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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1477/2024 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Melania Abrans;
Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE/I contro
, nato in [...] Controparte_1
l'11.06.1977, non costituito;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
IN FATTO Con ricorso in data 17/06/2024, ha proposto ricorso per Parte_1 separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio con Controparte_1
in Egitto in data 11.07.2005, trascritto in Italia presso il
[...] comune di Castel Rozzone, e che dalla loro unione sono nati due figli: CP_1 nato a [...] il [...] e Parte_2 [...] nato a [...] il [...], oggi entrambi maggiorenni Parte_3 ed autonomi.
pagina 1 di 3 Con provvedimento del 20/06/2024 il Giudice chiedeva alla ricorrente di chiarire se la notifica del ricorso dovesse essere compiuta all'estero e assegnava il termine di 15 giorni. A seguito delle note depositate dalla ricorrente il 01.07.2024, con decreto del 02/07/2024 il Giudice, rilevato che il resistente risiede all'Estero, fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12.12.2024. Con decreto del 06/08/2024 il Giudice fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé nuova udienza per il 06.03.2025 su istanza della ricorrente. Il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 06.03.2025, la ricorrente insisteva per la pronuncia di separazione e chiedeva che la causa venisse rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di divorzio. Il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione.
IN DIRITTO La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, deve darsi atto che all'udienza del 06.03.2025 la ricorrente ha dichiarato che da quindici anni non vive più insieme al resistente, il quale vive in Egitto. Non vi sono provvedimenti accessori da prendere. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 le alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Il Cairo (Egitto) il giorno 11.07.2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Castel Rozzone (Bergamo) al n. 1 parte 2 Serie C anno 2005;
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi non hanno niente a pretendere l'uno dall'altra.
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 14/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1477/2024 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Melania Abrans;
Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE/I contro
, nato in [...] Controparte_1
l'11.06.1977, non costituito;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
IN FATTO Con ricorso in data 17/06/2024, ha proposto ricorso per Parte_1 separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio con Controparte_1
in Egitto in data 11.07.2005, trascritto in Italia presso il
[...] comune di Castel Rozzone, e che dalla loro unione sono nati due figli: CP_1 nato a [...] il [...] e Parte_2 [...] nato a [...] il [...], oggi entrambi maggiorenni Parte_3 ed autonomi.
pagina 1 di 3 Con provvedimento del 20/06/2024 il Giudice chiedeva alla ricorrente di chiarire se la notifica del ricorso dovesse essere compiuta all'estero e assegnava il termine di 15 giorni. A seguito delle note depositate dalla ricorrente il 01.07.2024, con decreto del 02/07/2024 il Giudice, rilevato che il resistente risiede all'Estero, fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12.12.2024. Con decreto del 06/08/2024 il Giudice fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé nuova udienza per il 06.03.2025 su istanza della ricorrente. Il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 06.03.2025, la ricorrente insisteva per la pronuncia di separazione e chiedeva che la causa venisse rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di divorzio. Il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione.
IN DIRITTO La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, deve darsi atto che all'udienza del 06.03.2025 la ricorrente ha dichiarato che da quindici anni non vive più insieme al resistente, il quale vive in Egitto. Non vi sono provvedimenti accessori da prendere. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 le alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Il Cairo (Egitto) il giorno 11.07.2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Castel Rozzone (Bergamo) al n. 1 parte 2 Serie C anno 2005;
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi non hanno niente a pretendere l'uno dall'altra.
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 14/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3