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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/10/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3861/2023 R.G. e nella riunita causa iscritta al n. 366/2024 promosse
DA
e – rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
PASQUAL CONSUELO attori
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore – rappresentata e difesa dall'avv. SORGATO DANIELA convenuta
E CONTRO
- , CP_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, , ,
[...] CP_14 CP_15 CP_16
, , , CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
, ,
[...] Controparte_21 CP_22 CP
, ,
[...] CP_24 Controparte_25
, Controparte_26 [...]
(GIÀ Controparte_27
Controparte_28 Controparte_29
Controparte_30
,
[...] Controparte_31 CP_32
, Controparte_33 CP_34
1 convenuti contumaci
avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza dell'11.9.2025:
Conclusioni di parte attrice:
Nel merito
1. accertare che i Signori e hanno pacificamente, Parte_1 Parte_2 pubblicamente e ininterrottamente posseduto in via esclusiva uti dominus da oltre vent'anni in ragione di 1/2 ciascuno le porzioni di beni immobili meglio descritte in premessa site nel Comune di Cervignano del Friuli ricadenti sull'attuale p.c.n.
149/1 della P.T. Web 61 di Cervignano - c.t. 1, ossia sulla c.d. “partita madre” del
NI , e contraddistinte al catasto fabbricato del C.C. di CP_4
Cervignano del Friuli come segue al piano terra:
- un disimpegno, accessibile dall'ingresso principale, ed un piccolo sottoportico dal quale si accede alla corte esterna, porzione del sub. 4 della p.c. 139, f. 17, al catasto fabbricati, di mq 7,34 (individuato in colore arancio nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla perizia);
- un w.c., porzione del sub 7 della p.c. 139, f. 17 al catasto fabbricati, di mq 4,37
(individuato in colore azzurro nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla perizia); al primo piano:
- un disimpegno accessibile dal vano scale dal quale si accede ad un terrazzino, porzione del sub 5 della p.c. 139, f. 17 al catasto fabbricati, di mq 5,71 (individuato in colore viola nella planimetria identificativa) allegata sub 2 alla perizia;
- un ingresso d'appartamento, porzione del sub 6 della p.c. 139 f. 17 al catasto fabbricati, di mq 3,06 (individuato in colore verde nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla perizia); al secondo piano:
- una terrazza accessibile da un locale lavanderia, porzione del sub 6 della p.c. 139
f. 17 al catasto fabbricati, di mq 8,70 (individuato in colore verde nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla perizia).
2. dichiarare, per l'effetto, l'intervenuto acquisto per usucapione da parte dei Signori
2 e del diritto di proprietà esclusiva delle porzioni Parte_1 Parte_2 di beni immobili sopra indicate in ragione di 1/2 ciascuno;
3. ordinare i necessari frazionamenti catastali;
4. ordinare la trascrizione tavolare in favore degli odierni attori;
Sulle spese di lite
5. condannare al versamento all'Entrata del Controparte_1 bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e inviare copia del provvedimento adottato nei suoi confronti alla competente autorità di vigilanza;
6. condannare al pagamento in favore degli Controparte_1 odierni attori delle spese di lite del presente giudizio, ivi comprese quelle di mediazione;
7. condannare al pagamento in favore degli Controparte_1 odierni attori di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
In via subordinata sulle spese di lite Contr
8.Qualora dovesse emergere l'effettivo difetto di legittimazione passiva di alla luce del contegno processuale di quest'ultima si chiede comunque la rifusione delle spese di lite o, in via ancora subordinata, quanto meno che le spese di lite siano compensate.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
-in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto CP_36 la CTU ha evidenziato che “la porzione oggetto di usucapione, non essendo compresa nel piano di condominio particella 149/1, non modifica nessuna ipoteca Parte_3 gravante sugli enti unità immobiliari”;
-nel merito, in via principale: ci si rimette integralmente alle determinazioni che il giudice vorrà assumere ai fini della definizione del giudizio e in ogni caso si insiste ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite, evidenziando che all'esito dell'istruttoria
è emerso come la porzione immobiliare oggetto di usucapione non sia compresa nell'edificio sul quale grava il diritto di ipoteca.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione i sigg. e premettendo di essere già Pt_1 Parte_2 proprietari ed intestatari catastali, per metà ciascuno, della proprietà indivisa del
3 fabbricato sito in Cervignano del Friuli, Largo Oberdan nn. 9 e 11, catastalmente identificato al f. 17, p.c. 139 del C.C. di Cervignano, hanno adito il Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in ragione di metà ciascuno, di alcune porzioni del predetto immobile, consistenti in una “appendice di fabbricato” sviluppata su tre livelli e specificamente identificate nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla consulenza tecnica di parte attrice (in atti sub doc. 2 att.).
Nello specifico, i sigg. hanno dedotto di aver posseduto uti dominus in modo Parte_2 pubblico, pacifico, esclusivo, continuato e ultraventennale le porzioni del fabbricato oggetto di causa: al riguardo, gli stessi allegavano, a titolo esemplificativo, di aver eseguito lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, di avere concesso in locazione parti dell'edificio comprensive delle predette porzioni. Gli attori hanno invocato l'art. 1146 c.c. ritenendo di poter, peraltro, sommare al proprio possesso quello dei propri danti causa, sigg. e e , CP_37 Persona_1 Persona_2 rispettivamente padre, zia e madre e ciò almeno dal 1998.
La difesa attorea, producendo anche una perizia tecnica di parte, ha evidenziato la sussistenza di una discrepanza tra le risultanze catastali e tavolari in relazione alle realità controverse. Segnatamente, mentre -come anticipato- le porzioni immobiliari oggetto di causa risultano già catastalmente intestate ai sigg. e ricadendo Pt_1 Parte_2 nella p.c. 139 del f. 17 di cui fa parte l'intero fabbricato di loro proprietà (al tavolare identificato nella P.T. 5195 del C.C. di Cervignano), le stesse sono tuttavia ricomprese, dal punto di vista tavolare, nell'adiacente p.c. 149/1 della P.T. Web 61 di Cervignano del
Friuli, c.t. 1, ossia nella c.d. “partita madre” del (immobile Controparte_4 adiacente al fabbricato di proprietà attorea), risultando quindi nella titolarità di soggetti terzi, odierni convenuti, proprietari delle singole unità immobiliari del NI.
Secondo la tesi attorea, tale difetto di conformità tra situazione catastale e tavolare sarebbe dovuto alla mancata trasmissione da parte dell'Ufficio del Catasto all'Ufficio
Tavolare di Cervignano del Friuli del foglio di notifica contenente il “nuovo rilievo centro urbano 1969”, determinando così il suddetto disallineamento tra mappa catastale e tavolare.
Per l'effetto dell'accertato acquisto per usucapione degli immobili oggetto di causa, gli attori hanno chiesto altresì di ordinare i necessari frazionamenti catastali e l'iscrizione a loro favore nei Libri Fondiari del diritto di proprietà sulle predette porzioni immobiliari.
II) Si è costituita in giudizio solo citata in causa Controparte_1 in qualità di creditrice ipotecaria della sig.ra (proprietaria di un'unità CP
4 immobiliare del , contestando preliminarmente la propria Controparte_4 legittimazione passiva nel presente giudizio, esponendo di avere ceduto il credito vantato nei confronti della suddetta condomina a e chiedendo, nel Controparte_38 merito, il rigetto della domanda attorea.
Tutte le altre parti sono rimaste contumaci.
III) Il Tribunale, dichiarata la contumacia degli altri soggetti convenuti regolarmente citati e non costituitisi, ha preliminarmente disposto la riunione al presente procedimento di quello sub R.G. n. 366/2024, successivamente instaurato dagli odierni attori nei confronti degli aventi causa da alcune parti originariamente convenute nel presente giudizio (nella specie, è succeduta a CP_32 CP_19 Controparte_39
e a subentrati, prima dell'annotazione
[...] CP_34 Controparte_7 della pendenza di lite nel Libro Fondiario (effettuata in data 8.2.2024), nella proprietà di alcuni enti indipendenti del stante l'identità di petitum e Controparte_4 causa petendi tra i due procedimenti.
IV) A seguito della riunione, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della corretta identificazione e del conseguente frazionamento delle porzioni dell'immobile oggetto della domanda. Infine, è stata fissata udienza di discussione orale della causa al giorno 29.09.2025, all'esito della quale il giudice si è riservato il deposito della sentenza entro i successivi 30 giorni, come previsto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
V) Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva di Controparte_1 nel presente giudizio, essendosi la limitata ad allegare, in modo
[...] CP_1 peraltro del tutto generico, e comunque senza fornirne alcuna prova documentale, la cessione del credito dalla stessa vantato nei confronti della sig.ra CP
(proprietaria di un'unità immobiliare sita al quarto piano del Controparte_4
e convenuta contumace in questo giudizio) a Controparte_38
Pertanto, ritenuto che legittimati passivi nel giudizio di usucapione, ai fini dell'opponibilità della sentenza, siano da individuarsi in tutti i soggetti che vantino diritti reali, di godimento e di garanzia, sui beni oggetto della domanda (tra cui, per l'appunto, anche il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda: così, ex multis Cass., sez. III, 26.6.2023, n. 18185), ne deriva che, risultando la di intestataria tavolare del diritto di ipoteca (in base a Controparte_1 CP_1 decreto tavolare GN 911/2018, cfr. doc. 2 att.) ed in assenza di prova della cessione del
5 credito vantato verso la sig.ra , deve ritenersi che gli attori abbiano CP correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti del predetto istituto bancario.
A nulla rileva, ai fini dell'accertamento della sussistenza della legittimazione passiva della creditrice ipotecaria, che, nel merito, a seguito degli accertamenti tecnici compiuti in corso di causa, sia emerso che le porzioni oggetto della domanda di usucapione non risultavano ricomprese nel piano di condominio della particella 149/1.
VI) Ciò premesso, nel merito la domanda attorea è fondata e va, per l'effetto, accolta per le ragioni che seguono. Sussistono, infatti, i presupposti, di fatto e di diritto, per accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria ultraventennale da parte dei sigg. e delle porzioni del fabbricato sito in Cervignano del Friuli, Pt_1 Parte_2
Largo Oberdan nn. 9 e 11, specificamente individuate nella perizia identificativa di parte attrice a firma del geom. (doc. 2): al piano terra: un disimpegno e un Controparte_40 sottoportico, porzione di mq 7,34 del sub. 4 della p.c. 139 del f. 17, individuata in colore arancio nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla consulenza di parte attrice (doc.
2); un bagno, porzione di mq 4,37 del sub. 7 della p.c. 139 del f. 17, individuata in colore azzurro nella predetta planimetria identificativa;
al primo piano: un disimpegno, porzione di mq 5,71 del sub. 5 della p.c. 139 del f. 17, individuata in colore viola nella planimetria identificativa;
un ingresso di appartamento porzione di mq 3,06 del sub 6 della p.c. 139 del f. 17, individuata in colore verde nella planimetria identificativa;
al secondo piano: una terrazza, porzione di mq 8,70 del sub. 6 della p.c. 139 del f. 17, individuata in colore rosa nella planimetria identificativa.
Il possesso pubblico, pacifico, esclusivo, continuato e ultraventennale da parte degli odierni attori (anche tramite i loro danti causa: più precisamente, nel periodo tra il 1997
e il 2016 per mezzo del possesso esercitato dai sigg. Parte_4 Parte_5
e , rispettivamente zia, padre e madre degli attori,
[...] Persona_2 unitamente agli attori stessi, fino al momento della morte della sig.ra Persona_2 nel 2016 e, in seguito, per mezzo del possesso esercitato direttamente ed esclusivamente da e , risulta dalle univoche e concordanti dichiarazioni rese dai Pt_2 Parte_1 testimoni escussi all'udienza del 5.11.2024, nonché dalla documentazione prodotta dalla difesa attorea.
Nello specifico, i testimoni, tutti a conoscenza dei luoghi in quanto aventi rapporti di coniugio o affinità con gli attori, hanno confermato che: l'immobile di proprietà di questi ultimi ricomprendeva già, di fatto, anche le porzioni controverse, precisando che, da oltre vent'anni, né le porzioni immobiliari suddette, né la parte perimetrale esterna dell'edificio
6 hanno subito alcuna variazione strutturale;
il predetto immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione affidati all'impresa Dreas Adriano, inizialmente commissionati dai sigg. e e poi portati a termine e pagati dai Parte_4 Parte_5 genitori degli attori con l'aiuto proprio di questi ultimi;
per oltre venti anni – dal 1998 fino alla loro morte, i sigg. e e, dal 2013, anche Parte_5 Persona_2 gli odierni attori – tali soggetti, unici in possesso delle chiavi di accesso al fabbricato in esame, hanno concesso in locazione le unità immobiliari adibite a ufficio, comprensive di disimpegno e bagno (indicati in arancio e blu nella planimetria sopra richiamata) e alcuni appartamenti del fabbricato in esame, comprensivi anche dell'ingresso, del disimpegno e della terrazza (identificati nella planimetria, rispettivamente, con i colori viola, verde e rosa), aggiungendo che gli stessi locatori hanno sempre utilizzato direttamente, nel medesimo periodo temporale, il disimpegno e l'ingresso posti al piano terra per accedere agli appartamenti posti al primo e al secondo piano. La difesa attorea ha prodotto, al riguardo, i contratti di locazione sottoscritti, dal 2002 al 2011, dai danti causa (ossia i genitori e ), dal 2013 al 2017 dagli Parte_5 Persona_2 attori e dalla madre e, infine, dal 2017 dai soli attori. Persona_2
Il possesso uti dominus da parte di e è altresì desumibile dalle Pt_2 Parte_1 fatture e dai bonifici allegati dalla difesa attorea (doc. 7), che, sebbene riferiti al periodo
2019-2020, attestano come gli odierni attori abbiano finanziato l'esecuzione di lavori di miglioria degli impianti termici e di installazione di impianti di climatizzazione dell'immobile di loro proprietà comprensivo delle porzioni immobiliari oggetto di causa.
Tutte le spese di manutenzione nonché le entrate derivanti dai canoni di locazione dell'immobile in esame, gestite dai sigg. e attraverso un conto Pt_1 Parte_2 comune, sono sempre state suddivise equamente tra gli attori, come confermato dai testi e desumibile dalla documentazione prodotta (doc. 7).
La prova testimoniale, supportata dalle emergenze documentali, appare ulteriormente confortata dal comportamento processuale dei convenuti intestatari tavolari delle porzioni immobiliari di cui è causa e creditori ipotecari degli stessi, tutti rimasti contumaci ad eccezione della (che, tuttavia, non si è opposta CP_1 CP_1 Controparte_1 alle pretese attoree, rimettendosi sostanzialmente alle determinazioni del giudice), i quali hanno pertanto rinunciato a far valere eventuali fatti modificativi o estintivi della domanda attorea.
7 Il c.t.u. geom. , incaricato di eseguire il frazionamento della porzione Persona_3 immobiliare oggetto di causa, dopo aver effettuato un rilievo strumentale alla presenza del consulente di parte attrice geom. ha: Controparte_40
-accertato che le porzioni immobiliari oggetto di usucapione sono già incorporate e correttamente rappresentate anche nelle planimetrie catastali della particella 139 subb 4,
5, 6, 7 del foglio 17 di Cervignano, intestate e di proprietà, ciascuno per la metà, di Pt_2
e Parte_1
-accertato che il piano di condominio della particella 149/1 Partita Tavolare Web 61 di
Cervignano, corpo tavolare 1, “partita madre” del non ha mai Parte_6 compreso dette porzioni immobiliari oggetto di usucapione;
-accertato che le porzioni oggetto di usucapione, non essendo comprese nel piano di condominio della particella 149/1, non modificano nessuna ipoteca gravante sugli enti o unità immobiliari;
-ha, quindi, redatto l'elaborato grafico esplicativo tavolare e catastale di corrispondenza Contr (allegato sub doc. 1a alla relazione peritale), individuando così la particella , ottenuta dal frazionamento della p.c. 149/1 della P.T. Web 61 di Cervignano del Friuli, c.t.
1. La porzione è stata individuata anche nel foglio di notifica Prot. Gen n. UD0010747/2025 del 13.01.2025 tra catasto e tavolare.
Va pertanto dichiarato che i sigg. e ciascuno in ragione di un Pt_1 Parte_2 mezzo, hanno acquistato a titolo originario per usucapione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158 e 1146 comma 1 c.c., la piena ed esclusiva proprietà della porzione del fabbricato sito in Cervignano del Friuli, Largo Oberdan nn. 9 e 11, catastalmente censito al f. 17, p.c. 139 del C.C. di Cervignano, porzione individuata, Contr anche ai fini dell'intavolazione tavolare del diritto di proprietà, nella particella ottenuta dal frazionamento della p.c. 149/1 della P.T. Web 61 di Cervignano del Friuli,
c.t. 1, come da elaborato grafico esplicativo tavolare e catastale di corrispondenza sopra citato, che si allega in calce alla presente sentenza e di cui costituisce parte integrante.
VII) Le spese del presente procedimento vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della sostanziale non opposizione della costituita all'accoglimento CP_1 delle pretese avversarie. Si ritiene, infine, di dover porre le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, a carico degli attori, essendo titolari dell'interesse giuridico e fattuale al superamento del disallineamento tra risultanze catastali e tavolari.
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte dei sigg.
[...]
e ciascuno per la quota di metà, della piena ed esclusiva Parte_1 Parte_2 proprietà delle porzioni del fabbricato sito in Cervignano del Friuli, Largo Oberdan nn. 9
e 11, identificate catastalmente al f. 17, p.c. 139 subb 4, 5, 6, 7 del C.C. di Cervignano e tavolarmente alla p.c. 149/1 della P.T. WEB 61 del C.C. di Cervignano – c.t. 1, porzioni individuate nella particella denominata “BBB” indicata nell'elaborato grafico esplicativo tavolare e catastale di corrispondenza (sub doc. 1a allegato alla c.t.u.), che si allega in calce alla presente sentenza e da ritenersi parte integrante della stessa;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento;
3) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico degli attori in via solidale tra loro.
Così deciso in Udine in data 01/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa VALERIA
ZINGARO, magistrato ordinario in tirocinio.
9 10 11 12
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3861/2023 R.G. e nella riunita causa iscritta al n. 366/2024 promosse
DA
e – rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
PASQUAL CONSUELO attori
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore – rappresentata e difesa dall'avv. SORGATO DANIELA convenuta
E CONTRO
- , CP_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, , ,
[...] CP_14 CP_15 CP_16
, , , CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
, ,
[...] Controparte_21 CP_22 CP
, ,
[...] CP_24 Controparte_25
, Controparte_26 [...]
(GIÀ Controparte_27
Controparte_28 Controparte_29
Controparte_30
,
[...] Controparte_31 CP_32
, Controparte_33 CP_34
1 convenuti contumaci
avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza dell'11.9.2025:
Conclusioni di parte attrice:
Nel merito
1. accertare che i Signori e hanno pacificamente, Parte_1 Parte_2 pubblicamente e ininterrottamente posseduto in via esclusiva uti dominus da oltre vent'anni in ragione di 1/2 ciascuno le porzioni di beni immobili meglio descritte in premessa site nel Comune di Cervignano del Friuli ricadenti sull'attuale p.c.n.
149/1 della P.T. Web 61 di Cervignano - c.t. 1, ossia sulla c.d. “partita madre” del
NI , e contraddistinte al catasto fabbricato del C.C. di CP_4
Cervignano del Friuli come segue al piano terra:
- un disimpegno, accessibile dall'ingresso principale, ed un piccolo sottoportico dal quale si accede alla corte esterna, porzione del sub. 4 della p.c. 139, f. 17, al catasto fabbricati, di mq 7,34 (individuato in colore arancio nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla perizia);
- un w.c., porzione del sub 7 della p.c. 139, f. 17 al catasto fabbricati, di mq 4,37
(individuato in colore azzurro nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla perizia); al primo piano:
- un disimpegno accessibile dal vano scale dal quale si accede ad un terrazzino, porzione del sub 5 della p.c. 139, f. 17 al catasto fabbricati, di mq 5,71 (individuato in colore viola nella planimetria identificativa) allegata sub 2 alla perizia;
- un ingresso d'appartamento, porzione del sub 6 della p.c. 139 f. 17 al catasto fabbricati, di mq 3,06 (individuato in colore verde nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla perizia); al secondo piano:
- una terrazza accessibile da un locale lavanderia, porzione del sub 6 della p.c. 139
f. 17 al catasto fabbricati, di mq 8,70 (individuato in colore verde nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla perizia).
2. dichiarare, per l'effetto, l'intervenuto acquisto per usucapione da parte dei Signori
2 e del diritto di proprietà esclusiva delle porzioni Parte_1 Parte_2 di beni immobili sopra indicate in ragione di 1/2 ciascuno;
3. ordinare i necessari frazionamenti catastali;
4. ordinare la trascrizione tavolare in favore degli odierni attori;
Sulle spese di lite
5. condannare al versamento all'Entrata del Controparte_1 bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e inviare copia del provvedimento adottato nei suoi confronti alla competente autorità di vigilanza;
6. condannare al pagamento in favore degli Controparte_1 odierni attori delle spese di lite del presente giudizio, ivi comprese quelle di mediazione;
7. condannare al pagamento in favore degli Controparte_1 odierni attori di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
In via subordinata sulle spese di lite Contr
8.Qualora dovesse emergere l'effettivo difetto di legittimazione passiva di alla luce del contegno processuale di quest'ultima si chiede comunque la rifusione delle spese di lite o, in via ancora subordinata, quanto meno che le spese di lite siano compensate.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
-in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto CP_36 la CTU ha evidenziato che “la porzione oggetto di usucapione, non essendo compresa nel piano di condominio particella 149/1, non modifica nessuna ipoteca Parte_3 gravante sugli enti unità immobiliari”;
-nel merito, in via principale: ci si rimette integralmente alle determinazioni che il giudice vorrà assumere ai fini della definizione del giudizio e in ogni caso si insiste ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite, evidenziando che all'esito dell'istruttoria
è emerso come la porzione immobiliare oggetto di usucapione non sia compresa nell'edificio sul quale grava il diritto di ipoteca.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione i sigg. e premettendo di essere già Pt_1 Parte_2 proprietari ed intestatari catastali, per metà ciascuno, della proprietà indivisa del
3 fabbricato sito in Cervignano del Friuli, Largo Oberdan nn. 9 e 11, catastalmente identificato al f. 17, p.c. 139 del C.C. di Cervignano, hanno adito il Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in ragione di metà ciascuno, di alcune porzioni del predetto immobile, consistenti in una “appendice di fabbricato” sviluppata su tre livelli e specificamente identificate nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla consulenza tecnica di parte attrice (in atti sub doc. 2 att.).
Nello specifico, i sigg. hanno dedotto di aver posseduto uti dominus in modo Parte_2 pubblico, pacifico, esclusivo, continuato e ultraventennale le porzioni del fabbricato oggetto di causa: al riguardo, gli stessi allegavano, a titolo esemplificativo, di aver eseguito lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, di avere concesso in locazione parti dell'edificio comprensive delle predette porzioni. Gli attori hanno invocato l'art. 1146 c.c. ritenendo di poter, peraltro, sommare al proprio possesso quello dei propri danti causa, sigg. e e , CP_37 Persona_1 Persona_2 rispettivamente padre, zia e madre e ciò almeno dal 1998.
La difesa attorea, producendo anche una perizia tecnica di parte, ha evidenziato la sussistenza di una discrepanza tra le risultanze catastali e tavolari in relazione alle realità controverse. Segnatamente, mentre -come anticipato- le porzioni immobiliari oggetto di causa risultano già catastalmente intestate ai sigg. e ricadendo Pt_1 Parte_2 nella p.c. 139 del f. 17 di cui fa parte l'intero fabbricato di loro proprietà (al tavolare identificato nella P.T. 5195 del C.C. di Cervignano), le stesse sono tuttavia ricomprese, dal punto di vista tavolare, nell'adiacente p.c. 149/1 della P.T. Web 61 di Cervignano del
Friuli, c.t. 1, ossia nella c.d. “partita madre” del (immobile Controparte_4 adiacente al fabbricato di proprietà attorea), risultando quindi nella titolarità di soggetti terzi, odierni convenuti, proprietari delle singole unità immobiliari del NI.
Secondo la tesi attorea, tale difetto di conformità tra situazione catastale e tavolare sarebbe dovuto alla mancata trasmissione da parte dell'Ufficio del Catasto all'Ufficio
Tavolare di Cervignano del Friuli del foglio di notifica contenente il “nuovo rilievo centro urbano 1969”, determinando così il suddetto disallineamento tra mappa catastale e tavolare.
Per l'effetto dell'accertato acquisto per usucapione degli immobili oggetto di causa, gli attori hanno chiesto altresì di ordinare i necessari frazionamenti catastali e l'iscrizione a loro favore nei Libri Fondiari del diritto di proprietà sulle predette porzioni immobiliari.
II) Si è costituita in giudizio solo citata in causa Controparte_1 in qualità di creditrice ipotecaria della sig.ra (proprietaria di un'unità CP
4 immobiliare del , contestando preliminarmente la propria Controparte_4 legittimazione passiva nel presente giudizio, esponendo di avere ceduto il credito vantato nei confronti della suddetta condomina a e chiedendo, nel Controparte_38 merito, il rigetto della domanda attorea.
Tutte le altre parti sono rimaste contumaci.
III) Il Tribunale, dichiarata la contumacia degli altri soggetti convenuti regolarmente citati e non costituitisi, ha preliminarmente disposto la riunione al presente procedimento di quello sub R.G. n. 366/2024, successivamente instaurato dagli odierni attori nei confronti degli aventi causa da alcune parti originariamente convenute nel presente giudizio (nella specie, è succeduta a CP_32 CP_19 Controparte_39
e a subentrati, prima dell'annotazione
[...] CP_34 Controparte_7 della pendenza di lite nel Libro Fondiario (effettuata in data 8.2.2024), nella proprietà di alcuni enti indipendenti del stante l'identità di petitum e Controparte_4 causa petendi tra i due procedimenti.
IV) A seguito della riunione, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della corretta identificazione e del conseguente frazionamento delle porzioni dell'immobile oggetto della domanda. Infine, è stata fissata udienza di discussione orale della causa al giorno 29.09.2025, all'esito della quale il giudice si è riservato il deposito della sentenza entro i successivi 30 giorni, come previsto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
V) Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva di Controparte_1 nel presente giudizio, essendosi la limitata ad allegare, in modo
[...] CP_1 peraltro del tutto generico, e comunque senza fornirne alcuna prova documentale, la cessione del credito dalla stessa vantato nei confronti della sig.ra CP
(proprietaria di un'unità immobiliare sita al quarto piano del Controparte_4
e convenuta contumace in questo giudizio) a Controparte_38
Pertanto, ritenuto che legittimati passivi nel giudizio di usucapione, ai fini dell'opponibilità della sentenza, siano da individuarsi in tutti i soggetti che vantino diritti reali, di godimento e di garanzia, sui beni oggetto della domanda (tra cui, per l'appunto, anche il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda: così, ex multis Cass., sez. III, 26.6.2023, n. 18185), ne deriva che, risultando la di intestataria tavolare del diritto di ipoteca (in base a Controparte_1 CP_1 decreto tavolare GN 911/2018, cfr. doc. 2 att.) ed in assenza di prova della cessione del
5 credito vantato verso la sig.ra , deve ritenersi che gli attori abbiano CP correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti del predetto istituto bancario.
A nulla rileva, ai fini dell'accertamento della sussistenza della legittimazione passiva della creditrice ipotecaria, che, nel merito, a seguito degli accertamenti tecnici compiuti in corso di causa, sia emerso che le porzioni oggetto della domanda di usucapione non risultavano ricomprese nel piano di condominio della particella 149/1.
VI) Ciò premesso, nel merito la domanda attorea è fondata e va, per l'effetto, accolta per le ragioni che seguono. Sussistono, infatti, i presupposti, di fatto e di diritto, per accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria ultraventennale da parte dei sigg. e delle porzioni del fabbricato sito in Cervignano del Friuli, Pt_1 Parte_2
Largo Oberdan nn. 9 e 11, specificamente individuate nella perizia identificativa di parte attrice a firma del geom. (doc. 2): al piano terra: un disimpegno e un Controparte_40 sottoportico, porzione di mq 7,34 del sub. 4 della p.c. 139 del f. 17, individuata in colore arancio nella planimetria identificativa allegata sub 2 alla consulenza di parte attrice (doc.
2); un bagno, porzione di mq 4,37 del sub. 7 della p.c. 139 del f. 17, individuata in colore azzurro nella predetta planimetria identificativa;
al primo piano: un disimpegno, porzione di mq 5,71 del sub. 5 della p.c. 139 del f. 17, individuata in colore viola nella planimetria identificativa;
un ingresso di appartamento porzione di mq 3,06 del sub 6 della p.c. 139 del f. 17, individuata in colore verde nella planimetria identificativa;
al secondo piano: una terrazza, porzione di mq 8,70 del sub. 6 della p.c. 139 del f. 17, individuata in colore rosa nella planimetria identificativa.
Il possesso pubblico, pacifico, esclusivo, continuato e ultraventennale da parte degli odierni attori (anche tramite i loro danti causa: più precisamente, nel periodo tra il 1997
e il 2016 per mezzo del possesso esercitato dai sigg. Parte_4 Parte_5
e , rispettivamente zia, padre e madre degli attori,
[...] Persona_2 unitamente agli attori stessi, fino al momento della morte della sig.ra Persona_2 nel 2016 e, in seguito, per mezzo del possesso esercitato direttamente ed esclusivamente da e , risulta dalle univoche e concordanti dichiarazioni rese dai Pt_2 Parte_1 testimoni escussi all'udienza del 5.11.2024, nonché dalla documentazione prodotta dalla difesa attorea.
Nello specifico, i testimoni, tutti a conoscenza dei luoghi in quanto aventi rapporti di coniugio o affinità con gli attori, hanno confermato che: l'immobile di proprietà di questi ultimi ricomprendeva già, di fatto, anche le porzioni controverse, precisando che, da oltre vent'anni, né le porzioni immobiliari suddette, né la parte perimetrale esterna dell'edificio
6 hanno subito alcuna variazione strutturale;
il predetto immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione affidati all'impresa Dreas Adriano, inizialmente commissionati dai sigg. e e poi portati a termine e pagati dai Parte_4 Parte_5 genitori degli attori con l'aiuto proprio di questi ultimi;
per oltre venti anni – dal 1998 fino alla loro morte, i sigg. e e, dal 2013, anche Parte_5 Persona_2 gli odierni attori – tali soggetti, unici in possesso delle chiavi di accesso al fabbricato in esame, hanno concesso in locazione le unità immobiliari adibite a ufficio, comprensive di disimpegno e bagno (indicati in arancio e blu nella planimetria sopra richiamata) e alcuni appartamenti del fabbricato in esame, comprensivi anche dell'ingresso, del disimpegno e della terrazza (identificati nella planimetria, rispettivamente, con i colori viola, verde e rosa), aggiungendo che gli stessi locatori hanno sempre utilizzato direttamente, nel medesimo periodo temporale, il disimpegno e l'ingresso posti al piano terra per accedere agli appartamenti posti al primo e al secondo piano. La difesa attorea ha prodotto, al riguardo, i contratti di locazione sottoscritti, dal 2002 al 2011, dai danti causa (ossia i genitori e ), dal 2013 al 2017 dagli Parte_5 Persona_2 attori e dalla madre e, infine, dal 2017 dai soli attori. Persona_2
Il possesso uti dominus da parte di e è altresì desumibile dalle Pt_2 Parte_1 fatture e dai bonifici allegati dalla difesa attorea (doc. 7), che, sebbene riferiti al periodo
2019-2020, attestano come gli odierni attori abbiano finanziato l'esecuzione di lavori di miglioria degli impianti termici e di installazione di impianti di climatizzazione dell'immobile di loro proprietà comprensivo delle porzioni immobiliari oggetto di causa.
Tutte le spese di manutenzione nonché le entrate derivanti dai canoni di locazione dell'immobile in esame, gestite dai sigg. e attraverso un conto Pt_1 Parte_2 comune, sono sempre state suddivise equamente tra gli attori, come confermato dai testi e desumibile dalla documentazione prodotta (doc. 7).
La prova testimoniale, supportata dalle emergenze documentali, appare ulteriormente confortata dal comportamento processuale dei convenuti intestatari tavolari delle porzioni immobiliari di cui è causa e creditori ipotecari degli stessi, tutti rimasti contumaci ad eccezione della (che, tuttavia, non si è opposta CP_1 CP_1 Controparte_1 alle pretese attoree, rimettendosi sostanzialmente alle determinazioni del giudice), i quali hanno pertanto rinunciato a far valere eventuali fatti modificativi o estintivi della domanda attorea.
7 Il c.t.u. geom. , incaricato di eseguire il frazionamento della porzione Persona_3 immobiliare oggetto di causa, dopo aver effettuato un rilievo strumentale alla presenza del consulente di parte attrice geom. ha: Controparte_40
-accertato che le porzioni immobiliari oggetto di usucapione sono già incorporate e correttamente rappresentate anche nelle planimetrie catastali della particella 139 subb 4,
5, 6, 7 del foglio 17 di Cervignano, intestate e di proprietà, ciascuno per la metà, di Pt_2
e Parte_1
-accertato che il piano di condominio della particella 149/1 Partita Tavolare Web 61 di
Cervignano, corpo tavolare 1, “partita madre” del non ha mai Parte_6 compreso dette porzioni immobiliari oggetto di usucapione;
-accertato che le porzioni oggetto di usucapione, non essendo comprese nel piano di condominio della particella 149/1, non modificano nessuna ipoteca gravante sugli enti o unità immobiliari;
-ha, quindi, redatto l'elaborato grafico esplicativo tavolare e catastale di corrispondenza Contr (allegato sub doc. 1a alla relazione peritale), individuando così la particella , ottenuta dal frazionamento della p.c. 149/1 della P.T. Web 61 di Cervignano del Friuli, c.t.
1. La porzione è stata individuata anche nel foglio di notifica Prot. Gen n. UD0010747/2025 del 13.01.2025 tra catasto e tavolare.
Va pertanto dichiarato che i sigg. e ciascuno in ragione di un Pt_1 Parte_2 mezzo, hanno acquistato a titolo originario per usucapione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158 e 1146 comma 1 c.c., la piena ed esclusiva proprietà della porzione del fabbricato sito in Cervignano del Friuli, Largo Oberdan nn. 9 e 11, catastalmente censito al f. 17, p.c. 139 del C.C. di Cervignano, porzione individuata, Contr anche ai fini dell'intavolazione tavolare del diritto di proprietà, nella particella ottenuta dal frazionamento della p.c. 149/1 della P.T. Web 61 di Cervignano del Friuli,
c.t. 1, come da elaborato grafico esplicativo tavolare e catastale di corrispondenza sopra citato, che si allega in calce alla presente sentenza e di cui costituisce parte integrante.
VII) Le spese del presente procedimento vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della sostanziale non opposizione della costituita all'accoglimento CP_1 delle pretese avversarie. Si ritiene, infine, di dover porre le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, a carico degli attori, essendo titolari dell'interesse giuridico e fattuale al superamento del disallineamento tra risultanze catastali e tavolari.
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte dei sigg.
[...]
e ciascuno per la quota di metà, della piena ed esclusiva Parte_1 Parte_2 proprietà delle porzioni del fabbricato sito in Cervignano del Friuli, Largo Oberdan nn. 9
e 11, identificate catastalmente al f. 17, p.c. 139 subb 4, 5, 6, 7 del C.C. di Cervignano e tavolarmente alla p.c. 149/1 della P.T. WEB 61 del C.C. di Cervignano – c.t. 1, porzioni individuate nella particella denominata “BBB” indicata nell'elaborato grafico esplicativo tavolare e catastale di corrispondenza (sub doc. 1a allegato alla c.t.u.), che si allega in calce alla presente sentenza e da ritenersi parte integrante della stessa;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento;
3) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico degli attori in via solidale tra loro.
Così deciso in Udine in data 01/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa VALERIA
ZINGARO, magistrato ordinario in tirocinio.
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