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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/10/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16062/2023 R.G. promossa da:
Ing. rappresentato e difeso dall'Avv. Marco LI e dall'Avv. Parte_1
EF LI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino al Corso
Inghilterra n. 47 in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Roberta CUCINOTTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino alla via
CA AL n. 55 in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del
23.05.2023;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 14
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 06.10.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice Unico, previa ammissione degli incombenti di istruttoria necessari;
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore della competenza del Tribunale di Ivrea (a norma dell'art. 24 del Contratto superbonus 110% e dell'art. 24 del
Contratto Bonus 50%) e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il Decreto
Ingiuntivo n. 3992/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 13.6.2023 e notificato in data
5.7.2023.
Nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n. 3992/2023, emesso dal
Tribunale di Torino in data 13.6.2023 e notificato in data 5.7.2023, per i motivi esposti in narrativa ovvero, in via di estremo subordine, previa, qualora necessaria, idonea CTU, dichiarare tenuto e condannare l'opponente al pagamento della minor somma accertanda in giudizio, tenuto conto della quantità e della qualità delle opere eseguite nonché del loro reale valore commerciale e quindi limitare l'obbligo di pagamento dell'opponente a quanto effettivamente accertato come dovuto all'esito del giudizio.
In via riconvenzionale
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1 per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore dell'Ing. della somma di Euro Pt_1
28.850,00 o somma veriore eventualmente accertanda in corso di causa, oltre Euro 50,00/giorno per ciascun giorno decorrente dal 12.9.2023 all'ultimazione dei lavori, ponendo – se del caso – in compensazione detto importo con quanto eventualmente riconosciuto come dovuto dall'opponente.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per richiedere alla il risarcimento di Controparte_1 tutti gli ulteriori danni che ancora scaturiranno a causa del dedotto inadempimento.
Con il favore delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M.
55/14, CPA ed IVA come di legge”. pagina 2 di 14
Per la parte convenuta opposta (nella comparsa di costituzione e risposta e nelle “note scritte” depositate in data 07.10.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Contrariis reiectis
In via pregiudiziale
Rigettare l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale del ricorso per decreto ingiuntivo RG n.
10064/2023 per i motivi dedotti e confermare la competenza del Tribunale di Torino adito.
In via preliminare
Concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 3994/2023 essendo l'opposizione non fondata su prova scritta e di non facile soluzione;
in subordine concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di Euro 8.221,77, riconosciuta dalla parte Ing. come dovuta. Parte_1
Nel merito
In via principale
- Rigettare l'opposizione svolta dall' Ing. e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 3992/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 13.06.2023 e notificato in data
05.07.2023
In subordine
Dare atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto Bonus 50% ad aprile 2023 e condannare parte attrice opponente al pagamento a favore della convenuta in opposizione, creditrice, la della somma di Euro 14.499,95, oltre interessi moratori, come risultante dalla Controparte_1 fattura n. 5072023 riferita al SAL del 31.01.2023 avente ad oggetto le opere concordate e terminate.
In ogni caso
- Rigettare la domanda svolta dall'Ing. in via riconvenzionale perché infondata in fatto Parte_1 ed in diritto per i motivi sopra dedotti
- Con il favore delle spese del procedimento monitorio e di opposizione”.
pagina 3 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 il Tribunale di Torino, con decreto n. 3992/2025, datato 13.06.2023, depositato in data 14.06.2023, ha ingiunto all' Ing. di pagare alla ricorrente la somma di euro 14.499,95, oltre Parte_1 interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione dell'08.09.2023 ritualmente notificato in pari data a mezzo di posta elettronica certificata, il Sig. ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, in via preliminare e nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni così come in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 29.11.2023 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 12.02.2024.
1.6. Nel corso della prima udienza di discussione e trattazione del 12.02.2024 la parte convenuta opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché pagina 4 di 14 di ammettersi le proprie istanze istruttorie, opponendosi a quelle avversarie.
La parte attrice opponente ha chiesto accogliersi, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale, si è opposta alla concessione della provvisoria esecuzione e ha chiesto che la causa venisse rimessa in decisione.
In subordine, ha chiesto l'ammissione delle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle avversarie.
Il Giudice si è riservato.
1.7. Il Giudice, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, con ordinanza del 15.02.2024, ritenuta l'opportunità di decidere sull'eccezione preliminare unitamente al merito, nonché ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza delle prove testimoniali dedotte dalle parti:
- ha ammesso le stesse fissando per l'assunzione l'udienza del 4.04.2024 avanti il GOT dott.ssa
GALVAGNO e limitando a due per parte i testi da sentire in tale udienza con riserva di fissazione di ulteriori udienze di prove.
- non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
1.8. Nel corso delle udienze del 04.04.2024 e del 05.06.2024 il GOT delegato Dott.ssa GALVAGNO ha proceduto all'escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 15.02. 2024.
La parte attrice opponente ha dichiarato di rinunciare all'escussione dei restanti testi ed ha chiesto di disporre CTU sul quesito già formulato nella seconda memoria, ex art 171 ter, a pag 8 e 9.
La parte convenuta opposta non si è opposta alla rinuncia ai testi ma si è opposta alla CTU in quanto meramente esplorativa
Il GOT ha rimesso il fascicolo al Giudice per le determinazioni di competenza.
1.9. Con Ordinanza del 14.06.2024 il Giudice, ritenuta l'opportunità di disporre CTU sui quesiti indicati dalla parte opponente, ha nominato CTU l'Ing. noto all'Ufficio formulando il Persona_1 seguente quesito:
“Accerti il CTU e descriva la tipologia, la quantità e la qualità degli interventi eseguiti dalla sull'immobile sito in Pecetto T.se (TO), strada Sabena n. 26, nonché le tempistiche Controparte_1 necessarie per la loro realizzazione, rilevando la presenza di eventuali vizi, difetti, difformità e/o mancanze. Quantifichi il valore delle opere realizzate dalla e se sussistono vizi o difetti Controparte_1 delle stesse, descriva la quantità e la tipologia di interventi necessari per la loro eliminazione quantificando il relativo costo.”
Fissava per la comparizione e il giuramento dello stesso l'udienza del 21.10.2024 pagina 5 di 14 1.10. Con Ordinanza dell'01.07.2024 il nuovo Giudice istruttore dr. DI CAPUA, a modifica e integrazione dell'ordinanza del precedente Giudice Dott.ssa VIGONE:
- ha revocato ai sensi dell'art. 177, comma 2, c.p.c. la citata Ordinanza pronunciata dal precedente
Giudice Dott.ssa Luisa VIGONE in data 14.06.2024;
- ha ritenuto opportuno, prima di invitare le parti a precisare le conclusioni, formulare alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (modificato dal D.Lgs.n.
149/2022), ai sensi del quale: “Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”, tenendo conto:
• delle domande ed eccezioni proposte dalle parti;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• di quanto disposto nelle precedenti Ordinanze;
• delle risultanze dell'istruttoria esperita;
• di quanto disposto nella presente Ordinanza:
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali
• del vantaggio, per la parte convenuta opposta, nel caso in cui la controparte risultasse
• soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro
• senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover
• affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte convenuta
• opposta dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in
• tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c., ai sensi del quale il Giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore
pagina 6 di 14 all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.: versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 7.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, con spese del procedimento monitorio a carico della parte convenuta opposta e spese del presente giudizio di opposizione compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
• ha avvertito le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa, verrà fissata udienza di rimessione della causa in decisione e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino a tale udienza, sarà contestualmente disposta la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022).
• ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, assegnando alle parti termine perentorio fino al 24.10.2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
• ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. In data 24.10.2024 la parte attrice opponente ha depositato le proprie note scritte con le quali ha dichiarato a mero scopo conciliativo e senza nulla riconoscere, la propria adesione alla proposta formulata dal Giudice, con ogni più ampia riserva in relazione a eventuali pretese nei confronti della non espressamente avanzate ovvero quantificate nell'ambito del presente giudizio. Controparte_1
1.12. In data 23.10.2024 la parte convenuta opposta ha depositato le proprie note scritte dichiarando di non accettare la proposta formulata dal Giudice.
1.13. Con ordinanza in data 28.10.2024 il Giudice istruttore:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni e
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino a giovedì 09.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”; pagina 7 di 14 - ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- ha disposto altresì l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater
D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
1.14. La parte attrice opponente ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data
06.11.2025, discutendo la causa e precisando le proprie conclusioni così come in epigrafe.
1.15. La parte convenuta opposta ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 07.11.
2025, discutendo la causa e precisando le proprie conclusioni così come in epigrafe.
1.16. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 09.11.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 8 di 14
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte attrice opponente.
2.1. Come si è detto, la parte attrice opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
TORINO, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nullo per difetto di competenza del giudice adito, indicando quale giudice competente il Tribunale di IVREA.
L'eccezione e la domanda di cui sopra risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
2.2. Invero, risulta pacifico in causa e documentalmente provato che sia l'art. 24 del Contratto
Superbonus 110% (cfr. doc. n.1 della parte attrice opponente) quanto l'art. 24 del Contratto Bonus 50%
(cfr. doc. n. 2 della parte attrice opponente) prevedevano, testualmente, che: “In tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti individuano come Foro competente quello di
Ivrea”, secondo quanto previsto dall'art. 28 c.p.c.
Tale designazione convenzionale attribuisce al predetto foro carattere di esclusività, non dovendo la relativa pattuizione rivestire formule sacramentali (cfr. per tutte: Cass. civile 09 agosto 2007 n. 17449).
2.3. Sullo specifico punto, la parte convenuta opposta ha eccepito:
- che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte attrice opponente è fondata sugli art. 24 del “contratto superbonus 110%” e “contratto Bonus 50%” i quali, tuttavia, sarebbero solamente mere bozze di contratti non sottoscritte dalle parti;
- che l'art. 29 del c.p.c. stabilisce che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale debba risultare da atto scritto;
- che, inoltre, l'art. 1341 c.c. considera vessatorie le clausole che derogano alla competenza territoriale, con ciò risultando necessaria ai fini della loro validità non solo una firma bensì la doppia sottoscrizione mentre, nel caso di specie, non sussisterebbe neppure la sottoscrizione singola a tale clausola, con conseguente inesistenza della stessa poiché la legge ne richiederebbe la forma scritta ab substantiam;
- che nessuna delle due parti avrebbe avuto alcun interesse a spostare la competenza ad Ivrea, giacché entrambi dipendono territorialmente dal foro di Torino.
2.4. Tali eccezioni sollevate dalla parte convenuta opposta risultano infondate, tenuto conto dei rilievi che seguono:
- Il carteggio intercorso via e-mail tra la l'Ing. cfr. doc.n. 3, 4, 5 e 6 Controparte_1 Pt_1 della parte attrice opponente) dimostra che tra le parti era effettivamente intervenuto un accordo sui due testi contrattuali – uno relativo ai lavori rientranti nel Superbonus 50%, uno relativo ai lavori rientranti nel Bonus 110% – predisposti dalla Controparte_1
pagina 9 di 14 - Il fatto che i contratti, redatti per iscritto, non rechino la sottoscrizione delle parti è circostanza irrilevante, essendo indubbio che le parti avessero raggiunto una intesa sulle condizioni contrattuali riportate nei testi predisposti dalla per fatti concludenti, e alle quali si erano poi Controparte_1 attenute nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto: attraverso lo scambio di email, infatti, le parti avevano formalizzato per iscritto le clausole contrattuali, avevano parlato di correzione di errori
“materiali” all'interno del contratto, avevano contemplato la parziale modifica di alcune clausole e di preventivi nuovi e aggiornati, ciò che dimostra un'attenta e consapevole lettura dei testi contrattuali, ivi compresa la clausola relativa alla scelta del foro di competenza la quale, in sede del predetto scambio di email, ben avrebbe potuto essere modificata qualora non fosse stata più ritenuta conveniente da una delle parti.
- La mancanza della doppia sottoscrizione della clausola relativa all'individuazione del foro di competenza non rileva, in quanto l'art. 1341 c.c. prevede la doppia sottoscrizione quale forma di maggiore tutela della parte che non ha predisposto il testo contrattuale e che si è limitata ad aderirvi laddove, nel caso si specie, il testo contrattuale era stato predisposto unilateralmente dalla pertanto, il soggetto legittimato a far valere la nullità per mancanza della doppia Controparte_1 sottoscrizione sarebbe stato l'Ing. il quale, tuttavia, ha proposto l'eccezione di Pt_1 incompetenza territoriale. Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione la quale ha precisato che “in tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole cd. vessatorie
(nella specie, una clausola compromissoria) al contraente aderente, solo quest'ultimo è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la carenza di detta specifica approvazione” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II,
21/08/2017, n. 20205).
2.5. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto l'eccezione e la domanda di cui sopra risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
2.6. Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, si deve osservare che la competenza del giudice dell'opposizione è distinta da quella del giudice del procedimento monitorio in senso stretto. Ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (“Opposizione”), infatti, l'opposizione si propone “davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto…”.
Secondo la Suprema Corte, quella del giudice dell'opposizione è una competenza funzionale ed inderogabile (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. I, 25 luglio 2024, n. 20741; Cass. civile, pagina 10 di 14 sez. VI, 18 giugno 2020, n. 11796; Cass. civile, sez. VI, 05 agosto 2015 n. 16454; Cass. civile, sez. VI,
19 febbraio 2014, n. 3870; Cass. civile, sez. VI, 07 dicembre 2012, n. 22276; Cass. civile, Sezioni
Unite, 08 marzo 1996, n. 1835; Cass. civile, Sezioni Unite, 08 ottobre 1992, n. 10985; Cass. civile,
Sezioni Unite, 08 ottobre 1992, n. 10984).
Ciò chiarito, secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo e liquidare le spese (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. III, 07 giugno 2023, n. 15988; Tribunale
Catanzaro, sez. I, 01 giugno 2023, n. 882 in Redazione Giuffrè 2023; Cass. civile, sez. VI, 22 settembre
2020, n. 19753; Tribunale Castrovillari, 28 agosto 2020, n. 706 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale
Torino, sez. I, 04 marzo 2020, in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n.
20952; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20935; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022;
Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass. civile, sez. VI, 22 maggio 2015 n. 10563; Tribunale
Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in
Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno
2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio
2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez.
III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo
1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Secondo l'orientamento prevalente, inoltre, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Salerno sez. II, 05 maggio 2016, n. 1986 in Redazione Giuffrè
2017; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre
2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n.
5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
pagina 11 di 14 2.7. Per quanto concerne la forma del provvedimento (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si è ritenuto in giurisprudenza che, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciarsi con sentenza
(con la quale, come si è detto, dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo) (cfr. in tal senso: cfr. in tal senso: Tribunale, Trani, 10 giugno 2020, n. 896 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Torino, sez. I, 04 marzo 2020, in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Monza, 03 dicembre 2019, n. 2656 in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Arezzo, 03 settembre 2019, n. 691 in Redazione Giuffrè 2019; Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Tribunale Nola, sez. I, 17 maggio 2019, n. 1132 in
Redazione Giuffrè 2019; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio
2016, n. 1372; Tribunale Monza sez. I, 04 agosto 2015 n. 2089 in Redazione Giuffrè 2015; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594; Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568).
E' ben vero che, ai sensi dell'art. 279, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno
2009 n. 69), il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”.
Senonché, secondo la tesi in esame, tale norma non potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, proprio perché, secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente, secondo quanto si è detto in precedenza: ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568 in Altalex on line Massimario n. 39/2010 sul sito www.altalex.com ed in Ilcaso.it on line, sez. I, documento
2407/2010 sul sito www.Ilcaso.it).
Inoltre, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (cfr. in tal senso: Cass. pagina 12 di 14 civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594)
2.8. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di IVREA;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di IVREA, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
3. Sulle spese processuali.
3.1. Come si è detto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione,
a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice eccepita dalla parte attrice opponente ed alla quale ha aderito la parte convenuta opposta, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest'ultima (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
VI, 01 aprile 2019, n. 9035).
3.2. Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
26.000,01 ad Euro 52.000,00”: Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro
2.905,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 7.616,00 oltre alle spese documentate, al pagina 13 di 14 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 16062/2023 R.G. promossa dall'Ing. (parte attrice Parte_1 opponente) contro la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di IVREA e, per l'effetto:
2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 3992/2023 datato 13.06.2023, depositato in data 14.06.2023, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Ivrea.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta n persona del proprio Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente
Ing. le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro Parte_1
8.161.00 (di cui Euro 7.616,00 per compensi ed il resto per contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16062/2023 R.G. promossa da:
Ing. rappresentato e difeso dall'Avv. Marco LI e dall'Avv. Parte_1
EF LI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino al Corso
Inghilterra n. 47 in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Roberta CUCINOTTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino alla via
CA AL n. 55 in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del
23.05.2023;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 14
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 06.10.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice Unico, previa ammissione degli incombenti di istruttoria necessari;
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore della competenza del Tribunale di Ivrea (a norma dell'art. 24 del Contratto superbonus 110% e dell'art. 24 del
Contratto Bonus 50%) e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il Decreto
Ingiuntivo n. 3992/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 13.6.2023 e notificato in data
5.7.2023.
Nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n. 3992/2023, emesso dal
Tribunale di Torino in data 13.6.2023 e notificato in data 5.7.2023, per i motivi esposti in narrativa ovvero, in via di estremo subordine, previa, qualora necessaria, idonea CTU, dichiarare tenuto e condannare l'opponente al pagamento della minor somma accertanda in giudizio, tenuto conto della quantità e della qualità delle opere eseguite nonché del loro reale valore commerciale e quindi limitare l'obbligo di pagamento dell'opponente a quanto effettivamente accertato come dovuto all'esito del giudizio.
In via riconvenzionale
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1 per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore dell'Ing. della somma di Euro Pt_1
28.850,00 o somma veriore eventualmente accertanda in corso di causa, oltre Euro 50,00/giorno per ciascun giorno decorrente dal 12.9.2023 all'ultimazione dei lavori, ponendo – se del caso – in compensazione detto importo con quanto eventualmente riconosciuto come dovuto dall'opponente.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per richiedere alla il risarcimento di Controparte_1 tutti gli ulteriori danni che ancora scaturiranno a causa del dedotto inadempimento.
Con il favore delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M.
55/14, CPA ed IVA come di legge”. pagina 2 di 14
Per la parte convenuta opposta (nella comparsa di costituzione e risposta e nelle “note scritte” depositate in data 07.10.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Contrariis reiectis
In via pregiudiziale
Rigettare l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale del ricorso per decreto ingiuntivo RG n.
10064/2023 per i motivi dedotti e confermare la competenza del Tribunale di Torino adito.
In via preliminare
Concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 3994/2023 essendo l'opposizione non fondata su prova scritta e di non facile soluzione;
in subordine concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di Euro 8.221,77, riconosciuta dalla parte Ing. come dovuta. Parte_1
Nel merito
In via principale
- Rigettare l'opposizione svolta dall' Ing. e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 3992/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 13.06.2023 e notificato in data
05.07.2023
In subordine
Dare atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto Bonus 50% ad aprile 2023 e condannare parte attrice opponente al pagamento a favore della convenuta in opposizione, creditrice, la della somma di Euro 14.499,95, oltre interessi moratori, come risultante dalla Controparte_1 fattura n. 5072023 riferita al SAL del 31.01.2023 avente ad oggetto le opere concordate e terminate.
In ogni caso
- Rigettare la domanda svolta dall'Ing. in via riconvenzionale perché infondata in fatto Parte_1 ed in diritto per i motivi sopra dedotti
- Con il favore delle spese del procedimento monitorio e di opposizione”.
pagina 3 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 il Tribunale di Torino, con decreto n. 3992/2025, datato 13.06.2023, depositato in data 14.06.2023, ha ingiunto all' Ing. di pagare alla ricorrente la somma di euro 14.499,95, oltre Parte_1 interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione dell'08.09.2023 ritualmente notificato in pari data a mezzo di posta elettronica certificata, il Sig. ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, in via preliminare e nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni così come in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 29.11.2023 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 12.02.2024.
1.6. Nel corso della prima udienza di discussione e trattazione del 12.02.2024 la parte convenuta opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché pagina 4 di 14 di ammettersi le proprie istanze istruttorie, opponendosi a quelle avversarie.
La parte attrice opponente ha chiesto accogliersi, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale, si è opposta alla concessione della provvisoria esecuzione e ha chiesto che la causa venisse rimessa in decisione.
In subordine, ha chiesto l'ammissione delle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle avversarie.
Il Giudice si è riservato.
1.7. Il Giudice, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, con ordinanza del 15.02.2024, ritenuta l'opportunità di decidere sull'eccezione preliminare unitamente al merito, nonché ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza delle prove testimoniali dedotte dalle parti:
- ha ammesso le stesse fissando per l'assunzione l'udienza del 4.04.2024 avanti il GOT dott.ssa
GALVAGNO e limitando a due per parte i testi da sentire in tale udienza con riserva di fissazione di ulteriori udienze di prove.
- non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
1.8. Nel corso delle udienze del 04.04.2024 e del 05.06.2024 il GOT delegato Dott.ssa GALVAGNO ha proceduto all'escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 15.02. 2024.
La parte attrice opponente ha dichiarato di rinunciare all'escussione dei restanti testi ed ha chiesto di disporre CTU sul quesito già formulato nella seconda memoria, ex art 171 ter, a pag 8 e 9.
La parte convenuta opposta non si è opposta alla rinuncia ai testi ma si è opposta alla CTU in quanto meramente esplorativa
Il GOT ha rimesso il fascicolo al Giudice per le determinazioni di competenza.
1.9. Con Ordinanza del 14.06.2024 il Giudice, ritenuta l'opportunità di disporre CTU sui quesiti indicati dalla parte opponente, ha nominato CTU l'Ing. noto all'Ufficio formulando il Persona_1 seguente quesito:
“Accerti il CTU e descriva la tipologia, la quantità e la qualità degli interventi eseguiti dalla sull'immobile sito in Pecetto T.se (TO), strada Sabena n. 26, nonché le tempistiche Controparte_1 necessarie per la loro realizzazione, rilevando la presenza di eventuali vizi, difetti, difformità e/o mancanze. Quantifichi il valore delle opere realizzate dalla e se sussistono vizi o difetti Controparte_1 delle stesse, descriva la quantità e la tipologia di interventi necessari per la loro eliminazione quantificando il relativo costo.”
Fissava per la comparizione e il giuramento dello stesso l'udienza del 21.10.2024 pagina 5 di 14 1.10. Con Ordinanza dell'01.07.2024 il nuovo Giudice istruttore dr. DI CAPUA, a modifica e integrazione dell'ordinanza del precedente Giudice Dott.ssa VIGONE:
- ha revocato ai sensi dell'art. 177, comma 2, c.p.c. la citata Ordinanza pronunciata dal precedente
Giudice Dott.ssa Luisa VIGONE in data 14.06.2024;
- ha ritenuto opportuno, prima di invitare le parti a precisare le conclusioni, formulare alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (modificato dal D.Lgs.n.
149/2022), ai sensi del quale: “Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”, tenendo conto:
• delle domande ed eccezioni proposte dalle parti;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• di quanto disposto nelle precedenti Ordinanze;
• delle risultanze dell'istruttoria esperita;
• di quanto disposto nella presente Ordinanza:
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali
• del vantaggio, per la parte convenuta opposta, nel caso in cui la controparte risultasse
• soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro
• senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover
• affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte convenuta
• opposta dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in
• tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c., ai sensi del quale il Giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore
pagina 6 di 14 all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.: versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 7.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, con spese del procedimento monitorio a carico della parte convenuta opposta e spese del presente giudizio di opposizione compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
• ha avvertito le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa, verrà fissata udienza di rimessione della causa in decisione e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino a tale udienza, sarà contestualmente disposta la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022).
• ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, assegnando alle parti termine perentorio fino al 24.10.2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
• ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. In data 24.10.2024 la parte attrice opponente ha depositato le proprie note scritte con le quali ha dichiarato a mero scopo conciliativo e senza nulla riconoscere, la propria adesione alla proposta formulata dal Giudice, con ogni più ampia riserva in relazione a eventuali pretese nei confronti della non espressamente avanzate ovvero quantificate nell'ambito del presente giudizio. Controparte_1
1.12. In data 23.10.2024 la parte convenuta opposta ha depositato le proprie note scritte dichiarando di non accettare la proposta formulata dal Giudice.
1.13. Con ordinanza in data 28.10.2024 il Giudice istruttore:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni e
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino a giovedì 09.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”; pagina 7 di 14 - ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- ha disposto altresì l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater
D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
1.14. La parte attrice opponente ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data
06.11.2025, discutendo la causa e precisando le proprie conclusioni così come in epigrafe.
1.15. La parte convenuta opposta ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 07.11.
2025, discutendo la causa e precisando le proprie conclusioni così come in epigrafe.
1.16. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 09.11.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 8 di 14
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte attrice opponente.
2.1. Come si è detto, la parte attrice opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
TORINO, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nullo per difetto di competenza del giudice adito, indicando quale giudice competente il Tribunale di IVREA.
L'eccezione e la domanda di cui sopra risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
2.2. Invero, risulta pacifico in causa e documentalmente provato che sia l'art. 24 del Contratto
Superbonus 110% (cfr. doc. n.1 della parte attrice opponente) quanto l'art. 24 del Contratto Bonus 50%
(cfr. doc. n. 2 della parte attrice opponente) prevedevano, testualmente, che: “In tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti individuano come Foro competente quello di
Ivrea”, secondo quanto previsto dall'art. 28 c.p.c.
Tale designazione convenzionale attribuisce al predetto foro carattere di esclusività, non dovendo la relativa pattuizione rivestire formule sacramentali (cfr. per tutte: Cass. civile 09 agosto 2007 n. 17449).
2.3. Sullo specifico punto, la parte convenuta opposta ha eccepito:
- che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte attrice opponente è fondata sugli art. 24 del “contratto superbonus 110%” e “contratto Bonus 50%” i quali, tuttavia, sarebbero solamente mere bozze di contratti non sottoscritte dalle parti;
- che l'art. 29 del c.p.c. stabilisce che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale debba risultare da atto scritto;
- che, inoltre, l'art. 1341 c.c. considera vessatorie le clausole che derogano alla competenza territoriale, con ciò risultando necessaria ai fini della loro validità non solo una firma bensì la doppia sottoscrizione mentre, nel caso di specie, non sussisterebbe neppure la sottoscrizione singola a tale clausola, con conseguente inesistenza della stessa poiché la legge ne richiederebbe la forma scritta ab substantiam;
- che nessuna delle due parti avrebbe avuto alcun interesse a spostare la competenza ad Ivrea, giacché entrambi dipendono territorialmente dal foro di Torino.
2.4. Tali eccezioni sollevate dalla parte convenuta opposta risultano infondate, tenuto conto dei rilievi che seguono:
- Il carteggio intercorso via e-mail tra la l'Ing. cfr. doc.n. 3, 4, 5 e 6 Controparte_1 Pt_1 della parte attrice opponente) dimostra che tra le parti era effettivamente intervenuto un accordo sui due testi contrattuali – uno relativo ai lavori rientranti nel Superbonus 50%, uno relativo ai lavori rientranti nel Bonus 110% – predisposti dalla Controparte_1
pagina 9 di 14 - Il fatto che i contratti, redatti per iscritto, non rechino la sottoscrizione delle parti è circostanza irrilevante, essendo indubbio che le parti avessero raggiunto una intesa sulle condizioni contrattuali riportate nei testi predisposti dalla per fatti concludenti, e alle quali si erano poi Controparte_1 attenute nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto: attraverso lo scambio di email, infatti, le parti avevano formalizzato per iscritto le clausole contrattuali, avevano parlato di correzione di errori
“materiali” all'interno del contratto, avevano contemplato la parziale modifica di alcune clausole e di preventivi nuovi e aggiornati, ciò che dimostra un'attenta e consapevole lettura dei testi contrattuali, ivi compresa la clausola relativa alla scelta del foro di competenza la quale, in sede del predetto scambio di email, ben avrebbe potuto essere modificata qualora non fosse stata più ritenuta conveniente da una delle parti.
- La mancanza della doppia sottoscrizione della clausola relativa all'individuazione del foro di competenza non rileva, in quanto l'art. 1341 c.c. prevede la doppia sottoscrizione quale forma di maggiore tutela della parte che non ha predisposto il testo contrattuale e che si è limitata ad aderirvi laddove, nel caso si specie, il testo contrattuale era stato predisposto unilateralmente dalla pertanto, il soggetto legittimato a far valere la nullità per mancanza della doppia Controparte_1 sottoscrizione sarebbe stato l'Ing. il quale, tuttavia, ha proposto l'eccezione di Pt_1 incompetenza territoriale. Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione la quale ha precisato che “in tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole cd. vessatorie
(nella specie, una clausola compromissoria) al contraente aderente, solo quest'ultimo è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la carenza di detta specifica approvazione” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II,
21/08/2017, n. 20205).
2.5. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto l'eccezione e la domanda di cui sopra risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
2.6. Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, si deve osservare che la competenza del giudice dell'opposizione è distinta da quella del giudice del procedimento monitorio in senso stretto. Ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (“Opposizione”), infatti, l'opposizione si propone “davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto…”.
Secondo la Suprema Corte, quella del giudice dell'opposizione è una competenza funzionale ed inderogabile (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. I, 25 luglio 2024, n. 20741; Cass. civile, pagina 10 di 14 sez. VI, 18 giugno 2020, n. 11796; Cass. civile, sez. VI, 05 agosto 2015 n. 16454; Cass. civile, sez. VI,
19 febbraio 2014, n. 3870; Cass. civile, sez. VI, 07 dicembre 2012, n. 22276; Cass. civile, Sezioni
Unite, 08 marzo 1996, n. 1835; Cass. civile, Sezioni Unite, 08 ottobre 1992, n. 10985; Cass. civile,
Sezioni Unite, 08 ottobre 1992, n. 10984).
Ciò chiarito, secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo e liquidare le spese (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. III, 07 giugno 2023, n. 15988; Tribunale
Catanzaro, sez. I, 01 giugno 2023, n. 882 in Redazione Giuffrè 2023; Cass. civile, sez. VI, 22 settembre
2020, n. 19753; Tribunale Castrovillari, 28 agosto 2020, n. 706 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale
Torino, sez. I, 04 marzo 2020, in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n.
20952; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20935; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022;
Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass. civile, sez. VI, 22 maggio 2015 n. 10563; Tribunale
Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in
Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno
2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio
2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez.
III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo
1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Secondo l'orientamento prevalente, inoltre, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Salerno sez. II, 05 maggio 2016, n. 1986 in Redazione Giuffrè
2017; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre
2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n.
5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
pagina 11 di 14 2.7. Per quanto concerne la forma del provvedimento (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si è ritenuto in giurisprudenza che, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciarsi con sentenza
(con la quale, come si è detto, dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo) (cfr. in tal senso: cfr. in tal senso: Tribunale, Trani, 10 giugno 2020, n. 896 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Torino, sez. I, 04 marzo 2020, in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Monza, 03 dicembre 2019, n. 2656 in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Arezzo, 03 settembre 2019, n. 691 in Redazione Giuffrè 2019; Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Tribunale Nola, sez. I, 17 maggio 2019, n. 1132 in
Redazione Giuffrè 2019; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio
2016, n. 1372; Tribunale Monza sez. I, 04 agosto 2015 n. 2089 in Redazione Giuffrè 2015; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594; Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568).
E' ben vero che, ai sensi dell'art. 279, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno
2009 n. 69), il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”.
Senonché, secondo la tesi in esame, tale norma non potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, proprio perché, secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente, secondo quanto si è detto in precedenza: ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568 in Altalex on line Massimario n. 39/2010 sul sito www.altalex.com ed in Ilcaso.it on line, sez. I, documento
2407/2010 sul sito www.Ilcaso.it).
Inoltre, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (cfr. in tal senso: Cass. pagina 12 di 14 civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594)
2.8. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di IVREA;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di IVREA, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
3. Sulle spese processuali.
3.1. Come si è detto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione,
a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice eccepita dalla parte attrice opponente ed alla quale ha aderito la parte convenuta opposta, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest'ultima (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
VI, 01 aprile 2019, n. 9035).
3.2. Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
26.000,01 ad Euro 52.000,00”: Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro
2.905,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 7.616,00 oltre alle spese documentate, al pagina 13 di 14 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 16062/2023 R.G. promossa dall'Ing. (parte attrice Parte_1 opponente) contro la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di IVREA e, per l'effetto:
2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 3992/2023 datato 13.06.2023, depositato in data 14.06.2023, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Ivrea.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta n persona del proprio Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente
Ing. le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro Parte_1
8.161.00 (di cui Euro 7.616,00 per compensi ed il resto per contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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