Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01337/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2025, proposto da
RT AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Nicolo' Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lentini, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul d.i. 316-2024 del Giudice di Pace di Lentini
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. AN AN e udito per parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 112 e segg. del cod. proc. amm., notificato il 23 giungo 2025 e depositato nello stesso giorno, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Lentini, meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato ingiunto al Comune di Lentini il pagamento, in favore del deducente, della somma di Euro 3.952,80, oltre accessori come ivi indicati; nonché la nomina di un commissario ad acta , per il caso di perdurante inerzia, con vittoria di spese.
2. La parte intimata non si è costituita in giudizio benché ritualmente evocata mediante notifica del ricorso presso indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
3. Con memoria e documenti depositati il 9 febbraio 2026 parte ricorrente ha documentato l’avvenuto adempimento del debito da capitale, insistendo per l’adempimento della statuizione del decreto relativa agli interessi “ come in domanda ”: e cioè gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 (cfr. docc. 1 e 2 di parte ricorrente).
4. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
5. Rileva preliminarmente il Collegio che la procedura per l’esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata giusta dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo del 13 febbraio 2025 -come da attestazione in atti- e notificazione del titolo esecutivo del 17 febbraio 2025; con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
6. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato poiché non risulta l’adempimento integrale delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
6.1. Più precisamente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla somma capitale, permanendo l’inadempimento in relazione agli interessi come liquidati nel titolo esecutivo in corrispondenza alla domanda di parte ricorrente.
7. Deve pertanto, essere ordinato al Comune di Lentini, nel suo persistente inadempimento, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, al decreto ingiuntivo per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
7.1. Non sono dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
8. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà, su istanza di parte ricorrente, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di sessanta (60) giorni, un commissario ad acta , individuato nel Segretario generale del Comune di Lentini o altro dirigente/funzionario delegato dello stesso Ente in possesso della necessaria professionalità. Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e per il resto lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo della parte intimata di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe nei termini e modi ivi indicati;
b) per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Lentini o suo delegato perché provveda, su istanza di parte, entro gli ulteriori giorni sessanta (60), a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza; dando tempestiva comunicazione del suo insediamento;
c) condanna la parte intimata alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge e contributo unificato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
US LE, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
AN AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | US LE |
IL SEGRETARIO