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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/11/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica
in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3114/2021; promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Corso D'Albertis L.M. n. 6/C, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, Corso Monte Cucco n. 133, presso lo studio AVV. LUANA
NG (C.F. ), che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto C.F._2 introduttivo;
-parte attrice- contro con sede in Trieste, Via Machiavelli 4, codice fiscale , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dei suoi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Roberto Faccenda per procura generale alle liti a lui rilasciata da in data 20.05.2021 con atto a firma Controparte_1 dott.ssa , notaio in Trieste, repertorio numero 99388, raccolta numero 17609 Persona_1
-parte convenuta-
E contro
(c.f.: ) residente in [...] C.F._3
Circonvallazione n. 39, rappresentato e difeso dell'Avv. Chiara Moro e dell'Avv. Manuel Cavallo che lo difendono e rappresentano congiuntamente e disgiuntamente in virtù di separata procura alle liti acclusa all'atto di costituzione
-terzo chiamato-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
NEL MERITO - ACCERTATO e DITO l'effettivo pregiudizio sofferto dal sig. Parte_1
a titolo di lesioni personali quantificate come danno biologico nella misura del 18%, una I.T.T. al
100% di 3 giorni;
una I.T.P. al 75% di 40 giorni;
al 50% di 120 giorni;
al 25% di 137 giorni per la somma pari ad €. €. 29.932,38, già ridotta al 50%, in forza di concorso di responsabilità, o quel maggior e diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, come in narrativa determinata ed evidenziata nella perizia medico legale redatta dal dott. ; Persona_2
- ACCERTATO e DITO l'effettivo pregiudizio sofferto dal sig. a titolo di Parte_1
Inabilità Temporanea Lavorativa quantificato in €. 4.600,00, qui calcolato su base forfettaria, tenendo conto della media degli importi imponibili di cui alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018, dividendo il risultato per i giorni dell'anno e moltiplicando la somma così ottenuta per i giorni di ITL accertati dal medico legale (giorni 210), da considerarsi già ridotto al 50%, in forza di concorso di responsabilità;
- per l'effetto CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, corrente in Trieste, Via Machiavelli n. 4, a titolo di risarcimento del danno subito dall'attore al pagamento della somma complessiva di €. 34.532,38, già ridotta al 50%, in forza di concorso di responsabilità, o quel maggior e diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa
e risultante dalle operazioni peritali a seguito di CTU medico legale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA - ACCERTATO e DITO l'effettivo pregiudizio sofferto dal sig.
a titolo di lesioni personali quantificate come danno biologico nella misura del 18%, Parte_1 una I.T.T. al 100% di 3 giorni;
una al 75% di 40 giorni;
al 50% di 120 giorni;
al 25% di 137 giorni per la somma pari ad €. €. 29.932,38, già ridotta al 50%, in forza di concorso di responsabilità, o quel maggior e diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, come in narrativa determinata ed evidenziata nella perizia medico legale redatta dal dott. ; Persona_2
- ACCERTATO e DITO l'effettivo pregiudizio sofferto dal sig. a titolo di Parte_1
Inabilità Temporanea Lavorativa quantificato in €. 4.600,00, qui calcolato su base forfettaria, tenendo conto della media degli importi imponibili di cui alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018, dividendo il risultato per i giorni dell'anno e moltiplicando la somma così ottenuta per i giorni di ITL accertati dal medico legale (giorni 210), da considerarsi già ridotto al 50%, in forza di concorso di responsabilità;
- per l'effetto CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, corrente in Trieste, Via Machiavelli n. 4, e/o il sig. in qualità di Controparte_2 responsabile civile proprietario del veicolo Renault Clio, targato DD126FM, a titolo di risarcimento del danno subito dall'attore al pagamento della somma complessiva di €. 34.532,38, già ridotta al
50%, in forza di concorso di responsabilità, o quel maggior e diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa e risultante dalle operazioni peritali a seguito di CTU medico legale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA - Ammettersi capi di prova di cui in narrativa nell'atto introduttivo, per interpello e testi, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”. Si fa espressa riserva, all'occorrenza, di ulteriormente produrre e/o dedurre, nonché di indicare testi, tanto in prova diretta che in eventuale prova contraria. - Sempre in via istruttoria, ammettersi, in caso di contestazione, CTU medico legale atta a quantificare il risarcimento dovuto al sig. a titolo di titolo di danno biologico, inabilità Parte_1 temporanea e spese mediche, corrispondenti al 50% dei danni complessivi subiti dedotto l'acconto già percepito pari ad €.4.400,00 ed a titolo di Inabilità Temporanea Lavorativa corrispondenti.
IN OGNI CASO Con piena vittoria di spese e competenze del giudizio oltre a spese di CTP e CTU rimborso forfetario al 15 % IVA e CPA come per legge. Con distrazione a favore della sottoscritta legale, che si dichiara anticipataria.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo tribunale Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
- Dato atto che ha già pagato, “al 50%”, al sig. per il sinistro di cui in oggetto la CP_1 Pt_1 somma capitale di € 4.400,00 (oltre ad € 824,72 per spese corrispondenti alla monetizzazione del
50% del danno da lui subito in occasione dell'occorso (con eccezione del danno al motoveicolo, già liquidato), respingere ogni altra domanda attorea, ovvero, in via gradata, contenere
l'accoglimento della stessa nei limiti del giusto e del provato, comunque dato atto e decurtato il pagamento delle somme di cui sopra.
IN OGNI CASO - Con vittoria delle spese di giudizio, oltre a c.p.a., i.v.a. e successive occorrende”
Per la parte terza chiamata
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Previa ogni declaratoria pregiudiziale, di rito e del caso;
In via preliminare:
• Dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento e della domanda attorea formulata nei confronti del sig. per i motivi in atti;
Controparte_2
• Dichiarare nulla l'istruttoria assunta con il difetto del contraddittorio e per l'effetto rimettere nei termini il terzo chiamato con la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI° Controparte_2 comma cpc;
Nel MERITO rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
• Mandare assolto il sig. sig. da qualsiasi domanda;
Controparte_2
• Con vittoria di spese, onorari e condanna dell'attore e della Compagnia CP_1
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 07.10.2021, ritualmente notificato, il sig. ha evocato in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Ivrea la al fine di sentire accogliere le conclusioni CP_1 in epigrafe trascritte.
Ha premesso, in fatto, le seguenti circostanze: “In data 17.06.2017, alle ore 11.45 circa, il motoveicolo MV Augusta F4, targato CF47740, di proprietà e condotto dal sig. , Parte_1 percorreva in Venaria Reale (TO), l'uscita della Tangenziale con direzione Via Druento nella corsia di sinistra, allorquando, giunto alla rotatoria ivi presente, veniva urtato dal veicolo Renault Clio, targato DD126FM, di proprietà del sig. e condotto nell'occasione dal sig. Controparte_2
, il quale, percorrente la corsia di destra, effettuava improvvisa manovra di cambio di CP_3 corsia, senza azionare gli appositi indicatori di direzione;
2) Sul motoveicolo MV Augusta F4, viaggiava in qualità di trasportato il sig. . 3) Sul luogo del sinistro Parte_2 intervenivano gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale di Venaria Reale, i quali, dopo aver effettuato i rilievi del caso, redigevano apposito verbale (DOC. N. 1). 4) A seguito degli accertamenti svolti, gli Agenti della Polizia Municipale di Venaria Reale notificavano al sig. CP_3
conducente del veicolo Renault Clio, targato DD126FM, la sanzione ai sensi dell'art. 154
[...] comma 3 lettera a) e comma 8 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) in quanto “effettuava una manovra di svolta a sinistra senza mantenersi il più possibile vicino al margine sinistro della corsia sinistra della carreggiata, creando intralcio alla circolazione”. 5) A seguito degli accertamenti svolti, gli Agenti della Polizia Municipale di Venaria Reale notificavano al sig. , conducente Parte_1 del motoveicolo MV Augusta F4, targato CF47740, la sanzione ai sensi dell'art. 143 commi 1 e 13 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) in quanto “Circolava senza mantenersi in prossimità del margine destro della corsia destra della carreggiata”. 6) Veniva, pertanto, accertata, da parte degli
Agenti del Corpo di Polizia Municipale di Venaria Reale (TO), un eguale concorso di responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nella causazione del sinistro de quo”.
Ciò premesso e allegato l'attore ha evocato in giudizio la Compagnia assicurativa al fine di recuperare il credito vantato nei confronti di a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 materiali, fisici, connessi e conseguenti, patiti a causa del sinistro de quo;
evidenziando di aver riportato, nell'occorso sinistro, lesioni personali quantificate come danno biologico nella misura del
18%, una I.T.T. al 100% di 3 giorni;
una I.T.P. al 75% di 40 giorni;
al 50% di 120 giorni;
al 25% di
137 giorni;
oltre un'inabilità temporanea al lavoro di 210 giorni, come evidenziate nella perizia medico legale redatta dal Dott. . Persona_2
In data 23.12.2021 si è costituta in giudizio la Compagnia assicurativa eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto del sig. a ricevere il risarcimento del danno. Pt_1
Ha dedotto la convenuta, infatti, che successivamente alla lettera interruttiva del 29.06.2017 (doc. attoreo n° 2) erano decorsi più dei due anni previsti per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da incidente stradale, prima che il sig. notificasse (in data 30.09.2021) l'atto di Pt_1 citazione che ha introdotto la causa. Anche poi volendo considerare la mail prodotta da parte attrice (sub 7) ha evidenziato la difesa convenuta come anch'essa sia giunta troppo tardi (il
02.11.2020) rispetto alla data della prima diffida (29.06.2017), con irrimediabili conseguenze in termini di prescrizione.
In via di subordine la convenuta ha chiesto di riconoscersi il danno e contenerlo nel limite dell'accertato dando atto di aver corrisposto già € 4.400,00 ante causam al sig. , ovvero pari Pt_1 proprio al 50% dell'ammontare complessivo del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore in occasione del sinistro de quo.
Alla prima udienza, il Giudice istruttore ha preliminarmente rilevato l'improcedibilità della causa per mancato esperimento della negoziazione assistita e concesso, dappoi, i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
Nel prosieguo è stato esteso il contraddittorio nei riguardi del conducente proprietario, il sig.
[...]
, il quale si è costituito in giudizio con comparsa del 30.11.2023 eccependo, dal canto CP_2 suo, la prescrizione del credito azionato e chiedendo che venisse rispettato il contraddittorio con riassegnazione termini ex art. 183 co. VI c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa è stata poi istruita con ampia acquisizione documentale, CTU medico legale e perviene - ora- in decisione in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 09.10.2025 con il modulo della trattazione scritta e coeva concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Sulle questioni preliminari in rito e rinnovo della CTU
In via preliminare vanno rigettate le istanze istruttorie e di rinnovo della CTU avanzate dalla parte attrice non ravvisandovi ragioni peculiari per rimettere sul ruolo la presente controversia e disporre il rinnovo della CTU;
rinnovo in astratto perseguibile solo quando si verifichino ipotesi di nullità della CTU, ipotesi non inveratesi nella specie.
Non vi è ragione, pertanto, per disporsi come invocato una rinnovazione delle indagini.
La sostituzione del CTU e/o la rinnovazione della stessa è attuabile, infatti, solo quando il risultato della consulenza sia inutilizzabile ai fini della decisione del processo o perché il CTU non ha assolto al suo compito, o perché non ha espresso le sue valutazioni o perché si siano verificate delle nullità nell'espletamento dell'attività.
Nel caso di specie, benché vi sia stato il costante sforzo defensionale da parte attrice di confutare come è logico che sia nella dialettica processuale, le risultanze di una CTU medico legale, non è possibile sostenere che vi sia un'omessa pronuncia o una lacunosità della perizia, per il sol fatto che non siano state acriticamente recepite le osservazioni del proprio CTP.
Sempre in via di rito va dato atto che in corso di causa è stato esteso il contraddittorio nei riguardi del sig. conducente e proprietario del mezzo incidentato e ciò al solo fine di garantire CP_2
l'integralità del contraddittorio e il litisconsorzio necessario in questo tipo di giudizio (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023) senza tuttavia dare la possibilità alla parte attrice di estendere le domande alla parte che non sono state tempestivamente formulate, le quali si appalesano inammissibili nei riguardi del terzo chiamato.
Sempre in via preliminare si evidenzia che la controversia deve essere decisa unicamente sulla base delle allegazioni tempestivamente introdotte dalle parti nei limiti delle preclusioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e tenuto conto delle domande tempestivamente formulate;
non saranno considerate le eccezioni e argomentazioni che sono state sviluppate tardivamente.
Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da sinistro strada,e
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte convenuta e dalla terza chiamata.
E' principio acquisito in giurisprudenza quello a tenore del quale: “In tema di assicurazione contro gli infortuni, dal quale derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre ex art. 2952, comma 2, c.c. dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella nella quale si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso.”
Nella specie è evidente come il dies a quo per computare la prescrizione non decorra dall'occorso sinistro avvenuto in data 17.06.2017 ma solo successivamente dal momento in cui si accerti, in termini incontrovertibili, la stabilizzazione dei postumi e dunque l'esistenza di un'invalidità permanente correlata in termini eziologici al dedotto sinistro in capo al sig. , conoscenza che Pt_1 può essere fatta decorrere almeno dopo 110 giorni dall'occorso sinistro (tenuto conto che i postumi appaiono stabilizzati come acclarato dalla CTU in atti).
Nella specie, risultano agli atti diffide che sono state inoltrate alla compagnia assicurativa nei due anni successivi al sinistro e anche computando i predetti termini (vedasi a tale riguardo la diffida del 04.03.2019 doc. 14) il diritto non risulta prescritto.
Pertanto, prendendo come dies a quo tale data 04.03.2019 -sicuramente successiva ad un accertamento medico legale noto ad entrambe le parti- il diritto all'indennizzo non risulta prescritto tenuto conto delle diffide inoltrate e dell'inizio della presente controversia collocata sempre nei due anni dalla conoscenza dei postumi.
Diversamente si atteggia la questione per il sig. al quale è stato esteso il Controparte_2 contraddittorio solo su sollecitazione del giudice con la notifica dell'atto introduttivo in data
24.07.2023, nel caso di specie occorre -ad ogni buon conto- evidenziare come l'atto interruttivo della prescrizione nei riguardi della compagnia assicurativa abbia spiegato effetti anche nei riguardi del responsabile civile. Tanto è affermato dalla giurisprudenza di legittimità che definisce la solidarietà tra assicurato e assicuratore come ad interesse unisoggettivo. L'art. 1310 c. 2 c.c. si applica alle obbligazioni solidali ad interesse comune (Cassazione n. 13928/2024)
In questo senso vedasi la giurisprudenza di Cassazione la quale in termini consolidati ha affermato che: “In tema di responsabilità per danni da circolazione di veicoli a motore, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed eventualmente del conducente, comporta che, ai fini della prescrizione del diritto risarcitorio, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, in applicazione del principio sancito nell'art. 1310 cod. civ., che estende a tutti i debitori solidali dell'obbligazione l'efficacia interruttiva della prescrizione, derivante da qualunque atto compiuto nei confronti di uno di essi.
Sez. 3, Sentenza n. 14636 del 27/06/2014 (Rv. 631707 - 01)
Ed ancora: “ Le trattative per la bonaria composizione di una vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, comma 3, c.c., a meno che dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto.” Cass. III 27169/2006[1] (conff.
Cass. III 5327/2007; Cass. III 1687/2010; Cass. II 17016/2010; Cass. III 27930/2011; Cass. II
1587/2015).
Da qui discende che il diritto al risarcimento del danno non deve ritenersi prescritto nei riguardi della convenuta e della terza chiamata.
Sull' an debeatur
La dinamica del sinistro, come ricostruita dalla Polizia Municipale, ha condotto ad un accertamento di concorso di colpa paritario al 50% in capo ad entrambi i conducenti.
In particolare, il sinistro è stato così ricostruito:
• In data 17.06.2017, alle ore 11.45 circa, il motoveicolo MV Augusta F4, targato CF47740, di proprietà e condotto dal sig. , percorreva in Venaria Reale (TO), l'uscita Parte_1 della Tangenziale con direzione Via Druento nella corsia di sinistra, allorquando, giunto alla rotatoria ivi presente, veniva urtato dal veicolo Renault Clio, targato DD126FM, di proprietà del sig. e condotto nell'occasione dal sig. , il Controparte_2 CP_3 quale, percorrente la corsia di destra, effettuava improvvisa manovra di cambio di corsia, senza azionare gli appositi indicatori di direzione;
• Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale di Venaria
Reale, i quali, dopo aver effettuato i rilievi del caso, hanno redatto apposito verbale (DOC.
N. 1), dal quale si evince un concorso di responsabilità in capo ad entrambi I conducenti;
in seguito agli accertamenti svolti, gli Agenti della Polizia Municipale di Venaria Reale hanno notificato al sig. , conducente e proprietario del veicolo Renault Clio, targato CP_3
DD126FM, la sanzione ai sensi dell'art. 154 comma 3 lettera a) e comma 8 del D.Lgs
285/92 (Codice della Strada) in quanto “effettuava una manovra di svolta a sinistra senza mantenersi il più possibile vicino al margine sinistro della corsia sinistra della carreggiata, creando intralcio alla circolazione”.
La predetta ricostruzione del sinistro non è contestata fra le parti e risulta acclarata dagli accertamenti peritali svolti nell'immediatezza del fatto, risultando pacifico il concorso di colpa suddetto e la coeva applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c.
La giurisprudenza ha precisato, infatti, che, nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti (cfr. art. 2054, comma 2, c.c.) richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass., sentenza n.
10031/2006) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (Cass., sentenza n. 15822/2005; Cass., sentenza n. 21056/2004; Cass., sentenza n. 15434/2004).
Ne consegue che l'infrazione (pur grave) commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice da verificare anche il comportamento dell'altro al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sentenza n. 4754/2004; Cass., sentenza n. 19053/2003; Cass., sentenza n. 477/2003). La presunzione del concorso di colpa di pari grado, dunque, può essere superata ove, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti altresì che l'altro conducente si sia per converso esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza (Cass., sentenza n. 12444/2008; Cass., sentenza n. 5226/2006; Cass., sentenza n. 4639/2002).
Ciò posto, giova evidenziare come sia stata raggiunta la prova in ordine al fatto storico, atteso che la convenuta non ha adombrato dei dubbi in merito alla dinamica descritta, ed anzi riconosciuto pienamente il concorso di colpa nella causazione del sinistro come ipotizzato dagli agenti accertatori.
Occorre rammentare, infatti, che la presunzione ex articolo 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro, ma sia incerto il grado di colpa attribuito ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento, deve ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dall'altra parte (e non è questo il caso) e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso,
e anche su tale profilo rimangono più incertezze che prove a conforto (sul punto vedasi Cass.
07/26523; 96/3564).
Tali conclusioni appaiono conformi alla ricostruzione fattuale e pienamente operanti nell'ambito dell'indagine civilistica qui condotta, ove vige la presunzione legale di cui all'art. 2054 c.c.
Pertanto, la pretesa risarcitoria dell'attore deve essere accolta nella misura del 50% dell'intero danno subito.
Sul quantum debeatur
Nel merito l'azione è fondata nei limiti appresso indicati.
Passando all'esame dei danni non patrimoniali di cui l'attore ha richiesto il riconoscimento è stata disposta una consulenza tecnica volta ad investigare la sussistenza delle patologie lamentate dal medesimo e la natura dei postumi invalidanti.
Ai fini della liquidazione del danno così accertato, va premesso che questo giudice, sulla scorta della ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, aderisce al principio di diritto ivi affermato secondo cui il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingua in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e che il secondo vada riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”.
Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito”, non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione cui rinvia l'art. 2059 cod. Civ.
Nella fattispecie, il CTU ha accertato, con percorso argomentativo coerente e immune da vizi quanto segue: “La ricostruzione anamnestica e documentale del caso induce ritenere che il signor
a causa del politrauma patito nell'incidente stradale occorso in data 17/06/2017 ha Parte_1 subito delle lesioni medicalmente accertabili della propria integrità fisica.
È dato quindi ritenere che tali lesioni si siano realizzate a causa del suddetto politrauma, caratterizzato in particolare dall'evenienza di: - un trauma minore del rachide cervicale;
- un valido trauma distorsivo contusivo dell'arto superiore destro e, in particolare, della spalla destra e della mano destra, particolarmente a livello del I raggio (sede di successivo riscontro di lesione capsulo - legamentosa interessante l'articolazione metacarpo – falangea, in particolare il legamento collaterale ulnare) e del polso destro;
- un trauma contusivo dell'emicostato destro, senza evidenza di fratture agli accertamenti strumentali eseguiti;
- un attendibile trauma contusivo della spalla sinistra, non accompagnato però in prossimità dell'evento traumatico da documentata evidente sintomatologia algica disfunzionale a livello di tale distretto (al riguardo si osserva che nella pur copiosa documentazione sanitaria prodotta in atti, il primo cenno alla presenza di tale sintomatologia è riportato in una visita ortopedica di controllo eseguita in data 28/03/2018, ovvero
a distanza di oltre 9 mesi dall'incidente per la strada per cui è causa).9 Dalla documentazione sanitaria versata in atti emerge inoltre la presenza di preesistenze degenerative sia a livello del rachide cervicale (che parrebbe esser stato interessato da pregresso trauma minore circa 7 anni prima) che a livello di entrambe le spalle che, in acuto, possono aver concorso ad aggravare la sintomatologia algica disfunzionale post traumatica.”
Venendo al grado di invalidità permanente, dagli accertamenti espletati, il CTU ha riscontrato un'invalidità pari al 7%: “I postumi accertati delle lesioni patite - facendo riferimento alle indicazioni di cui alla specifica Tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica, comprese tra 1 e 9 punti, e relative note introduttive concernenti i criteri applicativi di cui al Decreto del 3 luglio 2003
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003) e con conforto anche delle valutazioni orientative riportate nelle Linee Guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) del 201610 - giustificano il riconoscimento in capo al periziato di un danno biologico permanente quantificabile nella misura orientativa del 7% (sette per cento).
Quanto all'invalidità temporanea il CTU ha chiarito che: “In considerazione della natura delle lesioni accertate e della normale fase evolutiva di simili lesioni fino alla stabilizzazione con postumi, nonché dei dati desumibili dalla documentazione in atti, il periodo di invalidità biologica temporanea riconducibile lesioni patite nel politrauma in esame può essere delimitato complessivamente nella durata di centodieci (110) giorni, nell'ambito dei quali (tenendo conto della normale evoluzione clinica di analoghe lesioni, della diversa incidenza invalidante delle lesioni sull'efficienza psicofisica del soggetto, nel corso della loro naturale evoluzione, con conseguente diverso grado di pregiudizio nello svolgimento degli atti ordinari dell'esistenza) si ritiene corretto distinguere: - un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 50% pari a giorni quaranta
(40); - ed un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 25% pari a giorni sessanta (70).
Si precisa che nel periodo di malattia post traumatica sopra indicato, dato il grado di invalidità parziale riconosciuto (50% e 25%), lo svolgimento degli atti ordinari dell'esistenza non era da ritenersi precluso, bensì compromesso nel grado indicato, con particolare riferimento agli attendibili risvolti alla comune attività ordinarie e strumentali della vita quotidiana che richiedono la normale escursione articolare del rachide cervicale, dell'arto superiore destro, in particolare del I dito della mano destra, o sollecitazioni funzionali a livello dei distretti lesi. Le considerazioni che precedono, congruamente e logicamente motivate, sono fatte proprie dallo scrivente Giudice, il quale ne recepisce gli assunti.
Orbene, avuto riguardo agli aspetti prettamente medico-legali, giova rammentare, infatti, che secondo la Cassazione, “Il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” (Cass., sentenza n. 12703/2015).”
Le premesse di cui sopra consentono, pertanto, di stimare i danni lamentati dall'attore nei termini che seguono.
Il sig. , in virtù del sinistro, ha riportato un'invalidità permanente pari al 7%. In ragion Parte_1 dell'importo stimato occorre avere a mente le tabelle previste per le “micropermanenti” cagionate da sinistro stradale.
Dovendo trovare applicazione la disciplina dettata dal d.lgs. 209/2005, la questione va affrontata nei seguenti termini.
L'art. 139, comma 3, d.lgs. 209/2005 attualmente vigente prevede: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati
e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire nei seguenti termini:
• età del danneggiato alla data del sinistro del 17.06.2017, anni 47;
• percentuale di invalidità considerata: 7%;
• liquidazione secondo tabella: Euro 10.442,77 con aumento per il patimento morale del 10%
e così complessivamente per Euro 11.487,047 (tenuto conto di quanto specificato dal CTU in relazione al trauma che ha subito il sig. sia all'arto superiore destro, al dito della mano Pt_1 destra, sia nei movimenti della cervicale che incidono in modo significativo comunque in modo funzionale sull'espletamento delle ordinarie attività quotidiane).
D'altra parte appare corretto applicare una modesta personalizzazione tenuto conto delle allegazioni riportate in perizia dal CTU il quale ha specificato quanto segue: “Si precisa che nel periodo di malattia post traumatica sopra indicato, dato il grado di invalidità parziale riconosciuto
(50% e 25%), lo svolgimento degli atti ordinari dell'esistenza non era da ritenersi precluso, bensì compromesso nel grado indicato, con particolare riferimento agli attendibili risvolti alla comune attività ordinarie e strumentali della vita quotidiana che richiedono la normale escursione articolare del rachide cervicale, dell'arto superiore destro, in particolare del I dito della mano destra, o sollecitazioni funzionali a livello dei distretti lesi.”
A tale riguardo, nel caso di specie, non si ritiene di riconoscere la personalizzazione massima atteso che i lamentati danni risultano già inglobati nell'importo di invalidità biologica permanente e non vi sono evidenze agli atti per ritenere che la vita del danneggiato sia stata stravolta e, in seguito al sinistro, il sig. abbia subito un grado di patimento e afflitività che merita autonomo Pt_1
e ulteriore ristoro rispetto a quanto già previsto e considerato nella liquidazione dalle tabelle micropermanenti.
Ai fini del risarcimento del danno morale occorre, inoltre, che il danneggiato dimostri la sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva. Da quanto precede deriva che è esclusa l'automaticità del ristoro del danno morale, atteso che il predetto danno va sempre provato, con tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
E' corretto, in altri termini, riconoscere anche il pregiudizio morale (liquidato unitariamente) tenuto conto dei principi ispiratori della liquidazione del danno non patrimoniale come dettati dalle recenti sentenze della Suprema Corte le quali hanno statuito che: “ai fini della liquidazione equitativa di un danno d'indole non patrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023, Rv. 668947 – 01; conf. Sez. 1, Ordinanza n.
20871 del 26/07/2024, Rv. 672085 – 0).
Rimane da considerare l'invalidità temporanea, per la quale viene in rilievo la seguente liquidazione:
110 gg totali di invalidità temporanea (cfr. pag. 83 della CTU) Invalidità temporanea totale per complessivi € 6.179,80
- 40gg X 56,18 x al 50% per l'importo complessivo di Euro 1.123,60
- 70 gg X 56,18 al 25% per l'importo di Euro 983,15
E così per un totale di Euro 8.286,55 (Invalidità biologica temporanea)
E così complessivamente per danno temporaneo e permanente la complessiva somma di Euro
19.773,59.
Dunque, il predetto importo riconosciuto va dimidiato nella misura del 50% tenuto conto del concorso di colpa e va riconosciuto a favore dell'attore per Euro 9.886,79.
Sulla richiesta di inabilità temporanea lavorativa Vanno, altresì, rigettate le richieste di risarcimento danno in punto perdita capacità reddituale.
La domanda è destituita di fondamento.
Parte attrice allega, infatti, di aver perso il proprio reddito di lavoro a cagione dell'occorso sinistro.
Come evidenziato dal CTU non è stata prodotta agli atti nessun certificato di malattia, né altra certificazione idonea a consentire un'effettiva assenza lavorativa del sig. in seguito Pt_1 all'occorso, salvo la mera produzione di una visura storica della ditta individuale e delle dichiarazioni dei redditi del sig. dal quale dovrebbe ricavarsi sic et simpliciter l'assenza del Pt_1 reddito di lavoro nella misura stimata dal medico legale.
Tale sillogismo appare erroneo sulla base di quanto recentemente chiarito dalla Cassazione sull'inabilità di lavoro specifica.
Per liquidare il lucro cessante occorre, infatti, un accertamento in concreto: quali postumi residuano;
che lavoro (o mansioni) svolgeva la vittima;
se, come e quanto quei postumi siano incompatibili con l'impegno fisico o cognitivo richiesto;
quale sia l'effettiva o presumibile contrazione reddituale (confrontando redditi ante e post sinistro, oppure, se la vittima non lavorava, utilizzando redditi figurativi ragionevoli).
La Cassazione ha, inoltre, chiarito che la capacità di lavoro non è misurabile in percentuale come il danno biologico, perché dipende dal tipo di attività e dalle mansioni del singolo;
manca e non potrebbe esistere un barème delle incapacità lavorative – a differenza dei barèmes del danno biologico, infine il rilievo medico di ILS dimostra al più la possibilità di un pregiudizio reddituale, non la sua esistenza né la sua entità. Perciò è da escludersi ogni automatismo tra percentuale di invalidità (o ILS) e risarcimento del lucro cessante. (sull'argomento vedasi Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2025, n. 22584 ).
Anche sul piano metodologico comparatistico, la Corte di Cassazione richiama l'indirizzo europeo che raccomanda la comparazione dei redditi effettivi (o ragionevolmente figurabili) con e senza l'evento dannoso. Ne discendono due principi di diritto: il danno da perdita di capacità di guadagno si accerta in tre passaggi – postumi, compatibilità con le mansioni, riduzione patrimoniale attuale o potenziale – e non si liquida moltiplicando il reddito per una percentuale di invalidità di lavoro specifica, inoltre, pur ammettendosi la prova presuntiva, va negato ogni automatismo tra grado di invalidità e danno patrimoniale.
In altri termini al CTU medico-legale si chiede di descrivere quali attività siano rese più difficoltose o precluse dai postumi in rapporto alle mansioni concrete svolte dalla vittima (forza, resistenza, precisione, concentrazione, postura, ecc.) mentre al giudice spetta poi verificare – sulla base di prove documentali, testimoniali e presunzioni gravi, precise e concordanti – se da quella incompatibilità derivi una effettiva perdita o riduzione di reddito, distinta tra danno già maturato (da rivalutare) e danno futuro (da capitalizzare), senza automatismi.
Nel caso di specie non è possibile ricavare nessuna perdita di capacità lavorativa specifica, in primis. poiché dalla mera allegazione delle dichiarazioni dei redditi non può attribuirsi automaticamente al sinistro in oggetto la causa della contrazione dei redditi di lavoro in capo al sig.
e, secondariamente, poiché in assenza di allegazioni specifiche e dedotte prove orali, Pt_1
l'attività di manovale gestita in forma autonoma dal sig. presuppone a monte un' attività Pt_1 imprenditoriale ovvero, per quanto qui rileva, aver ottenuto da clienti e terzi nuove commesse e appalti e, dunque, la dimostrazione prognostica che la contrazione del reddito sia dipesa proprio dall'incidente subito dall'attore e non già da un calo di fatturato legato a fattori estemporanei.
Peraltro, dal mero raffronto delle dichiarazioni depositate si evince una cospicua oscillazione dei redditi di lavoro anche prima dell'occorso sinistro e, ciò, ad ulteriore conferma che la diminuzione dei redditi non poteva dirsi automaticamente connessa al fatto denunciato.
La domanda sotto tale peculiare profilo è, dunque, da rigettare.
Concludendo, quindi, sull'importo come sopra liquidato a titolo di danno non patrimoniale pari ad
Euro 9.886,79 deve essere detratto il pagamento parziale effettuato dalla Compagnia assicurativa di € 4.400,00 rivalutato dalla data del relativo esborso (24.08.2020) sino all'attualità (€ 5.222,80).
Il credito residuo da risarcire, detratto l'acconto, è pari dunque ad € 4.663,99.
Su tale importo, già liquidato in moneta attuale, vanno calcolati gli interessi legali.
Alla complessiva somma liquidata in conto capitale deve essere, inoltre, aggiunto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
A tal uopo, quanto al calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei citati indici
ISTAT. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma capitale come sopra determinata deve essere devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza alla data dell'illecito, e sulla somma così ottenuta, progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Precisa la giurisprudenza che, qualora il debitore abbia pagato un acconto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto,
e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. sez. 6 ordinanza n. 1637 del 24.01.2020; Cassazione Sez. 3 -, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del
30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017;
Sez.
3 - Sentenza n. 9950 del 20/04/2017. RV. 643854 — 02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014).
In conclusione, va condannata al pagamento in favore del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di euro € 4.663,99, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui in motivazione.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della parte convenuta e sono liquidate, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dello svolgimento della consulenza tecnica e del valore del giudizio relativo al decisum, di molto ridimensionato.
Le spese inerenti alla fase stragiudiziale possono essere liquidate quale aumento prossimo al 25% sulla “fase di studio” atteso da un lato che l'attività stragiudiziale, di cui in atti non vi è altra prova se non la lettera di negoziazione assistita non rivesta una autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale con particolare riguardo alla voce “fase di studio” (cfr. art. 20 D.M. 55/14) e, dall'altro, che non appare revocabile in dubbio che sotto un profilo ontologico non vi sia differenza tra lo studio della controversia svolto dal legale in sede stragiudiziale da quello effettuato in funzione dell'introduzione del giudizio, investendo sostanzialmente le medesime questioni.
Ragioni di opportunità depongono per compensare le spese tra le altre parti in causa, tenuto conto della sostanziale assenza di domande accolte nei riguardi del sig. va tenuto conto, peraltro, CP_2 che l'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. i è rilevata in concreto infondata. CP_2
Vengono poste definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU CP_1 come liquidate in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 3114/2021 R.G., così provvede: in parziale accoglimento della domanda spiegata da parte attrice:
CONDANNA la convenuta codice fiscale , al pagamento in Controparte_1 P.IVA_1 favore dell'attore (C.F. ), a titolo di risarcimento del danno Parte_1 C.F._1 non patrimoniale, della somma di euro 4.663,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui in motivazione;
ET e DI SO ogni altra questione prospettata dalle parti;
CONDANNA la convenuta codice fiscale , al pagamento in Controparte_1 P.IVA_1 favore di parte attrice (C.F. ) delle spese di lite che si Parte_1 C.F._1 liquidano ex D.M. 55/2014 s.m.i. in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge, oltre euro 572,00 per spese vive documentate;
spese da distrarsi in favore del legale Avv. Luana Zangari dichiaratasi antistataria;
COMPENSA le spese di lite fra le altre parti in causa.
PONE definitivamente le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico della convenuta codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
Così deciso in Ivrea, il 10.11.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica
in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3114/2021; promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Corso D'Albertis L.M. n. 6/C, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, Corso Monte Cucco n. 133, presso lo studio AVV. LUANA
NG (C.F. ), che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto C.F._2 introduttivo;
-parte attrice- contro con sede in Trieste, Via Machiavelli 4, codice fiscale , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dei suoi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Roberto Faccenda per procura generale alle liti a lui rilasciata da in data 20.05.2021 con atto a firma Controparte_1 dott.ssa , notaio in Trieste, repertorio numero 99388, raccolta numero 17609 Persona_1
-parte convenuta-
E contro
(c.f.: ) residente in [...] C.F._3
Circonvallazione n. 39, rappresentato e difeso dell'Avv. Chiara Moro e dell'Avv. Manuel Cavallo che lo difendono e rappresentano congiuntamente e disgiuntamente in virtù di separata procura alle liti acclusa all'atto di costituzione
-terzo chiamato-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
NEL MERITO - ACCERTATO e DITO l'effettivo pregiudizio sofferto dal sig. Parte_1
a titolo di lesioni personali quantificate come danno biologico nella misura del 18%, una I.T.T. al
100% di 3 giorni;
una I.T.P. al 75% di 40 giorni;
al 50% di 120 giorni;
al 25% di 137 giorni per la somma pari ad €. €. 29.932,38, già ridotta al 50%, in forza di concorso di responsabilità, o quel maggior e diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, come in narrativa determinata ed evidenziata nella perizia medico legale redatta dal dott. ; Persona_2
- ACCERTATO e DITO l'effettivo pregiudizio sofferto dal sig. a titolo di Parte_1
Inabilità Temporanea Lavorativa quantificato in €. 4.600,00, qui calcolato su base forfettaria, tenendo conto della media degli importi imponibili di cui alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018, dividendo il risultato per i giorni dell'anno e moltiplicando la somma così ottenuta per i giorni di ITL accertati dal medico legale (giorni 210), da considerarsi già ridotto al 50%, in forza di concorso di responsabilità;
- per l'effetto CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, corrente in Trieste, Via Machiavelli n. 4, a titolo di risarcimento del danno subito dall'attore al pagamento della somma complessiva di €. 34.532,38, già ridotta al 50%, in forza di concorso di responsabilità, o quel maggior e diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa
e risultante dalle operazioni peritali a seguito di CTU medico legale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA - ACCERTATO e DITO l'effettivo pregiudizio sofferto dal sig.
a titolo di lesioni personali quantificate come danno biologico nella misura del 18%, Parte_1 una I.T.T. al 100% di 3 giorni;
una al 75% di 40 giorni;
al 50% di 120 giorni;
al 25% di 137 giorni per la somma pari ad €. €. 29.932,38, già ridotta al 50%, in forza di concorso di responsabilità, o quel maggior e diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, come in narrativa determinata ed evidenziata nella perizia medico legale redatta dal dott. ; Persona_2
- ACCERTATO e DITO l'effettivo pregiudizio sofferto dal sig. a titolo di Parte_1
Inabilità Temporanea Lavorativa quantificato in €. 4.600,00, qui calcolato su base forfettaria, tenendo conto della media degli importi imponibili di cui alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018, dividendo il risultato per i giorni dell'anno e moltiplicando la somma così ottenuta per i giorni di ITL accertati dal medico legale (giorni 210), da considerarsi già ridotto al 50%, in forza di concorso di responsabilità;
- per l'effetto CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, corrente in Trieste, Via Machiavelli n. 4, e/o il sig. in qualità di Controparte_2 responsabile civile proprietario del veicolo Renault Clio, targato DD126FM, a titolo di risarcimento del danno subito dall'attore al pagamento della somma complessiva di €. 34.532,38, già ridotta al
50%, in forza di concorso di responsabilità, o quel maggior e diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa e risultante dalle operazioni peritali a seguito di CTU medico legale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA - Ammettersi capi di prova di cui in narrativa nell'atto introduttivo, per interpello e testi, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”. Si fa espressa riserva, all'occorrenza, di ulteriormente produrre e/o dedurre, nonché di indicare testi, tanto in prova diretta che in eventuale prova contraria. - Sempre in via istruttoria, ammettersi, in caso di contestazione, CTU medico legale atta a quantificare il risarcimento dovuto al sig. a titolo di titolo di danno biologico, inabilità Parte_1 temporanea e spese mediche, corrispondenti al 50% dei danni complessivi subiti dedotto l'acconto già percepito pari ad €.4.400,00 ed a titolo di Inabilità Temporanea Lavorativa corrispondenti.
IN OGNI CASO Con piena vittoria di spese e competenze del giudizio oltre a spese di CTP e CTU rimborso forfetario al 15 % IVA e CPA come per legge. Con distrazione a favore della sottoscritta legale, che si dichiara anticipataria.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo tribunale Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
- Dato atto che ha già pagato, “al 50%”, al sig. per il sinistro di cui in oggetto la CP_1 Pt_1 somma capitale di € 4.400,00 (oltre ad € 824,72 per spese corrispondenti alla monetizzazione del
50% del danno da lui subito in occasione dell'occorso (con eccezione del danno al motoveicolo, già liquidato), respingere ogni altra domanda attorea, ovvero, in via gradata, contenere
l'accoglimento della stessa nei limiti del giusto e del provato, comunque dato atto e decurtato il pagamento delle somme di cui sopra.
IN OGNI CASO - Con vittoria delle spese di giudizio, oltre a c.p.a., i.v.a. e successive occorrende”
Per la parte terza chiamata
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Previa ogni declaratoria pregiudiziale, di rito e del caso;
In via preliminare:
• Dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento e della domanda attorea formulata nei confronti del sig. per i motivi in atti;
Controparte_2
• Dichiarare nulla l'istruttoria assunta con il difetto del contraddittorio e per l'effetto rimettere nei termini il terzo chiamato con la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI° Controparte_2 comma cpc;
Nel MERITO rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
• Mandare assolto il sig. sig. da qualsiasi domanda;
Controparte_2
• Con vittoria di spese, onorari e condanna dell'attore e della Compagnia CP_1
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 07.10.2021, ritualmente notificato, il sig. ha evocato in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Ivrea la al fine di sentire accogliere le conclusioni CP_1 in epigrafe trascritte.
Ha premesso, in fatto, le seguenti circostanze: “In data 17.06.2017, alle ore 11.45 circa, il motoveicolo MV Augusta F4, targato CF47740, di proprietà e condotto dal sig. , Parte_1 percorreva in Venaria Reale (TO), l'uscita della Tangenziale con direzione Via Druento nella corsia di sinistra, allorquando, giunto alla rotatoria ivi presente, veniva urtato dal veicolo Renault Clio, targato DD126FM, di proprietà del sig. e condotto nell'occasione dal sig. Controparte_2
, il quale, percorrente la corsia di destra, effettuava improvvisa manovra di cambio di CP_3 corsia, senza azionare gli appositi indicatori di direzione;
2) Sul motoveicolo MV Augusta F4, viaggiava in qualità di trasportato il sig. . 3) Sul luogo del sinistro Parte_2 intervenivano gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale di Venaria Reale, i quali, dopo aver effettuato i rilievi del caso, redigevano apposito verbale (DOC. N. 1). 4) A seguito degli accertamenti svolti, gli Agenti della Polizia Municipale di Venaria Reale notificavano al sig. CP_3
conducente del veicolo Renault Clio, targato DD126FM, la sanzione ai sensi dell'art. 154
[...] comma 3 lettera a) e comma 8 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) in quanto “effettuava una manovra di svolta a sinistra senza mantenersi il più possibile vicino al margine sinistro della corsia sinistra della carreggiata, creando intralcio alla circolazione”. 5) A seguito degli accertamenti svolti, gli Agenti della Polizia Municipale di Venaria Reale notificavano al sig. , conducente Parte_1 del motoveicolo MV Augusta F4, targato CF47740, la sanzione ai sensi dell'art. 143 commi 1 e 13 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) in quanto “Circolava senza mantenersi in prossimità del margine destro della corsia destra della carreggiata”. 6) Veniva, pertanto, accertata, da parte degli
Agenti del Corpo di Polizia Municipale di Venaria Reale (TO), un eguale concorso di responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nella causazione del sinistro de quo”.
Ciò premesso e allegato l'attore ha evocato in giudizio la Compagnia assicurativa al fine di recuperare il credito vantato nei confronti di a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 materiali, fisici, connessi e conseguenti, patiti a causa del sinistro de quo;
evidenziando di aver riportato, nell'occorso sinistro, lesioni personali quantificate come danno biologico nella misura del
18%, una I.T.T. al 100% di 3 giorni;
una I.T.P. al 75% di 40 giorni;
al 50% di 120 giorni;
al 25% di
137 giorni;
oltre un'inabilità temporanea al lavoro di 210 giorni, come evidenziate nella perizia medico legale redatta dal Dott. . Persona_2
In data 23.12.2021 si è costituta in giudizio la Compagnia assicurativa eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto del sig. a ricevere il risarcimento del danno. Pt_1
Ha dedotto la convenuta, infatti, che successivamente alla lettera interruttiva del 29.06.2017 (doc. attoreo n° 2) erano decorsi più dei due anni previsti per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da incidente stradale, prima che il sig. notificasse (in data 30.09.2021) l'atto di Pt_1 citazione che ha introdotto la causa. Anche poi volendo considerare la mail prodotta da parte attrice (sub 7) ha evidenziato la difesa convenuta come anch'essa sia giunta troppo tardi (il
02.11.2020) rispetto alla data della prima diffida (29.06.2017), con irrimediabili conseguenze in termini di prescrizione.
In via di subordine la convenuta ha chiesto di riconoscersi il danno e contenerlo nel limite dell'accertato dando atto di aver corrisposto già € 4.400,00 ante causam al sig. , ovvero pari Pt_1 proprio al 50% dell'ammontare complessivo del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore in occasione del sinistro de quo.
Alla prima udienza, il Giudice istruttore ha preliminarmente rilevato l'improcedibilità della causa per mancato esperimento della negoziazione assistita e concesso, dappoi, i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
Nel prosieguo è stato esteso il contraddittorio nei riguardi del conducente proprietario, il sig.
[...]
, il quale si è costituito in giudizio con comparsa del 30.11.2023 eccependo, dal canto CP_2 suo, la prescrizione del credito azionato e chiedendo che venisse rispettato il contraddittorio con riassegnazione termini ex art. 183 co. VI c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa è stata poi istruita con ampia acquisizione documentale, CTU medico legale e perviene - ora- in decisione in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 09.10.2025 con il modulo della trattazione scritta e coeva concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Sulle questioni preliminari in rito e rinnovo della CTU
In via preliminare vanno rigettate le istanze istruttorie e di rinnovo della CTU avanzate dalla parte attrice non ravvisandovi ragioni peculiari per rimettere sul ruolo la presente controversia e disporre il rinnovo della CTU;
rinnovo in astratto perseguibile solo quando si verifichino ipotesi di nullità della CTU, ipotesi non inveratesi nella specie.
Non vi è ragione, pertanto, per disporsi come invocato una rinnovazione delle indagini.
La sostituzione del CTU e/o la rinnovazione della stessa è attuabile, infatti, solo quando il risultato della consulenza sia inutilizzabile ai fini della decisione del processo o perché il CTU non ha assolto al suo compito, o perché non ha espresso le sue valutazioni o perché si siano verificate delle nullità nell'espletamento dell'attività.
Nel caso di specie, benché vi sia stato il costante sforzo defensionale da parte attrice di confutare come è logico che sia nella dialettica processuale, le risultanze di una CTU medico legale, non è possibile sostenere che vi sia un'omessa pronuncia o una lacunosità della perizia, per il sol fatto che non siano state acriticamente recepite le osservazioni del proprio CTP.
Sempre in via di rito va dato atto che in corso di causa è stato esteso il contraddittorio nei riguardi del sig. conducente e proprietario del mezzo incidentato e ciò al solo fine di garantire CP_2
l'integralità del contraddittorio e il litisconsorzio necessario in questo tipo di giudizio (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023) senza tuttavia dare la possibilità alla parte attrice di estendere le domande alla parte che non sono state tempestivamente formulate, le quali si appalesano inammissibili nei riguardi del terzo chiamato.
Sempre in via preliminare si evidenzia che la controversia deve essere decisa unicamente sulla base delle allegazioni tempestivamente introdotte dalle parti nei limiti delle preclusioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e tenuto conto delle domande tempestivamente formulate;
non saranno considerate le eccezioni e argomentazioni che sono state sviluppate tardivamente.
Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da sinistro strada,e
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte convenuta e dalla terza chiamata.
E' principio acquisito in giurisprudenza quello a tenore del quale: “In tema di assicurazione contro gli infortuni, dal quale derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre ex art. 2952, comma 2, c.c. dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella nella quale si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso.”
Nella specie è evidente come il dies a quo per computare la prescrizione non decorra dall'occorso sinistro avvenuto in data 17.06.2017 ma solo successivamente dal momento in cui si accerti, in termini incontrovertibili, la stabilizzazione dei postumi e dunque l'esistenza di un'invalidità permanente correlata in termini eziologici al dedotto sinistro in capo al sig. , conoscenza che Pt_1 può essere fatta decorrere almeno dopo 110 giorni dall'occorso sinistro (tenuto conto che i postumi appaiono stabilizzati come acclarato dalla CTU in atti).
Nella specie, risultano agli atti diffide che sono state inoltrate alla compagnia assicurativa nei due anni successivi al sinistro e anche computando i predetti termini (vedasi a tale riguardo la diffida del 04.03.2019 doc. 14) il diritto non risulta prescritto.
Pertanto, prendendo come dies a quo tale data 04.03.2019 -sicuramente successiva ad un accertamento medico legale noto ad entrambe le parti- il diritto all'indennizzo non risulta prescritto tenuto conto delle diffide inoltrate e dell'inizio della presente controversia collocata sempre nei due anni dalla conoscenza dei postumi.
Diversamente si atteggia la questione per il sig. al quale è stato esteso il Controparte_2 contraddittorio solo su sollecitazione del giudice con la notifica dell'atto introduttivo in data
24.07.2023, nel caso di specie occorre -ad ogni buon conto- evidenziare come l'atto interruttivo della prescrizione nei riguardi della compagnia assicurativa abbia spiegato effetti anche nei riguardi del responsabile civile. Tanto è affermato dalla giurisprudenza di legittimità che definisce la solidarietà tra assicurato e assicuratore come ad interesse unisoggettivo. L'art. 1310 c. 2 c.c. si applica alle obbligazioni solidali ad interesse comune (Cassazione n. 13928/2024)
In questo senso vedasi la giurisprudenza di Cassazione la quale in termini consolidati ha affermato che: “In tema di responsabilità per danni da circolazione di veicoli a motore, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed eventualmente del conducente, comporta che, ai fini della prescrizione del diritto risarcitorio, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, in applicazione del principio sancito nell'art. 1310 cod. civ., che estende a tutti i debitori solidali dell'obbligazione l'efficacia interruttiva della prescrizione, derivante da qualunque atto compiuto nei confronti di uno di essi.
Sez. 3, Sentenza n. 14636 del 27/06/2014 (Rv. 631707 - 01)
Ed ancora: “ Le trattative per la bonaria composizione di una vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, comma 3, c.c., a meno che dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto.” Cass. III 27169/2006[1] (conff.
Cass. III 5327/2007; Cass. III 1687/2010; Cass. II 17016/2010; Cass. III 27930/2011; Cass. II
1587/2015).
Da qui discende che il diritto al risarcimento del danno non deve ritenersi prescritto nei riguardi della convenuta e della terza chiamata.
Sull' an debeatur
La dinamica del sinistro, come ricostruita dalla Polizia Municipale, ha condotto ad un accertamento di concorso di colpa paritario al 50% in capo ad entrambi i conducenti.
In particolare, il sinistro è stato così ricostruito:
• In data 17.06.2017, alle ore 11.45 circa, il motoveicolo MV Augusta F4, targato CF47740, di proprietà e condotto dal sig. , percorreva in Venaria Reale (TO), l'uscita Parte_1 della Tangenziale con direzione Via Druento nella corsia di sinistra, allorquando, giunto alla rotatoria ivi presente, veniva urtato dal veicolo Renault Clio, targato DD126FM, di proprietà del sig. e condotto nell'occasione dal sig. , il Controparte_2 CP_3 quale, percorrente la corsia di destra, effettuava improvvisa manovra di cambio di corsia, senza azionare gli appositi indicatori di direzione;
• Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale di Venaria
Reale, i quali, dopo aver effettuato i rilievi del caso, hanno redatto apposito verbale (DOC.
N. 1), dal quale si evince un concorso di responsabilità in capo ad entrambi I conducenti;
in seguito agli accertamenti svolti, gli Agenti della Polizia Municipale di Venaria Reale hanno notificato al sig. , conducente e proprietario del veicolo Renault Clio, targato CP_3
DD126FM, la sanzione ai sensi dell'art. 154 comma 3 lettera a) e comma 8 del D.Lgs
285/92 (Codice della Strada) in quanto “effettuava una manovra di svolta a sinistra senza mantenersi il più possibile vicino al margine sinistro della corsia sinistra della carreggiata, creando intralcio alla circolazione”.
La predetta ricostruzione del sinistro non è contestata fra le parti e risulta acclarata dagli accertamenti peritali svolti nell'immediatezza del fatto, risultando pacifico il concorso di colpa suddetto e la coeva applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c.
La giurisprudenza ha precisato, infatti, che, nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti (cfr. art. 2054, comma 2, c.c.) richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass., sentenza n.
10031/2006) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (Cass., sentenza n. 15822/2005; Cass., sentenza n. 21056/2004; Cass., sentenza n. 15434/2004).
Ne consegue che l'infrazione (pur grave) commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice da verificare anche il comportamento dell'altro al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sentenza n. 4754/2004; Cass., sentenza n. 19053/2003; Cass., sentenza n. 477/2003). La presunzione del concorso di colpa di pari grado, dunque, può essere superata ove, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti altresì che l'altro conducente si sia per converso esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza (Cass., sentenza n. 12444/2008; Cass., sentenza n. 5226/2006; Cass., sentenza n. 4639/2002).
Ciò posto, giova evidenziare come sia stata raggiunta la prova in ordine al fatto storico, atteso che la convenuta non ha adombrato dei dubbi in merito alla dinamica descritta, ed anzi riconosciuto pienamente il concorso di colpa nella causazione del sinistro come ipotizzato dagli agenti accertatori.
Occorre rammentare, infatti, che la presunzione ex articolo 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro, ma sia incerto il grado di colpa attribuito ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento, deve ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dall'altra parte (e non è questo il caso) e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso,
e anche su tale profilo rimangono più incertezze che prove a conforto (sul punto vedasi Cass.
07/26523; 96/3564).
Tali conclusioni appaiono conformi alla ricostruzione fattuale e pienamente operanti nell'ambito dell'indagine civilistica qui condotta, ove vige la presunzione legale di cui all'art. 2054 c.c.
Pertanto, la pretesa risarcitoria dell'attore deve essere accolta nella misura del 50% dell'intero danno subito.
Sul quantum debeatur
Nel merito l'azione è fondata nei limiti appresso indicati.
Passando all'esame dei danni non patrimoniali di cui l'attore ha richiesto il riconoscimento è stata disposta una consulenza tecnica volta ad investigare la sussistenza delle patologie lamentate dal medesimo e la natura dei postumi invalidanti.
Ai fini della liquidazione del danno così accertato, va premesso che questo giudice, sulla scorta della ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, aderisce al principio di diritto ivi affermato secondo cui il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingua in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e che il secondo vada riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”.
Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito”, non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione cui rinvia l'art. 2059 cod. Civ.
Nella fattispecie, il CTU ha accertato, con percorso argomentativo coerente e immune da vizi quanto segue: “La ricostruzione anamnestica e documentale del caso induce ritenere che il signor
a causa del politrauma patito nell'incidente stradale occorso in data 17/06/2017 ha Parte_1 subito delle lesioni medicalmente accertabili della propria integrità fisica.
È dato quindi ritenere che tali lesioni si siano realizzate a causa del suddetto politrauma, caratterizzato in particolare dall'evenienza di: - un trauma minore del rachide cervicale;
- un valido trauma distorsivo contusivo dell'arto superiore destro e, in particolare, della spalla destra e della mano destra, particolarmente a livello del I raggio (sede di successivo riscontro di lesione capsulo - legamentosa interessante l'articolazione metacarpo – falangea, in particolare il legamento collaterale ulnare) e del polso destro;
- un trauma contusivo dell'emicostato destro, senza evidenza di fratture agli accertamenti strumentali eseguiti;
- un attendibile trauma contusivo della spalla sinistra, non accompagnato però in prossimità dell'evento traumatico da documentata evidente sintomatologia algica disfunzionale a livello di tale distretto (al riguardo si osserva che nella pur copiosa documentazione sanitaria prodotta in atti, il primo cenno alla presenza di tale sintomatologia è riportato in una visita ortopedica di controllo eseguita in data 28/03/2018, ovvero
a distanza di oltre 9 mesi dall'incidente per la strada per cui è causa).9 Dalla documentazione sanitaria versata in atti emerge inoltre la presenza di preesistenze degenerative sia a livello del rachide cervicale (che parrebbe esser stato interessato da pregresso trauma minore circa 7 anni prima) che a livello di entrambe le spalle che, in acuto, possono aver concorso ad aggravare la sintomatologia algica disfunzionale post traumatica.”
Venendo al grado di invalidità permanente, dagli accertamenti espletati, il CTU ha riscontrato un'invalidità pari al 7%: “I postumi accertati delle lesioni patite - facendo riferimento alle indicazioni di cui alla specifica Tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica, comprese tra 1 e 9 punti, e relative note introduttive concernenti i criteri applicativi di cui al Decreto del 3 luglio 2003
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003) e con conforto anche delle valutazioni orientative riportate nelle Linee Guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) del 201610 - giustificano il riconoscimento in capo al periziato di un danno biologico permanente quantificabile nella misura orientativa del 7% (sette per cento).
Quanto all'invalidità temporanea il CTU ha chiarito che: “In considerazione della natura delle lesioni accertate e della normale fase evolutiva di simili lesioni fino alla stabilizzazione con postumi, nonché dei dati desumibili dalla documentazione in atti, il periodo di invalidità biologica temporanea riconducibile lesioni patite nel politrauma in esame può essere delimitato complessivamente nella durata di centodieci (110) giorni, nell'ambito dei quali (tenendo conto della normale evoluzione clinica di analoghe lesioni, della diversa incidenza invalidante delle lesioni sull'efficienza psicofisica del soggetto, nel corso della loro naturale evoluzione, con conseguente diverso grado di pregiudizio nello svolgimento degli atti ordinari dell'esistenza) si ritiene corretto distinguere: - un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 50% pari a giorni quaranta
(40); - ed un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 25% pari a giorni sessanta (70).
Si precisa che nel periodo di malattia post traumatica sopra indicato, dato il grado di invalidità parziale riconosciuto (50% e 25%), lo svolgimento degli atti ordinari dell'esistenza non era da ritenersi precluso, bensì compromesso nel grado indicato, con particolare riferimento agli attendibili risvolti alla comune attività ordinarie e strumentali della vita quotidiana che richiedono la normale escursione articolare del rachide cervicale, dell'arto superiore destro, in particolare del I dito della mano destra, o sollecitazioni funzionali a livello dei distretti lesi. Le considerazioni che precedono, congruamente e logicamente motivate, sono fatte proprie dallo scrivente Giudice, il quale ne recepisce gli assunti.
Orbene, avuto riguardo agli aspetti prettamente medico-legali, giova rammentare, infatti, che secondo la Cassazione, “Il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” (Cass., sentenza n. 12703/2015).”
Le premesse di cui sopra consentono, pertanto, di stimare i danni lamentati dall'attore nei termini che seguono.
Il sig. , in virtù del sinistro, ha riportato un'invalidità permanente pari al 7%. In ragion Parte_1 dell'importo stimato occorre avere a mente le tabelle previste per le “micropermanenti” cagionate da sinistro stradale.
Dovendo trovare applicazione la disciplina dettata dal d.lgs. 209/2005, la questione va affrontata nei seguenti termini.
L'art. 139, comma 3, d.lgs. 209/2005 attualmente vigente prevede: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati
e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire nei seguenti termini:
• età del danneggiato alla data del sinistro del 17.06.2017, anni 47;
• percentuale di invalidità considerata: 7%;
• liquidazione secondo tabella: Euro 10.442,77 con aumento per il patimento morale del 10%
e così complessivamente per Euro 11.487,047 (tenuto conto di quanto specificato dal CTU in relazione al trauma che ha subito il sig. sia all'arto superiore destro, al dito della mano Pt_1 destra, sia nei movimenti della cervicale che incidono in modo significativo comunque in modo funzionale sull'espletamento delle ordinarie attività quotidiane).
D'altra parte appare corretto applicare una modesta personalizzazione tenuto conto delle allegazioni riportate in perizia dal CTU il quale ha specificato quanto segue: “Si precisa che nel periodo di malattia post traumatica sopra indicato, dato il grado di invalidità parziale riconosciuto
(50% e 25%), lo svolgimento degli atti ordinari dell'esistenza non era da ritenersi precluso, bensì compromesso nel grado indicato, con particolare riferimento agli attendibili risvolti alla comune attività ordinarie e strumentali della vita quotidiana che richiedono la normale escursione articolare del rachide cervicale, dell'arto superiore destro, in particolare del I dito della mano destra, o sollecitazioni funzionali a livello dei distretti lesi.”
A tale riguardo, nel caso di specie, non si ritiene di riconoscere la personalizzazione massima atteso che i lamentati danni risultano già inglobati nell'importo di invalidità biologica permanente e non vi sono evidenze agli atti per ritenere che la vita del danneggiato sia stata stravolta e, in seguito al sinistro, il sig. abbia subito un grado di patimento e afflitività che merita autonomo Pt_1
e ulteriore ristoro rispetto a quanto già previsto e considerato nella liquidazione dalle tabelle micropermanenti.
Ai fini del risarcimento del danno morale occorre, inoltre, che il danneggiato dimostri la sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva. Da quanto precede deriva che è esclusa l'automaticità del ristoro del danno morale, atteso che il predetto danno va sempre provato, con tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
E' corretto, in altri termini, riconoscere anche il pregiudizio morale (liquidato unitariamente) tenuto conto dei principi ispiratori della liquidazione del danno non patrimoniale come dettati dalle recenti sentenze della Suprema Corte le quali hanno statuito che: “ai fini della liquidazione equitativa di un danno d'indole non patrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023, Rv. 668947 – 01; conf. Sez. 1, Ordinanza n.
20871 del 26/07/2024, Rv. 672085 – 0).
Rimane da considerare l'invalidità temporanea, per la quale viene in rilievo la seguente liquidazione:
110 gg totali di invalidità temporanea (cfr. pag. 83 della CTU) Invalidità temporanea totale per complessivi € 6.179,80
- 40gg X 56,18 x al 50% per l'importo complessivo di Euro 1.123,60
- 70 gg X 56,18 al 25% per l'importo di Euro 983,15
E così per un totale di Euro 8.286,55 (Invalidità biologica temporanea)
E così complessivamente per danno temporaneo e permanente la complessiva somma di Euro
19.773,59.
Dunque, il predetto importo riconosciuto va dimidiato nella misura del 50% tenuto conto del concorso di colpa e va riconosciuto a favore dell'attore per Euro 9.886,79.
Sulla richiesta di inabilità temporanea lavorativa Vanno, altresì, rigettate le richieste di risarcimento danno in punto perdita capacità reddituale.
La domanda è destituita di fondamento.
Parte attrice allega, infatti, di aver perso il proprio reddito di lavoro a cagione dell'occorso sinistro.
Come evidenziato dal CTU non è stata prodotta agli atti nessun certificato di malattia, né altra certificazione idonea a consentire un'effettiva assenza lavorativa del sig. in seguito Pt_1 all'occorso, salvo la mera produzione di una visura storica della ditta individuale e delle dichiarazioni dei redditi del sig. dal quale dovrebbe ricavarsi sic et simpliciter l'assenza del Pt_1 reddito di lavoro nella misura stimata dal medico legale.
Tale sillogismo appare erroneo sulla base di quanto recentemente chiarito dalla Cassazione sull'inabilità di lavoro specifica.
Per liquidare il lucro cessante occorre, infatti, un accertamento in concreto: quali postumi residuano;
che lavoro (o mansioni) svolgeva la vittima;
se, come e quanto quei postumi siano incompatibili con l'impegno fisico o cognitivo richiesto;
quale sia l'effettiva o presumibile contrazione reddituale (confrontando redditi ante e post sinistro, oppure, se la vittima non lavorava, utilizzando redditi figurativi ragionevoli).
La Cassazione ha, inoltre, chiarito che la capacità di lavoro non è misurabile in percentuale come il danno biologico, perché dipende dal tipo di attività e dalle mansioni del singolo;
manca e non potrebbe esistere un barème delle incapacità lavorative – a differenza dei barèmes del danno biologico, infine il rilievo medico di ILS dimostra al più la possibilità di un pregiudizio reddituale, non la sua esistenza né la sua entità. Perciò è da escludersi ogni automatismo tra percentuale di invalidità (o ILS) e risarcimento del lucro cessante. (sull'argomento vedasi Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2025, n. 22584 ).
Anche sul piano metodologico comparatistico, la Corte di Cassazione richiama l'indirizzo europeo che raccomanda la comparazione dei redditi effettivi (o ragionevolmente figurabili) con e senza l'evento dannoso. Ne discendono due principi di diritto: il danno da perdita di capacità di guadagno si accerta in tre passaggi – postumi, compatibilità con le mansioni, riduzione patrimoniale attuale o potenziale – e non si liquida moltiplicando il reddito per una percentuale di invalidità di lavoro specifica, inoltre, pur ammettendosi la prova presuntiva, va negato ogni automatismo tra grado di invalidità e danno patrimoniale.
In altri termini al CTU medico-legale si chiede di descrivere quali attività siano rese più difficoltose o precluse dai postumi in rapporto alle mansioni concrete svolte dalla vittima (forza, resistenza, precisione, concentrazione, postura, ecc.) mentre al giudice spetta poi verificare – sulla base di prove documentali, testimoniali e presunzioni gravi, precise e concordanti – se da quella incompatibilità derivi una effettiva perdita o riduzione di reddito, distinta tra danno già maturato (da rivalutare) e danno futuro (da capitalizzare), senza automatismi.
Nel caso di specie non è possibile ricavare nessuna perdita di capacità lavorativa specifica, in primis. poiché dalla mera allegazione delle dichiarazioni dei redditi non può attribuirsi automaticamente al sinistro in oggetto la causa della contrazione dei redditi di lavoro in capo al sig.
e, secondariamente, poiché in assenza di allegazioni specifiche e dedotte prove orali, Pt_1
l'attività di manovale gestita in forma autonoma dal sig. presuppone a monte un' attività Pt_1 imprenditoriale ovvero, per quanto qui rileva, aver ottenuto da clienti e terzi nuove commesse e appalti e, dunque, la dimostrazione prognostica che la contrazione del reddito sia dipesa proprio dall'incidente subito dall'attore e non già da un calo di fatturato legato a fattori estemporanei.
Peraltro, dal mero raffronto delle dichiarazioni depositate si evince una cospicua oscillazione dei redditi di lavoro anche prima dell'occorso sinistro e, ciò, ad ulteriore conferma che la diminuzione dei redditi non poteva dirsi automaticamente connessa al fatto denunciato.
La domanda sotto tale peculiare profilo è, dunque, da rigettare.
Concludendo, quindi, sull'importo come sopra liquidato a titolo di danno non patrimoniale pari ad
Euro 9.886,79 deve essere detratto il pagamento parziale effettuato dalla Compagnia assicurativa di € 4.400,00 rivalutato dalla data del relativo esborso (24.08.2020) sino all'attualità (€ 5.222,80).
Il credito residuo da risarcire, detratto l'acconto, è pari dunque ad € 4.663,99.
Su tale importo, già liquidato in moneta attuale, vanno calcolati gli interessi legali.
Alla complessiva somma liquidata in conto capitale deve essere, inoltre, aggiunto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
A tal uopo, quanto al calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei citati indici
ISTAT. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma capitale come sopra determinata deve essere devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza alla data dell'illecito, e sulla somma così ottenuta, progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Precisa la giurisprudenza che, qualora il debitore abbia pagato un acconto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto,
e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. sez. 6 ordinanza n. 1637 del 24.01.2020; Cassazione Sez. 3 -, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del
30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017;
Sez.
3 - Sentenza n. 9950 del 20/04/2017. RV. 643854 — 02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014).
In conclusione, va condannata al pagamento in favore del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di euro € 4.663,99, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui in motivazione.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della parte convenuta e sono liquidate, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dello svolgimento della consulenza tecnica e del valore del giudizio relativo al decisum, di molto ridimensionato.
Le spese inerenti alla fase stragiudiziale possono essere liquidate quale aumento prossimo al 25% sulla “fase di studio” atteso da un lato che l'attività stragiudiziale, di cui in atti non vi è altra prova se non la lettera di negoziazione assistita non rivesta una autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale con particolare riguardo alla voce “fase di studio” (cfr. art. 20 D.M. 55/14) e, dall'altro, che non appare revocabile in dubbio che sotto un profilo ontologico non vi sia differenza tra lo studio della controversia svolto dal legale in sede stragiudiziale da quello effettuato in funzione dell'introduzione del giudizio, investendo sostanzialmente le medesime questioni.
Ragioni di opportunità depongono per compensare le spese tra le altre parti in causa, tenuto conto della sostanziale assenza di domande accolte nei riguardi del sig. va tenuto conto, peraltro, CP_2 che l'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. i è rilevata in concreto infondata. CP_2
Vengono poste definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU CP_1 come liquidate in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 3114/2021 R.G., così provvede: in parziale accoglimento della domanda spiegata da parte attrice:
CONDANNA la convenuta codice fiscale , al pagamento in Controparte_1 P.IVA_1 favore dell'attore (C.F. ), a titolo di risarcimento del danno Parte_1 C.F._1 non patrimoniale, della somma di euro 4.663,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui in motivazione;
ET e DI SO ogni altra questione prospettata dalle parti;
CONDANNA la convenuta codice fiscale , al pagamento in Controparte_1 P.IVA_1 favore di parte attrice (C.F. ) delle spese di lite che si Parte_1 C.F._1 liquidano ex D.M. 55/2014 s.m.i. in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge, oltre euro 572,00 per spese vive documentate;
spese da distrarsi in favore del legale Avv. Luana Zangari dichiaratasi antistataria;
COMPENSA le spese di lite fra le altre parti in causa.
PONE definitivamente le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico della convenuta codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
Così deciso in Ivrea, il 10.11.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)