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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1069/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 28/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MARCON MONICA
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. CASONATO DIEGO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande formulate dalla ricorrente, delle difese avanzate dal convenuto;
1 che all'udienza del 05.06.2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte come da memoria attorea del 07.05.2025 e che qui si riportano integralmente:
“- Obbligare il Sig. e la Sig.ra a provvedere, ciascuno, alla CP_1 Parte_1
metà delle spese per le utenze dell'immobile di Vicolo XV Luglio, n. 5 – 31100 Treviso
fino al momento in cui perdurerà la convivenza;
- Disporre che il sig. , contribuisca per la metà alle spese di mantenimento e CP_1
cura dell'animale di affezione;
dette spese dovranno essere rimborsate ogni mese, previa esibizione delle fatture, ovvero di equipollenti documenti fiscali da parte della Sig.ra
Parte_1
- Spese di lite compensate”
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/03/1981 da
, trascritto al n. 38, Parte 2, Serie A, Anno Parte_1 CP_1
1981 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1. il Sig. e la Sig.ra dovranno provvedere, ciascuno, alla CP_1 Parte_1
metà delle spese per le utenze dell'immobile di Vicolo XV Luglio, n. 5 – 31100 Treviso
2 fino al momento in cui perdurerà la convivenza;
2. il sig. dovrà contribuire per la metà alle spese di mantenimento e cura CP_1
dell'animale di affezione;
dette spese dovranno essere rimborsate ogni mese, previa esibizione delle fatture, ovvero di equipollenti documenti fiscali da parte della Sig.ra
Parte_1
3. spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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