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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5253 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1569/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1569/2025, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dall'avv. Massimo GILARDONI;
RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 30.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso ex art. 20 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 depositato il 15.2.2025, , Parte_1 cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento n. P-BS/F/N/2024/116184 del 28.1.2025, con cui la Prefettura di ha rigettato la sua richiesta, presentata il 16.11.2024, volta a ottenere il nulla osta CP_1 per il ricongiungimento con la coniuge nata in [...] il [...], e il figlio CP_2 minorenne in Bangladesh nato il [...]. Persona_1
2. La decisione impugnata si fonda sull'assunto che il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato al ricorrente non consentirebbe il ricongiungimento familiare.
3. Il procuratore del ricorrente ha contestato, nell'atto introduttivo, le valutazioni effettuate dall'autorità amministrativa, evidenziando come la protezione speciale riconosciuta al suo assistito ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sia comunque espressione del diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3, Cost. e come l'art. 28, comma 1, del medesimo decreto – nella versione ratione temporis applicabile – sancisca il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita familiare, alle condizioni previste dal testo unico, anche agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato «per asilo».
Nel corso del presente giudizio, il difensore del ricorrente ha, peraltro, integrato le iniziali produzioni
Pag. 1 di 4 documentali mediante il deposito di documentazione attestante la sua condizione reddituale aggiornata.
Sulla scorta delle argomentazioni sopra riassunte e di quanto emergente dai documenti compiegati in atti, il procuratore di ha, quindi, chiesto l'accertamento del diritto di quest'ultimo al Parte_1 rilascio del nulla osta per il ricongiungimento con la coniuge e il figlio minorenne, con consequenziale ordine alla di provvedere in tal senso. Il tutto con vittoria di spese, da distrarre ai Controparte_1 sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
4. Il si è costituito in giudizio il 3.4.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di , chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese. CP_1
Contestualmente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato una relazione stilata il 4.3.2025 dalla Prefettura di , nella quale vengono ribaditi i motivi del diniego. CP_1
5. Delegata la trattazione della causa alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, all'udienza del 15.4.2025 è comparso il ricorrente, il quale ha dichiarato di risiedere in Italia da nove anni e ha insistito per l'accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare.
6. Questo Giudice ha, infine, fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa in data 30.10.2025, disponendo la sua sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In pari data il difensore di ha depositato tempestive note scritte, insistendo per Parte_1
l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, di essere accolto per i motivi di séguito esposti.
2. Occorre premettere che la disciplina normativa ratione temporis applicabile al caso di specie è quella posta dall'art. 28, comma 1, d.lgs. 286/1998 nella versione antecedente all'11.12.2024, data in cui sono entrate in vigore le modifiche apportate dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a), d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, conv., con mod., dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187.
La domanda di ricongiungimento familiare con la coniuge e il figlio minorenne è stata difatti presentata da già in data 16.11.2024, nella vigenza della precedente disciplina in materia di tutela Parte_1 del diritto all'unità familiare, secondo cui «il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari» (art. 28, comma 1, d.lgs. cit.).
Ebbene, tale disposizione (con cui è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2003/86/CE, peraltro prevedendo l'applicabilità della relativa disciplina a un àmbito significativamente più esteso di quello da essa contemplato, sfruttando la facoltà lasciata in tal senso dal legislatore europeo a quello nazionale), pur non menzionando specificamente i titolari di un permesso di soggiorno di protezione speciale tra coloro ai quali è riconosciuto il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, vi include genericamente i titolari di un permesso di soggiorno «per asilo».
Come da tempo precisato dalla S.C., nel suo più autorevole consesso, con riferimento alla pregressa (e analoga) figura della “protezione umanitaria”, quest'ultima va considerata, «al pari delle forme di protezione maggiore, rispetto alle quali risulta complementare, manifestazione attuativa del diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.», ponendosi come ipotesi residuale a “catalogo aperto” che valorizza situazioni di c.d. vulnerabilità
– non necessariamente fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di un danno grave per la vita o per l'incolumità psicofisica, ma non per questo costituenti un minus rispetto alle situazioni per le quali l'ordinamento appresta le misure tipiche del rifugio e della protezione sussidiaria – da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass., SS.UU., 9 settembre
Pag. 2 di 4 2021, n. 24413; v. anche, in precedenza, Cass., SS.UU., 27 novembre 2018, n. 30658).
La situazione non è, all'evidenza, mutata a séguito dell'introduzione della c.d. “protezione speciale”, anche con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. cit. (poi abrogate dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50), con le quali il legislatore ha semplicemente inteso dare espressa e specifica attuazione a uno degli obblighi costituzionali e internazionali gravanti dello Stato, ossia quello di rispetto della vita privata e familiare alla stregua degli artt. 29 ss. Cost. e 8 CEDU, già rilevante ai fini della protezione umanitaria.
Per tali ragioni, la protezione speciale – definita, sul piano sostanziale, dall'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, ma significativamente disciplinata da una norma processuale dettata in materia di protezione internazionale (l'art. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) in linea con la sua natura residuale e integrativa rispetto alle protezioni “maggiori” – viene comunemente denominata anche “protezione complementare”, partecipando del medesimo “sistema di asilo”.
Essa non è, del resto, priva di un collegamento con il diritto dell'Unione europea, là dove (art. 6, par. 4, Dir. 2008/115/CE) ha espressamente contemplato la possibilità per gli Stati membri di introdurre, accanto alle due forme di protezione internazionale, ulteriori tipologie di tutela connesse a «motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura». E il legislatore italiano, come si è detto, ha inteso colmare lo spazio lasciato “aperto” dalla disciplina sovranazionale dapprima con la protezione umanitaria e poi con la protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. 286/1998, la cui natura residuale e a “catalogo aperto” consente di annettere rilevanza a situazioni di pericolo o di vulnerabilità ovvero comunque a bisogni di tutela non “coperti” dallo status di rifugiato o da quello di protezione sussidiaria, ma tali da far sorgere veri e propri obblighi di protezione ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost.
Deve, dunque, ritenersi che il termine “asilo” sia un'espressione di sintesi che ricomprende tutte le ipotesi di protezione (internazionale e nazionale), tra cui la condizione di coloro che soggiornano in forza di un permesso per protezione speciale (sul punto, v., ad esempio, Trib. Firenze, 9 febbraio 2023, in proc. n. 13380-1/2022 R.G.; Trib. Bologna, 13 febbraio 2023, in proc. n. 12960/2022 R.G.; Trib. Brescia, 16 dicembre 2024, in proc. n. 12737/2024 R.G.).
In ogni caso, un'interpretazione sistematica costituzionalmente orientata (e condotta anche alla luce della disciplina sovranazionale che regola il diritto degli stranieri) conduce a disattendere la tesi della
. Invero, ritenere che il titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale Controparte_1 non possa invocare il diritto all'unità familiare sarebbe non solo in contrasto con il dato testuale dell'art. 28, comma 1, d.lgs. cit. (per le ragioni anzidette), ma anche palesemente irragionevole e foriero di inaccettabili conseguenze discriminatorie (v. già, nel senso di un'applicazione estensiva, Cass., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1714, nonché Cass., sez. I, 3 aprile 2008, n. 8582; v. anche, con riferimento alla disciplina oggi vigente, Trib. Torino, 27 ottobre 2025, in proc. n. 14114/2025 R.G.).
Diversamente da quanto apoditticamente affermato dalla Prefettura di , deve escludersi che la CP_1 condizione giuridica dello straniero , titolare di un permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. cit., sia di per sé automaticamente ostativa all'accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare da lui formulata.
Non vi è dubbio, poi, che impedire il ricongiungimento del ricorrente con il figlio di nove anni comporterebbe una grave violazione del superiore interesse di quest'ultimo, da prendere in considerazione con carattere di priorità ai sensi dell'art. 28, comma 3, d.lgs. cit., conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991, n. 176.
Inoltre, quanto al legame con la moglie, si determinerebbe un evidente contrasto con i diritti riconosciuti dall'art. 29 Cost., dagli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dagli artt. 8 e 12 CEDU.
3. Ciò posto, il ricorrente ha ampiamente dimostrato – tramite i documenti compiegati in atti insieme al
Pag. 3 di 4 ricorso e con nota di deposito del 15.4.2025 – di possedere tutti i requisiti richiesti dall'art. 29, comma 3, d.lgs. 286/1998, ovvero la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito adeguato derivante da attività lavorativa.
4. Da quanto sopra esposto discende, quindi, l'accoglimento del ricorso, con conseguente riconoscimento del diritto di al rilascio dell'invocato nulla osta al ricongiungimento Parte_1 con i familiari sopra indicati.
5. In applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione totale o parziale, l'amministrazione resistente, totalmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, da versarsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, vista l'elementarità della causa) in euro 2.906,00 (si riconosce, infatti, il compenso per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in quanto non si è svolta attività di assunzione di prove orali, tale non potendo ritenersi l'interrogatorio libero del ricorrente, e le produzioni in corso di causa si sono risolte in un mero aggiornamento della documentazione già depositata con il ricorso), oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che , nato in [...] il [...] (c.f. , ha Parte_1 C.F._1 diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento con la coniuge nata in [...] il CP_2
14.4.1989, e il figlio minorenne nato in [...] il [...]; Persona_1 ordina, per l'effetto, alla Prefettura di di provvedere in conformità; CP_1 letti gli artt. 91, comma 1, e 93, comma 1, c.p.c., condanna il al rimborso delle spese processuali in favore dell'avv. Massimo Controparte_1
Gilardoni del foro di , difensore antistatario del ricorrente, spese che liquida in euro 2.906,00 a CP_1 titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 29 novembre 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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