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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/07/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice AD AP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1570/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
EZ DO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1
Studio in via M. Bandello n. 5, 20123, Milano
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AT TE, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 38 26016 SPINO D'ADDA presso il difensore avv. AT TE
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione: in via principale:
- condannare l'odierno convenuto al pagamento a favore della Pt_1 Parte_1
[... della somma di euro 19.115,80 pari alla somma della Fattura n. 15 del 11/03/2020 di importo di euro 12.686,30 e della fattura n. 16 del 17/03/2020 di euro 6.429,50, oltre interessi legali e di mora, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dal di del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata:
- condannare il convenuto al pagamento a favore della alla Parte_1 diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, se del caso anche a seguito della nomina di un Consulente Tecnico esperto in materia, oltre a interessi legali e di mora, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
pagina 1 di 10 In ogni caso:
- con vittoria di spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.p.a, Iva come per legge. In via istruttoria: […]” Conclusioni di parte convenuta
“IN VIA PRELIMINARE IN RITO
- accertare e dichiarare la litispendenza della presente vertenza iscritta a ruolo R.G.1570/2022 con altra e precedente vertenza di cui al notificato atto di citazione del 16/05/2022 notificata al convenuto signor in data 24/05/2022 e in stato di Parte_2 quiescenza, ma iscrivibile a ruolo, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- ordinare, per tutte le ragioni sopra esposte, lo stralcio del documento n. 14 prodotto da controparte. NEL MERITO
- rigettare le domande tutte ex adverso avanzate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e difetti per come esposti nella narrativa del presente atto nonché la mancata esecuzione delle opere di picozzatura delle pareti orizzontali e rasatura e per l'effetto condannare la al Parte_1 risarcimento in favore del signor di tutti i danni patiti e patendi in Parte_2 conseguenza dell'inadempimento della stessa, così come saranno provati in corso di causa, fino alla concorrenza della somma di € 18.180,00 ovvero nella minore o maggiore somma che dovesse essere determinata in corso di causa, eventualmente con richiesta di quantificazione dei medesimi in via equitativa da parte del Giudice, da porsi nel caso in parziale compensazione con le somme che nell'ipotesi dovessero essere riconosciute come dovute alla Parte_1
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare la minor somma dovuta alla relativamente alle opere la Parte_1 cui esecuzione a regola d'arte verrà provata in corso di causa, con determinazione del prezzo in ossequio alle tariffe edili previste da tariffari ufficiali e per l'effetto condannare, comunque, la al risarcimento in favore del signor Parte_1 [...]
di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza dell'inadempimento della stessa, Parte_2 così come saranno provati in corso di causa, eventualmente con richiesta di quantificazione dei medesimi in via equitativa da parte del Giudice, e ordinare nel caso la compensazione, anche parziale, delle somme reciprocamente spettanti alle parti. IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Sotto il profilo istruttorio […]”
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti di , di pagamento del complessivo importo di euro 19.115,80 Parte_2 oltre interessi a titolo di saldo del pagamento dei lavori di ristrutturazione eseguite dall'attrice nell'abitazione del convenuto sita in Mediglia, via Oriani n. 15. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato ha dedotto le Parte_1 seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- La riceveva incarico dal sig. per la realizzazione di Parte_1 Parte_2 interventi edili consistenti in modifiche interne con ridistribuzione degli spazi interni, presso l'abitazione sita in via Oriani n. 15, Mediglia (Mi);
- A tal fine la presentava al sig. relativo preventivo Parte_1 Parte_2 iniziale per l'importo di euro 30.920,60 più iva (doc.1);
- Seguiva in data 19.09.2019 ulteriore preventivo per opere murarie extra - rispetto a quanto concordato inizialmente – per euro 10.135,00 più Iva (doc.2);
- Il sig. procedeva al versamento del primo acconto pari ad euro 34.400,00 Parte_2 oltre Iva, fattura n. 84/P del 9.10.2019 (doc.3):
- La inviava ad integrazione del preventivo iniziale due Parte_1 conteggi per le opere extra contratto svolte e concordate con il committente dell'importo, il primo con descrizione dei lavori aggiornato alla data del 19.12.2019 di euro 2.155,00 + iva (doc.4) il secondo con descrizione delle opere eseguite in economia aggiornato al 12.02.2020 di euro 4.688,00 + iva (doc.5), per un importo complessivo da corrispondere di euro 11.533,00 +iva (doc.6);
- Il sig. , che fino a quel momento non aveva contestato nessuna irregolarità, Parte_2 procedeva al momento della richiesta del suddetto saldo a criticare la realizzazione delle opere arrivando addirittura a rideterminare l'importo dovuto alla
[...] secondo un assurdo e incompressibile calcolo del saldo lavori Parte_1
(doc.7);
- La di fronte a questo inaspettato comportamento, con mail Parte_1 dell'11.03.2020, intimava il sig. a provvedere al dovuto pagamento di euro Parte_2
11.533,00 + iva e di euro 5.845,00 + iva importo quest'ultimo che la AN ZI aveva inizialmente - in virtù del rapporto di amicizia esistente- provveduto a scontare (doc.8);
- tale intimazione non sortiva alcun effetto, pertanto la Controparte_1 procedeva con una formale diffida tramite legale di fiducia (doc.9);
- Per le prestazioni svolte, l'istante ha emesso regolari fatture, nello specifico fattura n. 15 del 11.03.2020 di euro 12.686,30 (doc.10) e fattura n. 16 del 17.03.2020 per l'importo di euro 6.429,50 (doc.11);
pagina 3 di 10 - Veniva presentato ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Milano, emesso in data 29.11.2020 con il quale si ingiungeva al sig. il pagamento Parte_2 della somma di € 19115,80;
- I sig. presentava opposizione con la quale sollevava l'eccezione di Parte_2 incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Lodi in quando applicabile la disciplina dettata dal D.Lgs. 206/2005;
- Il Tribunale di Milano con sentenza del 14.09.2021 ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Milano adito essendo competente per territorio a conoscere della controversia il Tribunale di Lodi e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di costituzione depositata in data 10.11.2022 si è costituito Parte_2 eccependo in via preliminare la litispendenza della presente vertenza con altra precedente vertenza, nel merito il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale il risarcimento del danno per l'importo di euro 18.180,00. A fondamento delle proprie difese ha dedotto quanto segue: Parte_2
- controparte ha irritualmente provveduto alla notifica di due atti di citazione identici sia a livello soggettivo che oggettivo e con la medesima causa petendi con la conseguente creazione di una situazione di litispendenza;
- la sottoponeva al signor un preventivo per Parte_1 Parte_2
l'importo di € 30.920,60 oltre IVA che veniva accettato dal signor committente (doc. 3);
- successivamente in data 19/09/2019 in Mediglia il signor e la Parte_2 [...] concordavano una serie di opere edili ulteriori rispetto al primo Parte_1 preventivo per complessivi € 10.135,00 oltre Iva (doc. 4);
- le parti concordavano, quindi, un arrotondamento finale inclusivo di IVA per un importo pari ad € 43.000,00 comprensivo anche di una serie di opere omaggiate dalla (ossia l'intonacatura delle pareti del primo piano e del vano scala;
Pt_1 creazione di controsoffitto del pianerottolo della scala della mansarda;
la fornitura e posa di piastrelle del locale lavanderia mod. Cesi-Metro; posa del rivestimento del locale cucina, compresi materiali di consumo;
differenza per pittura antimuffa;
differenza per scelta di colore scuro nei locali, cucina, camera, soggiorno e scala;
differenza per il costo in fornitura della scala interna) in virtù di un rapporto di amicizia, la quale poi solo a fronte di una più che legittima presa di posizione del committente volta a far notare vizi e difetti delle opere svolte, decideva di non scontarle più;
- subito, ancor prima dell'inizio dei lavori, il signor provvedeva al Parte_2 pagamento della fattura n. 84//P del 09/10/2019 per ben € 37.840,00 (€ 34.400,00 oltre IVA) pari a circa il 90% dell'importo concordato, con ciò dimostrando la sua serietà ed affidabilità quale committente, nonché assoluta buona fede (doc. 5);
- successivamente, la con comunicazione e-mail del Pt_1 Parte_1
24/02/2020 con oggetto “conteggi chiusura lavori” (doc. 6), inviava al signor pagina 4 di 10 due conteggi, uno relativo al periodo sino al 19/12/2019 di € Parte_2
2.155,00 oltre IVA e uno relativo al periodo sino al 12/02/2020 € 4.688,00 oltre IVA, riguardanti l'esecuzione di ulteriori opere a loro dire “extra contratto” non inizialmente previste e, addirittura, mai concordate (doc. 7 e 8);
- con comunicazione e-mail dell'11/03/2020 (doc. 9) l'odierno attore prontamente contestava i predetti conteggi e, va da sé, le opere in essi contenute, lamentando una serie di vizi e difetti riscontrati oltre che l'incompleta esecuzione delle opere (doc. 10);
- il signor , al solo fine di definire bonariamente la vertenza e in Parte_2 considerazione di quanto già pagato in fiducia, si offriva di corrispondere alla a tacitazione di ogni contesa, un importo di € 7.379,00 Parte_1
(IVA compresa), di cui € 5.160,00 a saldo della somma inizialmente concordata (43.000,00 – 37.840,00), € 3.839,00 a titolo pagamento degli extra, detratta infine la somma di € 1.620,00 quale sorta di risarcimento danni, calcolata dal signor Parte_2 in buona fede sulla base delle proprie conoscenze e sempre in ottica transattiva come meglio specificato nel doc. 10;
- la negava qualsivoglia possibilità di accordo e, anzi, Parte_1 rispondeva immediatamente all'odierno attore con e-mail dell'11/03/2020 allegando la fattura relativa al saldo iniziale concordato (ossia € 5.160,00 IVA inclusa) sommato ai due conteggi extra del 19/12/2019 (di € 2.370,50 IVA inclusa) e del 12/02/2020 ( 5.156,80 iva inclusa) per un totale € 11.533,00 oltre IVA intimando al signor , altresì, il pagamento di ulteriori opere che erano state, sin da Parte_2 subito, concordate a titolo gratuito in quanto oggetto di specifico sconto da parte della (doc. 11); Parte_1
- puntualmente, infatti, con un'ulteriore e-mail del 12/03/2020 (doc. 12) la Pt_1 provvedeva ad inoltrare al signor tale ulteriore conteggio datato Parte_2
12/03/2020 dell'importo di € 5.845,00 oltre IVA (doc. 13);
- immediatamente con comunicazione e-mail del 20/03/2020 e successiva comunicazione pec del 23/03/2020 (doc. 14) il signor provvedeva Parte_2
a formulare nuovamente una completa contestazione degli importi esposti, nonché a ribadire e riepilogare i già contestati vizi e difetti imputabili alla Parte_1
(doc. 15 – allegato alla mail) oltre che la mancata ultimazione dei lavori, non
[...] essendo state eseguite le opere di picozzatura e rasatura previste in contratto;
- il signor già prima d'ora, anche attraverso la propria difesa, si è sempre Parte_2 dimostrato disponibile a definire bonariamente la controversia;
- nonostante ciò, la procedeva nel dicembre 2020 con il deposito Parte_1 di ricorso per ingiunzione di pagamento avanti il Tribunale di Milano, che veniva dall'odierno convenuto opposto e veniva sollevata in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Lodi, applicandosi al caso di specie le norme del Codice del Consumo. Eccezione accolta dal Tribunale
pagina 5 di 10 milanese con sentenza n.7282/2021 pubbl. il 14/09/2021 (cfr. doc. 15 di controparte);
- anche successivamente a tale giudizio permaneva la disponibilità del convenuto ad una definizione bonaria - sempre a condizione che vi fosse il riconoscimento da parte dell'impresa appaltatrice di una somma a titolo di risarcimento danni per i vizi e difetti e per la mancata ultimazione dei lavori concordati, con particolare riferimento al lavoro di picozzatura e delle pareti orizzontali e rasatura, ormai eseguibile solo con costi dilatati e disagi in capo all'odierno convenuto, considerato che l'immobile oggi è ammobiliato e abitato – che però non ha portato ad alcuna definizione bonaria. In occasione della prima udienza del 2.12.2022 il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., successivamente formulando la seguente proposta conciliativa “il sig. verserà a la somma complessiva di euro 10.000,00 a Parte_2 Parte_1 tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate”, poi accettata dall'attrice e non dal convenuto. All'esito dell'udienza del 29.9.2023 il Giudice ha ammesso le prove orali poi assunte dal GOT. Successivamente ordinanza del 26.4.2024 il Giudice ha nominato quale c.t.u. il geom. al quale ha posto il seguente Controparte_2 quesito “Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa: 1) verifichi lo stato dei luoghi;
2) accerti la congruità dei costi esposti da parte attrice in relazione alle opere extra (doc. 4 e 5 parte attrice) realizzate nell'appartamento di proprietà del sig. ; 3) verifichi Parte_2
l'eventuale sussistenza di vizi, difetti e danni denunciati da parte convenuta (doc. 10) riconducibili all'opera di e determini le opere e i costi necessari per il Parte_1 loro ripristino;
4) riferisca ogni ulteriore circostanza ritenuta utile al fine di decidere;
5) esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti”. Il c.t.u. ha depositato il proprio elaborato peritale in data 8.11-5.12.2024. Successivamente le parti hanno chiesto la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 12.2.2025 concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Eccezione preliminare di litispendenza ex art. 39 c.p.c. e richiesta di stralcio del doc. 14 Parte convenuta ha eccepito in via preliminare la litispendenza della presente causa con altro identico atto di citazione notificato a parte convenuta. Tale eccezione risulta infondata in quanto il predetto atto di citazione, come evidenziato da parte attrice, non è mai stato iscritto a ruolo, pertanto, non può in alcun modo discorrersi di
“litispendenza” ex art. 39 c.p.c. Parimenti appare infondata la domanda di stralcio del doc. 14 di parte attrice (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal sig. avanti al Tribunale Parte_2 di Milano). La produzione di tale atto processuale (ancorchè afferente ad altro giudizio) non pregiudica in alcun modo il diritto di difesa del convenuto né la stessa appare contraria ad alcuna regola processuale (peraltro non specificamente invocata da parte convenuta)
pagina 6 di 10
3. I lavori extra contratto di cui ai doc. 4 e 5 di parte attrice Parte attrice pone a fondamento della propria domanda le fatture n. 15 e 16 del 2020 dell'importo complessivo di euro 19.115,80 a titolo di saldo dei lavori extra contratto concordati con parte convenuta nonché a titolo di lavorazioni inizialmente scontate. Di contro parte convenuta contesta che tali lavori extra siano mai stati concordati, oltre che ripotanti voci di spesa arbitrariamente duplicate dall'impresa appaltatrice e già esposte nel preventivo iniziale. Inoltre, il sig. contesta vizi e difetti nelle opere o la mancata Parte_2 realizzazione di alcune di esse. Nel caso di specie relativamente alle opere di cui al doc. 5 (conteggio opere extra del 12.2.2020) di parte attrice il teste dipendente della Testimone_1 Parte_1 ha confermato che tali opere sono state richieste tutte dal sig. . Per le restanti opere Parte_2 il teste ha dichiarato di non sapere nulla sulle opere di cui al doc. 4 e che se c'erano delle opere da eseguire impreviste “mi limitavo a contattare il il quale mi diceva se Pt_1 eseguirle o meno”. Pertanto, deve ritenersi provato che le opere di cui al doc. 5 siano state tutte commissionate dal sig. . Inoltre, per quanto attiene al conteggio delle opere Parte_2 extra del 19.12.2019, nonostante il convenuto affermi genericamente che i lavori extra non sono mai stati concordati, di fatto lo stesso, alle pagine 8 e 9 della propria comparsa di costituzione contesta profili diversi dal mancato accordo, ad esempio la duplicazione delle voci, l'effettivo svolgimento del lavoro, gli errori nell'esecuzione dei lavori. Pertanto, occorre procedere a un puntuale esame di ciascuna delle voci di cui ai predetti preventivi, avuto riguardo alle contestazioni svolte da parte convenuta e alla c.t.u. svolta in corso di causa. Per quanto attiene ai lavori extra di cui al conteggio del 19.12.2019 (doc. 4 parte attrice):
1. Creazione controsoffitto zona giorno (euro 500,00): il convenuto non contesta in alcuno modo tale voce, anzi riconosce il predetto importo (cfr. doc. 10 parte convenuta), conseguentemente tale voce risulta dovuta;
2. Smontaggio serramenti e smaltimento presso le PP.DD. (euro 300,00): il convenuto ha contestato la debenza di tale importo in quanto costituente una duplicazione del punto 4 del preventivo del 19.9.2019, eccessivamente onerosa e in quanto opera mai prospettata a parte convenuta;
diversamente da quanto dedotto da parte convenuta, tale voce non appare una duplicazione della diversa voce n. 4 di cui al preventivo del 19.9.2019 (assistenza muraria del falegname per fissaggio di nuovi falsi telai per i serramenti, comprensivo di malta di sabbia e cemento); inoltre il c.t.u. in sede di elaborato peritale ha ritenuto congrui i predetti costi e non eccessivamente onerosi;
conseguentemente anche tale voce risulta dovuta;
3. Creazione cappa (euro 485,00): il convenuto ha contestato l'importo di tale lavoro ritenendo lo stesso non eseguito in 8 ore lavorative;
tuttavia tale circostanza non risulta in alcun modo provata da parte convenuta (in quanto parte gravata ex art. 2697 c.c. di provare il fatto modificativo del rapporto obbligatorio), la quale al riguardo non ha neanche formulato alcun capitolo di prova;
sul punto il c.t.u. ha ritenuto la congruità dei relativi costi, con esclusione dell'importo di euro 190,91 in pagina 7 di 10 quanto non risulta fornito e posato il comignolo sopra la cappa;
conseguentemente tale voce risulta dovuta limitatamente all'importo di euro 294,09;
4. Rivestimento collettore in cartongesso (euro 240,00): il convenuto non contesta in alcuno modo tale voce, anzi riconosce il predetto importo (cfr. doc. 10 parte convenuta), conseguentemente tale voce risulta dovuta;
5. Fornitura e posa di soglie e davanzali locale cucina e soggiorno (euro 630,00): il convenuto contesta le misure delle soglie in quanto errate e non posate a regola d'arte; pertanto, il convenuto non contesta che le opere siano state eseguite, limitandosi a contestarne la posa a regola d'arte; peraltro, il c.t.u. (salvo quanto verrà di seguito specificato sui vizi e sui danni) ha ritenuto la congruità dei relativi costi;
conseguentemente tale voce risulta dovuta. Conseguentemente l'importo dovuto per i lavori di cui al preventivo del 19.12.2019 risulta pari a euro 2.160,50 (1.964,09 + IVA al 10%). Per quanto attiene ai lavori extra di cui al conteggio del 12.2.2020 (doc. 5 di parte attrice) – da ritenersi commissionati dalla convenuta alla luce delle dichiarazioni del teste Tes_1
, il convenuto ha contestato i punti 2 e 9 in quanto costituenti duplicazione del
[...] preventivo originario, nonché gli ulteriori punti in quanto non provate le ore lavorative impiegate da Sul punto il c.t.u. ha evidenziato che tali costi non Parte_1 appaiono in effetti congrui, dovendosi riconoscere il minor importo di euro 2.438,06 oltre IVA (euro 2.681,87) per i lavori svolti. Pertanto, il totale dovuto da parte convenuta per i lavori extra di cui ai conteggi del 19.12.2019 e del 12.2.2020 risulta pari a complessivi euro 4.842,37, con conseguente condanna del sig. a pagare la predetta somma oltre interessi dal dovuto al saldo. Parte_2
4. Gli ulteriori importi richiesti di cui al doc. 13 di parte convenuta Parte attrice ha inoltre richiesto il pagamento dell'importo di euro 5.845,00 + iva (euro 6.429,50), importo quest'ultimo che la AN ZI aveva inizialmente - in virtù del rapporto di amicizia esistente- provveduto a scontare. Come correttamente evidenziato da parte convenuta, tale importo non risulta dovuto in quanto è la stessa ad ammettere che tale importo era stato inizialmente Parte_1 scontato in virtù di un rapporto di amicizia esistente con il sig. . Pertanto, essendo Parte_2 il prezzo un elemento essenziale del contratto di appalto, salvo diverso e successivo accordo tra le parti permane la pattuizione originaria ex art. 1372 c.c. A tal fine la decisione, unilaterale, invocata da parte attrice, circa il venir meno dello sconto originariamente pattuito appare irrilevante. Tale successivo accordo non risulta né dedotto né provato da parte attrice. Conseguentemente, nulla deve essere corrisposto da parte convenuta a titolo di pagamento delle opere di cui al doc. 13 di parte convenuta.
5. I vizi e difetti lamentati da parte convenuta in via riconvenzionale Parte convenuta ha formulato in via riconvenzionale domanda risarcitoria (riconducibile al disposto dell'art. 1667 c.c.) con riguardo a vizi e difetti dell'opera nonché a titolo di pagina 8 di 10 mancata esecuzione di alcune opere. In particolare, parte attrice ha contestato: a) la mancata esecuzione della picozzatura degli elementi orizzontali e rasatura;
b) l'errata dimensione delle soglie delle finestre;
c) vizi e difetti nella realizzazione e posa della scala interna;
d) errato montaggio del corrimano della scala;
e) errata esecuzione del vano della porta blindata. Al riguardo la c.t.u. – la quale risulta immune da vizi logici o censure e le cui conclusioni devono essere integralmente richiamate – ha accertato quanto segue:
- Sussiste la mancata picozzatura e rasatura con un pregiudizio per il locale bagno oltre alla mancata esecuzione della picozzatura preventiva per l'intera unità abitativa per un costo riconoscibile al sig. pari a complessivi euro 4.188,27 Parte_2 oltre IVA;
- Sussiste il vizio della mancata sporgenza verso l'interno delle soglie1 nonché
l'errato dimensionamento delle finestre con costi di intervento pari a complessivi euro 1.318,91 oltre IVA;
- Sussistono difetti nella realizzazione della scala (fessurazione in corrispondenza del pianerottolo tra piano rialzato e sottotetto) e un errato montaggio del corrimano della scala, con costi complessivi di intervento stimati in complessivi euro 2.662,08 oltre IVA;
- Sussistono difetti nel vano della porta blindata (il controsoffitto all'ingresso finisce poco sopra l'architrave della porta) con costi di intervento stimati in euro 188,70 oltre IVA. Conseguentemente, i danni patiti dal sig. in conseguenza dei vizi e difetti Parte_2 dell'opera accertati dal c.t.u. risultano complessivamente pari a euro 8.357,96 oltre IVA (per un importo complessivo di euro 9.193,76), somma che dovrà Parte_1 corrispondere al convenuto oltre interessi dal dovuto al saldo.
6. Spese di lite In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere interamente compensate. Per i medesimi rilievi i costi della c.t.u. devono essere posti a carico delle parti per metà ciascuno.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna a Parte_2 corrispondere a la somma di euro 4.842,37 oltre interessi Parte_1 dal dovuto al saldo;
2) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, condanna a corrispondere a titolo risarcitorio a Parte_1
la somma di euro 9.193,76 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Parte_2
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
Lodi, 15 luglio 2025
Il giudice
AD AP
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tal fine appare irrilevante quanto dedotto dal c.t.u. in merito alla mancata tempestiva denuncia del vizio, non avendo parte attrice formulato alcuna eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., eccezione non rilevabile d'ufficio dal Giudice.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice AD AP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1570/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
EZ DO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1
Studio in via M. Bandello n. 5, 20123, Milano
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AT TE, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 38 26016 SPINO D'ADDA presso il difensore avv. AT TE
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione: in via principale:
- condannare l'odierno convenuto al pagamento a favore della Pt_1 Parte_1
[... della somma di euro 19.115,80 pari alla somma della Fattura n. 15 del 11/03/2020 di importo di euro 12.686,30 e della fattura n. 16 del 17/03/2020 di euro 6.429,50, oltre interessi legali e di mora, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dal di del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata:
- condannare il convenuto al pagamento a favore della alla Parte_1 diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, se del caso anche a seguito della nomina di un Consulente Tecnico esperto in materia, oltre a interessi legali e di mora, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
pagina 1 di 10 In ogni caso:
- con vittoria di spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.p.a, Iva come per legge. In via istruttoria: […]” Conclusioni di parte convenuta
“IN VIA PRELIMINARE IN RITO
- accertare e dichiarare la litispendenza della presente vertenza iscritta a ruolo R.G.1570/2022 con altra e precedente vertenza di cui al notificato atto di citazione del 16/05/2022 notificata al convenuto signor in data 24/05/2022 e in stato di Parte_2 quiescenza, ma iscrivibile a ruolo, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- ordinare, per tutte le ragioni sopra esposte, lo stralcio del documento n. 14 prodotto da controparte. NEL MERITO
- rigettare le domande tutte ex adverso avanzate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e difetti per come esposti nella narrativa del presente atto nonché la mancata esecuzione delle opere di picozzatura delle pareti orizzontali e rasatura e per l'effetto condannare la al Parte_1 risarcimento in favore del signor di tutti i danni patiti e patendi in Parte_2 conseguenza dell'inadempimento della stessa, così come saranno provati in corso di causa, fino alla concorrenza della somma di € 18.180,00 ovvero nella minore o maggiore somma che dovesse essere determinata in corso di causa, eventualmente con richiesta di quantificazione dei medesimi in via equitativa da parte del Giudice, da porsi nel caso in parziale compensazione con le somme che nell'ipotesi dovessero essere riconosciute come dovute alla Parte_1
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare la minor somma dovuta alla relativamente alle opere la Parte_1 cui esecuzione a regola d'arte verrà provata in corso di causa, con determinazione del prezzo in ossequio alle tariffe edili previste da tariffari ufficiali e per l'effetto condannare, comunque, la al risarcimento in favore del signor Parte_1 [...]
di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza dell'inadempimento della stessa, Parte_2 così come saranno provati in corso di causa, eventualmente con richiesta di quantificazione dei medesimi in via equitativa da parte del Giudice, e ordinare nel caso la compensazione, anche parziale, delle somme reciprocamente spettanti alle parti. IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Sotto il profilo istruttorio […]”
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti di , di pagamento del complessivo importo di euro 19.115,80 Parte_2 oltre interessi a titolo di saldo del pagamento dei lavori di ristrutturazione eseguite dall'attrice nell'abitazione del convenuto sita in Mediglia, via Oriani n. 15. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato ha dedotto le Parte_1 seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- La riceveva incarico dal sig. per la realizzazione di Parte_1 Parte_2 interventi edili consistenti in modifiche interne con ridistribuzione degli spazi interni, presso l'abitazione sita in via Oriani n. 15, Mediglia (Mi);
- A tal fine la presentava al sig. relativo preventivo Parte_1 Parte_2 iniziale per l'importo di euro 30.920,60 più iva (doc.1);
- Seguiva in data 19.09.2019 ulteriore preventivo per opere murarie extra - rispetto a quanto concordato inizialmente – per euro 10.135,00 più Iva (doc.2);
- Il sig. procedeva al versamento del primo acconto pari ad euro 34.400,00 Parte_2 oltre Iva, fattura n. 84/P del 9.10.2019 (doc.3):
- La inviava ad integrazione del preventivo iniziale due Parte_1 conteggi per le opere extra contratto svolte e concordate con il committente dell'importo, il primo con descrizione dei lavori aggiornato alla data del 19.12.2019 di euro 2.155,00 + iva (doc.4) il secondo con descrizione delle opere eseguite in economia aggiornato al 12.02.2020 di euro 4.688,00 + iva (doc.5), per un importo complessivo da corrispondere di euro 11.533,00 +iva (doc.6);
- Il sig. , che fino a quel momento non aveva contestato nessuna irregolarità, Parte_2 procedeva al momento della richiesta del suddetto saldo a criticare la realizzazione delle opere arrivando addirittura a rideterminare l'importo dovuto alla
[...] secondo un assurdo e incompressibile calcolo del saldo lavori Parte_1
(doc.7);
- La di fronte a questo inaspettato comportamento, con mail Parte_1 dell'11.03.2020, intimava il sig. a provvedere al dovuto pagamento di euro Parte_2
11.533,00 + iva e di euro 5.845,00 + iva importo quest'ultimo che la AN ZI aveva inizialmente - in virtù del rapporto di amicizia esistente- provveduto a scontare (doc.8);
- tale intimazione non sortiva alcun effetto, pertanto la Controparte_1 procedeva con una formale diffida tramite legale di fiducia (doc.9);
- Per le prestazioni svolte, l'istante ha emesso regolari fatture, nello specifico fattura n. 15 del 11.03.2020 di euro 12.686,30 (doc.10) e fattura n. 16 del 17.03.2020 per l'importo di euro 6.429,50 (doc.11);
pagina 3 di 10 - Veniva presentato ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Milano, emesso in data 29.11.2020 con il quale si ingiungeva al sig. il pagamento Parte_2 della somma di € 19115,80;
- I sig. presentava opposizione con la quale sollevava l'eccezione di Parte_2 incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Lodi in quando applicabile la disciplina dettata dal D.Lgs. 206/2005;
- Il Tribunale di Milano con sentenza del 14.09.2021 ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Milano adito essendo competente per territorio a conoscere della controversia il Tribunale di Lodi e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di costituzione depositata in data 10.11.2022 si è costituito Parte_2 eccependo in via preliminare la litispendenza della presente vertenza con altra precedente vertenza, nel merito il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale il risarcimento del danno per l'importo di euro 18.180,00. A fondamento delle proprie difese ha dedotto quanto segue: Parte_2
- controparte ha irritualmente provveduto alla notifica di due atti di citazione identici sia a livello soggettivo che oggettivo e con la medesima causa petendi con la conseguente creazione di una situazione di litispendenza;
- la sottoponeva al signor un preventivo per Parte_1 Parte_2
l'importo di € 30.920,60 oltre IVA che veniva accettato dal signor committente (doc. 3);
- successivamente in data 19/09/2019 in Mediglia il signor e la Parte_2 [...] concordavano una serie di opere edili ulteriori rispetto al primo Parte_1 preventivo per complessivi € 10.135,00 oltre Iva (doc. 4);
- le parti concordavano, quindi, un arrotondamento finale inclusivo di IVA per un importo pari ad € 43.000,00 comprensivo anche di una serie di opere omaggiate dalla (ossia l'intonacatura delle pareti del primo piano e del vano scala;
Pt_1 creazione di controsoffitto del pianerottolo della scala della mansarda;
la fornitura e posa di piastrelle del locale lavanderia mod. Cesi-Metro; posa del rivestimento del locale cucina, compresi materiali di consumo;
differenza per pittura antimuffa;
differenza per scelta di colore scuro nei locali, cucina, camera, soggiorno e scala;
differenza per il costo in fornitura della scala interna) in virtù di un rapporto di amicizia, la quale poi solo a fronte di una più che legittima presa di posizione del committente volta a far notare vizi e difetti delle opere svolte, decideva di non scontarle più;
- subito, ancor prima dell'inizio dei lavori, il signor provvedeva al Parte_2 pagamento della fattura n. 84//P del 09/10/2019 per ben € 37.840,00 (€ 34.400,00 oltre IVA) pari a circa il 90% dell'importo concordato, con ciò dimostrando la sua serietà ed affidabilità quale committente, nonché assoluta buona fede (doc. 5);
- successivamente, la con comunicazione e-mail del Pt_1 Parte_1
24/02/2020 con oggetto “conteggi chiusura lavori” (doc. 6), inviava al signor pagina 4 di 10 due conteggi, uno relativo al periodo sino al 19/12/2019 di € Parte_2
2.155,00 oltre IVA e uno relativo al periodo sino al 12/02/2020 € 4.688,00 oltre IVA, riguardanti l'esecuzione di ulteriori opere a loro dire “extra contratto” non inizialmente previste e, addirittura, mai concordate (doc. 7 e 8);
- con comunicazione e-mail dell'11/03/2020 (doc. 9) l'odierno attore prontamente contestava i predetti conteggi e, va da sé, le opere in essi contenute, lamentando una serie di vizi e difetti riscontrati oltre che l'incompleta esecuzione delle opere (doc. 10);
- il signor , al solo fine di definire bonariamente la vertenza e in Parte_2 considerazione di quanto già pagato in fiducia, si offriva di corrispondere alla a tacitazione di ogni contesa, un importo di € 7.379,00 Parte_1
(IVA compresa), di cui € 5.160,00 a saldo della somma inizialmente concordata (43.000,00 – 37.840,00), € 3.839,00 a titolo pagamento degli extra, detratta infine la somma di € 1.620,00 quale sorta di risarcimento danni, calcolata dal signor Parte_2 in buona fede sulla base delle proprie conoscenze e sempre in ottica transattiva come meglio specificato nel doc. 10;
- la negava qualsivoglia possibilità di accordo e, anzi, Parte_1 rispondeva immediatamente all'odierno attore con e-mail dell'11/03/2020 allegando la fattura relativa al saldo iniziale concordato (ossia € 5.160,00 IVA inclusa) sommato ai due conteggi extra del 19/12/2019 (di € 2.370,50 IVA inclusa) e del 12/02/2020 ( 5.156,80 iva inclusa) per un totale € 11.533,00 oltre IVA intimando al signor , altresì, il pagamento di ulteriori opere che erano state, sin da Parte_2 subito, concordate a titolo gratuito in quanto oggetto di specifico sconto da parte della (doc. 11); Parte_1
- puntualmente, infatti, con un'ulteriore e-mail del 12/03/2020 (doc. 12) la Pt_1 provvedeva ad inoltrare al signor tale ulteriore conteggio datato Parte_2
12/03/2020 dell'importo di € 5.845,00 oltre IVA (doc. 13);
- immediatamente con comunicazione e-mail del 20/03/2020 e successiva comunicazione pec del 23/03/2020 (doc. 14) il signor provvedeva Parte_2
a formulare nuovamente una completa contestazione degli importi esposti, nonché a ribadire e riepilogare i già contestati vizi e difetti imputabili alla Parte_1
(doc. 15 – allegato alla mail) oltre che la mancata ultimazione dei lavori, non
[...] essendo state eseguite le opere di picozzatura e rasatura previste in contratto;
- il signor già prima d'ora, anche attraverso la propria difesa, si è sempre Parte_2 dimostrato disponibile a definire bonariamente la controversia;
- nonostante ciò, la procedeva nel dicembre 2020 con il deposito Parte_1 di ricorso per ingiunzione di pagamento avanti il Tribunale di Milano, che veniva dall'odierno convenuto opposto e veniva sollevata in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Lodi, applicandosi al caso di specie le norme del Codice del Consumo. Eccezione accolta dal Tribunale
pagina 5 di 10 milanese con sentenza n.7282/2021 pubbl. il 14/09/2021 (cfr. doc. 15 di controparte);
- anche successivamente a tale giudizio permaneva la disponibilità del convenuto ad una definizione bonaria - sempre a condizione che vi fosse il riconoscimento da parte dell'impresa appaltatrice di una somma a titolo di risarcimento danni per i vizi e difetti e per la mancata ultimazione dei lavori concordati, con particolare riferimento al lavoro di picozzatura e delle pareti orizzontali e rasatura, ormai eseguibile solo con costi dilatati e disagi in capo all'odierno convenuto, considerato che l'immobile oggi è ammobiliato e abitato – che però non ha portato ad alcuna definizione bonaria. In occasione della prima udienza del 2.12.2022 il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., successivamente formulando la seguente proposta conciliativa “il sig. verserà a la somma complessiva di euro 10.000,00 a Parte_2 Parte_1 tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate”, poi accettata dall'attrice e non dal convenuto. All'esito dell'udienza del 29.9.2023 il Giudice ha ammesso le prove orali poi assunte dal GOT. Successivamente ordinanza del 26.4.2024 il Giudice ha nominato quale c.t.u. il geom. al quale ha posto il seguente Controparte_2 quesito “Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa: 1) verifichi lo stato dei luoghi;
2) accerti la congruità dei costi esposti da parte attrice in relazione alle opere extra (doc. 4 e 5 parte attrice) realizzate nell'appartamento di proprietà del sig. ; 3) verifichi Parte_2
l'eventuale sussistenza di vizi, difetti e danni denunciati da parte convenuta (doc. 10) riconducibili all'opera di e determini le opere e i costi necessari per il Parte_1 loro ripristino;
4) riferisca ogni ulteriore circostanza ritenuta utile al fine di decidere;
5) esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti”. Il c.t.u. ha depositato il proprio elaborato peritale in data 8.11-5.12.2024. Successivamente le parti hanno chiesto la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 12.2.2025 concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Eccezione preliminare di litispendenza ex art. 39 c.p.c. e richiesta di stralcio del doc. 14 Parte convenuta ha eccepito in via preliminare la litispendenza della presente causa con altro identico atto di citazione notificato a parte convenuta. Tale eccezione risulta infondata in quanto il predetto atto di citazione, come evidenziato da parte attrice, non è mai stato iscritto a ruolo, pertanto, non può in alcun modo discorrersi di
“litispendenza” ex art. 39 c.p.c. Parimenti appare infondata la domanda di stralcio del doc. 14 di parte attrice (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal sig. avanti al Tribunale Parte_2 di Milano). La produzione di tale atto processuale (ancorchè afferente ad altro giudizio) non pregiudica in alcun modo il diritto di difesa del convenuto né la stessa appare contraria ad alcuna regola processuale (peraltro non specificamente invocata da parte convenuta)
pagina 6 di 10
3. I lavori extra contratto di cui ai doc. 4 e 5 di parte attrice Parte attrice pone a fondamento della propria domanda le fatture n. 15 e 16 del 2020 dell'importo complessivo di euro 19.115,80 a titolo di saldo dei lavori extra contratto concordati con parte convenuta nonché a titolo di lavorazioni inizialmente scontate. Di contro parte convenuta contesta che tali lavori extra siano mai stati concordati, oltre che ripotanti voci di spesa arbitrariamente duplicate dall'impresa appaltatrice e già esposte nel preventivo iniziale. Inoltre, il sig. contesta vizi e difetti nelle opere o la mancata Parte_2 realizzazione di alcune di esse. Nel caso di specie relativamente alle opere di cui al doc. 5 (conteggio opere extra del 12.2.2020) di parte attrice il teste dipendente della Testimone_1 Parte_1 ha confermato che tali opere sono state richieste tutte dal sig. . Per le restanti opere Parte_2 il teste ha dichiarato di non sapere nulla sulle opere di cui al doc. 4 e che se c'erano delle opere da eseguire impreviste “mi limitavo a contattare il il quale mi diceva se Pt_1 eseguirle o meno”. Pertanto, deve ritenersi provato che le opere di cui al doc. 5 siano state tutte commissionate dal sig. . Inoltre, per quanto attiene al conteggio delle opere Parte_2 extra del 19.12.2019, nonostante il convenuto affermi genericamente che i lavori extra non sono mai stati concordati, di fatto lo stesso, alle pagine 8 e 9 della propria comparsa di costituzione contesta profili diversi dal mancato accordo, ad esempio la duplicazione delle voci, l'effettivo svolgimento del lavoro, gli errori nell'esecuzione dei lavori. Pertanto, occorre procedere a un puntuale esame di ciascuna delle voci di cui ai predetti preventivi, avuto riguardo alle contestazioni svolte da parte convenuta e alla c.t.u. svolta in corso di causa. Per quanto attiene ai lavori extra di cui al conteggio del 19.12.2019 (doc. 4 parte attrice):
1. Creazione controsoffitto zona giorno (euro 500,00): il convenuto non contesta in alcuno modo tale voce, anzi riconosce il predetto importo (cfr. doc. 10 parte convenuta), conseguentemente tale voce risulta dovuta;
2. Smontaggio serramenti e smaltimento presso le PP.DD. (euro 300,00): il convenuto ha contestato la debenza di tale importo in quanto costituente una duplicazione del punto 4 del preventivo del 19.9.2019, eccessivamente onerosa e in quanto opera mai prospettata a parte convenuta;
diversamente da quanto dedotto da parte convenuta, tale voce non appare una duplicazione della diversa voce n. 4 di cui al preventivo del 19.9.2019 (assistenza muraria del falegname per fissaggio di nuovi falsi telai per i serramenti, comprensivo di malta di sabbia e cemento); inoltre il c.t.u. in sede di elaborato peritale ha ritenuto congrui i predetti costi e non eccessivamente onerosi;
conseguentemente anche tale voce risulta dovuta;
3. Creazione cappa (euro 485,00): il convenuto ha contestato l'importo di tale lavoro ritenendo lo stesso non eseguito in 8 ore lavorative;
tuttavia tale circostanza non risulta in alcun modo provata da parte convenuta (in quanto parte gravata ex art. 2697 c.c. di provare il fatto modificativo del rapporto obbligatorio), la quale al riguardo non ha neanche formulato alcun capitolo di prova;
sul punto il c.t.u. ha ritenuto la congruità dei relativi costi, con esclusione dell'importo di euro 190,91 in pagina 7 di 10 quanto non risulta fornito e posato il comignolo sopra la cappa;
conseguentemente tale voce risulta dovuta limitatamente all'importo di euro 294,09;
4. Rivestimento collettore in cartongesso (euro 240,00): il convenuto non contesta in alcuno modo tale voce, anzi riconosce il predetto importo (cfr. doc. 10 parte convenuta), conseguentemente tale voce risulta dovuta;
5. Fornitura e posa di soglie e davanzali locale cucina e soggiorno (euro 630,00): il convenuto contesta le misure delle soglie in quanto errate e non posate a regola d'arte; pertanto, il convenuto non contesta che le opere siano state eseguite, limitandosi a contestarne la posa a regola d'arte; peraltro, il c.t.u. (salvo quanto verrà di seguito specificato sui vizi e sui danni) ha ritenuto la congruità dei relativi costi;
conseguentemente tale voce risulta dovuta. Conseguentemente l'importo dovuto per i lavori di cui al preventivo del 19.12.2019 risulta pari a euro 2.160,50 (1.964,09 + IVA al 10%). Per quanto attiene ai lavori extra di cui al conteggio del 12.2.2020 (doc. 5 di parte attrice) – da ritenersi commissionati dalla convenuta alla luce delle dichiarazioni del teste Tes_1
, il convenuto ha contestato i punti 2 e 9 in quanto costituenti duplicazione del
[...] preventivo originario, nonché gli ulteriori punti in quanto non provate le ore lavorative impiegate da Sul punto il c.t.u. ha evidenziato che tali costi non Parte_1 appaiono in effetti congrui, dovendosi riconoscere il minor importo di euro 2.438,06 oltre IVA (euro 2.681,87) per i lavori svolti. Pertanto, il totale dovuto da parte convenuta per i lavori extra di cui ai conteggi del 19.12.2019 e del 12.2.2020 risulta pari a complessivi euro 4.842,37, con conseguente condanna del sig. a pagare la predetta somma oltre interessi dal dovuto al saldo. Parte_2
4. Gli ulteriori importi richiesti di cui al doc. 13 di parte convenuta Parte attrice ha inoltre richiesto il pagamento dell'importo di euro 5.845,00 + iva (euro 6.429,50), importo quest'ultimo che la AN ZI aveva inizialmente - in virtù del rapporto di amicizia esistente- provveduto a scontare. Come correttamente evidenziato da parte convenuta, tale importo non risulta dovuto in quanto è la stessa ad ammettere che tale importo era stato inizialmente Parte_1 scontato in virtù di un rapporto di amicizia esistente con il sig. . Pertanto, essendo Parte_2 il prezzo un elemento essenziale del contratto di appalto, salvo diverso e successivo accordo tra le parti permane la pattuizione originaria ex art. 1372 c.c. A tal fine la decisione, unilaterale, invocata da parte attrice, circa il venir meno dello sconto originariamente pattuito appare irrilevante. Tale successivo accordo non risulta né dedotto né provato da parte attrice. Conseguentemente, nulla deve essere corrisposto da parte convenuta a titolo di pagamento delle opere di cui al doc. 13 di parte convenuta.
5. I vizi e difetti lamentati da parte convenuta in via riconvenzionale Parte convenuta ha formulato in via riconvenzionale domanda risarcitoria (riconducibile al disposto dell'art. 1667 c.c.) con riguardo a vizi e difetti dell'opera nonché a titolo di pagina 8 di 10 mancata esecuzione di alcune opere. In particolare, parte attrice ha contestato: a) la mancata esecuzione della picozzatura degli elementi orizzontali e rasatura;
b) l'errata dimensione delle soglie delle finestre;
c) vizi e difetti nella realizzazione e posa della scala interna;
d) errato montaggio del corrimano della scala;
e) errata esecuzione del vano della porta blindata. Al riguardo la c.t.u. – la quale risulta immune da vizi logici o censure e le cui conclusioni devono essere integralmente richiamate – ha accertato quanto segue:
- Sussiste la mancata picozzatura e rasatura con un pregiudizio per il locale bagno oltre alla mancata esecuzione della picozzatura preventiva per l'intera unità abitativa per un costo riconoscibile al sig. pari a complessivi euro 4.188,27 Parte_2 oltre IVA;
- Sussiste il vizio della mancata sporgenza verso l'interno delle soglie1 nonché
l'errato dimensionamento delle finestre con costi di intervento pari a complessivi euro 1.318,91 oltre IVA;
- Sussistono difetti nella realizzazione della scala (fessurazione in corrispondenza del pianerottolo tra piano rialzato e sottotetto) e un errato montaggio del corrimano della scala, con costi complessivi di intervento stimati in complessivi euro 2.662,08 oltre IVA;
- Sussistono difetti nel vano della porta blindata (il controsoffitto all'ingresso finisce poco sopra l'architrave della porta) con costi di intervento stimati in euro 188,70 oltre IVA. Conseguentemente, i danni patiti dal sig. in conseguenza dei vizi e difetti Parte_2 dell'opera accertati dal c.t.u. risultano complessivamente pari a euro 8.357,96 oltre IVA (per un importo complessivo di euro 9.193,76), somma che dovrà Parte_1 corrispondere al convenuto oltre interessi dal dovuto al saldo.
6. Spese di lite In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere interamente compensate. Per i medesimi rilievi i costi della c.t.u. devono essere posti a carico delle parti per metà ciascuno.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna a Parte_2 corrispondere a la somma di euro 4.842,37 oltre interessi Parte_1 dal dovuto al saldo;
2) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, condanna a corrispondere a titolo risarcitorio a Parte_1
la somma di euro 9.193,76 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Parte_2
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
Lodi, 15 luglio 2025
Il giudice
AD AP
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tal fine appare irrilevante quanto dedotto dal c.t.u. in merito alla mancata tempestiva denuncia del vizio, non avendo parte attrice formulato alcuna eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., eccezione non rilevabile d'ufficio dal Giudice.