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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1377/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Laura Scarlatelli (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito nella camera di consiglio del 10/01/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1377/2024; promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Fiorella e Diego Fiorella;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 20/12/2024, gli odierni ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 09/09/2016 in Aversa, CE, dal quale è nata, in data 19/03/2019, la figlia Per_ minore – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale.
Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso Per_ introduttivo, le quali (avendo previsto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, e con modalità di frequentazione e di contribuzione economica effettive da parte del genitore non collocatario) sono senz'altro meritevoli di essere recepite, in quanto conformi a legge e congrue dal punto di vista della tutela del superiore interesse della minore. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(in atti generalizzati) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente
[...] giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Aversa, CE, al n. 175, Parte 2, Serie A, dell'anno 2016);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Rossella Casillo Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Laura Scarlatelli (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito nella camera di consiglio del 10/01/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1377/2024; promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Fiorella e Diego Fiorella;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 20/12/2024, gli odierni ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 09/09/2016 in Aversa, CE, dal quale è nata, in data 19/03/2019, la figlia Per_ minore – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale.
Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso Per_ introduttivo, le quali (avendo previsto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, e con modalità di frequentazione e di contribuzione economica effettive da parte del genitore non collocatario) sono senz'altro meritevoli di essere recepite, in quanto conformi a legge e congrue dal punto di vista della tutela del superiore interesse della minore. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(in atti generalizzati) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente
[...] giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Aversa, CE, al n. 175, Parte 2, Serie A, dell'anno 2016);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Rossella Casillo Dott. Enrico Di Dedda