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma complessiva di € 26.131,86, oltre interessi e spese delle procedura monitoria, in favore della Controparte_1
Tale somma è il risultato di due diverse operazioni e può essere così suddivisa: € 7.076,31, inerenti ad un credito originariamente vantato dal a titolo di corrispettivo derivante dalla fornitura di Controparte_1 merce, ed € 19.055,55, relativi ad un diverso credito assunto dall'opposta (cessionaria), in epoca successiva ed a seguito della cessione da parte della Stader s.r.l. (cedente), anche questo a titolo di corrispettivo derivante dall'acquisto di materiale edilizio.
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 3 In particolare gli opponenti eccepivano la nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di sostenendo che il Parte_1
predetto non avrebbe mai ricevuto il decreto ingiuntivo, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Disconoscevano le sottoscrizioni apposte sui documenti n. 5 e n. 6
(allegati all'atto introduttivo del presente giudizio) chiedendo l'attivazione del procedimento di verificazione previsto dagli artt. 214
e ss. c.p.c. e l'espletamento di una CTU grafologica.
Deducevano infine l'invalidità e inopponibilità della cessione del credito da parte della società Stader s.r.l. a rilevando CP_1
l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 1264 c.c., tra cui una data certa, la notifica o l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto, e chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sostenendo che l'opposizione non fosse assistita da prova scritta e che le doglianze fossero pretestuose e dilatorie.
4. In prima udienza (29.5.2025), dopo aver rigettato l'eccezione di incompatibilità (con relativa richiesta di astensione) tra il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e quello della opposizione avverso lo stesso (sollevata dall'opponente con istanza del 27.5.2025), veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviato il giudizio direttamente per le conclusioni, con la seguente motivazione:
“In ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione: ritenuta l'opposizione manifestamente infondata in quanto:
• la notifica del d.i. a è stata da lui stesso ritirata Parte_1 all'ufficio postale il 3.1.2025 (doc. 2 prod. parte opposta); peraltro, seppure non fosse stato notificato non si sarebbe verificata alcuna nullità, non potendo banalmente l'opposta agire poi eventualmente in sede esecutiva nei suoi confronti. In ogni caso si è Parte_1
costituito regolarmente, con relativo raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 4 • il disconoscimento, così come formulato (“Gli opponenti, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., disconoscono formalmente ed espressamente
l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti nel procedimento monitorio (DOC. 5 e DOC. 6 )”), è inammissibile per evidente genericità (già Cass. n. 7775/14), non essendo indicato quali sottoscrizioni sono contestate e se le medesime riportano la sottoscrizione del l.r.p.t.;
• la fornitura non è stata neppure genericamente contestata, e le relative fatture sono state registrate nei libri contabili della cedente
(doc. 7 prod. parte opposta);
• la cessione del credito, tra privati, non richiede alcuna forma solenne
e ben può essere notificata direttamente con il d.i. (già Cass. n.
1770/2014), oltre a non dover essere accettata, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 6606/2024.
In ordine alle istanze istruttorie:
• dichiara inammissibile l'istanza di verificazione avanzata dalle parti opponenti in quanto, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., dovrebbe essere la parte che vuole avvalersi della scrittura disconosciuta a formulare la relativa istanza;
• dichiara superflue le istanze istruttorie avanzate dall'opposta.
- dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 6606/2024;
- ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia all'udienza del
26.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con termine per note fino al 12.6.2025”.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
6.1. Si è già detto che l'eccezione di incompatibilità tra il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e quello del giudizio di opposizione è infondata.
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 5 È noto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non dà luogo ad un nuovo ed autonomo processo, ma costituisce la naturale prosecuzione del procedimento monitorio nelle forme del giudizio ordinario di cognizione. La sua funzione non è impugnatoria, bensì trasformativa, determinando il passaggio da una fase a cognizione sommaria ad una a cognizione piena, senza alcuna interruzione o mutamento della struttura processuale.
Tale ricostruzione è pienamente confermata dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, la quale ha costantemente affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce una nuova controversia, ma rappresenta la prosecuzione del procedimento monitorio originario (cfr. Cass. S.U. 7 luglio 1993, n. 7448; Cass. 30 luglio 2008, n. 20604; Cass. 9 settembre 2010, n. 19246; Cass. 10 luglio
2015, n. 14475; Cass. 18 settembre 2020, n. 1959; Cass. S.U. 18 gennaio 2022, n. 927).
A ulteriore conferma, si richiama quanto previsto dalle vigenti Tabelle organizzative del Tribunale di Napoli, le quali espressamente dispongono che “le opposizioni a decreto ingiuntivo sono assegnate allo stesso giudice che ha pronunciato il decreto opposto”, coerentemente con la natura unitaria del procedimento.
6.2. Pretestuosa e radicalmente infondata è l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
trattandosi di notifica perfezionatasi il 3.1.2025.
All'uopo, parte opposta, ha prodotto (in allegato alla comparsa di costituzione e risposta) la documentazione postale attestante che la raccomandata contenente il d.i. è stata ritirata personalmente da Pt_1
in data 3 gennaio 2025 (doc. 2 prod. parte opposta).
[...]
Sulla base di tale documento, la notifica è da ritenersi regolarmente perfezionata, con effetto giuridico pienamente valido e opponibile al destinatario.
Inoltre, come già accennato da questo Tribunale in prima udienza, anche a voler ritenere inesistente o invalida la notifica, la costituzione in giudizio del convenuto ne determina comunque il raggiungimento n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 6 dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Secondo tale disposizione, infatti, la nullità di un atto non può essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo nel processo.
Di conseguenza, se pure vi fossero vizi meramente formali, la tempestiva costituzione di nel giudizio di opposizione Parte_1 sarebbe stata sufficiente a sanare l'eventuale difetto di notifica, rendendo l'eccezione priva di rilevanza processuale.
6.3. Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti n. 5 e n. 6 (allegati all'atto di opposizione) è oltremodo generico, non essendo specificato l'autore contestato, né, in altre parole, la persona la cui firma si intende disconoscere: non è chiaro, infatti, se si vuole contestare la riconducibilità della sottoscrizione ad uno dei se al l.r.p.t.; carente è anche il motivo del disconoscimento: Pt_1
l'opponente non specifica se intende dolersi di una sottoscrizione mai avvenuta o se di una firma che, sia pure materialmente apposta, sarebbe riconducibile a persona diversa dal titolare.
Ciò basta per ritenere il disconoscimento de quo inammissibile, poiché sono da ritenersi assenti i requisiti di chiarezza, specificità e determinatezza, richiesti dal dato normativo degli artt. 214-215 c.p.c..
Se, viceversa, parte opponente voleva contestare che la sottoscrizione fosse stata apposta da un dipendente, la relativa circostanza doveva essere oggetto di apposita richiesta istruttoria (come la prova per testi), non articolata.
Per completezza, come peraltro già accennato, non vi è dubbio nel ribadire che colui che intende disconoscere la scrittura non è legittimato a chiedere che ne venga disposta la verificazione e, addirittura,
l'espletamento di una consulenza tecnica grafologica. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la verificazione può essere attivata unicamente dalla parte che ha prodotto il documento e che intende avvalersene in giudizio: “a mente dell'art. 216 c.p.c. solo la parte a cui è opposto il disconoscimento e che intende avvalersi come mezzo di prova della scrittura privata
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 7 disconosciuta è onerata dalla proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura stessa” (Cass. S.U. n. 3086/2022).
Orbene, già si è detto che il disconoscimento è generico e, come tale, tamquam non esset.
In secondo luogo ben possono essere valorizzate le fatture con l'estratto autentico notarile (doc. 7 prod. parte opposta, già depositato in sede monitoria), ex art. 2710 c.c., e l'assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione circa l'avvenuta consegna della merce, il cui corrispettivo
è ingiunto all'opponente.
6.4. Sulla validità e opponibilità della cessione del credito da Stader
s.r.l., va evidenziato che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la cessione del credito è opponibile al debitore ceduto tutte le volte in cui questi sia stato posto nella condizione di conoscerla. L'art. 1264 c.c., infatti, non impone requisiti di forma particolarmente rigorosi per la notifica della cessione, richiedendo unicamente che il debitore ne riceva comunicazione in modo chiaro ed efficace.
In questo senso, la Corte di Cassazione (Cass. civ., III sez., sent. n.
1770/2014) ha espressamente ammesso che la cessione possa essere validamente notificata anche mediante la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo.
7. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i..
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi (scaglione: da 26.001,00 fino ad €
52.000,00), stante la non particolare complessità della vicenda ed il superamento del valore della controversia rispetto allo scaglione precedente.
7. Parte opponente va anche condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 comma 3 (e 4) c.p.c..
Invero, il comportamento processuale tenuto dagli opponenti si è contraddistinto per una resistenza palesemente dilatoria e connotata da trascuratezza nella proposizione delle eccezioni sollevate, ed in quanto n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 8 tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr.
Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
L'intento dilatorio si palesa innanzitutto con l'avanzata istanza di incompatibilità del 27.5.2025, già rigettata in prima udienza, totalmente priva di basi giuridiche e palesemente contraria a consolidati principi normativi e giurisprudenziali.
Quanto all'atto di opposizione, per quanto sopra visto, è palesemente infondato e meramente elusivo delle tempistiche del procedimento monitorio.
Invero, tutte le eccezioni ivi dedotte si sono rivelate manifestamente prive di pregio, a partire dall'eccezione di nullità del decreto per asserita mancata notifica al affermazione agevolmente smentita da Pt_1
documentazione postale in atti, per essersi la notificazione perfezionata con ritiro personale del destinatario.
Inconsistenti sono anche le eccezioni di disconoscimento delle sottoscrizioni e di contestazione della validità della cessione del credito: la prima generica e pretestuosa;
la seconda del tutto avulsa dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, tra imprenditori, la cessione può essere notificata anche mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, non necessitando di accettazione del debitore.
A ciò aggiungasi il mancato deposito di memorie ex art. 171-ter c.p.c., di note conclusive e di note sostitutive dell'udienza odierna, ex art. 127- ter c.p.c. da parte dei debitori;
tale comportamento rende evidente come l'opposizione sia stata proposta esclusivamente per fini dilatori.
Alla luce di ciò, ricorrendo i presupposti dell'art. 96, commi 3 c.p.c., si ritiene equo e giuridicamente corretto disporre d'ufficio la condanna della parte opponente al pagamento in favore dell'opposta di una somma equitativamente determinata, a titolo di sanzione per responsabilità aggravata, oltre a quella già liquidata a titolo di spese processuali.
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 9 limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (con riferimento al solo giudizio di opposizione).
7.1. Ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. condanna quindi anche le parti opponenti al versamento in favore della Cassa delle Ammende di importo pari alla sanzione minima processuale applicabile nelle ipotesi di accertato abuso dello strumento processuale, ossia di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
Par 2) condanna e Parte_4 Parte_1
, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.809,00 CP_1
per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. Antonio Viggiano;
Par 3) condanna e Parte_4 Parte_1
, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
dell'importo di € 3.809,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 CP_1
c.p.c.. Par 4) condanna e Parte_4 Parte_1
, in solido tra di loro, al pagamento, in favore della cassa Parte_2 delle ammende, dell'ulteriore importo di € 500,00, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c..
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 10 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ottavia Carosone, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 4.4.2025.
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 11
11 SEZIONE CIVILE
N. 2591/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte opposta ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 26.6.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2591 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore; Pt_1
(C.F. );
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi in qualità di soci C.F._2 amministratori, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Collalti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ferentino (Fr), alla via Valeria n. 53 , giusta procura in atti
OPPONENTI
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Viggiano e Federica Vianello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, al viale Gramsci n. 18, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28.1.2025, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nonché e , Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 6606/2024, depositato in data 18.12.2024 e regolarmente notificato in data 19/20.12.2024 e
3.1.2025, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma complessiva di € 26.131,86, oltre interessi e spese delle procedura monitoria, in favore della Controparte_1
Tale somma è il risultato di due diverse operazioni e può essere così suddivisa: € 7.076,31, inerenti ad un credito originariamente vantato dal a titolo di corrispettivo derivante dalla fornitura di Controparte_1 merce, ed € 19.055,55, relativi ad un diverso credito assunto dall'opposta (cessionaria), in epoca successiva ed a seguito della cessione da parte della Stader s.r.l. (cedente), anche questo a titolo di corrispettivo derivante dall'acquisto di materiale edilizio.
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 3 In particolare gli opponenti eccepivano la nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di sostenendo che il Parte_1
predetto non avrebbe mai ricevuto il decreto ingiuntivo, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Disconoscevano le sottoscrizioni apposte sui documenti n. 5 e n. 6
(allegati all'atto introduttivo del presente giudizio) chiedendo l'attivazione del procedimento di verificazione previsto dagli artt. 214
e ss. c.p.c. e l'espletamento di una CTU grafologica.
Deducevano infine l'invalidità e inopponibilità della cessione del credito da parte della società Stader s.r.l. a rilevando CP_1
l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 1264 c.c., tra cui una data certa, la notifica o l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto, e chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sostenendo che l'opposizione non fosse assistita da prova scritta e che le doglianze fossero pretestuose e dilatorie.
4. In prima udienza (29.5.2025), dopo aver rigettato l'eccezione di incompatibilità (con relativa richiesta di astensione) tra il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e quello della opposizione avverso lo stesso (sollevata dall'opponente con istanza del 27.5.2025), veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviato il giudizio direttamente per le conclusioni, con la seguente motivazione:
“In ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione: ritenuta l'opposizione manifestamente infondata in quanto:
• la notifica del d.i. a è stata da lui stesso ritirata Parte_1 all'ufficio postale il 3.1.2025 (doc. 2 prod. parte opposta); peraltro, seppure non fosse stato notificato non si sarebbe verificata alcuna nullità, non potendo banalmente l'opposta agire poi eventualmente in sede esecutiva nei suoi confronti. In ogni caso si è Parte_1
costituito regolarmente, con relativo raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 4 • il disconoscimento, così come formulato (“Gli opponenti, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., disconoscono formalmente ed espressamente
l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti nel procedimento monitorio (DOC. 5 e DOC. 6 )”), è inammissibile per evidente genericità (già Cass. n. 7775/14), non essendo indicato quali sottoscrizioni sono contestate e se le medesime riportano la sottoscrizione del l.r.p.t.;
• la fornitura non è stata neppure genericamente contestata, e le relative fatture sono state registrate nei libri contabili della cedente
(doc. 7 prod. parte opposta);
• la cessione del credito, tra privati, non richiede alcuna forma solenne
e ben può essere notificata direttamente con il d.i. (già Cass. n.
1770/2014), oltre a non dover essere accettata, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 6606/2024.
In ordine alle istanze istruttorie:
• dichiara inammissibile l'istanza di verificazione avanzata dalle parti opponenti in quanto, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., dovrebbe essere la parte che vuole avvalersi della scrittura disconosciuta a formulare la relativa istanza;
• dichiara superflue le istanze istruttorie avanzate dall'opposta.
- dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 6606/2024;
- ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia all'udienza del
26.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con termine per note fino al 12.6.2025”.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
6.1. Si è già detto che l'eccezione di incompatibilità tra il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e quello del giudizio di opposizione è infondata.
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 5 È noto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non dà luogo ad un nuovo ed autonomo processo, ma costituisce la naturale prosecuzione del procedimento monitorio nelle forme del giudizio ordinario di cognizione. La sua funzione non è impugnatoria, bensì trasformativa, determinando il passaggio da una fase a cognizione sommaria ad una a cognizione piena, senza alcuna interruzione o mutamento della struttura processuale.
Tale ricostruzione è pienamente confermata dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, la quale ha costantemente affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce una nuova controversia, ma rappresenta la prosecuzione del procedimento monitorio originario (cfr. Cass. S.U. 7 luglio 1993, n. 7448; Cass. 30 luglio 2008, n. 20604; Cass. 9 settembre 2010, n. 19246; Cass. 10 luglio
2015, n. 14475; Cass. 18 settembre 2020, n. 1959; Cass. S.U. 18 gennaio 2022, n. 927).
A ulteriore conferma, si richiama quanto previsto dalle vigenti Tabelle organizzative del Tribunale di Napoli, le quali espressamente dispongono che “le opposizioni a decreto ingiuntivo sono assegnate allo stesso giudice che ha pronunciato il decreto opposto”, coerentemente con la natura unitaria del procedimento.
6.2. Pretestuosa e radicalmente infondata è l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
trattandosi di notifica perfezionatasi il 3.1.2025.
All'uopo, parte opposta, ha prodotto (in allegato alla comparsa di costituzione e risposta) la documentazione postale attestante che la raccomandata contenente il d.i. è stata ritirata personalmente da Pt_1
in data 3 gennaio 2025 (doc. 2 prod. parte opposta).
[...]
Sulla base di tale documento, la notifica è da ritenersi regolarmente perfezionata, con effetto giuridico pienamente valido e opponibile al destinatario.
Inoltre, come già accennato da questo Tribunale in prima udienza, anche a voler ritenere inesistente o invalida la notifica, la costituzione in giudizio del convenuto ne determina comunque il raggiungimento n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 6 dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Secondo tale disposizione, infatti, la nullità di un atto non può essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo nel processo.
Di conseguenza, se pure vi fossero vizi meramente formali, la tempestiva costituzione di nel giudizio di opposizione Parte_1 sarebbe stata sufficiente a sanare l'eventuale difetto di notifica, rendendo l'eccezione priva di rilevanza processuale.
6.3. Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti n. 5 e n. 6 (allegati all'atto di opposizione) è oltremodo generico, non essendo specificato l'autore contestato, né, in altre parole, la persona la cui firma si intende disconoscere: non è chiaro, infatti, se si vuole contestare la riconducibilità della sottoscrizione ad uno dei se al l.r.p.t.; carente è anche il motivo del disconoscimento: Pt_1
l'opponente non specifica se intende dolersi di una sottoscrizione mai avvenuta o se di una firma che, sia pure materialmente apposta, sarebbe riconducibile a persona diversa dal titolare.
Ciò basta per ritenere il disconoscimento de quo inammissibile, poiché sono da ritenersi assenti i requisiti di chiarezza, specificità e determinatezza, richiesti dal dato normativo degli artt. 214-215 c.p.c..
Se, viceversa, parte opponente voleva contestare che la sottoscrizione fosse stata apposta da un dipendente, la relativa circostanza doveva essere oggetto di apposita richiesta istruttoria (come la prova per testi), non articolata.
Per completezza, come peraltro già accennato, non vi è dubbio nel ribadire che colui che intende disconoscere la scrittura non è legittimato a chiedere che ne venga disposta la verificazione e, addirittura,
l'espletamento di una consulenza tecnica grafologica. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la verificazione può essere attivata unicamente dalla parte che ha prodotto il documento e che intende avvalersene in giudizio: “a mente dell'art. 216 c.p.c. solo la parte a cui è opposto il disconoscimento e che intende avvalersi come mezzo di prova della scrittura privata
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 7 disconosciuta è onerata dalla proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura stessa” (Cass. S.U. n. 3086/2022).
Orbene, già si è detto che il disconoscimento è generico e, come tale, tamquam non esset.
In secondo luogo ben possono essere valorizzate le fatture con l'estratto autentico notarile (doc. 7 prod. parte opposta, già depositato in sede monitoria), ex art. 2710 c.c., e l'assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione circa l'avvenuta consegna della merce, il cui corrispettivo
è ingiunto all'opponente.
6.4. Sulla validità e opponibilità della cessione del credito da Stader
s.r.l., va evidenziato che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la cessione del credito è opponibile al debitore ceduto tutte le volte in cui questi sia stato posto nella condizione di conoscerla. L'art. 1264 c.c., infatti, non impone requisiti di forma particolarmente rigorosi per la notifica della cessione, richiedendo unicamente che il debitore ne riceva comunicazione in modo chiaro ed efficace.
In questo senso, la Corte di Cassazione (Cass. civ., III sez., sent. n.
1770/2014) ha espressamente ammesso che la cessione possa essere validamente notificata anche mediante la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo.
7. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i..
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi (scaglione: da 26.001,00 fino ad €
52.000,00), stante la non particolare complessità della vicenda ed il superamento del valore della controversia rispetto allo scaglione precedente.
7. Parte opponente va anche condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 comma 3 (e 4) c.p.c..
Invero, il comportamento processuale tenuto dagli opponenti si è contraddistinto per una resistenza palesemente dilatoria e connotata da trascuratezza nella proposizione delle eccezioni sollevate, ed in quanto n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 8 tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr.
Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
L'intento dilatorio si palesa innanzitutto con l'avanzata istanza di incompatibilità del 27.5.2025, già rigettata in prima udienza, totalmente priva di basi giuridiche e palesemente contraria a consolidati principi normativi e giurisprudenziali.
Quanto all'atto di opposizione, per quanto sopra visto, è palesemente infondato e meramente elusivo delle tempistiche del procedimento monitorio.
Invero, tutte le eccezioni ivi dedotte si sono rivelate manifestamente prive di pregio, a partire dall'eccezione di nullità del decreto per asserita mancata notifica al affermazione agevolmente smentita da Pt_1
documentazione postale in atti, per essersi la notificazione perfezionata con ritiro personale del destinatario.
Inconsistenti sono anche le eccezioni di disconoscimento delle sottoscrizioni e di contestazione della validità della cessione del credito: la prima generica e pretestuosa;
la seconda del tutto avulsa dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, tra imprenditori, la cessione può essere notificata anche mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, non necessitando di accettazione del debitore.
A ciò aggiungasi il mancato deposito di memorie ex art. 171-ter c.p.c., di note conclusive e di note sostitutive dell'udienza odierna, ex art. 127- ter c.p.c. da parte dei debitori;
tale comportamento rende evidente come l'opposizione sia stata proposta esclusivamente per fini dilatori.
Alla luce di ciò, ricorrendo i presupposti dell'art. 96, commi 3 c.p.c., si ritiene equo e giuridicamente corretto disporre d'ufficio la condanna della parte opponente al pagamento in favore dell'opposta di una somma equitativamente determinata, a titolo di sanzione per responsabilità aggravata, oltre a quella già liquidata a titolo di spese processuali.
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 9 limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (con riferimento al solo giudizio di opposizione).
7.1. Ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. condanna quindi anche le parti opponenti al versamento in favore della Cassa delle Ammende di importo pari alla sanzione minima processuale applicabile nelle ipotesi di accertato abuso dello strumento processuale, ossia di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
Par 2) condanna e Parte_4 Parte_1
, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.809,00 CP_1
per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. Antonio Viggiano;
Par 3) condanna e Parte_4 Parte_1
, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
dell'importo di € 3.809,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 CP_1
c.p.c.. Par 4) condanna e Parte_4 Parte_1
, in solido tra di loro, al pagamento, in favore della cassa Parte_2 delle ammende, dell'ulteriore importo di € 500,00, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c..
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
n. 2591/2025 r.g.a.c. Pag. 10 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ottavia Carosone, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 4.4.2025.
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