Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3663/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO e l'avv. PALMA MODONI ORONZO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SALVO RICCARDO e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente – dopo aver premesso che La ricorrente in data 19.07.2013 riceveva dall missiva con la quale l'Istituto comunicava un asserito debito di Euro 7.363,35 per il periodo 01/01/2008 al
28/02/2013 sulla sua pensione cat. AS n. 4082085. La stessa indicava genericamente che “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”- ha chiesto: “a) dichiarare CP_ illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento del 19/07/2013 con cui l' richiede al ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € CP_2
7.363,35; b) Per l'effetto, ordinare al convenuto l'immediata sospensione delle trattenute operate sulla pensione di cui è titolare il ricorrente, nonché la restituzione delle somme già trattenute”; nei CP_ motivi di ricorso, ha eccepito: A) Assoluta genericità della motivazione del provvedimento
B) Mancanza di dolo in capo al ricorrente;
C) Insussistenza dell'indebito per applicazione di costante giurisprudenza della Cassazione in merito all'indebito di natura assistenziale per superamento limite reddituale;
D) Applicazione sanatoria comma 2 art. 13 legge 412/91 .
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che La ricorrente presentava in data 19.11.2012 CP_1 domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale su AS, indicando i redditi di pensione estera percepiti per sé stessa e per il coniuge per l'anno 2012 (v. domanda di ricostituzione – all. 3). In sede di istruttoria e definizione della domanda (7.2.2013) sono stati quindi inseriti i redditi da rendita estera del coniuge, mai dichiarati dalla ricorrente sino a tutto l'anno 2013.
1
Ordinaria 2011 per l'anno 2010 dichiarava € 2.160,00 derivanti da pensioni dirette erogate da stati esteri (all. 5); Non erano stati indicati i redditi costituiti da pensione estera facenti capo al coniuge
(poi riportati nella dichiarazione contenuta nella domanda di ricostituzione (all. 3). Nel corso degli anni dal 2008 al 2013 la sig.ra quindi, ha sempre omesso di dichiarare i redditi derivanti da Pt_1 pensione diretta da stato estero di titolarità del coniuge”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso, relativo alla assoluta genericità della motivazione del provvedimento impugnato, deve essere superato, in quanto, costituendosi, l ha chiarito le ragioni poste a CP_1 base dell'indebito, evidenziando che “Nel corso degli anni dal 2008 al 2013, la sig.ra ha Pt_1 sempre omesso di dichiarare i redditi derivanti da pensione diretta da stato estero di titolarità del coniuge” (redditi dichiarati dalla ricorrente per la prima volta nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale su AS presentata il 19.11.2012); in tal modo, l convenuto ha CP_2 adempiuto all'onere di contestazione ex art. 416 c.p.c., mettendo la pensionata nelle condizioni di comprendere le ragioni che hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero (cfr.
Cass. 198/2011); ne consegue che “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
La ricorrente non ha però adempiuto a tale onere probatorio, ma si è limitata ad eccepire la mancanza di dolo (e quindi l'irripetibilità dell'indebito), deducendo che i redditi da pensione estera del coniuge erano conosciuti (o quantomeno conoscibili) da parte dell' . CP_2
L'eccezione è infondata e deve essere superata, in applicazione del seguente principio di diritto: “L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e attivare le indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. 07/02/2024, n. 3522).
2 Al riguardo, si ritiene infatti di dover superare un proprio precedente orientamento, fondato sulla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (si veda, al riguardo, Cass. 20.05.2021, n.
13917) che, in materia di ripetizione di somme indebitamente erogate sull'assegno sociale per superamento dei limiti reddituali, aveva ritenuto non appare applicabile la disciplina prevista dagli artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 412/91, trattandosi di indebito assistenziale e non previdenziale.
Tale orientamento appare in contrasto con il tenore letterale dell'art. 52 L. 88/89, in base al quale “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”. Quindi, per espressa previsione normativa, la pensione sociale – nonostante la sua natura di prestazione assistenziale e non previdenziale - rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 52 innanzi citato.
Tanto premesso, si deve rilevare che, in base all'art. 3 co. 6 L. 335/1995, “6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Ne consegue che - poiché dal 01/01/1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale - a partire da tale data l'art. 52 innanzi citato dovrebbe applicarsi a tale prestazione. Per l'effetto, trova applicazione anche l'art. 13 L. 412/91 (“Norma di interpretazione autentica), in base al quale “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. In questa sede, rileva in particolare il secondo comma di tale norma, in base al quale CP_
“2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
3 Nel caso di specie, tale termine annuale risulta ampiamente rispettato, in quanto – come si è già visto - i redditi derivanti da pensione diretta da stato estero di titolarità del coniuge sono stati dichiarati dalla ricorrente per la prima volta nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale su AS presentata il 19.11.2012 (mentre essi non erano stati indicati nella campagna RED
Ordinaria 2010 per l'anno 2009, né nella campagna RED Ordinaria 2011 per l'anno 2010).
Pertanto, il provvedimento di recupero del 19.07.2013 è tempestivo;
ne consegue la ripetibilità delle somme indebitamente erogate.
Tale ricostruzione, oltre ad essere coerente con la ricostruzione della normativa nel complesso, appare conforme alla disciplina specifica dell'assegno sociale prevista dall'art. 3 co. 6 L. 335/95, in base al quale “Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti…”. Si tratta quindi di prestazione legata al reddito che già nella previsione normativa
è erogata in via provvisoria ed eventuali mutamenti reddituali sopravvenuti non possono non rilevare (dando luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate in eccesso).
In tal senso depone anche l'art. 35 co. 10bis D.L. 30/12/2008, n. 207 10-bis., in base al quale “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
4 Tale norma dimostra in primo luogo l'applicabilità dell'art. 13 L. 412/91 e dei relativi adempimenti
(che la norma intende appunto razionalizzare) anche all'assegno sociale, che rientra con ogni evidenza tra le “prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito” di cui al precedente comma 8; in secondo luogo, conferma ulteriormente la ripetibilità delle somme indebitamente erogate per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, nonostante la sua natura di prestazione assistenziale, con il solo limite del rispetto del citato termine annuale.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/03/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 05/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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