Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/12/2023, n. 6651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6651 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 06651/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04109/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4109 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Procida, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
- del provvedimento del Comune di Procida - Sezione V Servizi Tecnici prot. n. -OMISSIS- del 9 luglio 2020;
- di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 26 ottobre 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente:
- di essere proprietaria di un complesso immobiliare denominato “-OMISSIS- - antico -OMISSIS-”, a Procida;
- di avere sottoposto l’immobile a un intervento di risanamento e restauro conservativo, in forza del permesso di costruire n. -OMISSIS- del 26 luglio 2016 (e successivo permesso in variante n. -OMISSIS- del 17 settembre 2018);
- di avere, in data 4 giugno 2020, presentato una S.C.I.A. (assunta al prot. n. -OMISSIS-) “ per modifiche interne al permesso di costruire n. -OMISSIS- del 17/09/2018 ”; segnatamente: modifica della scala di accesso al dojo ; ampliamento della pergola in legno; modifica del numero dei gradini delle scale di accesso al patio coperto, alla cucina e alla corte, con riduzione delle alzate; diversa distribuzione interna dei volumi tecnici.
Nelle more dell’esecuzione degli interventi, il Gip del Tribunale di Napoli ha emesso il decreto di sequestro preventivo del 24 giugno 2020, notificato il 27 giugno successivo, avente a oggetto il “ volume posto a copertura dell’area rettangolare centrale, originariamente destinata a cappella/ dojo, avente una superficie di mq 70 e una cubatura di mc 174 nell’ambito del Complesso monumentale -OMISSIS- - antico -OMISSIS- ”.
Con l’impugnato provvedimento, indirizzato all’odierna ricorrente, il Comune di Procida ha ordinato l’immediata “ sospensione dei lavori ” di cui alla S.C.I.A. prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2020, “ alla luce del sequestro preventivo prot. -OMISSIS- del 07.07.20, pervenuto [allo scrivente Servizio] in data 07.07.20 via pec, in riferimento all’immobile oggetto del sequestro medesimo ”.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente muove le seguenti censure:
a) violazione degli articoli 3, 19, comma 3, e 21- nonies della legge n. 241 del 1990;
b) eccesso di potere, in relazione alla mancanza di un termine finale della sospensione;
c) violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (asseritamente) di secondo grado.
All’udienza straordinaria del 26 ottobre 2023, l’avvocato della parte ricorrente ha comunicato che il sequestro preventivo, disposto in sede penale, è venuto meno.
In disparte i profili di possibile improcedibilità alla luce di quanto dichiarato (e tuttavia non comprovato) dalla ricorrente, il ricorso deve ritenersi infondato.
Il Collegio non ritiene condivisibile la ricostruzione della fattispecie fornita dalla ricorrente.
Deve, infatti, rilevarsi che con l’impugnato provvedimento il Comune di Procida non ha inteso né inibire la S.C.I.A. ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge n 241 del 1990 (per “ accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ”), né procedere ai sensi del successivo comma 4 (“ decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis ”, purché “ in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies ”).
Deve, piuttosto, ritenersi – stando anche al tenore letterale del provvedimento – che l’Amministrazione abbia agito nell’esercizio del generale potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, di cui all’articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, che le consente, “ ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2 [realizzazione di opere sine titulo o in difformità] , qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1 [vale a dire la non rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi]”, di ordinare “ l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori ”.
Ciò premesso, non coglie nel senso la censura di violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, atteso che “ l’ordinanza di sospensione dei lavori di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 è un provvedimento di urgenza con finalità esclusivamente cautelari; per questa sua natura e funzione non rientra fra i provvedimenti soggetti all’obbligo di avvio del procedimento, anzi l’ordinanza di sospensione rappresenta, nella sostanza, un atto equipollente alla comunicazione d’avvio ” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 6598 del 2019).
In secondo luogo, il provvedimento è motivato mediante il richiamo al decreto penale di sequestro, con il quale si contesta alla proprietaria di avere ottenuto il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 2016 e l’autorizzazione paesaggistica n. 64 del 2016 “ in violazione degli artt. 8, 9 e 10 delle N.T.A. del P.R.G. vigente nell’isola di Procida, che consentono, nella zona E/2, solo interventi di "manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo", ad esclusione di lavori di realizzazione e/o ricostruzione di nuovi volumi, come quello realizzato ”, avendo “ falsamente ” attestato, nella relazione tecnica e nella relazione paesaggistica allegate alla domanda di rilascio di permesso di costruire, uno stato di fatto non rispondente al vero.
L’Amministrazione comunale – non appena emersa la circostanza della possibile falsità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dei titoli edilizi – ha adottato una misura adeguata a impedire la prosecuzione di un intervento in tesi violativo della disciplina urbanistica e paesaggistica dell’area, in conformità al generale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
La paventata falsità dei fatti dichiarati a supporto del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica e la conseguente necessità di rinviare le determinazioni a carattere definitivo a un momento successivo ai necessari approfondimenti sorreggono adeguatamente la decisione assunta.
Non viene in considerazione, in ultima analisi, alcun tema di violazione degli articoli 19, comma 3, e 21- nonies della legge n. 241 del 1990.
Infine, la sospensione disposta dal Comune di Procida non è sine die , come affermato dalla ricorrente; essa àncora piuttosto la propria vigenza a quella del sequestro preventivo pronunciato in sede penale, fermo restando – in ogni caso – il termine di legge di quarantacinque giorni, sopra richiamato.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Nulla per le spese, in mancanza di costituzione del Comune di Procida.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023, tenuta da remoto con modalità IC AM , con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.