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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7090/2015 R.G. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cesare Mazzagatta dal quale sono rappresentati e difesi come da procure in atti;
attori
contro
:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata – come in atti - presso lo studio dell'avv. Mario Giuseppe Simone dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
convenuto
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Gianluca Giornetti dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
terzo chiamato pagina 1 di 12 (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Maria Vasco dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
terza chiamata
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_4
tempore;
terza chiamata contumace
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni
All'udienza del 17 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
Conclusioni
Le parti hanno concluso come segue: attori
“IN VIA PRINCIPALE
I) accertare e dichiarare per le motivazioni evidenziate in premessa ai punti 2) 3) e 4), la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , nella causazione dei danni subiti dagli attori Controparte_1
ed occorsi alla proprietà degli stessi anch'essi in premessa specificati e, per l'effetto, condannare
l'amministrazione comunale, in persona del legale rappresentante pro con sede in Carpino CP_5
(FG) al V.le I Maggio snc, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli attori da liquidarsi, secondo le risultanze processuali ne i documenti allegati, nella misura di € 43.470,19 oltre interessi e rivalutazioni da calcolarsi come per legge dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA
II) accertare e dichiarare, per le motivazioni evidenziate in premessa ai punti 3), 4) e 5), la responsabilità ex art 2043 c.c. del , nella causazione dei danni subiti dagli attori ed Controparte_1
pagina 2 di 12 occorsi alla proprietà degli stessi anch'essi in premessa specificati e, per l'effetto, condannare
l' zione in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Carpino CP_6 CP_7
(FG) al V.le I Maggio snc, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli attori da liquidarsi, secondo le risultanze processuali e i documenti allegati, nella misura di € 43.470,19, oltre interessi e rivalutazioni da calcolarsi come per legge dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
IN VIA ANCORA SUBORDINATA
III) accertare dai fatti di causa la sussistenza di qualsiasi altra ragione o presupposto, in fatto e diritto, da cui fare discendere la responsabilità risarcitoria o indennizzata del e, per Controparte_1
l'effetto, condannare l'amministrazione comunale, in persona de legale rappresentante pro tempore, con sede in Carpino (FG) al V.le I Maggio snc, l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli attori da liquidarsi, secondo le risultanze processuali e i documenti allegati nella misura di €
43.470,19, oltre interessi e rivalutazioni da calcolarsi come per legge dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO
IV) condannare il ad eseguire gli interventi sulla Via Michele D'Addetta, sia sulla Controparte_1
strada che sulla fogna sottostante, necessari ad impedire che si producano ulteriormente gli eventi pregiudizievoli che hanno determinato i danni sulle proprietà degli attori per come saranno stati accertati in corso di causa;
V) vittoria di spese, diritti ed onorari oltre a rimborso forfettario del 12,50% IVA e CPA come per legge.”
Convenuto Controparte_1
1) “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_8
ovvero il difetto di titolarità in capo al del rapporto controverso, di conseguenza, Controparte_1
rigettare l'avversa domanda;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale dell'avversa domanda e di ritenuta responsabilità anche del , in via solidale e/o concorrente, Controparte_1
condannare la ditta (Impresa mandataria-capogruppo) - Controparte_4 CP_2
(impresa mandante), con sede in Francavilla a Mar alla via Valle Anzuca n. 10, e le singole
[...]
imprese associate con sede in Francavilla a Mar alla via Valle Anzuca n. 10 e Controparte_4
con sede Cagnano Varano alla via delle Grazie snc, solidalmente tra loro, nella CP_2
qualità di esecutrici dei lavori oggetto di causa, a tenere indenne il ed a ristorare Controparte_1
pagina 3 di 12 l'eventuale danno che gli attori assumono aver patito, con estromissione immediata del CP_1
;
[...]
3) condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze professionali in favore del comine di
.”. CP_1
Terza chiamata Controparte_2
“1) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori nel presente giudizio per le causali suesposte e/o inammissibilità, improcedibilità per quanto innanzi dedotto;
2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nel presente giudizio per le CP_2
causali suesposte;
3) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1 CP_9
pro-tempore, per i fatti di causa, ove accertati, per le ragioni suesposte;
4) In ogni caso, in accoglimento delle spiegate eccezioni di carenza di legittimazione passiva, ammettere la domanda riconvenzionale nei confronti del , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, dom.to per la carica presso la Casa Municipale del (P. IVA Controparte_1
) con sede in alla via Mazzini n. 38, nonché la chiamata in garanzia della P.IVA_1 CP_1
Compagnia Assicuratrice (C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_10 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 40128 - Bologna alla Via Stalingrado n. 45, al fine di essere dalle stesse manlevata da ogni conseguenza risarcitoria e/o indennitaria che dovesse derivare alla nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della avversa domanda CP_2
e, segnatamente, per quanto concerne la compagnia assicuratrice per una somma eccedente la franchigia pari ad € 500,00, spostando all'uopo la prima udienza di comparizione innanzi a sé onde consentire la citazione degli stessi nei termini di cui all'art. 163 bis in combinato disposto con l'art.
269 c.p.c.;
5) Nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento e/o indennità richiesta dagli attori, ai sensi dell'art. 2947 c.c. per le argomentazioni innanzi esposte;
6) In punto di merito, inoltre, e senza per questo accettare il contraddittorio, rigettare comunque le avverse domande perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto per le causali tutte suesposte e, in ogni caso, perché i presunti eventi dannosi sono da attribuirsi alla forza maggiore;
7) In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui non dovesse accogliere integralmente le eccezioni innanzi postulate, addebitare l'esclusiva responsabilità dei fatti di cui in citazione alla stessa parte attrice, ex art. 1227 c.c. e al per mala gestio per tutto quanto innanzi dedotto;
Controparte_1
8) Sempre in via subordinata, dichiarare il concorso di colpa degli istanti e del Controparte_1 nella produzione ovvero nell'aggravamento dei presunti eventi dannosi, ex art. 1227 c.c. e per mala
pagina 4 di 12 gestio e, per l'effetto, decurtare la somma richiesta a titolo di risarcimento di quella liquidabile per i danni prevedibili che gli attori ed il avrebbe potuto evitare usando la normale Controparte_1
diligenza;
9) Rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. perché inammissibile ove non costituisca conseguenza di un fatto costituente reato;
10) In via gradata, infine, senza perciò ritenere abbandonate le eccezioni preliminari e di merito sopra articolate, nella denegata ipotesi del loro rigetto e sempre che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere esistente e provato il fatto, accoglimento in tutto o in parte la richiesta di condanna della CP_2
[... accoglierne la domanda riconvenzionale così come sopra spiegata: a) nei confronti del CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, perché manlevi, unitamente ai terzi chiamandi in causa,
[...]
la da ogni conseguenza risarcitoria e/o indennitaria dovesse derivarle dall'eventuale CP_2
accoglimento della presente domanda di accertamento e condanna;
11) Con vittoria di spese e competenze di lite ex D.M. 55/14 oltre il 15% a titolo di spese generali di studio ex art. 14 T.P.F. vigente.”.
Terza chiamata Controparte_10
“- in via preliminare:
- a) in accoglimento della sollevata eccezione, ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dalla in quanto le polizze assicurative n. 0176.0721788.23 del CP_2
29\03\2004 della e n. 61.45231859 del 28\07\2006 della Parte_8 [...]
sono in regime di claims made e per aver ricevuto notizia del sinistro per cui è Controparte_3 causa soltanto con la notifica dell'atto di citazione in garanzia da parte della Società assicurata;
- b) in accoglimento della sollevata eccezione di violazione del patto di gestione della lite da parte della rigettare la richiesta relativa al pagamento delle spese e competenze legale CP_2
della sua rappresentanza in giudizio;
- c) in accoglimento della sollevata eccezione, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio;
- d) in accoglimento della sollevata eccezione, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dagli attori;
- subordinatamente e nel merito, rigettare la domanda, così come proposta e formulata dagli attori
, , , , Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_7 [...]
, e nei confronti del convenuto , Parte_9 Parte_4 Parte_3 Controparte_1 da questi estesa, con domanda in manleva, nei confronti dell' della Controparte_4
con sede in Cagnano Varano (FG), della con Sede in CP_2 Controparte_4
pagina 5 di 12 Francavilla al Mare (CH), nonché dell'assicurata e da quest'ultima formulata, con CP_2
domanda in garanzia, nei confronti della concludente in quanto Controparte_10
completamente priva di fondamento, sia in fatto che in diritto;
in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi venisse ritenuta fondata la domanda risarcitoria promossa dagli attori, ritenere e dichiarare unico responsabile del dedotto evento di danno il convenuto;
Controparte_1
- in ogni caso, porre l'onere del pagamento delle spese di lite a carico di chi di ragione;
".
La terza chiamata non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata la Controparte_4
sua contumacia.
Le domande promosse dagli attori nei confronti del , le domande da Controparte_1 quest'ultimo avanzate nei confronti dell' e della Controparte_4 CP_2
nonché le domande promosse dalla medesima nei confronti della CP_2 [...]
devono essere accolte nei limiti di quanto di seguito indicato. Controparte_10
Preliminarmente, in riferimento all'eccezione avanzata all'odierna udienza del 17 febbraio
2025 dalla come rappresentata, sulla omessa notificazione dell'atto di CP_2
chiamata in causa nei confronti della medesima nella sede di Cagnano Varano, CP_2
va rilevata l'infondatezza della stessa posto che:
- la terza chiamata si è costituita ritualmente in giudizio, nulla eccependo sulla CP_2 omessa notificazione dell'atto di citazione di chiamata di terzo in causa alla medesima nella sede di Cagnano Varano;
CP_2
- l'omessa notificazione da parte del chiamante Ente convenuto, entro il termine del 28.2.2016, dell'atto di citazione di chiamata di terzo in causa alla terza chiamata nella sede CP_2
della stessa in Cagnano Varano non ha comportato alcuna conseguenza sulla corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa stante la rituale costituzione in giudizio della medesima società.
Ciò detto va evidenziato che gli attori hanno convenuto in giudizio il , Controparte_1
quale proprietario della condotta fognaria, per il risarcimento, previo accertamento della responsabilità dello stesso, dei danni conseguenti i lavori di realizzazione della fogna bianca che avevano asseritamente provocato infiltrazioni d'acqua piovana agli immobili ubicati in CP_1
con rispettivo accesso da via Vittorio e da via Cristoforo Colombo, di comproprietà dei medesimi attori.
Il detto Ente, ritualmente costituito, eccepiva preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo allo pagina 6 di 12 stesso e chiamava in causa la e la quali responsabili Controparte_4 CP_2
dei fatti di causa, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio, con conseguente estromissione del medesimo convenuto dallo stesso;
chiedeva in ogni caso il rigetto delle domande avanzate dagli attori.
La terza chiamata si costituiva ritualmente in giudizio, chiedeva il CP_2
rigetto della domanda di garanzia e, inoltre, chiamava in causa la al fine Controparte_3
di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio.
Per primo va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, quali eredi del fu , come si evince dalla dichiarazione di successione in atti, cfr Parte_4 documento n. 12 in produzione attorea;
va pure rigettata l'eccezione di prescrizione ex art. 2947
1 comma cpc, come in atti dedotta, posto che le infiltrazioni agli immobili di proprietà attorea si sono verificate sia negli anni 2008/ 2009 sia negli successivi, come da documentazione in atti.
La fattispecie che ci occupa inerisce l'individuazione e qualificazione giuridica delle responsabilità del committente, privato o pubblica amministrazione, e della ditta appaltatrice per i danni causati a terzi durante e dopo l'esecuzione dei lavori appaltati;
a riguardo vanno richiamati gli artt. 2043, 2051 e 2615 cc nonché i seguenti principi:
- l'appalto non esclude la custodia ma è un modo di esercizio di quest'ultima, cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 12456/2024; Cass. Civ. n. 12839/2024; Cass. Civ. n. 31949/2023 e sussiste pertanto la responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2051 cc per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto; tuttavia, qualora il danno ai terzi dipende dalla res in custodia a seguito dei lavori della ditta appaltatrice, la responsabilità del committente quale custode è ipotizzabile solo se i lavori siano cessati da un lasso di tempo idoneo a permettere la possibilità di intervento o adeguamento da parte del primo, cfr. Cass. Civ. n. 4288/2024;
- “Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde – ai sensi dell'art. 2051 c.c. – dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito”, cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 6665 del 19.3.2009; Cass. civile, sez. III, sent. n. 24040 del
13/11/2009, Cass. civile, sez. III sent. n. 13945 del 7 luglio 2016 2016.
Contr Necessita inoltre evidenziare che sussiste la responsabilità dell' nei confronti di terzi:
“ Il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2615, comma 2, c.c., per le obbligazioni assunte in nome proprio dal nell'interesse dei singoli consorziati, trova applicazione CP_11
anche per i danni cagionati a terzi dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento del contratto stipulato direttamente dal , sebbene tale regime CP_11
pagina 7 di 12 operi solo nei rapporti interni fra e consorziati. “, Cass. civ. n. 16052/2020; cfr. Cass. CP_11
civ. Sez. V, Sent., 20-03-2009, n. 6791.
E' pure opportuno rilevare la natura prettamente oggettiva della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia;
tale responsabilità si fonda esclusivamente sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass., 25 luglio 2008, n. 20427) e viene esclusa solamente dal caso fortuito, fattore inerente il profilo causale dell'evento (in tal senso, Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279, Cass. 10 marzo 2005, n. 5326); infatti il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del detto fattore è idoneo ad interrompere il nesso di causalità (Cass., 29 novembre 2006, n. 25243) e può ricomprendere sia il fatto del terzo sia il fatto dello stesso danneggiato (fra le altre, Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass., 10 marzo 2005, n. 5326).
Ciò detto, dalla documentazione, anche fotografica, in atti e dalla prova orale assunta nel corso del giudizio emerge che:
- il ha appaltato i lavori di adeguamento e di completamento della rete di Controparte_1
fogna bianca a servizio del centro abitato all' " , quale impresa CP_4 CP_4 Controparte_4
mandataria capogruppo, e alla " impresa mandante, cfr doc. 3 in produzione Controparte_2
convenuto contratto di appalto dell.11.7.2007;
- i danni lamentati dagli attori si sono verificati quando erano ancora in corso i lavori di adeguamento e di completamento della rete di fogna bianca a servizio del centro abitato di ad opera " cfr documenti nn. 3, 4 e 5 in produzione attorea nonchè CP_1 Controparte_2 dichiarazioni rese dai testi , e all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dell'1.2.2021 nonché dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 20.12.2021; Tes_4
- i lavori di scavo in trincea per l'alloggiamento delle condotte idriche sono rimasti a cielo aperto per tutta la durata degli stessi consentendo l'infiltrazione di acqua piovana, in occasione di forti precipitazioni atmosferiche, agli immobili di proprietà attorea, cfr documenti nn. 3, 4 e 5 in produzione attorea nonché dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
all'udienza dell'1.2.2021 nonché dichiarazioni rese dal teste Testimone_3 Tes_4 all'udienza del 20.12.2021.
Parte attrice, per quanto sopra rilevato, ha provato il nesso di causalità tra i lavori di scavo nel Comune di per la realizzazione della fogna bianca nell'anno 2009, e anni successivi, CP_1
e i danni da infiltrazione di acqua negli immobili di comproprietà degli stessi attori.
pagina 8 di 12 La " invece, quale impresa mandataria dell CP_2 Controparte_4
nel corso del giudizio non ha dato prova che la responsabilità delle infiltrazioni nella comproprietà attorea fosse riconducibile a caso fortuito o forza maggiore.
Chiarito quanto sopra va detto che dalla CTU esperita nel corso del giudizio, cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivata e priva di vizi logici, è emerso che le cause delle accertate anomalie e dei danneggiamenti agli immobili di proprietà attorea possono essere ricondotte:
- sia alla penetrazione e persistenza nei medesimi immobili di acque meteoriche, provenienti dall'adiacente terrapieno sottostante la Via Michele D'Addetta, ove, all'epoca della loro insorgenza, erano in corso lavori per la realizzazione di un tronco di fogna comunale per le acque bianche;
- sia a causa della rottura di una condotta della AQP, corrente sempre lungo Via D'Addetta in adiacenza con il fabbricato dove sono ubicati gli stessi immobili danneggiati, verificatasi in epoca successiva agli eventi denunciati dagli attori, che ha favorito in maniera limitata la persistenza di umidità all'interno degli stessi immobili;
la stessa CTU ha pure accertato che le opere da eseguirsi per il ripristino degli immobili e per la loro regolare e completa fruibilità da parte degli attori ammontano, come da Computo Metrico
Estimativo, ad € 35.999,10 incluso IVA al 10%; il perito ha poi precisato che detta somma va ridotta del 10%, in considerazione del mancato utilizzo dei medesimi immobili a causa del contributo dato dalla rottura della condotta di AQP, così quantificando il danno patito dagli attori in € 32.400,00.
Di conseguenza il danno patrimoniale patito dagli attori va quantificato in € 32.400,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
All'esito dell'istruttoria e della espletata CTU va rigettata la domanda attorea tesa a condannare il ad eseguire gli interventi sulla Via Michele D'Addetta, sia sulla Controparte_1
strada che sulla fogna sottostante, necessari ad impedire che si producano ulteriormente gli eventi pregiudizievoli che hanno determinato i danni sulle proprietà degli attori;
a riguardo va rilevato che la perizia d'ufficio espletata ha quantificato i danni patrimoniali patiti dagli attori comprendendo le somme necessarie a realizzare le opere alla proprietà attorea per evitare il ripresentarsi dei fenomeni infiltrativi.
In riferimento alla domanda di garanzia avanzata dalla terza chiamata CP_2
nei confronti della ulteriore terza chiamata , va rilevato che dagli atti Controparte_10
di causa emerge una contrastante interpretazione delle clausole contenute nel Contratto di pagina 9 di 12 Assicurazione, sottoscritto tra le medesime società, in riferimento alla clausola claims made secondo cui “… l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se conseguenti a Parte_10 comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla stipulazione del contratto …”
Sul punto va detto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che la clausola claims made in astratto non può dirsi vessatoria, né costituisce un patto immeritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 c.c., precisando, tuttavia, il dovere dell'intermediario di informare adeguatamente l'assicurato sugli effetti della suddetta clausola, e di astenersi dal proporre coperture assicurative on claims made basis, quando nel caso concreto non siano coerenti con gli interessi dell'assicurato, cfr Cass. Sez.
Unite sentenza n. 22437/2018.
Il patto claims made, di conseguenza, è astrattamente consentito alle parti e non costituisce una deroga vietata né dall'art. 1917 c.c., né alla causa aleatoria del contratto assicurativo;
ma ciò non basta ancora per concludere che tutti i contratti contenenti clausole di questo tipo sono validi;
occorrerà sempre accertare in concreto se quel patto possa dirsi valido, avuto riguardo al modo in cui è stato stipulato, al rapporto che lo lega alle altre clausole contrattuali, ed al modo in cui viene seguito.
Dalle difese della terza chiamata nulla emerge sulla Controparte_10 circostanza che l'intermediario della medesima società assicuratrice abbia informato l'assicurata sugli effetti della suddetta clausola preavvertendolo, altresì, di astenersi dal CP_2
proporre coperture assicurative on claims made basis nel caso in cui non fosse coerente con gli interessi della stessa assicurata.
Pertanto va rigettata l'eccezione, come avanzata dalla terza chiamata
[...]
, sulla inoperatività della polizza assicurativa n. 61.45231859 del 28\07\2006 Controparte_10
sottoscritta tra la medesima e la Controparte_3 CP_2
Alla luce sia dei principi giurisprudenziali sopra indicati sia delle risultanze istruttorie, va:
- dichiarata la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo al Controparte_1
per i danni patrimoniali lamentati da parte attrice, cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 2951/2016;
- accolta la domanda di garanzia avanzata dal nei confronti dell'TI " Controparte_1 [...]
, quale impresa mandataria capogruppo, e della quale impresa Controparte_4 CP_2
mandante, ed affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. delle stesse, in solido tra loro, per i danni provocati agli immobili di proprietà attorea, che al tempo dei fatti di causa avevano in custodia il cantiere per la realizzazione della rete di fogna bianca nel Comune di;
CP_1
pagina 10 di 12 - accolta la domanda di garanzia avanzata dalla quale impresa mandante CP_2 facente parte dell'TI " , nei confronti della terza chiamata Controparte_4 [...]
al fine di essere manlevata dalla medesima società assicuratrice da ogni Controparte_10
conseguenza risarcitoria e/o indennitaria che dovesse derivare alla medesima CP_2
Le spese di lite vengono così regolamentate:
- seguono la soccombenza tra gli attori e il convenuto e, compensate per un Controparte_1
terzo in considerazione delle ragioni poste a fondamento della decisione (come detto in riferimento agli sviluppi della giurisprudenza in tema di appalto sulla responsabilità del committente e sulla responsabilità dell'TI e delle imprese consorziate nei confronti dei terzi), vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi;
- seguono la soccombenza tra e le terze chiamate Controparte_1 Controparte_4
[... e la e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 CP_2
e succ. mod., divise per fasi;
- seguono la soccombenza tra terza chiamata e l'altra terza chiamata CP_2 [...]
e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. Controparte_10
mod., divise per fasi;
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande rispettivamente proposte da;
- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e nei confronti del Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
; CP_1
- il e l' nonché la Controparte_1 Controparte_4 CP_2
- la nei confronti della;
CP_12 Controparte_10
rigettata ogni diversa istanza, così decide:
- dichiarata la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo al Controparte_1
per i danni patrimoniali lamentati da parte attrice;
- accoglie la domanda di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti delle Controparte_1
terze chiamate Controparte_13
- dichiara la responsabilità dell' e della in solido Controparte_4 CP_2
tra loro, nella causazione dei danni agli immobili di comproprietà degli attori, ubicati in CP_1
e con rispettivo accesso da via Vittorio e da via Cristoforo Colombo;
pagina 11 di 12 - per l'effetto condanna l' e la in solido tra loro, a Controparte_4 CP_2 pagare agli attori i danni patrimoniali patiti di € 34.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il a pagare agli attori le spese di lite sostenute nel presente Controparte_1
giudizio che, compensate per un terzo, si liquidano nel totale in complessivi in complessivi euro
4.570,80 per compensi più € 545,00 per esborsi, ed oltre spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
- condanna l' e la in solido tra loro, a pagare al Controparte_4 CP_2
convenuto le spese di lite sostenute nel presente giudizio che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 4.570,80 oltre spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
- condanna la terza chiamata a tenere indenne l'altra terza chiamata Controparte_10
dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a pagare agli attori CP_2
in conseguenza della presente sentenza a titolo di risarcimento danni, compreso il compenso del
CTU e detratto lo scoperto di € 500,00 nonché quanto dovuto a titolo di spese lite del presente giudizio;
- condanna la terza chiamata alla refusione in favore della Controparte_10
delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4.570,80 oltre CP_2
spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' e della Controparte_4
in solido tra loro. CP_2
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente ex art. 281 sexies III comma cpc, mediante allegazione al verbale di udienza del 17 febbraio 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7090/2015 R.G. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cesare Mazzagatta dal quale sono rappresentati e difesi come da procure in atti;
attori
contro
:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata – come in atti - presso lo studio dell'avv. Mario Giuseppe Simone dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
convenuto
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Gianluca Giornetti dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
terzo chiamato pagina 1 di 12 (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Maria Vasco dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
terza chiamata
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_4
tempore;
terza chiamata contumace
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni
All'udienza del 17 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
Conclusioni
Le parti hanno concluso come segue: attori
“IN VIA PRINCIPALE
I) accertare e dichiarare per le motivazioni evidenziate in premessa ai punti 2) 3) e 4), la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , nella causazione dei danni subiti dagli attori Controparte_1
ed occorsi alla proprietà degli stessi anch'essi in premessa specificati e, per l'effetto, condannare
l'amministrazione comunale, in persona del legale rappresentante pro con sede in Carpino CP_5
(FG) al V.le I Maggio snc, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli attori da liquidarsi, secondo le risultanze processuali ne i documenti allegati, nella misura di € 43.470,19 oltre interessi e rivalutazioni da calcolarsi come per legge dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA
II) accertare e dichiarare, per le motivazioni evidenziate in premessa ai punti 3), 4) e 5), la responsabilità ex art 2043 c.c. del , nella causazione dei danni subiti dagli attori ed Controparte_1
pagina 2 di 12 occorsi alla proprietà degli stessi anch'essi in premessa specificati e, per l'effetto, condannare
l' zione in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Carpino CP_6 CP_7
(FG) al V.le I Maggio snc, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli attori da liquidarsi, secondo le risultanze processuali e i documenti allegati, nella misura di € 43.470,19, oltre interessi e rivalutazioni da calcolarsi come per legge dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
IN VIA ANCORA SUBORDINATA
III) accertare dai fatti di causa la sussistenza di qualsiasi altra ragione o presupposto, in fatto e diritto, da cui fare discendere la responsabilità risarcitoria o indennizzata del e, per Controparte_1
l'effetto, condannare l'amministrazione comunale, in persona de legale rappresentante pro tempore, con sede in Carpino (FG) al V.le I Maggio snc, l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli attori da liquidarsi, secondo le risultanze processuali e i documenti allegati nella misura di €
43.470,19, oltre interessi e rivalutazioni da calcolarsi come per legge dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO
IV) condannare il ad eseguire gli interventi sulla Via Michele D'Addetta, sia sulla Controparte_1
strada che sulla fogna sottostante, necessari ad impedire che si producano ulteriormente gli eventi pregiudizievoli che hanno determinato i danni sulle proprietà degli attori per come saranno stati accertati in corso di causa;
V) vittoria di spese, diritti ed onorari oltre a rimborso forfettario del 12,50% IVA e CPA come per legge.”
Convenuto Controparte_1
1) “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_8
ovvero il difetto di titolarità in capo al del rapporto controverso, di conseguenza, Controparte_1
rigettare l'avversa domanda;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale dell'avversa domanda e di ritenuta responsabilità anche del , in via solidale e/o concorrente, Controparte_1
condannare la ditta (Impresa mandataria-capogruppo) - Controparte_4 CP_2
(impresa mandante), con sede in Francavilla a Mar alla via Valle Anzuca n. 10, e le singole
[...]
imprese associate con sede in Francavilla a Mar alla via Valle Anzuca n. 10 e Controparte_4
con sede Cagnano Varano alla via delle Grazie snc, solidalmente tra loro, nella CP_2
qualità di esecutrici dei lavori oggetto di causa, a tenere indenne il ed a ristorare Controparte_1
pagina 3 di 12 l'eventuale danno che gli attori assumono aver patito, con estromissione immediata del CP_1
;
[...]
3) condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze professionali in favore del comine di
.”. CP_1
Terza chiamata Controparte_2
“1) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori nel presente giudizio per le causali suesposte e/o inammissibilità, improcedibilità per quanto innanzi dedotto;
2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nel presente giudizio per le CP_2
causali suesposte;
3) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1 CP_9
pro-tempore, per i fatti di causa, ove accertati, per le ragioni suesposte;
4) In ogni caso, in accoglimento delle spiegate eccezioni di carenza di legittimazione passiva, ammettere la domanda riconvenzionale nei confronti del , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, dom.to per la carica presso la Casa Municipale del (P. IVA Controparte_1
) con sede in alla via Mazzini n. 38, nonché la chiamata in garanzia della P.IVA_1 CP_1
Compagnia Assicuratrice (C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_10 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 40128 - Bologna alla Via Stalingrado n. 45, al fine di essere dalle stesse manlevata da ogni conseguenza risarcitoria e/o indennitaria che dovesse derivare alla nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della avversa domanda CP_2
e, segnatamente, per quanto concerne la compagnia assicuratrice per una somma eccedente la franchigia pari ad € 500,00, spostando all'uopo la prima udienza di comparizione innanzi a sé onde consentire la citazione degli stessi nei termini di cui all'art. 163 bis in combinato disposto con l'art.
269 c.p.c.;
5) Nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento e/o indennità richiesta dagli attori, ai sensi dell'art. 2947 c.c. per le argomentazioni innanzi esposte;
6) In punto di merito, inoltre, e senza per questo accettare il contraddittorio, rigettare comunque le avverse domande perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto per le causali tutte suesposte e, in ogni caso, perché i presunti eventi dannosi sono da attribuirsi alla forza maggiore;
7) In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui non dovesse accogliere integralmente le eccezioni innanzi postulate, addebitare l'esclusiva responsabilità dei fatti di cui in citazione alla stessa parte attrice, ex art. 1227 c.c. e al per mala gestio per tutto quanto innanzi dedotto;
Controparte_1
8) Sempre in via subordinata, dichiarare il concorso di colpa degli istanti e del Controparte_1 nella produzione ovvero nell'aggravamento dei presunti eventi dannosi, ex art. 1227 c.c. e per mala
pagina 4 di 12 gestio e, per l'effetto, decurtare la somma richiesta a titolo di risarcimento di quella liquidabile per i danni prevedibili che gli attori ed il avrebbe potuto evitare usando la normale Controparte_1
diligenza;
9) Rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. perché inammissibile ove non costituisca conseguenza di un fatto costituente reato;
10) In via gradata, infine, senza perciò ritenere abbandonate le eccezioni preliminari e di merito sopra articolate, nella denegata ipotesi del loro rigetto e sempre che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere esistente e provato il fatto, accoglimento in tutto o in parte la richiesta di condanna della CP_2
[... accoglierne la domanda riconvenzionale così come sopra spiegata: a) nei confronti del CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, perché manlevi, unitamente ai terzi chiamandi in causa,
[...]
la da ogni conseguenza risarcitoria e/o indennitaria dovesse derivarle dall'eventuale CP_2
accoglimento della presente domanda di accertamento e condanna;
11) Con vittoria di spese e competenze di lite ex D.M. 55/14 oltre il 15% a titolo di spese generali di studio ex art. 14 T.P.F. vigente.”.
Terza chiamata Controparte_10
“- in via preliminare:
- a) in accoglimento della sollevata eccezione, ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dalla in quanto le polizze assicurative n. 0176.0721788.23 del CP_2
29\03\2004 della e n. 61.45231859 del 28\07\2006 della Parte_8 [...]
sono in regime di claims made e per aver ricevuto notizia del sinistro per cui è Controparte_3 causa soltanto con la notifica dell'atto di citazione in garanzia da parte della Società assicurata;
- b) in accoglimento della sollevata eccezione di violazione del patto di gestione della lite da parte della rigettare la richiesta relativa al pagamento delle spese e competenze legale CP_2
della sua rappresentanza in giudizio;
- c) in accoglimento della sollevata eccezione, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio;
- d) in accoglimento della sollevata eccezione, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dagli attori;
- subordinatamente e nel merito, rigettare la domanda, così come proposta e formulata dagli attori
, , , , Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_7 [...]
, e nei confronti del convenuto , Parte_9 Parte_4 Parte_3 Controparte_1 da questi estesa, con domanda in manleva, nei confronti dell' della Controparte_4
con sede in Cagnano Varano (FG), della con Sede in CP_2 Controparte_4
pagina 5 di 12 Francavilla al Mare (CH), nonché dell'assicurata e da quest'ultima formulata, con CP_2
domanda in garanzia, nei confronti della concludente in quanto Controparte_10
completamente priva di fondamento, sia in fatto che in diritto;
in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi venisse ritenuta fondata la domanda risarcitoria promossa dagli attori, ritenere e dichiarare unico responsabile del dedotto evento di danno il convenuto;
Controparte_1
- in ogni caso, porre l'onere del pagamento delle spese di lite a carico di chi di ragione;
".
La terza chiamata non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata la Controparte_4
sua contumacia.
Le domande promosse dagli attori nei confronti del , le domande da Controparte_1 quest'ultimo avanzate nei confronti dell' e della Controparte_4 CP_2
nonché le domande promosse dalla medesima nei confronti della CP_2 [...]
devono essere accolte nei limiti di quanto di seguito indicato. Controparte_10
Preliminarmente, in riferimento all'eccezione avanzata all'odierna udienza del 17 febbraio
2025 dalla come rappresentata, sulla omessa notificazione dell'atto di CP_2
chiamata in causa nei confronti della medesima nella sede di Cagnano Varano, CP_2
va rilevata l'infondatezza della stessa posto che:
- la terza chiamata si è costituita ritualmente in giudizio, nulla eccependo sulla CP_2 omessa notificazione dell'atto di citazione di chiamata di terzo in causa alla medesima nella sede di Cagnano Varano;
CP_2
- l'omessa notificazione da parte del chiamante Ente convenuto, entro il termine del 28.2.2016, dell'atto di citazione di chiamata di terzo in causa alla terza chiamata nella sede CP_2
della stessa in Cagnano Varano non ha comportato alcuna conseguenza sulla corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa stante la rituale costituzione in giudizio della medesima società.
Ciò detto va evidenziato che gli attori hanno convenuto in giudizio il , Controparte_1
quale proprietario della condotta fognaria, per il risarcimento, previo accertamento della responsabilità dello stesso, dei danni conseguenti i lavori di realizzazione della fogna bianca che avevano asseritamente provocato infiltrazioni d'acqua piovana agli immobili ubicati in CP_1
con rispettivo accesso da via Vittorio e da via Cristoforo Colombo, di comproprietà dei medesimi attori.
Il detto Ente, ritualmente costituito, eccepiva preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo allo pagina 6 di 12 stesso e chiamava in causa la e la quali responsabili Controparte_4 CP_2
dei fatti di causa, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio, con conseguente estromissione del medesimo convenuto dallo stesso;
chiedeva in ogni caso il rigetto delle domande avanzate dagli attori.
La terza chiamata si costituiva ritualmente in giudizio, chiedeva il CP_2
rigetto della domanda di garanzia e, inoltre, chiamava in causa la al fine Controparte_3
di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio.
Per primo va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, quali eredi del fu , come si evince dalla dichiarazione di successione in atti, cfr Parte_4 documento n. 12 in produzione attorea;
va pure rigettata l'eccezione di prescrizione ex art. 2947
1 comma cpc, come in atti dedotta, posto che le infiltrazioni agli immobili di proprietà attorea si sono verificate sia negli anni 2008/ 2009 sia negli successivi, come da documentazione in atti.
La fattispecie che ci occupa inerisce l'individuazione e qualificazione giuridica delle responsabilità del committente, privato o pubblica amministrazione, e della ditta appaltatrice per i danni causati a terzi durante e dopo l'esecuzione dei lavori appaltati;
a riguardo vanno richiamati gli artt. 2043, 2051 e 2615 cc nonché i seguenti principi:
- l'appalto non esclude la custodia ma è un modo di esercizio di quest'ultima, cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 12456/2024; Cass. Civ. n. 12839/2024; Cass. Civ. n. 31949/2023 e sussiste pertanto la responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2051 cc per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto; tuttavia, qualora il danno ai terzi dipende dalla res in custodia a seguito dei lavori della ditta appaltatrice, la responsabilità del committente quale custode è ipotizzabile solo se i lavori siano cessati da un lasso di tempo idoneo a permettere la possibilità di intervento o adeguamento da parte del primo, cfr. Cass. Civ. n. 4288/2024;
- “Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde – ai sensi dell'art. 2051 c.c. – dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito”, cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 6665 del 19.3.2009; Cass. civile, sez. III, sent. n. 24040 del
13/11/2009, Cass. civile, sez. III sent. n. 13945 del 7 luglio 2016 2016.
Contr Necessita inoltre evidenziare che sussiste la responsabilità dell' nei confronti di terzi:
“ Il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2615, comma 2, c.c., per le obbligazioni assunte in nome proprio dal nell'interesse dei singoli consorziati, trova applicazione CP_11
anche per i danni cagionati a terzi dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento del contratto stipulato direttamente dal , sebbene tale regime CP_11
pagina 7 di 12 operi solo nei rapporti interni fra e consorziati. “, Cass. civ. n. 16052/2020; cfr. Cass. CP_11
civ. Sez. V, Sent., 20-03-2009, n. 6791.
E' pure opportuno rilevare la natura prettamente oggettiva della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia;
tale responsabilità si fonda esclusivamente sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass., 25 luglio 2008, n. 20427) e viene esclusa solamente dal caso fortuito, fattore inerente il profilo causale dell'evento (in tal senso, Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279, Cass. 10 marzo 2005, n. 5326); infatti il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del detto fattore è idoneo ad interrompere il nesso di causalità (Cass., 29 novembre 2006, n. 25243) e può ricomprendere sia il fatto del terzo sia il fatto dello stesso danneggiato (fra le altre, Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass., 10 marzo 2005, n. 5326).
Ciò detto, dalla documentazione, anche fotografica, in atti e dalla prova orale assunta nel corso del giudizio emerge che:
- il ha appaltato i lavori di adeguamento e di completamento della rete di Controparte_1
fogna bianca a servizio del centro abitato all' " , quale impresa CP_4 CP_4 Controparte_4
mandataria capogruppo, e alla " impresa mandante, cfr doc. 3 in produzione Controparte_2
convenuto contratto di appalto dell.11.7.2007;
- i danni lamentati dagli attori si sono verificati quando erano ancora in corso i lavori di adeguamento e di completamento della rete di fogna bianca a servizio del centro abitato di ad opera " cfr documenti nn. 3, 4 e 5 in produzione attorea nonchè CP_1 Controparte_2 dichiarazioni rese dai testi , e all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dell'1.2.2021 nonché dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 20.12.2021; Tes_4
- i lavori di scavo in trincea per l'alloggiamento delle condotte idriche sono rimasti a cielo aperto per tutta la durata degli stessi consentendo l'infiltrazione di acqua piovana, in occasione di forti precipitazioni atmosferiche, agli immobili di proprietà attorea, cfr documenti nn. 3, 4 e 5 in produzione attorea nonché dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
all'udienza dell'1.2.2021 nonché dichiarazioni rese dal teste Testimone_3 Tes_4 all'udienza del 20.12.2021.
Parte attrice, per quanto sopra rilevato, ha provato il nesso di causalità tra i lavori di scavo nel Comune di per la realizzazione della fogna bianca nell'anno 2009, e anni successivi, CP_1
e i danni da infiltrazione di acqua negli immobili di comproprietà degli stessi attori.
pagina 8 di 12 La " invece, quale impresa mandataria dell CP_2 Controparte_4
nel corso del giudizio non ha dato prova che la responsabilità delle infiltrazioni nella comproprietà attorea fosse riconducibile a caso fortuito o forza maggiore.
Chiarito quanto sopra va detto che dalla CTU esperita nel corso del giudizio, cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivata e priva di vizi logici, è emerso che le cause delle accertate anomalie e dei danneggiamenti agli immobili di proprietà attorea possono essere ricondotte:
- sia alla penetrazione e persistenza nei medesimi immobili di acque meteoriche, provenienti dall'adiacente terrapieno sottostante la Via Michele D'Addetta, ove, all'epoca della loro insorgenza, erano in corso lavori per la realizzazione di un tronco di fogna comunale per le acque bianche;
- sia a causa della rottura di una condotta della AQP, corrente sempre lungo Via D'Addetta in adiacenza con il fabbricato dove sono ubicati gli stessi immobili danneggiati, verificatasi in epoca successiva agli eventi denunciati dagli attori, che ha favorito in maniera limitata la persistenza di umidità all'interno degli stessi immobili;
la stessa CTU ha pure accertato che le opere da eseguirsi per il ripristino degli immobili e per la loro regolare e completa fruibilità da parte degli attori ammontano, come da Computo Metrico
Estimativo, ad € 35.999,10 incluso IVA al 10%; il perito ha poi precisato che detta somma va ridotta del 10%, in considerazione del mancato utilizzo dei medesimi immobili a causa del contributo dato dalla rottura della condotta di AQP, così quantificando il danno patito dagli attori in € 32.400,00.
Di conseguenza il danno patrimoniale patito dagli attori va quantificato in € 32.400,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
All'esito dell'istruttoria e della espletata CTU va rigettata la domanda attorea tesa a condannare il ad eseguire gli interventi sulla Via Michele D'Addetta, sia sulla Controparte_1
strada che sulla fogna sottostante, necessari ad impedire che si producano ulteriormente gli eventi pregiudizievoli che hanno determinato i danni sulle proprietà degli attori;
a riguardo va rilevato che la perizia d'ufficio espletata ha quantificato i danni patrimoniali patiti dagli attori comprendendo le somme necessarie a realizzare le opere alla proprietà attorea per evitare il ripresentarsi dei fenomeni infiltrativi.
In riferimento alla domanda di garanzia avanzata dalla terza chiamata CP_2
nei confronti della ulteriore terza chiamata , va rilevato che dagli atti Controparte_10
di causa emerge una contrastante interpretazione delle clausole contenute nel Contratto di pagina 9 di 12 Assicurazione, sottoscritto tra le medesime società, in riferimento alla clausola claims made secondo cui “… l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se conseguenti a Parte_10 comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla stipulazione del contratto …”
Sul punto va detto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che la clausola claims made in astratto non può dirsi vessatoria, né costituisce un patto immeritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 c.c., precisando, tuttavia, il dovere dell'intermediario di informare adeguatamente l'assicurato sugli effetti della suddetta clausola, e di astenersi dal proporre coperture assicurative on claims made basis, quando nel caso concreto non siano coerenti con gli interessi dell'assicurato, cfr Cass. Sez.
Unite sentenza n. 22437/2018.
Il patto claims made, di conseguenza, è astrattamente consentito alle parti e non costituisce una deroga vietata né dall'art. 1917 c.c., né alla causa aleatoria del contratto assicurativo;
ma ciò non basta ancora per concludere che tutti i contratti contenenti clausole di questo tipo sono validi;
occorrerà sempre accertare in concreto se quel patto possa dirsi valido, avuto riguardo al modo in cui è stato stipulato, al rapporto che lo lega alle altre clausole contrattuali, ed al modo in cui viene seguito.
Dalle difese della terza chiamata nulla emerge sulla Controparte_10 circostanza che l'intermediario della medesima società assicuratrice abbia informato l'assicurata sugli effetti della suddetta clausola preavvertendolo, altresì, di astenersi dal CP_2
proporre coperture assicurative on claims made basis nel caso in cui non fosse coerente con gli interessi della stessa assicurata.
Pertanto va rigettata l'eccezione, come avanzata dalla terza chiamata
[...]
, sulla inoperatività della polizza assicurativa n. 61.45231859 del 28\07\2006 Controparte_10
sottoscritta tra la medesima e la Controparte_3 CP_2
Alla luce sia dei principi giurisprudenziali sopra indicati sia delle risultanze istruttorie, va:
- dichiarata la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo al Controparte_1
per i danni patrimoniali lamentati da parte attrice, cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 2951/2016;
- accolta la domanda di garanzia avanzata dal nei confronti dell'TI " Controparte_1 [...]
, quale impresa mandataria capogruppo, e della quale impresa Controparte_4 CP_2
mandante, ed affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. delle stesse, in solido tra loro, per i danni provocati agli immobili di proprietà attorea, che al tempo dei fatti di causa avevano in custodia il cantiere per la realizzazione della rete di fogna bianca nel Comune di;
CP_1
pagina 10 di 12 - accolta la domanda di garanzia avanzata dalla quale impresa mandante CP_2 facente parte dell'TI " , nei confronti della terza chiamata Controparte_4 [...]
al fine di essere manlevata dalla medesima società assicuratrice da ogni Controparte_10
conseguenza risarcitoria e/o indennitaria che dovesse derivare alla medesima CP_2
Le spese di lite vengono così regolamentate:
- seguono la soccombenza tra gli attori e il convenuto e, compensate per un Controparte_1
terzo in considerazione delle ragioni poste a fondamento della decisione (come detto in riferimento agli sviluppi della giurisprudenza in tema di appalto sulla responsabilità del committente e sulla responsabilità dell'TI e delle imprese consorziate nei confronti dei terzi), vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi;
- seguono la soccombenza tra e le terze chiamate Controparte_1 Controparte_4
[... e la e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 CP_2
e succ. mod., divise per fasi;
- seguono la soccombenza tra terza chiamata e l'altra terza chiamata CP_2 [...]
e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. Controparte_10
mod., divise per fasi;
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande rispettivamente proposte da;
- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e nei confronti del Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
; CP_1
- il e l' nonché la Controparte_1 Controparte_4 CP_2
- la nei confronti della;
CP_12 Controparte_10
rigettata ogni diversa istanza, così decide:
- dichiarata la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo al Controparte_1
per i danni patrimoniali lamentati da parte attrice;
- accoglie la domanda di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti delle Controparte_1
terze chiamate Controparte_13
- dichiara la responsabilità dell' e della in solido Controparte_4 CP_2
tra loro, nella causazione dei danni agli immobili di comproprietà degli attori, ubicati in CP_1
e con rispettivo accesso da via Vittorio e da via Cristoforo Colombo;
pagina 11 di 12 - per l'effetto condanna l' e la in solido tra loro, a Controparte_4 CP_2 pagare agli attori i danni patrimoniali patiti di € 34.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il a pagare agli attori le spese di lite sostenute nel presente Controparte_1
giudizio che, compensate per un terzo, si liquidano nel totale in complessivi in complessivi euro
4.570,80 per compensi più € 545,00 per esborsi, ed oltre spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
- condanna l' e la in solido tra loro, a pagare al Controparte_4 CP_2
convenuto le spese di lite sostenute nel presente giudizio che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 4.570,80 oltre spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
- condanna la terza chiamata a tenere indenne l'altra terza chiamata Controparte_10
dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a pagare agli attori CP_2
in conseguenza della presente sentenza a titolo di risarcimento danni, compreso il compenso del
CTU e detratto lo scoperto di € 500,00 nonché quanto dovuto a titolo di spese lite del presente giudizio;
- condanna la terza chiamata alla refusione in favore della Controparte_10
delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4.570,80 oltre CP_2
spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' e della Controparte_4
in solido tra loro. CP_2
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente ex art. 281 sexies III comma cpc, mediante allegazione al verbale di udienza del 17 febbraio 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
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