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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 20/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente, SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3536/2021 R.G., promossa da:
, nata NO (ME) il 29/10/1960, ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F.( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonio C.F._1
Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11/10/2021, parte ricorrente esponeva che: Con lettera a/r datata 11/06/2021 pervenuta 24/06/2021 avente ad oggetto una Comunicazione di CP_ Riliquidazione, l comunicava alla ricorrente, un indebito pari ad € 15.962,02 ( nel dettaglio, in riferimento agli anni: 2018 – € -2.761,29; 2019 – € -5.184,53; 2020 – € -5.210,53; 2021 – € -2.805,67) in quanto, a Loro dire, pagato in più sulla pensione della ricorrente n. 35022935 Cat. SOART con decorrenza 01/03/1993, richiedendo la restituzione di dette somme in quanto la suddetta pensione “è stata ricalcolata a decorrere dal 01/11/2015”. Argomenta in fatto ed in diritto assumendo l'irripetibilità delle somme deducendo, la violazione di legge per carenza di motivazione, assenza di dolo, e violazione dell'art. 52 della Legge n. 88/1989. Rilevava e contestava la suddetta comunicazione, alla pagina 1, nella parte in cui ritiene che il ricalcolo deve essere rifatto per il trasferimento residenza all'estero della ricorrente. Precisava che la ricorrente aveva comunicato il trasferimento della propria residenza all'estero al proprio comune di residenza. Produceva certificato di residenza, rilasciato dal Comune di NO in cui si dichiara che dal 10/09/2021 la IG.ra è nuovamente residente in Italia. Pt_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 20/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la CP_ ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso il tempestivo ricorso amministrativo con successiva introduzione dell'azione giudiziaria. Principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011). Il provvedimento in questione manca di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito. Invero dal tenore del provvedimento non è dato cogliere né quali sarebbero i motivi specifici addotti, nè CP_ su quali basi di calcolo, l' è pervenuto a formulare la richiesta di restituzione, non apparendo tali calcoli effettuato sufficientemente dettagliati. CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n. 22862/10; v. anche Cass. n. 14965/12). CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario. Prova che non risulta fornita. Peraltro, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989. Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato. E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti incidenti sul CP_ diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall previdenziale. E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52 L.88/89. CP_ La prima richiesta effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione. CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente. CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita. Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato CP_ provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità e del valore della causa, e con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_ l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara illegittima la comunicazione dell' dell'11/06/2021, CP_ con la quale l' comunicava alla ricorrente, un indebito pari ad € 15.962,02, con conseguente CP_ annullamento della stessa, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
2)Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro;
La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 20/06/2025. Il Giudice on. Antonino Casdia
, nata NO (ME) il 29/10/1960, ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F.( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonio C.F._1
Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11/10/2021, parte ricorrente esponeva che: Con lettera a/r datata 11/06/2021 pervenuta 24/06/2021 avente ad oggetto una Comunicazione di CP_ Riliquidazione, l comunicava alla ricorrente, un indebito pari ad € 15.962,02 ( nel dettaglio, in riferimento agli anni: 2018 – € -2.761,29; 2019 – € -5.184,53; 2020 – € -5.210,53; 2021 – € -2.805,67) in quanto, a Loro dire, pagato in più sulla pensione della ricorrente n. 35022935 Cat. SOART con decorrenza 01/03/1993, richiedendo la restituzione di dette somme in quanto la suddetta pensione “è stata ricalcolata a decorrere dal 01/11/2015”. Argomenta in fatto ed in diritto assumendo l'irripetibilità delle somme deducendo, la violazione di legge per carenza di motivazione, assenza di dolo, e violazione dell'art. 52 della Legge n. 88/1989. Rilevava e contestava la suddetta comunicazione, alla pagina 1, nella parte in cui ritiene che il ricalcolo deve essere rifatto per il trasferimento residenza all'estero della ricorrente. Precisava che la ricorrente aveva comunicato il trasferimento della propria residenza all'estero al proprio comune di residenza. Produceva certificato di residenza, rilasciato dal Comune di NO in cui si dichiara che dal 10/09/2021 la IG.ra è nuovamente residente in Italia. Pt_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 20/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la CP_ ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso il tempestivo ricorso amministrativo con successiva introduzione dell'azione giudiziaria. Principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011). Il provvedimento in questione manca di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito. Invero dal tenore del provvedimento non è dato cogliere né quali sarebbero i motivi specifici addotti, nè CP_ su quali basi di calcolo, l' è pervenuto a formulare la richiesta di restituzione, non apparendo tali calcoli effettuato sufficientemente dettagliati. CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n. 22862/10; v. anche Cass. n. 14965/12). CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario. Prova che non risulta fornita. Peraltro, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989. Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato. E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti incidenti sul CP_ diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall previdenziale. E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52 L.88/89. CP_ La prima richiesta effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione. CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente. CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita. Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato CP_ provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità e del valore della causa, e con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_ l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara illegittima la comunicazione dell' dell'11/06/2021, CP_ con la quale l' comunicava alla ricorrente, un indebito pari ad € 15.962,02, con conseguente CP_ annullamento della stessa, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
2)Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro;
La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 20/06/2025. Il Giudice on. Antonino Casdia