TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18/09/2025 N. 5888/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- rappresentati e difesi dall'Avv.to SILVESTRI LUCA nonché Parte_5 dall'Avv.to CIRILLO ERNESTO MARIA ed elett.te dom.ti presso lo studio in Indirizzo
Telematico
RICORRENTI contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to PESSI ROBERTO e Controparte_1 dall'Avv.to SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, C.F._1
15 20122 MILANO;
e dall'Avv.to FABOZZI RAFFAELE ( ) CORSO C.F._2
MONFORTE 15 MILANO;
ed elett.te dom.te presso lo studio in CORSO MONFORTE, 15
20122 MILANO
RESISTENTE
nonché contro
1/7 Dott. Controparte_2 [
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PESSI ROBERTO, e dall'Avv.to
[...]
SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, 15 20122 C.F._1
MILANO; nonché dall'Avv.to FABOZZI RAFFAELE ( ) CORSO C.F._2
MONFORTE 15 MILANO;
ed elett.te dom.ta presso lo studio in CORSO MONFORTE, 15
20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 19.5.25 il ricorrente e gli altri litisconsorti Parte_1 hanno convenuto in giudizio le società resistenti e Controparte_1 CP_2 chiedendo al Giudice:
“Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“ individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal CP_3 Controparte_1 febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la Controparte_1 al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al
[...] giugno 2024 compreso e condannare la al pagamento di tutte le somme Controparte_2 indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, Controparte_1 con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per
l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella Controparte_2 misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti e al ricalcolo degli istituti di retribuzione Controparte_2 Controparte_1 diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive da Controparte_1
2/7 Dott. Riccardo Atanasio luglio 2018 a giugno 2024 compreso, e della resistente al pagamento delle Controparte_2 differenze retributive per il periodo da luglio 2024 in poi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
Condannare le resistenti in solido al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”.
Si sono costituite le parti resistenti contestando le avverse deduzioni e domande delle quali hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Le domande sono fondate.
I ricorrenti sono stati dipendenti della società (tutti assunti nel periodo CP_1 compreso tra il 15.12.87 ed il 24.12.90) fino al 30.6.24 quando – a seguito di conferimento di ramo di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. – sono passati alle dipendenze della società
dal 1.7.24 ad oggi. CP_2
I ricorrenti hanno prestato attività lavorativa per conto di con le seguenti decorrenze CP_1
e inquadramenti e col seguente attuale inquadramento:
RI nell'anno 2018 nel 6° livello, ora nel 7° livello;
nell'anno 2018 nel 5S° livello, ora nel 6° livello;
Pt_4
, e , nel 5S° livello;
Pt_2 Parte_3 Parte_5 quindi sono stati tutti ceduti con cessione di ramo d'azienda dal 1° luglio 2024 all'altra convenuta della quale sono attualmente formalmente dipendenti. Controparte_2
Tutti – alla data del gennaio 2018 - godevano di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse:
godeva di un superminimo di € 998,23 mensili (superminimo di €438,23 Parte_1 già dal mese di maggio 2005, incrementato con l'ulteriore superminimo di €200,00 concesso dal 1° ottobre 2006; cui si è aggiunto l'ulteriore superminimo di €180,00 dal 1° dicembre 2012; con l'ulteriore superminimo di €180,00 concesso dal 1° gennaio 2014; tutti i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
godeva di un superminimo di €105,00 mensili (concesso già dal 1° dicembre Parte_2
2012 ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
3/7 Dott.
[...] [
godeva di un superminimo di €240,00 mensili (già a far tempo dal Parte_6 mese di gennaio 2015 ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio
2018 compresa);
godeva di un superminimo di €110,00 mensili (già a far data dal 1° Parte_4 dicembre 2010, ed è sempre rimasto in busta paga fino a gennaio 2018 compresa);
godeva di un superminimo di €120,00 mensili (concesso già dal 1° Parte_5 dicembre 2013 ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa).
Questi superminimi avevano resistito ai numerosi aumenti contrattuali che si erano succeduti dal 1998 in conseguenza di 9 accordi o contratti collettivi o rinnovi che avevano determinato
17 aumenti dei minimi tabellari;
ed in particolare: CCNL del 01.10.1996; - Accordo
23/04/1998: aumenti riconosciuto dall'1.7. 1998 e dall'1.7.1999; - CCNL 28 giugno 2000: aumenti riconosciuti al 01.01.2001 ed al 01.01.2002; - Accordo di Rinnovo 9 luglio 2003: aumenti riconosciuti dal 1.7.2003 e dal 1.7.2004; - CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal 1.10.2006; - Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 01.06.2008; - CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal
1.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011; - CCNL 1 febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014.
Fino alla data del gennaio 2018 i predetti superminimi non erano mai stati assorbiti in corrispondenza di aumenti contrattuali maturati medio tempore intervenuti.
A far data dal febbraio 2018 il superminimo è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta a seguito della stipula dell'accordo di programma, per il rinnovo del Controparte_1
CCNL di categoria, del 23 novembre 2017 il quale ha previsto aumenti contrattuali ai dipendenti di . CP_1
Pur non avendo mai precedentemente assorbito i predetti superminimi né avere manifestato alle parti sociali la volontà di farlo, in occasione del predetto accordo di programma del 23 novembre 2017, la società ha tuttavia proceduto all'assorbimento. CP_1
Più in particolare, a seguito dell'accordo di programma del 23 novembre 2017, era stato convenuto dalle parti sociali che fossero riconosciuti degli aumenti contrattuali a far data dal
1° luglio 2018 nonché un elemento retributivo separato (ERS) di importo variabile a seconda del livello di inquadramento, come da tabella espressamente riportata in ricorso.
Ebbene, per la prima volta, cioè in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti prevista a Febbraio 2018, la società resistente ha proceduto, contestualmente alla
4/7 Dott. Riccardo Atanasio liquidazione dell'aumento, all'assorbimento a tutti i ricorrenti della voce stipendiale sovra minimo individuale;
allo stesso modo la società ha operato in occasione del secondo aumento previsto nel cedolino paga di luglio 2018 provvedendo all'assorbimento dell'importo riconosciuto a titolo di ERS.
Né potrebbe imputarsi l'assorbimento del sovraminimo del 2018 ad una presunta crisi che avrebbe attraversato la società convenuta, tenuto conto che assorbimenti del superminimo non erano intervenuti nemmeno quando in passato – tra il 2008 ed il 2015 - erano state avviate procedure di mobilità e siglati accordi di solidarietà.
Che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un uso aziendale è pacifico, tenuto conto del numero di aumenti contrattuali che si sono succeduti nel corso degli anni riferibili a tutti i dipendenti.
E' sufficiente a tale proposito richiamare una recente pronuncia della Cassazione n. 10561 del 21 aprile 2021: “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004;
Cass. n. 8498 del 1999). L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del 1984; più di recente Cass. n. 10779 del 2020 e Cass. n. 15967 del
2020); ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo tanto che questa Corte ha confermato, ad esempio, la decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 14689 del 2012, che richiama Cass. n.
1899 del 1994)”
5/7 Dott. Riccardo Atanasio E' ciò che appunto è accaduto nel caso di specie, in cui, per quasi quindici anni, i sovra minimi contrattuali riconosciuti ai ricorrenti non sono stati assorbiti all'arrivo degli aumenti contrattuali.
E tale trattamento veniva riservato a tutti i lavoratori dell'azienda oltre che ai ricorrenti.
Si tratta di un comportamento certamente concludente, come riconosciuto anche da plurime pronunce della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018).
Solo nel febbraio 2018 la società ha provveduto all'assorbimento contraddicendo un comportamento pluriennale e generalizzato che aveva consolidato quell'uso aziendale di cui si è dato conto.
Si deve poi osservare che di certo quell'uso aziendale non può essere modificato o rimosso da un comportamento di segno opposto: questo rappresenta solo una violazione dell'uso aziendale venuto in essere. L'uso aziendale può essere risolto solo da un contratto collettivo nazionale o aziendale, ciò che ovviamente non è avvenuto nel caso di specie in quanto il contratto del 2017 nulla dice in proposito.
Va pertanto dichiarata la illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal CP_1 CP_1 febbraio 2018. va condannata alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo Controparte_2 individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018. va condannata al pagamento di tutte le somme indebitamente Controparte_1 assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso e al Controparte_2 pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo, da quantificarsi in separato giudizio
In quanto soccombenti le società convenute ed Controparte_1 CP_2 vanno condannate in solido tra loro a rimborsare agli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca
Silvestri – antistatari - le spese del giudizio che si determinano in € 6.000,00 (misura questa già comprensiva dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
6/7 Dott. Riccardo Atanasio dichiara l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“ individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal CP_3 Controparte_1 febbraio 2018; condanna alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo Controparte_2 individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018; condanna al pagamento di tutte le somme indebitamente Controparte_1 assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso e al Controparte_2 pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo, da quantificarsi in separato giudizio;
condanna le società convenute ed , in solido tra loro, Controparte_1 CP_2
a rimborsare agli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri – antistatari - le spese del giudizio che liquida in € 6.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché €
118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
Milano, 18/09/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
7/7 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18/09/2025 N. 5888/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- rappresentati e difesi dall'Avv.to SILVESTRI LUCA nonché Parte_5 dall'Avv.to CIRILLO ERNESTO MARIA ed elett.te dom.ti presso lo studio in Indirizzo
Telematico
RICORRENTI contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to PESSI ROBERTO e Controparte_1 dall'Avv.to SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, C.F._1
15 20122 MILANO;
e dall'Avv.to FABOZZI RAFFAELE ( ) CORSO C.F._2
MONFORTE 15 MILANO;
ed elett.te dom.te presso lo studio in CORSO MONFORTE, 15
20122 MILANO
RESISTENTE
nonché contro
1/7 Dott. Controparte_2 [
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PESSI ROBERTO, e dall'Avv.to
[...]
SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, 15 20122 C.F._1
MILANO; nonché dall'Avv.to FABOZZI RAFFAELE ( ) CORSO C.F._2
MONFORTE 15 MILANO;
ed elett.te dom.ta presso lo studio in CORSO MONFORTE, 15
20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 19.5.25 il ricorrente e gli altri litisconsorti Parte_1 hanno convenuto in giudizio le società resistenti e Controparte_1 CP_2 chiedendo al Giudice:
“Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“ individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal CP_3 Controparte_1 febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la Controparte_1 al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al
[...] giugno 2024 compreso e condannare la al pagamento di tutte le somme Controparte_2 indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, Controparte_1 con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per
l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella Controparte_2 misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti e al ricalcolo degli istituti di retribuzione Controparte_2 Controparte_1 diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive da Controparte_1
2/7 Dott. Riccardo Atanasio luglio 2018 a giugno 2024 compreso, e della resistente al pagamento delle Controparte_2 differenze retributive per il periodo da luglio 2024 in poi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
Condannare le resistenti in solido al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”.
Si sono costituite le parti resistenti contestando le avverse deduzioni e domande delle quali hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Le domande sono fondate.
I ricorrenti sono stati dipendenti della società (tutti assunti nel periodo CP_1 compreso tra il 15.12.87 ed il 24.12.90) fino al 30.6.24 quando – a seguito di conferimento di ramo di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. – sono passati alle dipendenze della società
dal 1.7.24 ad oggi. CP_2
I ricorrenti hanno prestato attività lavorativa per conto di con le seguenti decorrenze CP_1
e inquadramenti e col seguente attuale inquadramento:
RI nell'anno 2018 nel 6° livello, ora nel 7° livello;
nell'anno 2018 nel 5S° livello, ora nel 6° livello;
Pt_4
, e , nel 5S° livello;
Pt_2 Parte_3 Parte_5 quindi sono stati tutti ceduti con cessione di ramo d'azienda dal 1° luglio 2024 all'altra convenuta della quale sono attualmente formalmente dipendenti. Controparte_2
Tutti – alla data del gennaio 2018 - godevano di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse:
godeva di un superminimo di € 998,23 mensili (superminimo di €438,23 Parte_1 già dal mese di maggio 2005, incrementato con l'ulteriore superminimo di €200,00 concesso dal 1° ottobre 2006; cui si è aggiunto l'ulteriore superminimo di €180,00 dal 1° dicembre 2012; con l'ulteriore superminimo di €180,00 concesso dal 1° gennaio 2014; tutti i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
godeva di un superminimo di €105,00 mensili (concesso già dal 1° dicembre Parte_2
2012 ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
3/7 Dott.
[...] [
godeva di un superminimo di €240,00 mensili (già a far tempo dal Parte_6 mese di gennaio 2015 ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio
2018 compresa);
godeva di un superminimo di €110,00 mensili (già a far data dal 1° Parte_4 dicembre 2010, ed è sempre rimasto in busta paga fino a gennaio 2018 compresa);
godeva di un superminimo di €120,00 mensili (concesso già dal 1° Parte_5 dicembre 2013 ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa).
Questi superminimi avevano resistito ai numerosi aumenti contrattuali che si erano succeduti dal 1998 in conseguenza di 9 accordi o contratti collettivi o rinnovi che avevano determinato
17 aumenti dei minimi tabellari;
ed in particolare: CCNL del 01.10.1996; - Accordo
23/04/1998: aumenti riconosciuto dall'1.7. 1998 e dall'1.7.1999; - CCNL 28 giugno 2000: aumenti riconosciuti al 01.01.2001 ed al 01.01.2002; - Accordo di Rinnovo 9 luglio 2003: aumenti riconosciuti dal 1.7.2003 e dal 1.7.2004; - CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal 1.10.2006; - Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 01.06.2008; - CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal
1.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011; - CCNL 1 febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014.
Fino alla data del gennaio 2018 i predetti superminimi non erano mai stati assorbiti in corrispondenza di aumenti contrattuali maturati medio tempore intervenuti.
A far data dal febbraio 2018 il superminimo è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta a seguito della stipula dell'accordo di programma, per il rinnovo del Controparte_1
CCNL di categoria, del 23 novembre 2017 il quale ha previsto aumenti contrattuali ai dipendenti di . CP_1
Pur non avendo mai precedentemente assorbito i predetti superminimi né avere manifestato alle parti sociali la volontà di farlo, in occasione del predetto accordo di programma del 23 novembre 2017, la società ha tuttavia proceduto all'assorbimento. CP_1
Più in particolare, a seguito dell'accordo di programma del 23 novembre 2017, era stato convenuto dalle parti sociali che fossero riconosciuti degli aumenti contrattuali a far data dal
1° luglio 2018 nonché un elemento retributivo separato (ERS) di importo variabile a seconda del livello di inquadramento, come da tabella espressamente riportata in ricorso.
Ebbene, per la prima volta, cioè in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti prevista a Febbraio 2018, la società resistente ha proceduto, contestualmente alla
4/7 Dott. Riccardo Atanasio liquidazione dell'aumento, all'assorbimento a tutti i ricorrenti della voce stipendiale sovra minimo individuale;
allo stesso modo la società ha operato in occasione del secondo aumento previsto nel cedolino paga di luglio 2018 provvedendo all'assorbimento dell'importo riconosciuto a titolo di ERS.
Né potrebbe imputarsi l'assorbimento del sovraminimo del 2018 ad una presunta crisi che avrebbe attraversato la società convenuta, tenuto conto che assorbimenti del superminimo non erano intervenuti nemmeno quando in passato – tra il 2008 ed il 2015 - erano state avviate procedure di mobilità e siglati accordi di solidarietà.
Che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un uso aziendale è pacifico, tenuto conto del numero di aumenti contrattuali che si sono succeduti nel corso degli anni riferibili a tutti i dipendenti.
E' sufficiente a tale proposito richiamare una recente pronuncia della Cassazione n. 10561 del 21 aprile 2021: “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004;
Cass. n. 8498 del 1999). L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del 1984; più di recente Cass. n. 10779 del 2020 e Cass. n. 15967 del
2020); ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo tanto che questa Corte ha confermato, ad esempio, la decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 14689 del 2012, che richiama Cass. n.
1899 del 1994)”
5/7 Dott. Riccardo Atanasio E' ciò che appunto è accaduto nel caso di specie, in cui, per quasi quindici anni, i sovra minimi contrattuali riconosciuti ai ricorrenti non sono stati assorbiti all'arrivo degli aumenti contrattuali.
E tale trattamento veniva riservato a tutti i lavoratori dell'azienda oltre che ai ricorrenti.
Si tratta di un comportamento certamente concludente, come riconosciuto anche da plurime pronunce della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018).
Solo nel febbraio 2018 la società ha provveduto all'assorbimento contraddicendo un comportamento pluriennale e generalizzato che aveva consolidato quell'uso aziendale di cui si è dato conto.
Si deve poi osservare che di certo quell'uso aziendale non può essere modificato o rimosso da un comportamento di segno opposto: questo rappresenta solo una violazione dell'uso aziendale venuto in essere. L'uso aziendale può essere risolto solo da un contratto collettivo nazionale o aziendale, ciò che ovviamente non è avvenuto nel caso di specie in quanto il contratto del 2017 nulla dice in proposito.
Va pertanto dichiarata la illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal CP_1 CP_1 febbraio 2018. va condannata alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo Controparte_2 individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018. va condannata al pagamento di tutte le somme indebitamente Controparte_1 assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso e al Controparte_2 pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo, da quantificarsi in separato giudizio
In quanto soccombenti le società convenute ed Controparte_1 CP_2 vanno condannate in solido tra loro a rimborsare agli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca
Silvestri – antistatari - le spese del giudizio che si determinano in € 6.000,00 (misura questa già comprensiva dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
6/7 Dott. Riccardo Atanasio dichiara l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“ individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal CP_3 Controparte_1 febbraio 2018; condanna alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo Controparte_2 individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018; condanna al pagamento di tutte le somme indebitamente Controparte_1 assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso e al Controparte_2 pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo, da quantificarsi in separato giudizio;
condanna le società convenute ed , in solido tra loro, Controparte_1 CP_2
a rimborsare agli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri – antistatari - le spese del giudizio che liquida in € 6.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché €
118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
Milano, 18/09/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
7/7 Dott. Riccardo Atanasio