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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4321/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giobellina Antonella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Merlo Fabio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in RO ES (VC) il 04/05/2008, trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2008. Dall'unione è nato, in data 28/02/2016, il figlio , oggi ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 16/01/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in RO ES (VC) il 04/05/2008, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2008 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita a RO V.se in Vicolo Isonzo 4 sarà assegnata al marito Pt_1
che ne è proprietario, con tutti gli arredi ivi contenuti, che resteranno di sua
[...] esclusiva proprietà;
2. il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre;
3. terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: Parte_1 Per_1 il lunedì e mercoledì o in alternativa nei diversi giorni di allenamento con prelievo da scuola-calcio o dalla casa materna in caso mancata prosecuzione degli allenamenti, fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
a week-end alternati dal venerdì pomeriggio, fino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
giorno di Natale e pagina 2 di 3 Pasqua ad anni alterni;
le parti si impegnano reciprocamente ad assecondare, in ogni caso, anche in deroga a quanto stabilito, i desideri di circa i tempi di permanenza con Per_1 ciascuno;
le stesse parti si accordano a poter individualmente trascorrere almeno 15 giorni anche non consecutivi con il figlio durante il periodo estivo, precisandosi i termini temporali entro il 31 maggio di ogni anno;
il sig. nulla oppone a che il figlio possa Pt_1 Per_1 trascorrere durante le vacanze estive, oltre ai periodi sopracitati, anche 15 giorni con i nonni materni a Marina di Massa, come da prassi consolidata, giorni che saranno da concordarsi preventivamente con la sig.ra nel rispetto delle determinazioni del minore;
Parte_2
4. verserà a a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2
la somma mensile di € 400,00, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il 30 di ogni mese, Per_1 mentre entrambe si faranno carico del 50% delle spese straordinarie del medesimo, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Vercelli, con obbligo reciproco a rifondersi quanto anticipato corrispondente alla quota di spettanza;
5. l'Assegno Unico verrà percepito per intero ed in via esclusiva da e il sig. Parte_2
si impegna a rifondere a la somma di € 1700,00 da lui Parte_1 Parte_2 riscossa a tale titolo fino a ottobre 2024 e le parti hanno concordati che tale somma sarebbe stata corrisposta alla sottoscrizione del ricorso;
6. si dà atto che le parti si dichiarano reciprocamente autosufficienti economicamente, nonché dichiarano aver definito ogni loro questione di natura economica/patrimoniale e di non aver più alcunché a pretendere l'uno dall'altra.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4321/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giobellina Antonella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Merlo Fabio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in RO ES (VC) il 04/05/2008, trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2008. Dall'unione è nato, in data 28/02/2016, il figlio , oggi ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 16/01/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in RO ES (VC) il 04/05/2008, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2008 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita a RO V.se in Vicolo Isonzo 4 sarà assegnata al marito Pt_1
che ne è proprietario, con tutti gli arredi ivi contenuti, che resteranno di sua
[...] esclusiva proprietà;
2. il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre;
3. terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: Parte_1 Per_1 il lunedì e mercoledì o in alternativa nei diversi giorni di allenamento con prelievo da scuola-calcio o dalla casa materna in caso mancata prosecuzione degli allenamenti, fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
a week-end alternati dal venerdì pomeriggio, fino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
giorno di Natale e pagina 2 di 3 Pasqua ad anni alterni;
le parti si impegnano reciprocamente ad assecondare, in ogni caso, anche in deroga a quanto stabilito, i desideri di circa i tempi di permanenza con Per_1 ciascuno;
le stesse parti si accordano a poter individualmente trascorrere almeno 15 giorni anche non consecutivi con il figlio durante il periodo estivo, precisandosi i termini temporali entro il 31 maggio di ogni anno;
il sig. nulla oppone a che il figlio possa Pt_1 Per_1 trascorrere durante le vacanze estive, oltre ai periodi sopracitati, anche 15 giorni con i nonni materni a Marina di Massa, come da prassi consolidata, giorni che saranno da concordarsi preventivamente con la sig.ra nel rispetto delle determinazioni del minore;
Parte_2
4. verserà a a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2
la somma mensile di € 400,00, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il 30 di ogni mese, Per_1 mentre entrambe si faranno carico del 50% delle spese straordinarie del medesimo, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Vercelli, con obbligo reciproco a rifondersi quanto anticipato corrispondente alla quota di spettanza;
5. l'Assegno Unico verrà percepito per intero ed in via esclusiva da e il sig. Parte_2
si impegna a rifondere a la somma di € 1700,00 da lui Parte_1 Parte_2 riscossa a tale titolo fino a ottobre 2024 e le parti hanno concordati che tale somma sarebbe stata corrisposta alla sottoscrizione del ricorso;
6. si dà atto che le parti si dichiarano reciprocamente autosufficienti economicamente, nonché dichiarano aver definito ogni loro questione di natura economica/patrimoniale e di non aver più alcunché a pretendere l'uno dall'altra.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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