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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso depositato in data 28.2.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tripodi
pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
CP_1
pagina 1 di 12 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-
001926075 emessa dalla dall' di Trento, in persona del legale rappresentante, CP_1
con la quale veniva ingiunto al sig. il pagamento di € 5.452,00 Parte_1
a titolo di sanzione amministrativa, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti.
Applicare, in caso di rigetto del ricorso, per tutto quanto esposto, la sanzione nella
misura minima (art. 11 L. 689/81);
C Condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_3
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione a
favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Nel merito: respingere il ricorso e tutte le domande avanzate nei confronti dell' per le ragioni CP_1
esposte in narrativa, spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1.
l'ordinanza ingiunzione opposta
pagina 2 di 12 La sanzione, pari a € 5.452,00, irrogata da - sede di Trento, con l'ordinanza CP_1
ingiunzione, emessa sub prot. n. OI - 001926075 nei confronti del qui opponente
, quale trasgressore, viene fondata dall'Istituto sull'asserita Parte_1
consumazione, in relazione ai periodi gennaio, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, dell'illecito ex art. 2 co. 1 e 1bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in
L.11.11.1983, n. 638 (“
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai
sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere
comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate,
nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle
gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di
lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a
euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è
punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento
delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. ”).
§2. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di “nullità”, per omessa notificazione dell'atto di accertamento ex art. 14 L. 689/1981, dell'ordinanza ingiunzione opposta
pagina 3 di 12 L'opponente eccepisce la “nullità”, per omessa notificazione Parte_1
del prodromico atto di accertamento ex art. 14 L. 24.11.1981, n. 689, dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il motivo di opposizione è infondato.
Infatti emerge per tabulas (doc. 3 fasc. conv.) che, in data 11.11.2019, su richiesta di
è stato notificato al qui opponente , mediante CP_1 Parte_1
raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di “Accertamento della violazione prevista dall' art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle
ritenute previdenziali e assistenziali ), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)”, in relazione ai periodi gennaio, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2018.
Nelle note finali autorizzate parte opponente:
a) eccepisce che l'avviso di ricevimento prodotto dall' è privo di “attestazione di CP_1
conformità”; la doglianza non è fondata in quanto il documento prodotto consiste nell'originale dell'avviso di ricevimento e non già in una copia fotostatica;
in ogni caso difetta, da parte del ricorrente, un espresso disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 cod.civ., che comunque avrebbe dovuto essere espresso nella prima udienza successiva alla produzione ossia in quella dell'11.7.2024 (Cass. 18.7.2024, n. 19850;
Cass. 20.2.2018, n. 4053;);
b) eccepisce che l'avviso di ricevimento prodotto dall' è privo di “riferimento CP_1
all'atto cui si riferisce”; pagina 4 di 12 la difesa non è fondata in quanto nella prima facciata dell'avviso di ricevimento è
chiaramente indicata la raccomandata cui si riferisce e che è contraddistinta dal n.
68603573472-1;
c) eccepisce che “non vi è prova dell'invio e della ricezione da parte del sig.
[...]
della raccomandata informativa”; Parte_1
anche questa censura è infondata, atteso che l'addetto al recapito ha attestato di aver spedito “comunicazione di avvenuta notifica (12 = “ai sensi dell'art. 7 legge n. 890/82” ossia “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto,
l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata”) con raccomandata 66603573472-6 del 11.11.19” e l'avviso di ricevimento contiene l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo del destinatario ( via Valer 24 38087 Sella Giudicarie TN”). Parte_1
§3. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di “carenza di motivazione ex art. 18
L. 689/81” in riferimento all'ordinanza ingiunzione
L'opponente eccepisce, in riferimento all'ordinanza Parte_1
ingiunzione, opposta la “carenza di motivazione ex art. 18 L. 689/81”.
Il motivo di opposizione è infondato.
L'ordinanza ingiunzione è motivata per relationem mediante il richiamo all' atto di accertamento prot.n. .8300.25/10/2019.0235895 (doc. 2 fasc. conv.), dove sono stati CP_1
chiaramente indicati i periodi (gennaio, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2018), gli importi saldo e le somme corrispondenti alle ritenute Pt_2
non versate. pagina 5 di 12 Ad abundantiam può rilevarsi l'inconferenza dei richiami alla disciplina ex L. 7.8.1990,
n. 241; ciò alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
3.11.2021, n. 31239; Cass. 4.3.2015, n. 4363;), secondo cui il procedimento preordinato all' irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della L.
24/1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689/1981.
§4. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di “nullità e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per violazione art. 2 L. 241/1990”
L'opponente eccepisce la “nullità e/o annullabilità Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione per violazione art. 2 L. 241/1990”.
Il motivo di opposizione non merita accoglimento alla luce dell'appena ricordato orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della L.
241/1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689/1981 (si riferiscono specificamente all'inapplicabilità dell'art. 2 L.
241/1990 all'ordinanza ingiunzione ex L. 689/1981, anche di recente, Cass. S.U.
27.4.2006, n. 9591; Cass. 17.4.2024, n. 10348; Cass. 11.1.2024, n. 1154; Cass.
31239/2021 cit.; Cass. 4363/2015 cit.;).
E' privo di fondamento normativo l'assunto di parte opponente secondo cui l'ordinanza ingiunzione deve essere notificata, ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, entro 90 giorni dall'avviso di ricevimento. Infatti la norma richiamata riguarda l'emissione dell'atto di accertamento della violazione e non già dell'ordinanza ingiunzione.
pagina 6 di 12 §5. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di “illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995”
L'opponente eccepisce l' “illegittimità dell'ordinanza Parte_1
ingiunzione per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995”.
Il motivo di opposizione è privo di fondamento normativo in quanto la prescrizione ex art. 3 co. 9 L. 8.8.1995, n. 335 concerne i crediti contributivi, mentre l'ordinanza ingiunzione costituisce, come prevede l'art. 18. L. 689/1981, l'atto con cui l'autorità
irroga la sanzione amministrativa.
§6. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di infondatezza nel merito dell'ordinanza ingiunzione opposta
L'opponente eccepisce l'infondatezza nel merito Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione opposta, asserendo che egli “non ha commesso tale infrazione in quanto, come sarà dimostrato nel corso del giudizio, ha sempre provveduto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle buste paghe dei propri dipendenti”.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Infatti, a ben vedere, l'opponente non contesta l'insorgenza a suo carico dell'obbligo di versare le ritenute, cui afferisce l'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta, ma sostiene di aver tempestivamente adempiuto quell'obbligo.
Consapevole che si tratta di circostanza il cui onere probatorio grava su di lui, afferma che ne avrebbe dato dimostrazione “nel corso del giudizio”, il che non è accaduto (in pagina 7 di 12 disparte l'irritualità di una difesa che differisce l'assolvimento dell'onere a una fase del giudizio in cui la parte è già decaduta dalle facoltà probatorie).
Peraltro l' ha allegato e provato che “la contribuzione, tra le quali le ritenute omesse, è CP_1
stata oggetto di recupero coattivo mediante emissione di avvisi di addebito non opposti nei termini di legge. Il debito contributivo è stato, infatti, trasfuso nell'avviso di addebito n. 412 2019 00007746 CP_ 88 000 e nell'avviso di addebito n. 412 2018 00004246 46 000 (in atti , all.6)”.
§7. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di infondatezza nel merito dell'ordinanza ingiunzione in quanto “la sanzione è stata emessa senza applicare le riduzioni”
L'opponente eccepisce l'infondatezza nel merito Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto “la sanzione è stata emessa senza applicare le riduzioni”.
CP_ Deduce che “non si capisce su quale presupposto l' abbia potuto applicare la sanzione amministrativa nella misura indicata, senza applicare le riduzioni previste dalla
L.689/81 che avrebbero consentito all'amministrazione di mantenere il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale”.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Infatti la difesa dell' ha persuasivamente replicato in modo congruo e logico, CP_1
nonché giuridicamente corretto:
“Detta contestazione, oltre che generica poiché non individua quali sarebbero i criteri da applicare CP_ per calcolare la sanzione al minimo edittale, in ogni caso, è del tutto infondato posto che l ha calcolato la sanzione nel rispetto della nuova disciplina.
pagina 8 di 12 Ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ufficio competente ha determinato l'importo avendo riguardo in primo luogo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è massima, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, atteso che il fondamento della disciplina in esame è da rinvenire nell'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori
(Cass. 22 gennaio 2020, n. 13107). Unitamente alla gravità della violazione è stata poi valutata l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché la personalità e le condizioni economiche del trasgressore, tenendo altresì conto, in forza dell'art. 8 bis della stessa legge n. 689 del 1981.
La parte opponente ha espresso implicitamente la volontà di non svolgere alcuna azione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione - non effettuando alcun pagamento (che avrebbe determinato l'estinzione dell'illecito amministrativo).
La sanzione è stata irrogata in conformità alla nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, che ha riformulato il comma 1-bis, dell'art. 2, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modificaz., nella L.11 novembre 1983, n. 638.
La norma originaria prevedeva che, se l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non fosse superiore a euro 10.000 annui, si applicava la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. CP_ Successivamente, l è intervenuto sulla questione inerente la quantificazione delle sanzioni amministrative con messaggio del 27.9.2022 n. 3516 al fine di ottemperare alle nuove disposizioni impartite dal Ministero.
Con messaggio n. 003516 del 27/09/2022 - Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Nuove indicazioni operative – sono state fornite istruzioni e disposizioni operative che recepiscono la diversa valutazione operata dal Ministero del Lavoro e pagina 9 di 12 delle Politiche sociali relativamente al procedimento sanzionatorio ed all'importo rideterminato delle sanzioni amministrative irrogate e da irrogare.
Da ultimo, il regime sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali è stato ulteriormente modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Il decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, all'articolo 23, ha introdotto alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa, l'articolo 2, comma 1–bis, del decreto-legge n. 463/1983 è così riformulato:
“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tenuto conto della normativa introdotta dall'articolo 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa è stata calcolata secondo i seguenti parametri:
- Importo omesso: € 2.726,00 * 2 = € 5.452,00 (una reiterazione)”
pagina 10 di 12 §8.
in ordine ai motivi svolti nelle note finali autorizzate
I nuovi motivi di opposizione svolti dal ricorrente nelle note Parte_1
finali autorizzate e da lui depositate in data 14.12.2024 (vizi afferenti una – fantomatica – notificazione mediante pec dell'atto di accertamento della violazione, che, invece, è stata effettuata a mezzo posta;
estinzione ex art. 14 ult. co. 2 L. 689/1981 dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per intempestiva notificazione dell'atto di accertamento nel termine prescritto dal comma 2 dello stesso art. 14) sono affetti da inammissibilità in quanto era onere dell'opponente proporli nel ricorso in opposizione.
Infatti secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 1.9.2020, n.
181589; Cass. 16.4.2003, n. 6013;) “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti”.
§9. pagina 11 di 12 in ordine alle spese
Le spese, come liquidate in dispositivo anche alla luce della complessità della vicenda dovuta alla molteplicità dei motivi svolti dall'opponente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'opposizione, proposta dal ricorrente , avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione, emessa dall' sub prot. n. OI - 001926075 e notificata CP_1
in data 29.1.2024.
2. Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese dl giudizio, liquidate nella somma di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 21 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso depositato in data 28.2.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tripodi
pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
CP_1
pagina 1 di 12 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-
001926075 emessa dalla dall' di Trento, in persona del legale rappresentante, CP_1
con la quale veniva ingiunto al sig. il pagamento di € 5.452,00 Parte_1
a titolo di sanzione amministrativa, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti.
Applicare, in caso di rigetto del ricorso, per tutto quanto esposto, la sanzione nella
misura minima (art. 11 L. 689/81);
C Condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_3
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione a
favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Nel merito: respingere il ricorso e tutte le domande avanzate nei confronti dell' per le ragioni CP_1
esposte in narrativa, spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1.
l'ordinanza ingiunzione opposta
pagina 2 di 12 La sanzione, pari a € 5.452,00, irrogata da - sede di Trento, con l'ordinanza CP_1
ingiunzione, emessa sub prot. n. OI - 001926075 nei confronti del qui opponente
, quale trasgressore, viene fondata dall'Istituto sull'asserita Parte_1
consumazione, in relazione ai periodi gennaio, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, dell'illecito ex art. 2 co. 1 e 1bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in
L.11.11.1983, n. 638 (“
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai
sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere
comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate,
nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle
gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di
lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a
euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è
punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento
delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. ”).
§2. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di “nullità”, per omessa notificazione dell'atto di accertamento ex art. 14 L. 689/1981, dell'ordinanza ingiunzione opposta
pagina 3 di 12 L'opponente eccepisce la “nullità”, per omessa notificazione Parte_1
del prodromico atto di accertamento ex art. 14 L. 24.11.1981, n. 689, dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il motivo di opposizione è infondato.
Infatti emerge per tabulas (doc. 3 fasc. conv.) che, in data 11.11.2019, su richiesta di
è stato notificato al qui opponente , mediante CP_1 Parte_1
raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di “Accertamento della violazione prevista dall' art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle
ritenute previdenziali e assistenziali ), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)”, in relazione ai periodi gennaio, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2018.
Nelle note finali autorizzate parte opponente:
a) eccepisce che l'avviso di ricevimento prodotto dall' è privo di “attestazione di CP_1
conformità”; la doglianza non è fondata in quanto il documento prodotto consiste nell'originale dell'avviso di ricevimento e non già in una copia fotostatica;
in ogni caso difetta, da parte del ricorrente, un espresso disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 cod.civ., che comunque avrebbe dovuto essere espresso nella prima udienza successiva alla produzione ossia in quella dell'11.7.2024 (Cass. 18.7.2024, n. 19850;
Cass. 20.2.2018, n. 4053;);
b) eccepisce che l'avviso di ricevimento prodotto dall' è privo di “riferimento CP_1
all'atto cui si riferisce”; pagina 4 di 12 la difesa non è fondata in quanto nella prima facciata dell'avviso di ricevimento è
chiaramente indicata la raccomandata cui si riferisce e che è contraddistinta dal n.
68603573472-1;
c) eccepisce che “non vi è prova dell'invio e della ricezione da parte del sig.
[...]
della raccomandata informativa”; Parte_1
anche questa censura è infondata, atteso che l'addetto al recapito ha attestato di aver spedito “comunicazione di avvenuta notifica (12 = “ai sensi dell'art. 7 legge n. 890/82” ossia “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto,
l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata”) con raccomandata 66603573472-6 del 11.11.19” e l'avviso di ricevimento contiene l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo del destinatario ( via Valer 24 38087 Sella Giudicarie TN”). Parte_1
§3. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di “carenza di motivazione ex art. 18
L. 689/81” in riferimento all'ordinanza ingiunzione
L'opponente eccepisce, in riferimento all'ordinanza Parte_1
ingiunzione, opposta la “carenza di motivazione ex art. 18 L. 689/81”.
Il motivo di opposizione è infondato.
L'ordinanza ingiunzione è motivata per relationem mediante il richiamo all' atto di accertamento prot.n. .8300.25/10/2019.0235895 (doc. 2 fasc. conv.), dove sono stati CP_1
chiaramente indicati i periodi (gennaio, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2018), gli importi saldo e le somme corrispondenti alle ritenute Pt_2
non versate. pagina 5 di 12 Ad abundantiam può rilevarsi l'inconferenza dei richiami alla disciplina ex L. 7.8.1990,
n. 241; ciò alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
3.11.2021, n. 31239; Cass. 4.3.2015, n. 4363;), secondo cui il procedimento preordinato all' irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della L.
24/1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689/1981.
§4. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di “nullità e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per violazione art. 2 L. 241/1990”
L'opponente eccepisce la “nullità e/o annullabilità Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione per violazione art. 2 L. 241/1990”.
Il motivo di opposizione non merita accoglimento alla luce dell'appena ricordato orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della L.
241/1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689/1981 (si riferiscono specificamente all'inapplicabilità dell'art. 2 L.
241/1990 all'ordinanza ingiunzione ex L. 689/1981, anche di recente, Cass. S.U.
27.4.2006, n. 9591; Cass. 17.4.2024, n. 10348; Cass. 11.1.2024, n. 1154; Cass.
31239/2021 cit.; Cass. 4363/2015 cit.;).
E' privo di fondamento normativo l'assunto di parte opponente secondo cui l'ordinanza ingiunzione deve essere notificata, ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, entro 90 giorni dall'avviso di ricevimento. Infatti la norma richiamata riguarda l'emissione dell'atto di accertamento della violazione e non già dell'ordinanza ingiunzione.
pagina 6 di 12 §5. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di “illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995”
L'opponente eccepisce l' “illegittimità dell'ordinanza Parte_1
ingiunzione per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995”.
Il motivo di opposizione è privo di fondamento normativo in quanto la prescrizione ex art. 3 co. 9 L. 8.8.1995, n. 335 concerne i crediti contributivi, mentre l'ordinanza ingiunzione costituisce, come prevede l'art. 18. L. 689/1981, l'atto con cui l'autorità
irroga la sanzione amministrativa.
§6. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di infondatezza nel merito dell'ordinanza ingiunzione opposta
L'opponente eccepisce l'infondatezza nel merito Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione opposta, asserendo che egli “non ha commesso tale infrazione in quanto, come sarà dimostrato nel corso del giudizio, ha sempre provveduto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle buste paghe dei propri dipendenti”.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Infatti, a ben vedere, l'opponente non contesta l'insorgenza a suo carico dell'obbligo di versare le ritenute, cui afferisce l'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta, ma sostiene di aver tempestivamente adempiuto quell'obbligo.
Consapevole che si tratta di circostanza il cui onere probatorio grava su di lui, afferma che ne avrebbe dato dimostrazione “nel corso del giudizio”, il che non è accaduto (in pagina 7 di 12 disparte l'irritualità di una difesa che differisce l'assolvimento dell'onere a una fase del giudizio in cui la parte è già decaduta dalle facoltà probatorie).
Peraltro l' ha allegato e provato che “la contribuzione, tra le quali le ritenute omesse, è CP_1
stata oggetto di recupero coattivo mediante emissione di avvisi di addebito non opposti nei termini di legge. Il debito contributivo è stato, infatti, trasfuso nell'avviso di addebito n. 412 2019 00007746 CP_ 88 000 e nell'avviso di addebito n. 412 2018 00004246 46 000 (in atti , all.6)”.
§7. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di infondatezza nel merito dell'ordinanza ingiunzione in quanto “la sanzione è stata emessa senza applicare le riduzioni”
L'opponente eccepisce l'infondatezza nel merito Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto “la sanzione è stata emessa senza applicare le riduzioni”.
CP_ Deduce che “non si capisce su quale presupposto l' abbia potuto applicare la sanzione amministrativa nella misura indicata, senza applicare le riduzioni previste dalla
L.689/81 che avrebbero consentito all'amministrazione di mantenere il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale”.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Infatti la difesa dell' ha persuasivamente replicato in modo congruo e logico, CP_1
nonché giuridicamente corretto:
“Detta contestazione, oltre che generica poiché non individua quali sarebbero i criteri da applicare CP_ per calcolare la sanzione al minimo edittale, in ogni caso, è del tutto infondato posto che l ha calcolato la sanzione nel rispetto della nuova disciplina.
pagina 8 di 12 Ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ufficio competente ha determinato l'importo avendo riguardo in primo luogo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è massima, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, atteso che il fondamento della disciplina in esame è da rinvenire nell'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori
(Cass. 22 gennaio 2020, n. 13107). Unitamente alla gravità della violazione è stata poi valutata l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché la personalità e le condizioni economiche del trasgressore, tenendo altresì conto, in forza dell'art. 8 bis della stessa legge n. 689 del 1981.
La parte opponente ha espresso implicitamente la volontà di non svolgere alcuna azione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione - non effettuando alcun pagamento (che avrebbe determinato l'estinzione dell'illecito amministrativo).
La sanzione è stata irrogata in conformità alla nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, che ha riformulato il comma 1-bis, dell'art. 2, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modificaz., nella L.11 novembre 1983, n. 638.
La norma originaria prevedeva che, se l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non fosse superiore a euro 10.000 annui, si applicava la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. CP_ Successivamente, l è intervenuto sulla questione inerente la quantificazione delle sanzioni amministrative con messaggio del 27.9.2022 n. 3516 al fine di ottemperare alle nuove disposizioni impartite dal Ministero.
Con messaggio n. 003516 del 27/09/2022 - Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Nuove indicazioni operative – sono state fornite istruzioni e disposizioni operative che recepiscono la diversa valutazione operata dal Ministero del Lavoro e pagina 9 di 12 delle Politiche sociali relativamente al procedimento sanzionatorio ed all'importo rideterminato delle sanzioni amministrative irrogate e da irrogare.
Da ultimo, il regime sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali è stato ulteriormente modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Il decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, all'articolo 23, ha introdotto alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa, l'articolo 2, comma 1–bis, del decreto-legge n. 463/1983 è così riformulato:
“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tenuto conto della normativa introdotta dall'articolo 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa è stata calcolata secondo i seguenti parametri:
- Importo omesso: € 2.726,00 * 2 = € 5.452,00 (una reiterazione)”
pagina 10 di 12 §8.
in ordine ai motivi svolti nelle note finali autorizzate
I nuovi motivi di opposizione svolti dal ricorrente nelle note Parte_1
finali autorizzate e da lui depositate in data 14.12.2024 (vizi afferenti una – fantomatica – notificazione mediante pec dell'atto di accertamento della violazione, che, invece, è stata effettuata a mezzo posta;
estinzione ex art. 14 ult. co. 2 L. 689/1981 dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per intempestiva notificazione dell'atto di accertamento nel termine prescritto dal comma 2 dello stesso art. 14) sono affetti da inammissibilità in quanto era onere dell'opponente proporli nel ricorso in opposizione.
Infatti secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 1.9.2020, n.
181589; Cass. 16.4.2003, n. 6013;) “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti”.
§9. pagina 11 di 12 in ordine alle spese
Le spese, come liquidate in dispositivo anche alla luce della complessità della vicenda dovuta alla molteplicità dei motivi svolti dall'opponente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'opposizione, proposta dal ricorrente , avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione, emessa dall' sub prot. n. OI - 001926075 e notificata CP_1
in data 29.1.2024.
2. Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese dl giudizio, liquidate nella somma di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 21 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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