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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34123/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
e dell'avv. VIOLA STEFANIA ( ) VIA ENRICO BESANA, 11 20122
[...] C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA MASOTTO, 2 20133 MILANOpresso il difensore avv.
BERNARDO QUIRINO STEFANIA VIOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_1 e dell'avv. VIOLA STEFANIA ( ) VIA BESANA 11 20122 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MASOTTO, 2 20133 MILANOpresso il difensore avv. Parte_1
[...]
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 14 DL150/2011 e 281 duodecies cpc gli avv.ti e Stefania Viola Parte_1 hanno domandato la condanna di al pagamento di euro 23.128,00 per l'attività Controparte_1 professionale prestata.
Le parti ricorrenti allegano, riguardo all'attività prestata avanti al Giudice del Lavoro. un contratto di conferimento di incarico (doc.2) dal quale risulta la pattuizione del compenso per euro 12.500,00.
Il documento nr 1 è costituito dal ricorso ex art 414 cpc promosso da nei confronti Controparte_1 CP_ della agli atti risultano anche l'ordinanza del 7.2.23, quale prova della Controparte_3 trattazione e la sentenza nr 6625/22 in relazione alla fase decisoria. Pertanto, i ricorrenti hanno fornito la prova delle prestazioni rese;
al netto degli acconti versati sono ancora dovuti euro 7486,00
(12.000,00 – 5014,07 quest'ultimo importo già versato).
L'attività professionale resa ha poi riguardato la riassunzione della richiesta di pagamento di euro 91.000,00 avanti al Tribunale di Milano sez V rg 11170/23, finalizzata alla restituzione di euro
91,000,00. Tenuto conto della documentazione depositata costituita dalla comparsa in riassunzione
(doc.5) e della comparsa di costituzione nella medesima causa nr 11170/23 (doc.6) e delle memorie istruttorie (doc.8), si liquida per l'attività espletata, in assenza di un accordo e avuto riguardo allo scaglione di riferimento (da euro 52,001,00 a 260,000,00), euro 2552 per la fase di studio euro 1628,00 per la fase introduttiva, euro 5670,00 per la fase istruttoria, per un totale di euro 9850,00.
In relazione alla causa nr 14517/24, si osserva che dai doc. nr 9 e 10 l'attività professionale compiuta assume un valore indeterminabile con applicazione delle tabelle in riferimento al valore indeterminabile complessità alta (art 5 comme 6 DM 55/14); pertanto, euro 3544 per la fase di studio ed euro 2338 perla fase introduttiva. Per totale di euro 5882,00.
Ne consegue la condanna al pagamento della somma di euro 23128,00 (7486+9850+5882) oltre iva cpa e spese generali, più interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cpc dalla data della domanda al saldo in relazione agli importi di euro 9850,00 ed euro 5882,00 ed interessi dalla data della fattura in relazione all'importo di euro 7468,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5077 oltre iva cpa e spese generali al 15% tenuto conto del valore di causa e dell'applicazione dello scaglione sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna al pagamento di euro 23.128,00 oltre iva cpa e spese gnerali al Controparte_1
15% e interessi come specificato in parte motiva;
nonché al pagamento die uro 5077,00 oltre iva cpa e spese generali al 15 % in relazione a questa causa.
Milano, 11 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34123/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
e dell'avv. VIOLA STEFANIA ( ) VIA ENRICO BESANA, 11 20122
[...] C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA MASOTTO, 2 20133 MILANOpresso il difensore avv.
BERNARDO QUIRINO STEFANIA VIOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_1 e dell'avv. VIOLA STEFANIA ( ) VIA BESANA 11 20122 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MASOTTO, 2 20133 MILANOpresso il difensore avv. Parte_1
[...]
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 14 DL150/2011 e 281 duodecies cpc gli avv.ti e Stefania Viola Parte_1 hanno domandato la condanna di al pagamento di euro 23.128,00 per l'attività Controparte_1 professionale prestata.
Le parti ricorrenti allegano, riguardo all'attività prestata avanti al Giudice del Lavoro. un contratto di conferimento di incarico (doc.2) dal quale risulta la pattuizione del compenso per euro 12.500,00.
Il documento nr 1 è costituito dal ricorso ex art 414 cpc promosso da nei confronti Controparte_1 CP_ della agli atti risultano anche l'ordinanza del 7.2.23, quale prova della Controparte_3 trattazione e la sentenza nr 6625/22 in relazione alla fase decisoria. Pertanto, i ricorrenti hanno fornito la prova delle prestazioni rese;
al netto degli acconti versati sono ancora dovuti euro 7486,00
(12.000,00 – 5014,07 quest'ultimo importo già versato).
L'attività professionale resa ha poi riguardato la riassunzione della richiesta di pagamento di euro 91.000,00 avanti al Tribunale di Milano sez V rg 11170/23, finalizzata alla restituzione di euro
91,000,00. Tenuto conto della documentazione depositata costituita dalla comparsa in riassunzione
(doc.5) e della comparsa di costituzione nella medesima causa nr 11170/23 (doc.6) e delle memorie istruttorie (doc.8), si liquida per l'attività espletata, in assenza di un accordo e avuto riguardo allo scaglione di riferimento (da euro 52,001,00 a 260,000,00), euro 2552 per la fase di studio euro 1628,00 per la fase introduttiva, euro 5670,00 per la fase istruttoria, per un totale di euro 9850,00.
In relazione alla causa nr 14517/24, si osserva che dai doc. nr 9 e 10 l'attività professionale compiuta assume un valore indeterminabile con applicazione delle tabelle in riferimento al valore indeterminabile complessità alta (art 5 comme 6 DM 55/14); pertanto, euro 3544 per la fase di studio ed euro 2338 perla fase introduttiva. Per totale di euro 5882,00.
Ne consegue la condanna al pagamento della somma di euro 23128,00 (7486+9850+5882) oltre iva cpa e spese generali, più interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cpc dalla data della domanda al saldo in relazione agli importi di euro 9850,00 ed euro 5882,00 ed interessi dalla data della fattura in relazione all'importo di euro 7468,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5077 oltre iva cpa e spese generali al 15% tenuto conto del valore di causa e dell'applicazione dello scaglione sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna al pagamento di euro 23.128,00 oltre iva cpa e spese gnerali al Controparte_1
15% e interessi come specificato in parte motiva;
nonché al pagamento die uro 5077,00 oltre iva cpa e spese generali al 15 % in relazione a questa causa.
Milano, 11 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
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