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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9195 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n.7257 del 2025 R.G. Previdenza , vertente
TRA
rap.ta e difesa dall'Avv. Riccardo Coscetta Parte_1 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante rap.ta e Controparte_1 difesa dall' Avv. Maria Laura Curatola OPPOSTA NONCHÈ
in persona del legale rap.nte p.t. rapta e difesa dall'avv. Roberto Maisto CP_2 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione art 24 , esecuzione atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 24 marzo del 2025 la ricorrente in epigrafe indicata agiva dinanzi a questo Tribunale nei confronti delle parti resistenti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme portate dagli avvisi di addebito identificati con i numeri 371 2012 0008265486 000, 371 2012 0012916403 000, 371 2016 0000728572000, 371 2016 0011156405 000 e 371 2017 0004268825 000 notificati rispettivamente in data 17.11.2012, 15.1.2013, 11.5.2016, 27.10.2016 e 3.11.2017; - per l'effetto dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento degli avvisi di addebito identificati con i numeri 371 2012 0008265486 000, 371 2012 0012916403 000, 371 2016 0000728572000, 371 2016 0011156405 000 e 371 2017 0004268825 000 nonché dell'intero procedimento di riscossione ad essi correlato;
- accertare la conseguente prescrizione del diritto di credito vantato dall'ente impositore sede di Napoli CP_2 (oggi Filiale Metropolitana Napoli) a titolo di contributi I.V.S.; - dichiarare l'illegittimità CP_2 ed inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata nei confronti della ricorrente per l'effetto dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 028 2025 90059792 70/000; - dichiarare in ogni caso non dovuta la somma di euro 24.979,16 o altra somma eventualmente accertata;
- condannare l' al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi CP_2 ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
In punto di fatto esponeva di avere ricevuto l'intimazione di pagamento n.071 2025 90059792 70/000 afferente i seguenti avvisi di addebito 371 2012 0008265486 000, 371 2012 0012916403 000, 371 2016 0000728572000, 371 2016 0011156405 000 e 371 2017 0004268825 000 notificati rispettivamente in data 17.11.2012, 15.01.2013, 110.5.2016, 27.10.2016 e 03.11.2017. Eccepiva la prescrizione del credito ai sensi dell'art 3 comma 9 della L. 335 del 1995. Si costituiva l' (d'ora in poi che concludeva come di seguito Controparte_3 CP_4 riportato: “rigettare l'avversa opposizione perché priva di fondamento giuridico, confermando l'intimazione di pagamento opposta ed i titoli esecutivi sottesi, dichiarando e rilevando la carenza di legittimazione passiva di per le doglianze di mancata notifica degli avvisi di addebito CP_4 CP_2 rigettare l'avversa eccezione di prescrizione alla luce del quadro probatorio fornito in atti. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. In diritto richiamava anche l'art 68 della L n.18 del 2020 e ssmm. Si costituiva l' che, del pari, chiedeva il rigetto in considerazione della sospensione dei termini CP_2 di prescrizione in virtù della normativa emanata nel periodo emergenziale e della documentazione prodotta probante la notifica, anche, degli atti interruttivi così concludendo: “si dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione, in via ancora più gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
vittoria di spese”. Non richiedendo istruttoria supplementare, depositate le note ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa. Deve premettersi che il capo II art. 17 e ss del D.Lgs 46/99 regola il sistema di riscossione delle entrate non tributarie e, in specie, di quelle previdenziali, estendendo alcune delle disposizioni sulla riscossione delle entrate tributarie alle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (art. 17 comma 1). Tra le norme la cui applicazione non è estesa alle entrate non tributarie vi è l'art. 57 del DPR 602 novellato vi è l'art. 57 (cfr. art. 29 comma 2) e, dunque, il sistema di tutela giurisdizionale che si delinea per le entrate previdenziali e, in genere, non tributarie prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proporre opposizione al ruolo per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva avanti al giudice del lavoro ex art. 24 comma 6; b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. non solo per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, pagamento dei contributi) sempre avanti al giudice del lavoro;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo esecutivo (notifica, motivazione) ovvero dell'avviso di addebito. L'opponente ha proposto opposizione alla esecuzione avendo dedotto l'estinzione successiva alla formazione del titolo del diritto di credito per cui si procede. Ed invero, non contesta di avere ricevuto gli avvisi di addebito nelle date indicate ma, in applicazione dell'art 3 cit., eccepisce la prescrizione del credito. L' ha, comunque, prodotto la documentazione afferente a notifica degli avvisi di addebito CP_2 indicati nell'intimazione di pagamento. L ha prodotto due atti di intimazione di pagamento antecedenti quello impugnato: il primo n. CP_4
2017 90244676 20/00 notificato a mezzo del messo conciliatore, ai sensi dell'art 60 dpr 600/72. In quest'ultimo, notificato il 13.11.2017, è richiesto il pagamento dell'avviso di addebito n. 37120120008265486000; la notifica risulta correttamente effettuata essendo il messo conciliatore, più volte, recato presso il domicilio e, successivamente, in assenza del ricorrente, ha provveduto a depositare, presso la casa comunale, ed inviare ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la raccomandata il cui avviso di ricevimento è presente inatti. Dalla data suddetta, per effetto dell'interruzione della prescrizione, è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale. La seconda intimazione di pagamento N. 071 2019 90441437 52/00, relativa agli avvisi di addebito 37120120008265486000 notificato il 17/11/2012, avviso di addebito 37120140014288721000 notificato il 14/02/2015, avviso di addebito 37120150002643783000 notificato il 22/09/2015, avviso di addebito 37120160000728572000 notificato il 11/05/2016, avviso di addebito 37120160011156405000 notificato il 27/10/2016, avviso di addebito 37120170004268825000 notificato il 03/11/2017. La suddetta intimazione di pagamento risulta notificata il 21.10.2019 a mezzo posta e ricevuta dal destinatario interrompendo, nuovamente, la prescrizione che sarebbe maturata il 21.10.2024. In applicazione dell'art. 37 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'art.11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) i crediti contenuti negli avvisi di addebito sopra richiamati, non sono prescritti. Deve darsi conto, infatti, dei due periodi di sospensione per i crediti di natura contributiva decorrenti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021. Non risultano, invece, atti interruttivi in ordine all'avviso di addebito 371 2012 0012916403 000, e solo relativo ai contributi ivi indicati risulta maturata la prescrizione. Conclusivamente, per effetto degli atti interruttivi, alla data di notifica della intimazione del 27.02.2025 non risultano prescritti i contributi di cui ai seguenti avvisi 371 2012 0008265486 000, 371 2016 0000728572000, 371 2016 0011156405 000 e 371 2017 0004268825 000. Il parziale accoglimento della opposizione relativamente ad un solo avviso di addebito giustifica la compensazione delle spese del giudizio per la metà.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto dichiara prescritti i contributi di cui all'avviso di addebito n. 371 2012 0012916403 000, rigettando per il resto la domanda
2) Compensa le spese del giudizio nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte che liquida in € 1300,00 in favore di ciascuna parte costituita. Si comunichi. Napoli, il 10 dicembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
SENTENZA Nella causa iscritta al n.7257 del 2025 R.G. Previdenza , vertente
TRA
rap.ta e difesa dall'Avv. Riccardo Coscetta Parte_1 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante rap.ta e Controparte_1 difesa dall' Avv. Maria Laura Curatola OPPOSTA NONCHÈ
in persona del legale rap.nte p.t. rapta e difesa dall'avv. Roberto Maisto CP_2 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione art 24 , esecuzione atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 24 marzo del 2025 la ricorrente in epigrafe indicata agiva dinanzi a questo Tribunale nei confronti delle parti resistenti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme portate dagli avvisi di addebito identificati con i numeri 371 2012 0008265486 000, 371 2012 0012916403 000, 371 2016 0000728572000, 371 2016 0011156405 000 e 371 2017 0004268825 000 notificati rispettivamente in data 17.11.2012, 15.1.2013, 11.5.2016, 27.10.2016 e 3.11.2017; - per l'effetto dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento degli avvisi di addebito identificati con i numeri 371 2012 0008265486 000, 371 2012 0012916403 000, 371 2016 0000728572000, 371 2016 0011156405 000 e 371 2017 0004268825 000 nonché dell'intero procedimento di riscossione ad essi correlato;
- accertare la conseguente prescrizione del diritto di credito vantato dall'ente impositore sede di Napoli CP_2 (oggi Filiale Metropolitana Napoli) a titolo di contributi I.V.S.; - dichiarare l'illegittimità CP_2 ed inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata nei confronti della ricorrente per l'effetto dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 028 2025 90059792 70/000; - dichiarare in ogni caso non dovuta la somma di euro 24.979,16 o altra somma eventualmente accertata;
- condannare l' al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi CP_2 ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
In punto di fatto esponeva di avere ricevuto l'intimazione di pagamento n.071 2025 90059792 70/000 afferente i seguenti avvisi di addebito 371 2012 0008265486 000, 371 2012 0012916403 000, 371 2016 0000728572000, 371 2016 0011156405 000 e 371 2017 0004268825 000 notificati rispettivamente in data 17.11.2012, 15.01.2013, 110.5.2016, 27.10.2016 e 03.11.2017. Eccepiva la prescrizione del credito ai sensi dell'art 3 comma 9 della L. 335 del 1995. Si costituiva l' (d'ora in poi che concludeva come di seguito Controparte_3 CP_4 riportato: “rigettare l'avversa opposizione perché priva di fondamento giuridico, confermando l'intimazione di pagamento opposta ed i titoli esecutivi sottesi, dichiarando e rilevando la carenza di legittimazione passiva di per le doglianze di mancata notifica degli avvisi di addebito CP_4 CP_2 rigettare l'avversa eccezione di prescrizione alla luce del quadro probatorio fornito in atti. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. In diritto richiamava anche l'art 68 della L n.18 del 2020 e ssmm. Si costituiva l' che, del pari, chiedeva il rigetto in considerazione della sospensione dei termini CP_2 di prescrizione in virtù della normativa emanata nel periodo emergenziale e della documentazione prodotta probante la notifica, anche, degli atti interruttivi così concludendo: “si dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione, in via ancora più gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
vittoria di spese”. Non richiedendo istruttoria supplementare, depositate le note ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa. Deve premettersi che il capo II art. 17 e ss del D.Lgs 46/99 regola il sistema di riscossione delle entrate non tributarie e, in specie, di quelle previdenziali, estendendo alcune delle disposizioni sulla riscossione delle entrate tributarie alle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (art. 17 comma 1). Tra le norme la cui applicazione non è estesa alle entrate non tributarie vi è l'art. 57 del DPR 602 novellato vi è l'art. 57 (cfr. art. 29 comma 2) e, dunque, il sistema di tutela giurisdizionale che si delinea per le entrate previdenziali e, in genere, non tributarie prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proporre opposizione al ruolo per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva avanti al giudice del lavoro ex art. 24 comma 6; b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. non solo per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, pagamento dei contributi) sempre avanti al giudice del lavoro;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo esecutivo (notifica, motivazione) ovvero dell'avviso di addebito. L'opponente ha proposto opposizione alla esecuzione avendo dedotto l'estinzione successiva alla formazione del titolo del diritto di credito per cui si procede. Ed invero, non contesta di avere ricevuto gli avvisi di addebito nelle date indicate ma, in applicazione dell'art 3 cit., eccepisce la prescrizione del credito. L' ha, comunque, prodotto la documentazione afferente a notifica degli avvisi di addebito CP_2 indicati nell'intimazione di pagamento. L ha prodotto due atti di intimazione di pagamento antecedenti quello impugnato: il primo n. CP_4
2017 90244676 20/00 notificato a mezzo del messo conciliatore, ai sensi dell'art 60 dpr 600/72. In quest'ultimo, notificato il 13.11.2017, è richiesto il pagamento dell'avviso di addebito n. 37120120008265486000; la notifica risulta correttamente effettuata essendo il messo conciliatore, più volte, recato presso il domicilio e, successivamente, in assenza del ricorrente, ha provveduto a depositare, presso la casa comunale, ed inviare ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la raccomandata il cui avviso di ricevimento è presente inatti. Dalla data suddetta, per effetto dell'interruzione della prescrizione, è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale. La seconda intimazione di pagamento N. 071 2019 90441437 52/00, relativa agli avvisi di addebito 37120120008265486000 notificato il 17/11/2012, avviso di addebito 37120140014288721000 notificato il 14/02/2015, avviso di addebito 37120150002643783000 notificato il 22/09/2015, avviso di addebito 37120160000728572000 notificato il 11/05/2016, avviso di addebito 37120160011156405000 notificato il 27/10/2016, avviso di addebito 37120170004268825000 notificato il 03/11/2017. La suddetta intimazione di pagamento risulta notificata il 21.10.2019 a mezzo posta e ricevuta dal destinatario interrompendo, nuovamente, la prescrizione che sarebbe maturata il 21.10.2024. In applicazione dell'art. 37 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'art.11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) i crediti contenuti negli avvisi di addebito sopra richiamati, non sono prescritti. Deve darsi conto, infatti, dei due periodi di sospensione per i crediti di natura contributiva decorrenti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021. Non risultano, invece, atti interruttivi in ordine all'avviso di addebito 371 2012 0012916403 000, e solo relativo ai contributi ivi indicati risulta maturata la prescrizione. Conclusivamente, per effetto degli atti interruttivi, alla data di notifica della intimazione del 27.02.2025 non risultano prescritti i contributi di cui ai seguenti avvisi 371 2012 0008265486 000, 371 2016 0000728572000, 371 2016 0011156405 000 e 371 2017 0004268825 000. Il parziale accoglimento della opposizione relativamente ad un solo avviso di addebito giustifica la compensazione delle spese del giudizio per la metà.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto dichiara prescritti i contributi di cui all'avviso di addebito n. 371 2012 0012916403 000, rigettando per il resto la domanda
2) Compensa le spese del giudizio nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte che liquida in € 1300,00 in favore di ciascuna parte costituita. Si comunichi. Napoli, il 10 dicembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi