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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
3698/ 2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE. UDIENZA DEL 09.06.2025
Alle ore 09.44, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il CP_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. PALMITESSA GIOACCHINO da atto di aver Controparte_2 notificato l'atto di appello alla presso l' Avvocatura dello Stato CP_3
Nessuno è comparso per Controparte_4
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. PALMITESSA precisa le conclusioni riportandosi all'atto di appello e ne chiede l'accoglimento
Il Giudice
Dichiara la contumacia della e decide come da allegata sentenza. Controparte_4
Trani, 09.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza del 09.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3698/2024 del Ruolo Generale
tra
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito a margine del Controparte_2
ricorso di primo grado iscritto al n.425/2024 del Registro Generale dell'Ufficio del Giudice di Pace di
1 , dall'Avv. Gioacchino Palmitessa ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultimo CP_4
in alla Via Renato Coletta n.24 CP_4
-appellante-
E
Controparte_5
in persona del Prefetto pro tempore
[...]
-appellata–contumace
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31.10.2024, interponeva tempestivo appello Controparte_2
avverso la sentenza n.177/2024, depositata il 20.06.2024, nel procedimento n.425/2024 RG, dal Giudice
di Pace di , nella parte in cui, pur accogliendo integralmente l'opposizione a ordinanza – CP_4
ingiunzione Protocollo: 0010401 20240227, emessa dalla C.F._1 [...]
in data 27 febbraio 2024 e notificata il successivo 5 Controparte_5
marzo 2024, per la violazione dell 'art.2 della Legge 386/1990, ha compensato le spese fra le parti, in ragione “della peculiarità della materia trattata e le ragioni di accoglimento della domanda”.
A sostegno dell'appello, l'appellante ha dedotto l'illogicità manifesta, contraddittorietà, e carenza della motivazione della sentenza appellata, in ordine alla iniqua compensazione delle spese di lite,
concludendo per la riforma della sentenza n. 177/2024 del Giudice di Pace di nel capo relativo CP_4
alla compensazione delle spese di lite, con condanna, per l'effetto, della parte appellata alla refusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi al procuratore anticipatario.
Ritualmente notificato l'atto di citazione in appello, nessuno si è costituito per la e all'udienza CP_3
2 odierna ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale,
viene decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005) in quanto proposto, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il
20.06.2024.
Occorre a tale proposito premettere che il giudizio di opposizione a ordinanza- ingiunzione, instaurato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado si propone con ricorso (per tutte: Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8341
del 23/03/2023).
Nella specie, l'appello è stato proposto con atto di citazione, nondimeno l'impugnazione è tempestiva atteso che la prima notifica dell'atto di citazione così come anche l'iscrizione a ruolo sono avvenute rispettivamente il 31.10.2024 e il 07.11.2024 nel rispetto del termine semestrale cd. lungo, di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle
forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente
instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e
processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito
erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia
dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera
solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti
retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla
3 scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo
riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla
data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione> (Sez. U - , Sentenza n. 758
del 12/01/2022; ma anche, Cass sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021).
L'oggetto del presente giudizio di appello è la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
Nel merito, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata, in quanto in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, cpc, il Giudice di Pace di non ha motivato la CP_4
compensazione delle spese di lite, nonostante la parte appellante sia risultata vittoriosa in primo grado.
La statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e,
ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).
<In materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1,
del d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92,
comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora
qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed eccezionali ragioni, da
indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale,
devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere
espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo>> (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).
Si legge nella motivazione della sentenza quivi appellata che: “Stante la peculiarità della materia
trattata e le ragioni dell'accoglimento della domanda, si ritengono giusti motivi per la integrale
4 compensazione delle spese di lite”.
Se è vero che ai fini della valutazione dell'adeguatezza del supporto motivazionale del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite al provvedimento di compensazione, è pur tuttavia necessario che le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata qualora emergano chiaramente gli elementi che il giudicante ha tenuto in considerazione per giungere alla regolazione delle spese. I giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere inoltre integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. n. 26083 del 23/12/2010, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11130 del
28/05/2015, Tribunale Crotone, 16/03/2020, n.300).
Nella specie, non si rinviene nella motivazione del merito della decisione alcun elemento giustificatore della disposta compensazione, né i giusti motivi possono essere integrati in questa fase di impugnazione.
Una volta statuito dal primo giudice che il caso di specie concerne una contestazione amministrativa per violazione dell' art.2 L.386/90 avente natura di atto amministrativo e dunque soggetto al termine prescrizionale quinquennale stabilito dall'art. 28 L. 689/81, accertato che il suddetto termine era decorso prima ancora della notifica dell' intimazione di pagamento opposta, pronunciato l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione prefettizia opposta, non ricorrendo alcuna delle ipotesi cui il novellato art. 92 c.p.c. subordina la compensazione delle spese di lite, il Giudice di Pace nel regolare le spese di lite,
avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza, ponendole quindi totalmente a carico dell'opposta.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, infatti la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità
della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle
5 ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
In conclusione, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta nella misura indicata in dispositivo.
Così come anche le spese del giudizio di appello.
<In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito
complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito
della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente
attinenti alle spese di giudizio>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
Per entrambi i gradi di giudizio, la liquidazione avverrà con riferimento agli importi aggiornati di cui al
D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3698/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello spiegato da con atto di citazione rinnovato il Controparte_2
25.3.2025, avverso la sentenza n.177/2024, depositata il 20.06.2024, nel procedimento n.425/2024 RG,
dal Giudice di Pace di ed in riforma parziale di tale sentenza: CP_4
A) dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_6
Prefetto pro tempore alla rifusione in favore della e per essa del difensore dichiaratosi CP_2
antistatario, delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come e se per legge dovuti;
6 B) dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_6
Prefetto pro tempore, alla rifusione in favore della e per essa del difensore dichiaratosi CP_2
antistatario delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 64.50 per esborsi € 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 09.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
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Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE. UDIENZA DEL 09.06.2025
Alle ore 09.44, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il CP_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. PALMITESSA GIOACCHINO da atto di aver Controparte_2 notificato l'atto di appello alla presso l' Avvocatura dello Stato CP_3
Nessuno è comparso per Controparte_4
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. PALMITESSA precisa le conclusioni riportandosi all'atto di appello e ne chiede l'accoglimento
Il Giudice
Dichiara la contumacia della e decide come da allegata sentenza. Controparte_4
Trani, 09.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza del 09.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3698/2024 del Ruolo Generale
tra
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito a margine del Controparte_2
ricorso di primo grado iscritto al n.425/2024 del Registro Generale dell'Ufficio del Giudice di Pace di
1 , dall'Avv. Gioacchino Palmitessa ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultimo CP_4
in alla Via Renato Coletta n.24 CP_4
-appellante-
E
Controparte_5
in persona del Prefetto pro tempore
[...]
-appellata–contumace
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31.10.2024, interponeva tempestivo appello Controparte_2
avverso la sentenza n.177/2024, depositata il 20.06.2024, nel procedimento n.425/2024 RG, dal Giudice
di Pace di , nella parte in cui, pur accogliendo integralmente l'opposizione a ordinanza – CP_4
ingiunzione Protocollo: 0010401 20240227, emessa dalla C.F._1 [...]
in data 27 febbraio 2024 e notificata il successivo 5 Controparte_5
marzo 2024, per la violazione dell 'art.2 della Legge 386/1990, ha compensato le spese fra le parti, in ragione “della peculiarità della materia trattata e le ragioni di accoglimento della domanda”.
A sostegno dell'appello, l'appellante ha dedotto l'illogicità manifesta, contraddittorietà, e carenza della motivazione della sentenza appellata, in ordine alla iniqua compensazione delle spese di lite,
concludendo per la riforma della sentenza n. 177/2024 del Giudice di Pace di nel capo relativo CP_4
alla compensazione delle spese di lite, con condanna, per l'effetto, della parte appellata alla refusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi al procuratore anticipatario.
Ritualmente notificato l'atto di citazione in appello, nessuno si è costituito per la e all'udienza CP_3
2 odierna ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale,
viene decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005) in quanto proposto, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il
20.06.2024.
Occorre a tale proposito premettere che il giudizio di opposizione a ordinanza- ingiunzione, instaurato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado si propone con ricorso (per tutte: Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8341
del 23/03/2023).
Nella specie, l'appello è stato proposto con atto di citazione, nondimeno l'impugnazione è tempestiva atteso che la prima notifica dell'atto di citazione così come anche l'iscrizione a ruolo sono avvenute rispettivamente il 31.10.2024 e il 07.11.2024 nel rispetto del termine semestrale cd. lungo, di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle
forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente
instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e
processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito
erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia
dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera
solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti
retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla
3 scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo
riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla
data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione> (Sez. U - , Sentenza n. 758
del 12/01/2022; ma anche, Cass sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021).
L'oggetto del presente giudizio di appello è la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
Nel merito, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata, in quanto in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, cpc, il Giudice di Pace di non ha motivato la CP_4
compensazione delle spese di lite, nonostante la parte appellante sia risultata vittoriosa in primo grado.
La statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e,
ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).
<In materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1,
del d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92,
comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora
qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed eccezionali ragioni, da
indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale,
devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere
espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo>> (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).
Si legge nella motivazione della sentenza quivi appellata che: “Stante la peculiarità della materia
trattata e le ragioni dell'accoglimento della domanda, si ritengono giusti motivi per la integrale
4 compensazione delle spese di lite”.
Se è vero che ai fini della valutazione dell'adeguatezza del supporto motivazionale del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite al provvedimento di compensazione, è pur tuttavia necessario che le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata qualora emergano chiaramente gli elementi che il giudicante ha tenuto in considerazione per giungere alla regolazione delle spese. I giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere inoltre integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. n. 26083 del 23/12/2010, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11130 del
28/05/2015, Tribunale Crotone, 16/03/2020, n.300).
Nella specie, non si rinviene nella motivazione del merito della decisione alcun elemento giustificatore della disposta compensazione, né i giusti motivi possono essere integrati in questa fase di impugnazione.
Una volta statuito dal primo giudice che il caso di specie concerne una contestazione amministrativa per violazione dell' art.2 L.386/90 avente natura di atto amministrativo e dunque soggetto al termine prescrizionale quinquennale stabilito dall'art. 28 L. 689/81, accertato che il suddetto termine era decorso prima ancora della notifica dell' intimazione di pagamento opposta, pronunciato l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione prefettizia opposta, non ricorrendo alcuna delle ipotesi cui il novellato art. 92 c.p.c. subordina la compensazione delle spese di lite, il Giudice di Pace nel regolare le spese di lite,
avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza, ponendole quindi totalmente a carico dell'opposta.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, infatti la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità
della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle
5 ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
In conclusione, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta nella misura indicata in dispositivo.
Così come anche le spese del giudizio di appello.
<In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito
complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito
della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente
attinenti alle spese di giudizio>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
Per entrambi i gradi di giudizio, la liquidazione avverrà con riferimento agli importi aggiornati di cui al
D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3698/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello spiegato da con atto di citazione rinnovato il Controparte_2
25.3.2025, avverso la sentenza n.177/2024, depositata il 20.06.2024, nel procedimento n.425/2024 RG,
dal Giudice di Pace di ed in riforma parziale di tale sentenza: CP_4
A) dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_6
Prefetto pro tempore alla rifusione in favore della e per essa del difensore dichiaratosi CP_2
antistatario, delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come e se per legge dovuti;
6 B) dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_6
Prefetto pro tempore, alla rifusione in favore della e per essa del difensore dichiaratosi CP_2
antistatario delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 64.50 per esborsi € 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
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Il Giudice
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