Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 10153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10153/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Natalie Ghirardi, elettivamente domiciliata in Torino, via Legnano n. 26, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato nell'Ufficio legale Distrettuale di Torino, via Arcivescovado,
9;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 la sig.ra , già Parte_1
titolare dell'assegno ordinario di invalidità, ha chiesto condannarsi l' al ripristino CP_1
dell'assegno dal mese di marzo 2024, non essendo mai venuto meno il requisito del possesso di un valido permesso di soggiorno con validità di almeno un anno, come da documentazione prodotta.
Si è costituito in giudizio l , dando atto che alla luce del permesso di soggiorno CP_1
documentato dalla ricorrente, la prestazione è stata ripristinata con decorrenza da
1
All'odierna udienza, le parti, dato concordemente atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, che va pertanto dichiarata.
Quanto alle spese di lite, deve essere accolta la domanda della ricorrente di condanna dell' , in considerazione del fatto che, secondo quanto riferito dall'Istituto CP_1
l'accoglimento sarebbe giustificato dall'invio del permesso rilasciato il 22.5.2024.
Invero, dalla conversazione prodotta dalla ricorrente (doc. 3) si evince che tale permesso era già in possesso dell' al momento del diniego della prestazione. CP_1
Le spese sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria e tenuto conto della condotta processuale dell' , con la richiesta distrazione in favore dell'avv. Ghirardi. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare CP_1
alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in favore dell'avv.
Natalie Ghirardi, antistataria.
Torino, 14/05/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
2