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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11472 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63555/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 63555 / 2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
con sede legale in Alife (CE) alla Via Scafa per Alvignano – Zona ASI, partita Parte_2
VA , elettVAmente domiciliata in via G.G. D'Amore 22, Piedimonte Matese (CE), P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Carlo Grillo (CF ) che la rappresenta e difende C.F._1
congiuntamente all'avv. Emiliana Grillo (C.f. giusta mandato in atti - C.F._2
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_2
in carica p.t., elettVAmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , che lo rappresenta e difende ex lege - P.IVA_3
CONVENUTO
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7 ottobre 2019 la Parte_1
ha convenuto nel presente giudizio il per l'udienza del 25 Controparte_1
febbraio 2020 indicata in citazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia
l'Ill.mo Tribunale : 1) Previo accertamento della mancanza dei relativi presupposti di fatto e
di diritto, annullare o dichiarare inefficace e di nessun effetto il decreto di revoca delle
agevolazioni Concessionaria, comunicato alla con provvedimento prog. 46025/11 – 8 Pt_3
bando CUP B 97E0100212005 del 7/6/2016, dal (Decreto Controparte_1
di revoca, provvedimento prog. 46025/11 – 8 bando CUP B 97E0100212005 del 7/6/2016, dal
) e notificato alla in Controparte_1 Parte_1
data 7/6/2016; 2) vittoria di spese diritti e onorari”. A seguito di differimento ex art. 168 bis, V co.
c.p.c. dell'udienza di prima comparizione al 7 maggio 2020, si è costituito tempestVAmente in data
28 gennaio 2020 il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia il Tribunale di Roma dichiarare la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Napoli e comunque rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile,
prescritta infondata e non provata, con il favore delle spese”. In seguito, la causa venVA differita con provvedimento del 23 aprile 2020 all'udienza del 17 dicembre 2020, di cui venVA poi disposta la trattazione scritta ex art. 221, comma 2 e comma 4 legge 17 luglio 2020, n. 77 con provvedimento del 6 novembre 2020, e in cui il giudice, lette le note depositate dalle parti, rinviava la causa al 13 luglio 2021, assegnando alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. con decorrenza dal 15 marzo 2021. SuccessVAmente la causa venVA rinviata all'udienza 6
dicembre 2021, all'esito della quale la causa venVA ulteriormente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 novembre 2022, poi oggetto di successivi differimenti. In data 3
maggio 2024 parte attrice depositava ricorso ex artt . 700 c.p.c. e 669-quater c.p.c., in cui si chiedeva di : “1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte: - sospendere l'efficacia
Pagina 2 esecutVA del decreto di revoca delle agevolazioni, adottato con provvedimento prog. 46025/11 – 8
bando CUP B 97E0100212005 del 7/6/2016, dal (Decreto di Controparte_1
revoca, provvedimento prog. 46025/11 – 8 bando CUP B 97E0100212005 del 7/6/2016, dal
); contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti Controparte_1
davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e
dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, e a tale udienza con ordinanza confermare,
modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;
2) IN VIA SUBORDINATA, ove
non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare
la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e,
comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più
idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.3)
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge”. A seguito dell'apertura dell'anzidetto procedimento cautelare, il giudice dott. Pietro Persico, subentrato in data 7 maggio 2024 quale nuovo giudice istruttore, differVA la causa all'udienza del 21 gennaio
2025 e, successVAmente, a scioglimento della riserva assunta in data 25 giugno 2024, adottava in data 19 luglio 2024 decreto di rigetto dell'anzidetto ricorso ex art. 700 c.p.c. All'udienza del 21
gennaio 2025 la causa venVA infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti difensivi delle parti e dai documenti prodotti si deduce la seguente cronologia delle vicende dedotte in lite: in data 31 ottobre 2000 la società attrice Parte_1
(in seguito: TVS s.r.l.) ha presentato alla banca concessionaria,
[...] [...]
la domanda-progetto n. 46025/11 finalizzata alla realizzazione di Controparte_2
un'iniziatVA imprenditoriale relatVA al riciclaggio di inerti. In data 9 aprile 200 con D.D. n. 92473
il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Controparte_1
ha concesso a TVS s.r.l. un contributo provvisorio in conto impianti di € 498.881,88,
[...]
Pagina 3 erogabile in tre quote annuali, per la creazione di un nuovo impianto ad Alife (CE). In data 13
febbraio 2003 è stata erogata la prima quota del contributo (€ 166.293,96) a TVS s.r.l.. In data 29
dicembre 2004 è stata erogata la seconda quota del contributo (€ 105.197,56) a TVS s.r.l.. Secondo
la tesi difensVA attorea in data 30 marzo 2005 il programma di investimenti di TVS s.r.l. per cui era stato ottenuto il finanziamento risultava ultimato. In data 4 luglio 2006 durante un sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato dalla banca, è stato riscontrato che gli impianti e i macchinari agevolati non erano funzionanti per l'attività di riciclaggio di inerti, e l'unica attività esercitata era la
"produzione di calcestruzzo" in continuità con la precedente attività di TVS s.r.l.. In data 23
dicembre 2009: la banca concessionaria ( ha trasmesso al Controparte_2
Ministero la relazione sullo stato finale del programma di investimenti, proponendo la revoca delle agevolazioni per mancato svolgimento dell'attività di riciclaggio di inerti (codice ISTAT 37.20.02
non attVAto presso la Camera di Commercio) e per il mancato adempimento degli obblighi occupazionali e ambientali. In data 25 settembre 2014 TVS s.r.l. ha presentato proprie controdeduzioni, sostenendo che la mancata osservanza degli indicatori non era più motivo di revoca a seguito del D.L. n. 83/2012 e che il codice ISTAT (ora ATECO) era stato attVAto il
29.07.2014. In data 14 gennaio 2015 la banca concessionaria ha confermato la proposta di revoca in risposta alle controdeduzioni di TVS s.r.l.. In data 16 febbraio 2015 TVS s.r.l. ha inviato ulteriori controdeduzioni per evitare la revoca del programma di investimento. In data 4 marzo 2015 il
Ministero, in risposta alle controdeduzioni di TVS s.r.l., ha chiesto alla banca se, alla data di ultimazione dell'investimento, fossero presenti cause di forza maggiore per la mancata entrata in funzione dell'investimento agevolato. In data 9 giugno 2015 la banca concessionaria ha risposto al
Ministero, escludendo la presenza di cause di forza maggiore per la ritardata presentazione della domanda di autorizzazione dell'attività agevolata. In data 2 novembre 2015 Il ha CP_1
comunicato a TVS s.r.l. l'avvio del procedimento di revoca del contributo. In data 14 marzo 2016
con D.D. n. 1273 del 07.03.2016 il ha trasmesso a TVS s.r.l. il provvedimento di revoca CP_1
formale del decreto di concessione provvisoria del 09.04.2001 e disposto il recupero di €
Pagina 4 271.491,52, maggiorati di rVAlutazione ISTAT e interessi legali. In data 18 marzo 2016 la banca concessionaria ha comunicato a TVS s.r.l. che, a seguito del provvedimento di revoca, il debito ammontava ad € 384.877,16 (contributo erogato non dovuto, maggiorato di interessi e rVAlutazione
monetaria al 15.04.2016). In data 6 giugno 2016 la banca concessionaria ha comunicato al
Ministero che TVS s.r.l. non ha provveduto al pagamento dovuto. In data 7 giugno 2016 UBI
BANCA, in qualità di Banca Concessionaria, ha comunicato a TVS s.r.l. il decreto di revoca delle agevolazioni (provvedimento prog. 46025/11 – 8 bando CUP B 97E0100212005 del 7/6/2016)
adottato dal . In data 7 ottobre 2019 la TVS s.r.l. ha avviato il Controparte_1
presente giudizio con atto di citazione in riassunzione ex art. 11 D. Lgs. 104/2010. Parte attrice ha sostenuto di aver realizzato alla data del 30-3-2005 il programma di investimenti per cui aveva ottenuto il finanziamento, richiamando sul punto la relazione finale di spesa redatta dalla Banca
Concessionaria in data 23 dicembre 2009, posta a fondamento della proposta di revoca, nella quale,
pur rilevandosi il mancato avvio dell'attività, si ammette che, già al 4 luglio 2006, gli impianti e i macchinari agevolati erano fisicamente presenti. La difesa attorea ha evidenziato che non sussiste riscontro fattuale di distoglimento dei beni agevolati prima del termine quinquennale dall'uso previsto, non avendo la TVS S.r.l. ceduto né dismesso i beni, né li ha destinati ad usi diversi rispetto a quelli previsti dal programma. La difesa attorea ha sottolineato poi che la mancata attVAzione
entro i termini previsti dell'impianto per cui era stato effettuato l'investimento dei macchinari non è
dipesa da volontà né da colpa della società, ma da ritardi imputabili alla Pubblica Amministrazione,
in particolare nei procedimenti di classificazione dell'impianto e rilascio delle autorizzazioni. Sul
punto la difesa attorea ha ancora evidenziato che la TVS S.r.l. ha, come da documentazione prodotta, attVAto tempestVAmente tutte le procedure necessarie fin dal 2008, ottenendo solo nel
2014 il decreto comunale e l'autorizzazione unica ambientale. Pertanto, il ritardo, contestato ai fini della revoca e del recupero del finanziamento erogato, viene giustificato dalla difesa attorea come dovuto per una causa di forza maggiore dipendente dalla Pubblica Amministrazione e non imputabile a condotta elusVA o distrattVA da parte dell'impresa beneficiaria del contributo
Pagina 5 economico erogato. Da ciò la difesa attore ricava che venga meno anche il presupposto giuridico della revoca basata sulla perdita di destinazione. Infine, la difesa attorea ha contestato il provvedimento di revoca del contributo evidenziando la mancata applicazione del cd. Decreto
Sviluppo in riferimento al divieto di revoca per mancato raggiungimento degli obiettivi,
richiamando l'art. 29 del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012), che ha escluso la possibilità di revocare le agevolazioni concesse ai sensi della L. 488/92 per il solo mancato raggiungimento degli obiettivi inizialmente previsti, tenuto conto della grave crisi economica, per cui il legislatore ha inteso tutelare le imprese beneficiarie che, pur avendo realizzato gli investimenti, non sono riuscite a conseguire in pieno i risultati attesi per cause non imputabili alla loro volontà, ma al mutato contesto economico. In tal senso, secondo la difesa attorea, il mancato raggiungimento di determinati indicatori produttivi, reddituali o occupazionali non può di per sé giustificare la revoca. In definitVA, a fronte dell'asserita realizzazione del programma di investimenti, in mancanza di previsioni normatVA e regolamentari (Regolamento n. 527/95 e la relatVA circolare applicatVA), nonché in considerazione delle suddette disposizioni del cd. Decreto
Sviluppo, secondo le tesi difensive di parte attrice non ricorrono i presupposti perché il CP_1
potesse adottare il provvedimento di revoca. Sussistono giurisdizione e competenza per territorio del giudice adito, tenuto conto che la controversia attiene alla fase successVA al finanziamento erogato ed involge il profilo del mantenimento o meno del diritto soggettivo della società
beneficiaria a preservare il contributo economico concesso e poi revocato dal convenuto. CP_1
Nel caso di specie la domanda-progetto n. 46025/11 inoltrata da parte attrice era finalizzata alla realizzazione di un'iniziatVA imprenditoriale relatVA al riciclaggio di inerti per la quale è stato concesso il finanziamento. Sull'impresa attrice grava l'onere di provare il corretto utilizzo dei fondi ottenuti. E' dato pacifico nell'attuale controversia che l'attività di riciclaggio di inerti, come da verifica in sede di controllo, non è stata avviata dall'impresa beneficiaria attrice. L'obiettivo legato al finanziamento pubblico non è stato, dunque, realizzato, atteso che detto obiettivo non può essere identificato con il mero acquisto dei macchinari in quanto l'acquisto dei macchinari era funzionale
Pagina 6 all'avvio dell'attività di riciclaggio di materiali inerti, attività non avviata. Il ritardo della Pubblica
Amministrazione nel rilascio di autorizzazioni connesse all'attività finanziata (riciclaggio di inerti)
non può essere considerato come causa di forza maggiore tale da inficiare la legittimità della revoca del contributo erogato in quanto la mancata realizzazione degli obiettivi del finanziamento
(involgenti scopi sociali, occupazionali, nonché di sviluppo ed incremento dell'attività
imprenditoriale) costituisce condizione risolutVA del finanziamento operando come clausola risolutVA espressa, prevalendo, a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi del finanziamento, l'interesse al recupero del denaro pubblico erogato. In definitVA non può prorogarsi né mantenersi l'erogazione del contributo pubblico quando, come nel caso di specie, l'attività
finanziata non risulta avviata nella tempistica programmata non potendosi evitare l'effetto risolutivo automatico del finanziamento erogato né potendo il finanziamento pubblico rimanere condizionato
“ex post” dalle tempistiche legate alle autorizzazioni o concessioni amministrative funzionali all'attività finanziata le quali rimangono circoscritte nell'ambito della normale alea connessa all'esercizio dell'attività di impresa. Quest'ultima argomentazione appare coerente, del resto, con la previsione di cui all'art. 29 n. 6 del D.L. 83/2012. La domanda proposta da Parte_1
finalizzata sostanzialmente al mantenimento del contributo erogato, va, pertanto,
[...]
respinta in quanto infondata. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività
difensVA in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Condanna Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del
[...] [...]
convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del Controparte_1
presente giudizio liquidate in € 3250,00 omnia per compensi di avvocato.
Roma, 31-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 7 Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 63555 / 2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
con sede legale in Alife (CE) alla Via Scafa per Alvignano – Zona ASI, partita Parte_2
VA , elettVAmente domiciliata in via G.G. D'Amore 22, Piedimonte Matese (CE), P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Carlo Grillo (CF ) che la rappresenta e difende C.F._1
congiuntamente all'avv. Emiliana Grillo (C.f. giusta mandato in atti - C.F._2
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_2
in carica p.t., elettVAmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , che lo rappresenta e difende ex lege - P.IVA_3
CONVENUTO
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7 ottobre 2019 la Parte_1
ha convenuto nel presente giudizio il per l'udienza del 25 Controparte_1
febbraio 2020 indicata in citazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia
l'Ill.mo Tribunale : 1) Previo accertamento della mancanza dei relativi presupposti di fatto e
di diritto, annullare o dichiarare inefficace e di nessun effetto il decreto di revoca delle
agevolazioni Concessionaria, comunicato alla con provvedimento prog. 46025/11 – 8 Pt_3
bando CUP B 97E0100212005 del 7/6/2016, dal (Decreto Controparte_1
di revoca, provvedimento prog. 46025/11 – 8 bando CUP B 97E0100212005 del 7/6/2016, dal
) e notificato alla in Controparte_1 Parte_1
data 7/6/2016; 2) vittoria di spese diritti e onorari”. A seguito di differimento ex art. 168 bis, V co.
c.p.c. dell'udienza di prima comparizione al 7 maggio 2020, si è costituito tempestVAmente in data
28 gennaio 2020 il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia il Tribunale di Roma dichiarare la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Napoli e comunque rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile,
prescritta infondata e non provata, con il favore delle spese”. In seguito, la causa venVA differita con provvedimento del 23 aprile 2020 all'udienza del 17 dicembre 2020, di cui venVA poi disposta la trattazione scritta ex art. 221, comma 2 e comma 4 legge 17 luglio 2020, n. 77 con provvedimento del 6 novembre 2020, e in cui il giudice, lette le note depositate dalle parti, rinviava la causa al 13 luglio 2021, assegnando alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. con decorrenza dal 15 marzo 2021. SuccessVAmente la causa venVA rinviata all'udienza 6
dicembre 2021, all'esito della quale la causa venVA ulteriormente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 novembre 2022, poi oggetto di successivi differimenti. In data 3
maggio 2024 parte attrice depositava ricorso ex artt . 700 c.p.c. e 669-quater c.p.c., in cui si chiedeva di : “1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte: - sospendere l'efficacia
Pagina 2 esecutVA del decreto di revoca delle agevolazioni, adottato con provvedimento prog. 46025/11 – 8
bando CUP B 97E0100212005 del 7/6/2016, dal (Decreto di Controparte_1
revoca, provvedimento prog. 46025/11 – 8 bando CUP B 97E0100212005 del 7/6/2016, dal
); contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti Controparte_1
davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e
dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, e a tale udienza con ordinanza confermare,
modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;
2) IN VIA SUBORDINATA, ove
non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare
la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e,
comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più
idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.3)
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge”. A seguito dell'apertura dell'anzidetto procedimento cautelare, il giudice dott. Pietro Persico, subentrato in data 7 maggio 2024 quale nuovo giudice istruttore, differVA la causa all'udienza del 21 gennaio
2025 e, successVAmente, a scioglimento della riserva assunta in data 25 giugno 2024, adottava in data 19 luglio 2024 decreto di rigetto dell'anzidetto ricorso ex art. 700 c.p.c. All'udienza del 21
gennaio 2025 la causa venVA infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti difensivi delle parti e dai documenti prodotti si deduce la seguente cronologia delle vicende dedotte in lite: in data 31 ottobre 2000 la società attrice Parte_1
(in seguito: TVS s.r.l.) ha presentato alla banca concessionaria,
[...] [...]
la domanda-progetto n. 46025/11 finalizzata alla realizzazione di Controparte_2
un'iniziatVA imprenditoriale relatVA al riciclaggio di inerti. In data 9 aprile 200 con D.D. n. 92473
il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Controparte_1
ha concesso a TVS s.r.l. un contributo provvisorio in conto impianti di € 498.881,88,
[...]
Pagina 3 erogabile in tre quote annuali, per la creazione di un nuovo impianto ad Alife (CE). In data 13
febbraio 2003 è stata erogata la prima quota del contributo (€ 166.293,96) a TVS s.r.l.. In data 29
dicembre 2004 è stata erogata la seconda quota del contributo (€ 105.197,56) a TVS s.r.l.. Secondo
la tesi difensVA attorea in data 30 marzo 2005 il programma di investimenti di TVS s.r.l. per cui era stato ottenuto il finanziamento risultava ultimato. In data 4 luglio 2006 durante un sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato dalla banca, è stato riscontrato che gli impianti e i macchinari agevolati non erano funzionanti per l'attività di riciclaggio di inerti, e l'unica attività esercitata era la
"produzione di calcestruzzo" in continuità con la precedente attività di TVS s.r.l.. In data 23
dicembre 2009: la banca concessionaria ( ha trasmesso al Controparte_2
Ministero la relazione sullo stato finale del programma di investimenti, proponendo la revoca delle agevolazioni per mancato svolgimento dell'attività di riciclaggio di inerti (codice ISTAT 37.20.02
non attVAto presso la Camera di Commercio) e per il mancato adempimento degli obblighi occupazionali e ambientali. In data 25 settembre 2014 TVS s.r.l. ha presentato proprie controdeduzioni, sostenendo che la mancata osservanza degli indicatori non era più motivo di revoca a seguito del D.L. n. 83/2012 e che il codice ISTAT (ora ATECO) era stato attVAto il
29.07.2014. In data 14 gennaio 2015 la banca concessionaria ha confermato la proposta di revoca in risposta alle controdeduzioni di TVS s.r.l.. In data 16 febbraio 2015 TVS s.r.l. ha inviato ulteriori controdeduzioni per evitare la revoca del programma di investimento. In data 4 marzo 2015 il
Ministero, in risposta alle controdeduzioni di TVS s.r.l., ha chiesto alla banca se, alla data di ultimazione dell'investimento, fossero presenti cause di forza maggiore per la mancata entrata in funzione dell'investimento agevolato. In data 9 giugno 2015 la banca concessionaria ha risposto al
Ministero, escludendo la presenza di cause di forza maggiore per la ritardata presentazione della domanda di autorizzazione dell'attività agevolata. In data 2 novembre 2015 Il ha CP_1
comunicato a TVS s.r.l. l'avvio del procedimento di revoca del contributo. In data 14 marzo 2016
con D.D. n. 1273 del 07.03.2016 il ha trasmesso a TVS s.r.l. il provvedimento di revoca CP_1
formale del decreto di concessione provvisoria del 09.04.2001 e disposto il recupero di €
Pagina 4 271.491,52, maggiorati di rVAlutazione ISTAT e interessi legali. In data 18 marzo 2016 la banca concessionaria ha comunicato a TVS s.r.l. che, a seguito del provvedimento di revoca, il debito ammontava ad € 384.877,16 (contributo erogato non dovuto, maggiorato di interessi e rVAlutazione
monetaria al 15.04.2016). In data 6 giugno 2016 la banca concessionaria ha comunicato al
Ministero che TVS s.r.l. non ha provveduto al pagamento dovuto. In data 7 giugno 2016 UBI
BANCA, in qualità di Banca Concessionaria, ha comunicato a TVS s.r.l. il decreto di revoca delle agevolazioni (provvedimento prog. 46025/11 – 8 bando CUP B 97E0100212005 del 7/6/2016)
adottato dal . In data 7 ottobre 2019 la TVS s.r.l. ha avviato il Controparte_1
presente giudizio con atto di citazione in riassunzione ex art. 11 D. Lgs. 104/2010. Parte attrice ha sostenuto di aver realizzato alla data del 30-3-2005 il programma di investimenti per cui aveva ottenuto il finanziamento, richiamando sul punto la relazione finale di spesa redatta dalla Banca
Concessionaria in data 23 dicembre 2009, posta a fondamento della proposta di revoca, nella quale,
pur rilevandosi il mancato avvio dell'attività, si ammette che, già al 4 luglio 2006, gli impianti e i macchinari agevolati erano fisicamente presenti. La difesa attorea ha evidenziato che non sussiste riscontro fattuale di distoglimento dei beni agevolati prima del termine quinquennale dall'uso previsto, non avendo la TVS S.r.l. ceduto né dismesso i beni, né li ha destinati ad usi diversi rispetto a quelli previsti dal programma. La difesa attorea ha sottolineato poi che la mancata attVAzione
entro i termini previsti dell'impianto per cui era stato effettuato l'investimento dei macchinari non è
dipesa da volontà né da colpa della società, ma da ritardi imputabili alla Pubblica Amministrazione,
in particolare nei procedimenti di classificazione dell'impianto e rilascio delle autorizzazioni. Sul
punto la difesa attorea ha ancora evidenziato che la TVS S.r.l. ha, come da documentazione prodotta, attVAto tempestVAmente tutte le procedure necessarie fin dal 2008, ottenendo solo nel
2014 il decreto comunale e l'autorizzazione unica ambientale. Pertanto, il ritardo, contestato ai fini della revoca e del recupero del finanziamento erogato, viene giustificato dalla difesa attorea come dovuto per una causa di forza maggiore dipendente dalla Pubblica Amministrazione e non imputabile a condotta elusVA o distrattVA da parte dell'impresa beneficiaria del contributo
Pagina 5 economico erogato. Da ciò la difesa attore ricava che venga meno anche il presupposto giuridico della revoca basata sulla perdita di destinazione. Infine, la difesa attorea ha contestato il provvedimento di revoca del contributo evidenziando la mancata applicazione del cd. Decreto
Sviluppo in riferimento al divieto di revoca per mancato raggiungimento degli obiettivi,
richiamando l'art. 29 del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012), che ha escluso la possibilità di revocare le agevolazioni concesse ai sensi della L. 488/92 per il solo mancato raggiungimento degli obiettivi inizialmente previsti, tenuto conto della grave crisi economica, per cui il legislatore ha inteso tutelare le imprese beneficiarie che, pur avendo realizzato gli investimenti, non sono riuscite a conseguire in pieno i risultati attesi per cause non imputabili alla loro volontà, ma al mutato contesto economico. In tal senso, secondo la difesa attorea, il mancato raggiungimento di determinati indicatori produttivi, reddituali o occupazionali non può di per sé giustificare la revoca. In definitVA, a fronte dell'asserita realizzazione del programma di investimenti, in mancanza di previsioni normatVA e regolamentari (Regolamento n. 527/95 e la relatVA circolare applicatVA), nonché in considerazione delle suddette disposizioni del cd. Decreto
Sviluppo, secondo le tesi difensive di parte attrice non ricorrono i presupposti perché il CP_1
potesse adottare il provvedimento di revoca. Sussistono giurisdizione e competenza per territorio del giudice adito, tenuto conto che la controversia attiene alla fase successVA al finanziamento erogato ed involge il profilo del mantenimento o meno del diritto soggettivo della società
beneficiaria a preservare il contributo economico concesso e poi revocato dal convenuto. CP_1
Nel caso di specie la domanda-progetto n. 46025/11 inoltrata da parte attrice era finalizzata alla realizzazione di un'iniziatVA imprenditoriale relatVA al riciclaggio di inerti per la quale è stato concesso il finanziamento. Sull'impresa attrice grava l'onere di provare il corretto utilizzo dei fondi ottenuti. E' dato pacifico nell'attuale controversia che l'attività di riciclaggio di inerti, come da verifica in sede di controllo, non è stata avviata dall'impresa beneficiaria attrice. L'obiettivo legato al finanziamento pubblico non è stato, dunque, realizzato, atteso che detto obiettivo non può essere identificato con il mero acquisto dei macchinari in quanto l'acquisto dei macchinari era funzionale
Pagina 6 all'avvio dell'attività di riciclaggio di materiali inerti, attività non avviata. Il ritardo della Pubblica
Amministrazione nel rilascio di autorizzazioni connesse all'attività finanziata (riciclaggio di inerti)
non può essere considerato come causa di forza maggiore tale da inficiare la legittimità della revoca del contributo erogato in quanto la mancata realizzazione degli obiettivi del finanziamento
(involgenti scopi sociali, occupazionali, nonché di sviluppo ed incremento dell'attività
imprenditoriale) costituisce condizione risolutVA del finanziamento operando come clausola risolutVA espressa, prevalendo, a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi del finanziamento, l'interesse al recupero del denaro pubblico erogato. In definitVA non può prorogarsi né mantenersi l'erogazione del contributo pubblico quando, come nel caso di specie, l'attività
finanziata non risulta avviata nella tempistica programmata non potendosi evitare l'effetto risolutivo automatico del finanziamento erogato né potendo il finanziamento pubblico rimanere condizionato
“ex post” dalle tempistiche legate alle autorizzazioni o concessioni amministrative funzionali all'attività finanziata le quali rimangono circoscritte nell'ambito della normale alea connessa all'esercizio dell'attività di impresa. Quest'ultima argomentazione appare coerente, del resto, con la previsione di cui all'art. 29 n. 6 del D.L. 83/2012. La domanda proposta da Parte_1
finalizzata sostanzialmente al mantenimento del contributo erogato, va, pertanto,
[...]
respinta in quanto infondata. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività
difensVA in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Condanna Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del
[...] [...]
convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del Controparte_1
presente giudizio liquidate in € 3250,00 omnia per compensi di avvocato.
Roma, 31-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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