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27 agosto 1974
27 agosto 1974
Art. 3.
L' articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' sostituito dal seguente:
"Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra e' posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.
Inoltre le bottiglie debbono portare sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e di larghezza non inferiori a millimetri 2, il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.
Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:
centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.
E' consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacita' di centilitri 34.
Fanno eccezione i fusti per i quali non e' prevista alcuna capacita' obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.
E' consentita una tolleranza di:
1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;
1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri;
2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;
2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.
Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.
La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore".
L' articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' sostituito dal seguente:
"Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra e' posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.
Inoltre le bottiglie debbono portare sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e di larghezza non inferiori a millimetri 2, il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.
Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:
centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.
E' consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacita' di centilitri 34.
Fanno eccezione i fusti per i quali non e' prevista alcuna capacita' obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.
E' consentita una tolleranza di:
1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;
1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri;
2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;
2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.
Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.
La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/1988, n. 6193Provvedimento: In tema di produzione e commercio di bottiglie di birra, l'art. 12 della legge 16 agosto 1962 n. 1354, come modificato dall'art. 3 della legge 16 luglio 1974 n. 329, il quale richiede la duplice indicazione, tanto sull'etichetta (o sul recipiente), quanto sul tappo (o sulla chiusura), […]Leggi di più...
- speciale disciplina settoriale·
- abrogazione a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322·
- commercio (disciplina amministrativa)·
- interno·
- bottiglie di birra