Articolo 23 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 22Articolo 24
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28 gennaio 1958
Art. 23. (Patentino per la vendita dei generi di monopolio)

Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione puo' consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.
L'autorizzazione e' effettuata a mezzo di patentino.
La rivendita ordinaria piu' vicina al locale cui e' concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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