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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.92/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'1.3.2023 da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , in persona dei rispettivi legali rappresentati Controparte_1 CP_2
pro tempore, nonché sull'appello incidentale proposto dall , nei Controparte_3
confronti di e di , con comparsa Controparte_4 Parte_2
di risposta depositata in data 1.2.2024, avverso la sentenza del 5.9.2022 N. 2126 del
Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello principale;
ACCOGLIE l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l al pagamento, in favore di CP_3 Controparte_4
della minor somma di € 795,67, oltre la maggior somma tra interessi o
[...]
rivalutazione monetaria, e, in favore di della minor somma di € 840,75, Parte_2
oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione monetaria, dichiarando prescritti gli ulteriori crediti a titolo di trattenute indebitamente eseguite dall Controparte_3
.
[...]
Compensa per metà le spese del giudizio nel rapporto fra le appellanti principali e l'appellante incidentale e condanna l al pagamento dell'altra Controparte_3
metà, liquidata, per il primo grado in € 350,00 e per il secondo grado in € 300,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge. Dichiara compensate le spese nei confronti dell . CP_2
Condanna le appellanti alla restituzione dei maggior importi eventualmente incassati in esecuzione della sentenza di primo grado. Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/12/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Luisa Santo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'1.3.2023 da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , in persona dei rispettivi legali rappresentati Controparte_1 CP_2
pro tempore, nonché sull'appello incidentale proposto dall , nei Controparte_3
confronti di e di , con comparsa Controparte_4 Parte_2
di risposta depositata in data 1.2.2024, avverso la sentenza del 5.9.2022 N. 2126 del
Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello principale;
ACCOGLIE l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l al pagamento, in favore di CP_3 Controparte_4
della minor somma di € 795,67, oltre la maggior somma tra interessi o
[...]
rivalutazione monetaria, e, in favore di della minor somma di € 840,75, Parte_2
oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione monetaria, dichiarando prescritti gli ulteriori crediti a titolo di trattenute indebitamente eseguite dall Controparte_3
.
[...]
Compensa per metà le spese del giudizio nel rapporto fra le appellanti principali e l'appellante incidentale e condanna l al pagamento dell'altra Controparte_3
metà, liquidata, per il primo grado in € 350,00 e per il secondo grado in € 300,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge. Dichiara compensate le spese nei confronti dell . CP_2
Condanna le appellanti alla restituzione dei maggior importi eventualmente incassati in esecuzione della sentenza di primo grado. Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/12/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Luisa Santo