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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6539/2020 R.G., riservata in decisione all'udienza del 12.06.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Torre Annunziata n. 2209/2020
TRA
, rapp.to e difeso dall'avvocato RO MU giusta procura Parte_1 in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Traversa Pisciarelli, 2/C
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocato Roberto Guida giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Napoli al Viale
Gramsci n. 13.
APPELLATO
CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c., ridotti a giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, con decorrenza dal 30 giugno 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la società (gruppo bancario socio unico CP_2 CP_1 CP_1 CP_1
), per chiedere la restituzione della somma di euro 885,60 da questa
[...] indebitamente trattenuta.
Deduceva l'attore che, in data 25-05-2014, stipulava il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione/pensione n. 514152 con la società finanziaria;
che, al momento della CP_2 liquidazione del capitale, dallo stesso erano stati detratti anticipatamente i costi del credito, ulteriori agli interessi pattuiti, indicati nel contratto, per un totale di euro 1.476,00 da ammortizzare pro rata nella misura di euro 12,30 per ognuna delle 120 rate da euro 246,00; che parte attrice provvedeva all'anticipata estinzione del contratto allorquando residuavano 72 rate, versando in un'unica soluzione, allo scadere della rata n. 48, l'intero capitale residuo così come quantificato mediante apposito conteggio di anticipata estinzione;
che stante l'anticipata estinzione, la società , gruppo bancario socio CP_2 CP_1 unico , avrebbe dovuto restituire i costi del credito soggetti Controparte_1
a maturazione nel tempo, incassati anticipatamente dall'istituto mutuante al momento della liquidazione;
che parte attrice aveva quindi diritto al rimborso dei costi del credito non maturati per l'anticipata estinzione quantificati in euro
885,60 (quali commissioni accessorie non maturati).
Nonostante i solleciti, la convenuta non provvedeva a restituire all'istante quanto ricevuto.
La società (gruppo bancario socio unico CP_2 CP_1 [...]
) si si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva per la ripetizione delle somme richieste dall'attore, in quanto relative a costi di intermediazione a suo tempo incamerati dalla società , e nel merito chiedendo di dichiarare legittime valide ed CP_3 efficaci le clausole contrattuali e legittimo l'operato di , con il CP_2 conseguenziale rigetto della domanda di ripetizione e vittoria di spese e compensi di lite.
Con sent. n. 2209/2020, il Giudice di Pace di Torre Annunziata rigettava la domanda ritenendola infondata in quanto relativa a costi di intermediazioni, già maturati al momento della sottoscrizione del contratto e rientranti nei cd. Costi up-front, ossia non legati alla durata del rapporto, e compensava le spese di lite. Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta sentenza con cui ha chiesto la riforma integrale della pronuncia gravata e la condanna dell'appellata società alla restituzione della somma di euro 885,60 dalla stessa indebitamente trattenuta, pur a fronte della anticipata estinzione del contratto, oltre alla riforma del regime delle spese processuali con conseguenziale condanna dell'appellata al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea applicazione delle norme di diritto e, in particolare, della normativa in materia di protezione dei consumatori che prevede la vessatorietà delle clausole che determinano uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore;
degli artt. 125 t.u.b., previgente formulazione, e 125 sexies t.u.b., attuale formulazione, che anche alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, prevedono il diritto del consumatore al rimborso integrale dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, senza possibilità di distinzione fra costi up-front e recurring, stante la finalità di elevata protezione dei consumatori;
nonché dell'art. 2033 c.c.
Si costituiva nel presente grado di giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.06.2021 la quale società Controparte_1 incorporante la , giusta atto di fusione n. 10462/5546 per notar CP_2
allegato in atti, eccependo in via preliminare, la inammissibilità Persona_1 dell'avverso gravame ai sensi dell'art 342 c.p.c. come novellato, difettando di specificità sia quanto ai capi della sentenza di primo grado sottoposti a gravame ed ai motivi di critica rispetto alla decisione assunta, sia quanto alle modifiche proposte rispetto alla statuizione gravata;
nel merito di rigettare l'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto con conferma integralmente della sentenza n. 2209/2020 impugnata con vittoria di spese. A tal fine, infatti,
l'appellata evidenziava come correttamente il giudice di primo grado avesse rilevato la natura up-front dei costi di cui si chiedeva la ripetizione in sede giudiziale, e come la relativa clausola di cui all'art 10 delle condizioni generali di contratto non potesse considerarsi in nessun caso vessatoria o nulla, prevedendo con chiarezza i costi non ripetibili dal consumatore in quanto legati ad oneri di intermediazione, già integralmente maturati al momento della conclusione del contratto e non correlati alla durata dello stesso. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
1. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sotto tale profilo, quindi, corre l'obbligo di sottolineare come parte appellante non abbia riproposto in sede di appello tutte le eccezioni già proposte in primo grado ( e segnatamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva) ed assorbite dalla pronuncia di rigetto del giudice di prime cure.
Ancora in via preliminare ed in rito, va rilevata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, siccome proposto con atto di citazione notificato in data 14.12.2020 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica del difensore dell'appellato, nel termine semestrale ( tenuto conto sia della sospensione straordinaria legata all'epidemia da covid-19, sia della del periodo di sospensione feriale dei termini) dalla pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta in data 8 maggio 2020, così come tempestiva è la costituzione in giudizio dell'appellante, avvenuta in data
21.12.2020.
Priva di pregio, poi, è l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata nell'interesse dell'appellata, per violazione del disposto dell'art 342 c.p.c. come novellato.
In proposito, rileva questo Giudice che l'articolo in questione è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo.
Già con riguardo al requisito della “specificità dei motivi” di cui al previgente art. 342 si affermava che, a fini della validità, l'atto d'appello non doveva soltanto consentire di individuare le statuizioni in concreto impugnate e i limiti dell'impugnazione, essendo indispensabile, pure quando la pronuncia di primo grado fosse stata censurata nella sua interezza, che le ragioni su cui si fondava l'impugnazione venissero formulate con un sufficiente grado di specificità e correlate con la motivazione della sentenza impugnata.
A parere di questo giudice, dovendo necessariamente attribuirsi alla novella una portata innovativa del sistema, è evidente che l'appellante è oggi costretto ad uno sforzo di razionalizzazione delle proprie difese, che si risolve, da un lato, nell'ordinata e schematica distinzione redazionale delle parti del provvedimento che si intendono sottoporre ad esame e delle censure mosse alla decisione gravata e, dall'altro, nella precisa corrispondenza, immediatamente percepibile a prima lettura, tra argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ed argomentazioni svolte nell'atto d'appello, con esplicita ed inequivoca indicazione della concreta rilevanza dei vizi della sentenza rispetto al provvedimento richiesto dalla parte;
ciò non solo al fine di facilitare il lavoro del giudice quanto alla motivazione della decisione, ma anche per consentirgli - laddove richiesto dalla legge - un immediato ed agevole controllo del presupposto di ammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.c. del gravame oggi in decisione.
2. Nel merito, parte appellante ha criticato la pronuncia con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, così argomentando: “in punto di diritto l'art.
125 sexies del T.U.B. prevede la facoltà del debitore di estinguere anticipatamente il mutuo, con diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Sebbene tale norma sia entrata in vigore il 19-09-2010, anche la vecchia formulazione dell'art.
125 comma 2 T.U.B. prevedeva la facoltà di estinzione anticipata del mutuo e il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo. In definitiva la norma più recente non appare innovativa ma ricognitiva della norma previgente. (…) Occorre distinguere tra somme che debbono essere corrisposte dal debitore a fronte di prestazioni già rese (cd. up-front) e somme legate alla durata del mutuo (cd. recurring). (…) L'attore rivendica il diritto alla restituzione parziale dell'importo versato al momento della stipula del contratto;
in relazione alle commissioni accessorie, è da ritenersi che queste commissioni attengono al costo per
l'attivazione del mutuo;
pertanto, a circostanze strettamente collegate al solo momento di apertura dello stesso, maturate ed esauritesi in tale fase, estranea alle vicende successive;
dunque, costi che vanno sopportati indipendentemente dall'estinzione anticipata. (…) Appare evidente che la commissione pagata all'intermediario rappresenta un costo estraneo alla durata del mutuo che si esaurisce nel momento stesso della stipula del contratto, in quanto collegata esclusivamente all'attività di un terzo soggetto che mette in contatto le parti al solo scopo di consentire la stipula dello stesso. La scelta dell'agente di intermediazione
è attività discrezionale di colui che chiede il mutuo, il relativo compenso viene incluso nel contratto e corrisposto a costui in un'unica soluzione, dunque non più recuperabile dall'ente di finanziamento. Per tale motivo le condizioni di finanziamento prevedono che qualsiasi richiesta relativa a questa commissione, va rivolta esclusivamente nei confronti dell'intermediario”.
Sostanzialmente l'appellante ha evidenziato il suo diritto ad ottenere da parte appellata il rimborso dei costi per le “commissioni accessorie” non maturati, stante l'estinzione anticipata del contratto.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In punto di diritto bisogna premettere che già anteriormente alla riforma del
2010, il Testo Unico Bancario all'art. 125 stabiliva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR.
Tale disposizione statuiva in maniera chiara il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del finanziamento e si reputava pienamente operativa, anche in assenza delle disposizioni secondarie del CICR, in ragione del criterio di equità dalla stessa comunque imposto, che rendeva la previsione autonomamente eseguibile. Con il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 in Attuazione della direttiva
2008/48/CE, l'art 125 Tub è stato sostituito con l'art 125-sexies che dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tale disposizione (di cui all'art. 125 sexies) non può infatti dirsi propriamente innovativa poiché si tratta di una norma che di fatto interpreta autenticamente il significato di equa riduzione del costo complessivo del credito. Infatti già il testo previgente dell'art. 125 TUB prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento “a un'equa riduzione del costo complessivo del credito” secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio, continuavano ad essere, in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161, comma 5, dello stesso decreto, quelle stabilite dal D.M. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione.
I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva
87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire
«a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando n. 9).
Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».
A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso».
Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore.
La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva
87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»; di conseguenza, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Come evidenziato anche dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 25977 del
6.09.2023, richiamata e confermata dalla più recente ordinanza n. 14836 del
28.05.2024) l'affermazione della Corte di Giustizia nella menzionata sentenza è fondata sull'idea secondo cui “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito” Peraltro, sottolinea la Cassazione, una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005.
“L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e , C-169/14, EU:C:2014:2099, Persona_2 Persona_3 punto 23, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C- Persona_4
307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, AS
Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_4
EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n.421).I ndice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti
e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto
“della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”.
L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per
l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata).
Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.”(cfr. Cass. ordinanza n. 25977 del 6.09.2023)
Orbene, il riconoscimento del diritto del consumatore all'equa riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del credito comporta la nullità della clausola di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali del regolamento contrattuale.
Tale clausola contrattuale, che prevede che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al consumatore spetti un rimborso “pari all'importo degli interessi
e dei costi dovuti per la vita residua del contratto., Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati: a) le spese fisse contrattuali;
b) le imposte;
c) le commissioni accessorie indicate nelle “informazioni europee di base sul credito al consumo” che costituisce frontespizio di questo contratto, perché maturate interamente all'atto di perfezionamento del contratto, indipendentemente dell'estinzione del finanziamento”, letta unitamente al punto 3 del frontespizio che indica, quali costi non ripetibili “le commissioni accessorie pari a 1.47,00 euro,
l'imposta di bollo applicata al contratto di 16,00 euro e spese contrattuali fisse di €
400,00”, risulta contraria all'art.125 sexies T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore, come tale non derogabile dall'autonomia privata. La deroga al disposto di legge, del resto, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è pertanto vessatoria e, quindi, nulla. Né è invocabile sul punto la doppia sottoscrizione prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. irrilevanti nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore, trovando invece applicazione gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 263 del 22/12/2022, ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla
«nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28); nell'interpretare le norme, il giudice dovrà tendere alla finalità propria della normativa comunitaria, cui l'ordinamento interno deve uniformarsi, di garantire «un'elevata protezione del consumatore»
(sentenza Lexitor, punto 29), di talchè «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32).
Significativamente la Suprema Corte, conclude osservando come “in definitiva,
l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva
90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “ tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.(cfr. Cass. Ordinanza n. 25977 del 6.09.2023)
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, appare evidente la fondatezza dei motivi di doglianza fatti valere dall'odierno appellante, atteso che nell'ottica di una elevata tutela del consumatore ed al fine di garantire effettività alla protezione dello stesso, deve ritenersi oramai superata la distinzione fra costi up-front e costi recurring – distinzione unilateralmente predisposta dall'istituto di credito e fonte di possibili abusi in danno del mutuatario - dovendosi in ogni caso assicurare il rimborso di tutti i costi legati alla stipula del contratto.
E' appena il caso di precisare che i richiamati principi risultano vincolanti per il giudice nazionale. Le sentenze interpretative della CGUE, infatti, esplicano i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio;
invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui, “nell'ordinamento interno, le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore.
Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583); ancora, la pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri.
L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577). Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della
Corte di Giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame.
L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costituisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.
Non può allora dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.
Nel caso che ne occupa il rapporto è sorto dopo l'entrata in vigore dell'art 125 sexies TUB, atteso che lo stesso è stato sottoscritto in data 25.02.2014 e, dunque, quando la predetta norma è già in vigore.
L'appellata ha poi sostenuto, nelle comparse conclusionali, la perdurante applicabilità della distinzione fra costi up-front e recurring in relazione ai contratti sottoscritti in data antecedente il 25 luglio 2021; ciò in forza del recente intervento del legislatore sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima di tale data (art. 11-octies del decreto legge 25 maggio 2021 n.
73 convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021 n. 106). Detta disposizione – come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale di Savona nella sentenza n. 689/2021 del 15-09-2021 alla cui dettagliata motivazione può rimandarsi per relationem - si porrebbe comunque in contrasto con la normativa europea e con la già citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che ha efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con essa giurisprudenza confliggenti (cfr. Corte Cost. 19 aprile 1985 n. 113 e Cass. n. 26897/2009) . In tale senso è successivamente intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale
263 del 22-12-2022 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione normativa invocata dalla difesa della mutuante. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione del giudice di prime cure appare meritevole di censura, dovendosi viceversa ritenere accoglibile la richiesta restitutoria come formulata da parte appellante, di talchè l'appellata va condannata alla restituzione in favore del , dei costi non dovuti in relazione Parte_1 all'ulteriore periodo di vigenza del contratto, determinati correttamente nella misura di euro 885,60 ( pari all'importo totale dei costi di intermediazione di €
1.476,00 suddiviso per il numero di rate del finanziamento pari a 120, vale a dire ad € 12,30, e moltiplicato per 72, pari al numero di rate residue all'epoca di estinzione del finanziamento), oltre interessi legali dall'estinzione del contratto sino al soddisfo.
La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente,
l'accoglimento anche del secondo motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse
(Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003,
13485/2000).
Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono quindi il principio della soccombenza del convenuto istituto di credito e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile e con applicazione delle tariffe medie dello scaglione di riferimento, ad esclusione della sola fase di trattazione per la quale si ritiene di applicare i parametri minimi, non essendo stata svolta attività istruttoria (cause di valore fino a euro 1.101,00, primo grado: fase studio, euro
68,00; fase introduttiva, euro 68,00; fase istruttoria/trattazione, euro 34,00; fase decisionale, euro 142,00; secondo grado: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase istruttoria/trattazione, euro 100,00; fase decisionale, euro 200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1)accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata n. 2209/2020 e per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 quale società incorporante la alla restituzione in favore CP_2 dell'appellante della somma di euro 885,60, oltre interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino al soddisfo;
2)condanna la società la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 nella qualità di società incorporante la , al pagamento in favore di CP_2
delle spese processuali di primo grado di giudizio che liquida in Parte_1 euro 312,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del
15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato
RO MU ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3)condanna la società in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 nella qualità di società incorporante la , al pagamento in favore di CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida Parte_1 in euro 174,00 per spese ed euro 562,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato RO MU ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Torre Annunziata il 17.11.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6539/2020 R.G., riservata in decisione all'udienza del 12.06.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Torre Annunziata n. 2209/2020
TRA
, rapp.to e difeso dall'avvocato RO MU giusta procura Parte_1 in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Traversa Pisciarelli, 2/C
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocato Roberto Guida giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Napoli al Viale
Gramsci n. 13.
APPELLATO
CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c., ridotti a giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, con decorrenza dal 30 giugno 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la società (gruppo bancario socio unico CP_2 CP_1 CP_1 CP_1
), per chiedere la restituzione della somma di euro 885,60 da questa
[...] indebitamente trattenuta.
Deduceva l'attore che, in data 25-05-2014, stipulava il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione/pensione n. 514152 con la società finanziaria;
che, al momento della CP_2 liquidazione del capitale, dallo stesso erano stati detratti anticipatamente i costi del credito, ulteriori agli interessi pattuiti, indicati nel contratto, per un totale di euro 1.476,00 da ammortizzare pro rata nella misura di euro 12,30 per ognuna delle 120 rate da euro 246,00; che parte attrice provvedeva all'anticipata estinzione del contratto allorquando residuavano 72 rate, versando in un'unica soluzione, allo scadere della rata n. 48, l'intero capitale residuo così come quantificato mediante apposito conteggio di anticipata estinzione;
che stante l'anticipata estinzione, la società , gruppo bancario socio CP_2 CP_1 unico , avrebbe dovuto restituire i costi del credito soggetti Controparte_1
a maturazione nel tempo, incassati anticipatamente dall'istituto mutuante al momento della liquidazione;
che parte attrice aveva quindi diritto al rimborso dei costi del credito non maturati per l'anticipata estinzione quantificati in euro
885,60 (quali commissioni accessorie non maturati).
Nonostante i solleciti, la convenuta non provvedeva a restituire all'istante quanto ricevuto.
La società (gruppo bancario socio unico CP_2 CP_1 [...]
) si si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva per la ripetizione delle somme richieste dall'attore, in quanto relative a costi di intermediazione a suo tempo incamerati dalla società , e nel merito chiedendo di dichiarare legittime valide ed CP_3 efficaci le clausole contrattuali e legittimo l'operato di , con il CP_2 conseguenziale rigetto della domanda di ripetizione e vittoria di spese e compensi di lite.
Con sent. n. 2209/2020, il Giudice di Pace di Torre Annunziata rigettava la domanda ritenendola infondata in quanto relativa a costi di intermediazioni, già maturati al momento della sottoscrizione del contratto e rientranti nei cd. Costi up-front, ossia non legati alla durata del rapporto, e compensava le spese di lite. Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta sentenza con cui ha chiesto la riforma integrale della pronuncia gravata e la condanna dell'appellata società alla restituzione della somma di euro 885,60 dalla stessa indebitamente trattenuta, pur a fronte della anticipata estinzione del contratto, oltre alla riforma del regime delle spese processuali con conseguenziale condanna dell'appellata al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea applicazione delle norme di diritto e, in particolare, della normativa in materia di protezione dei consumatori che prevede la vessatorietà delle clausole che determinano uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore;
degli artt. 125 t.u.b., previgente formulazione, e 125 sexies t.u.b., attuale formulazione, che anche alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, prevedono il diritto del consumatore al rimborso integrale dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, senza possibilità di distinzione fra costi up-front e recurring, stante la finalità di elevata protezione dei consumatori;
nonché dell'art. 2033 c.c.
Si costituiva nel presente grado di giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.06.2021 la quale società Controparte_1 incorporante la , giusta atto di fusione n. 10462/5546 per notar CP_2
allegato in atti, eccependo in via preliminare, la inammissibilità Persona_1 dell'avverso gravame ai sensi dell'art 342 c.p.c. come novellato, difettando di specificità sia quanto ai capi della sentenza di primo grado sottoposti a gravame ed ai motivi di critica rispetto alla decisione assunta, sia quanto alle modifiche proposte rispetto alla statuizione gravata;
nel merito di rigettare l'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto con conferma integralmente della sentenza n. 2209/2020 impugnata con vittoria di spese. A tal fine, infatti,
l'appellata evidenziava come correttamente il giudice di primo grado avesse rilevato la natura up-front dei costi di cui si chiedeva la ripetizione in sede giudiziale, e come la relativa clausola di cui all'art 10 delle condizioni generali di contratto non potesse considerarsi in nessun caso vessatoria o nulla, prevedendo con chiarezza i costi non ripetibili dal consumatore in quanto legati ad oneri di intermediazione, già integralmente maturati al momento della conclusione del contratto e non correlati alla durata dello stesso. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
1. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sotto tale profilo, quindi, corre l'obbligo di sottolineare come parte appellante non abbia riproposto in sede di appello tutte le eccezioni già proposte in primo grado ( e segnatamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva) ed assorbite dalla pronuncia di rigetto del giudice di prime cure.
Ancora in via preliminare ed in rito, va rilevata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, siccome proposto con atto di citazione notificato in data 14.12.2020 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica del difensore dell'appellato, nel termine semestrale ( tenuto conto sia della sospensione straordinaria legata all'epidemia da covid-19, sia della del periodo di sospensione feriale dei termini) dalla pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta in data 8 maggio 2020, così come tempestiva è la costituzione in giudizio dell'appellante, avvenuta in data
21.12.2020.
Priva di pregio, poi, è l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata nell'interesse dell'appellata, per violazione del disposto dell'art 342 c.p.c. come novellato.
In proposito, rileva questo Giudice che l'articolo in questione è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo.
Già con riguardo al requisito della “specificità dei motivi” di cui al previgente art. 342 si affermava che, a fini della validità, l'atto d'appello non doveva soltanto consentire di individuare le statuizioni in concreto impugnate e i limiti dell'impugnazione, essendo indispensabile, pure quando la pronuncia di primo grado fosse stata censurata nella sua interezza, che le ragioni su cui si fondava l'impugnazione venissero formulate con un sufficiente grado di specificità e correlate con la motivazione della sentenza impugnata.
A parere di questo giudice, dovendo necessariamente attribuirsi alla novella una portata innovativa del sistema, è evidente che l'appellante è oggi costretto ad uno sforzo di razionalizzazione delle proprie difese, che si risolve, da un lato, nell'ordinata e schematica distinzione redazionale delle parti del provvedimento che si intendono sottoporre ad esame e delle censure mosse alla decisione gravata e, dall'altro, nella precisa corrispondenza, immediatamente percepibile a prima lettura, tra argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ed argomentazioni svolte nell'atto d'appello, con esplicita ed inequivoca indicazione della concreta rilevanza dei vizi della sentenza rispetto al provvedimento richiesto dalla parte;
ciò non solo al fine di facilitare il lavoro del giudice quanto alla motivazione della decisione, ma anche per consentirgli - laddove richiesto dalla legge - un immediato ed agevole controllo del presupposto di ammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.c. del gravame oggi in decisione.
2. Nel merito, parte appellante ha criticato la pronuncia con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, così argomentando: “in punto di diritto l'art.
125 sexies del T.U.B. prevede la facoltà del debitore di estinguere anticipatamente il mutuo, con diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Sebbene tale norma sia entrata in vigore il 19-09-2010, anche la vecchia formulazione dell'art.
125 comma 2 T.U.B. prevedeva la facoltà di estinzione anticipata del mutuo e il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo. In definitiva la norma più recente non appare innovativa ma ricognitiva della norma previgente. (…) Occorre distinguere tra somme che debbono essere corrisposte dal debitore a fronte di prestazioni già rese (cd. up-front) e somme legate alla durata del mutuo (cd. recurring). (…) L'attore rivendica il diritto alla restituzione parziale dell'importo versato al momento della stipula del contratto;
in relazione alle commissioni accessorie, è da ritenersi che queste commissioni attengono al costo per
l'attivazione del mutuo;
pertanto, a circostanze strettamente collegate al solo momento di apertura dello stesso, maturate ed esauritesi in tale fase, estranea alle vicende successive;
dunque, costi che vanno sopportati indipendentemente dall'estinzione anticipata. (…) Appare evidente che la commissione pagata all'intermediario rappresenta un costo estraneo alla durata del mutuo che si esaurisce nel momento stesso della stipula del contratto, in quanto collegata esclusivamente all'attività di un terzo soggetto che mette in contatto le parti al solo scopo di consentire la stipula dello stesso. La scelta dell'agente di intermediazione
è attività discrezionale di colui che chiede il mutuo, il relativo compenso viene incluso nel contratto e corrisposto a costui in un'unica soluzione, dunque non più recuperabile dall'ente di finanziamento. Per tale motivo le condizioni di finanziamento prevedono che qualsiasi richiesta relativa a questa commissione, va rivolta esclusivamente nei confronti dell'intermediario”.
Sostanzialmente l'appellante ha evidenziato il suo diritto ad ottenere da parte appellata il rimborso dei costi per le “commissioni accessorie” non maturati, stante l'estinzione anticipata del contratto.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In punto di diritto bisogna premettere che già anteriormente alla riforma del
2010, il Testo Unico Bancario all'art. 125 stabiliva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR.
Tale disposizione statuiva in maniera chiara il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del finanziamento e si reputava pienamente operativa, anche in assenza delle disposizioni secondarie del CICR, in ragione del criterio di equità dalla stessa comunque imposto, che rendeva la previsione autonomamente eseguibile. Con il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 in Attuazione della direttiva
2008/48/CE, l'art 125 Tub è stato sostituito con l'art 125-sexies che dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tale disposizione (di cui all'art. 125 sexies) non può infatti dirsi propriamente innovativa poiché si tratta di una norma che di fatto interpreta autenticamente il significato di equa riduzione del costo complessivo del credito. Infatti già il testo previgente dell'art. 125 TUB prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento “a un'equa riduzione del costo complessivo del credito” secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio, continuavano ad essere, in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161, comma 5, dello stesso decreto, quelle stabilite dal D.M. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione.
I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva
87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire
«a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando n. 9).
Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».
A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso».
Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore.
La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva
87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»; di conseguenza, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Come evidenziato anche dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 25977 del
6.09.2023, richiamata e confermata dalla più recente ordinanza n. 14836 del
28.05.2024) l'affermazione della Corte di Giustizia nella menzionata sentenza è fondata sull'idea secondo cui “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito” Peraltro, sottolinea la Cassazione, una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005.
“L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e , C-169/14, EU:C:2014:2099, Persona_2 Persona_3 punto 23, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C- Persona_4
307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, AS
Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_4
EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n.421).I ndice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti
e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto
“della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”.
L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per
l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata).
Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.”(cfr. Cass. ordinanza n. 25977 del 6.09.2023)
Orbene, il riconoscimento del diritto del consumatore all'equa riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del credito comporta la nullità della clausola di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali del regolamento contrattuale.
Tale clausola contrattuale, che prevede che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al consumatore spetti un rimborso “pari all'importo degli interessi
e dei costi dovuti per la vita residua del contratto., Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati: a) le spese fisse contrattuali;
b) le imposte;
c) le commissioni accessorie indicate nelle “informazioni europee di base sul credito al consumo” che costituisce frontespizio di questo contratto, perché maturate interamente all'atto di perfezionamento del contratto, indipendentemente dell'estinzione del finanziamento”, letta unitamente al punto 3 del frontespizio che indica, quali costi non ripetibili “le commissioni accessorie pari a 1.47,00 euro,
l'imposta di bollo applicata al contratto di 16,00 euro e spese contrattuali fisse di €
400,00”, risulta contraria all'art.125 sexies T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore, come tale non derogabile dall'autonomia privata. La deroga al disposto di legge, del resto, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è pertanto vessatoria e, quindi, nulla. Né è invocabile sul punto la doppia sottoscrizione prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. irrilevanti nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore, trovando invece applicazione gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 263 del 22/12/2022, ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla
«nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28); nell'interpretare le norme, il giudice dovrà tendere alla finalità propria della normativa comunitaria, cui l'ordinamento interno deve uniformarsi, di garantire «un'elevata protezione del consumatore»
(sentenza Lexitor, punto 29), di talchè «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32).
Significativamente la Suprema Corte, conclude osservando come “in definitiva,
l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva
90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “ tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.(cfr. Cass. Ordinanza n. 25977 del 6.09.2023)
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, appare evidente la fondatezza dei motivi di doglianza fatti valere dall'odierno appellante, atteso che nell'ottica di una elevata tutela del consumatore ed al fine di garantire effettività alla protezione dello stesso, deve ritenersi oramai superata la distinzione fra costi up-front e costi recurring – distinzione unilateralmente predisposta dall'istituto di credito e fonte di possibili abusi in danno del mutuatario - dovendosi in ogni caso assicurare il rimborso di tutti i costi legati alla stipula del contratto.
E' appena il caso di precisare che i richiamati principi risultano vincolanti per il giudice nazionale. Le sentenze interpretative della CGUE, infatti, esplicano i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio;
invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui, “nell'ordinamento interno, le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore.
Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583); ancora, la pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri.
L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577). Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della
Corte di Giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame.
L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costituisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.
Non può allora dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.
Nel caso che ne occupa il rapporto è sorto dopo l'entrata in vigore dell'art 125 sexies TUB, atteso che lo stesso è stato sottoscritto in data 25.02.2014 e, dunque, quando la predetta norma è già in vigore.
L'appellata ha poi sostenuto, nelle comparse conclusionali, la perdurante applicabilità della distinzione fra costi up-front e recurring in relazione ai contratti sottoscritti in data antecedente il 25 luglio 2021; ciò in forza del recente intervento del legislatore sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima di tale data (art. 11-octies del decreto legge 25 maggio 2021 n.
73 convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021 n. 106). Detta disposizione – come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale di Savona nella sentenza n. 689/2021 del 15-09-2021 alla cui dettagliata motivazione può rimandarsi per relationem - si porrebbe comunque in contrasto con la normativa europea e con la già citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che ha efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con essa giurisprudenza confliggenti (cfr. Corte Cost. 19 aprile 1985 n. 113 e Cass. n. 26897/2009) . In tale senso è successivamente intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale
263 del 22-12-2022 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione normativa invocata dalla difesa della mutuante. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione del giudice di prime cure appare meritevole di censura, dovendosi viceversa ritenere accoglibile la richiesta restitutoria come formulata da parte appellante, di talchè l'appellata va condannata alla restituzione in favore del , dei costi non dovuti in relazione Parte_1 all'ulteriore periodo di vigenza del contratto, determinati correttamente nella misura di euro 885,60 ( pari all'importo totale dei costi di intermediazione di €
1.476,00 suddiviso per il numero di rate del finanziamento pari a 120, vale a dire ad € 12,30, e moltiplicato per 72, pari al numero di rate residue all'epoca di estinzione del finanziamento), oltre interessi legali dall'estinzione del contratto sino al soddisfo.
La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente,
l'accoglimento anche del secondo motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse
(Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003,
13485/2000).
Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono quindi il principio della soccombenza del convenuto istituto di credito e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile e con applicazione delle tariffe medie dello scaglione di riferimento, ad esclusione della sola fase di trattazione per la quale si ritiene di applicare i parametri minimi, non essendo stata svolta attività istruttoria (cause di valore fino a euro 1.101,00, primo grado: fase studio, euro
68,00; fase introduttiva, euro 68,00; fase istruttoria/trattazione, euro 34,00; fase decisionale, euro 142,00; secondo grado: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase istruttoria/trattazione, euro 100,00; fase decisionale, euro 200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1)accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata n. 2209/2020 e per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 quale società incorporante la alla restituzione in favore CP_2 dell'appellante della somma di euro 885,60, oltre interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino al soddisfo;
2)condanna la società la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 nella qualità di società incorporante la , al pagamento in favore di CP_2
delle spese processuali di primo grado di giudizio che liquida in Parte_1 euro 312,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del
15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato
RO MU ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3)condanna la società in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 nella qualità di società incorporante la , al pagamento in favore di CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida Parte_1 in euro 174,00 per spese ed euro 562,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato RO MU ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Torre Annunziata il 17.11.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello